§ 30.6.1b - Legge 29 luglio 1949, n. 474.
Provvedimenti per il credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.6 credito edilizio e fondiario
Data:29/07/1949
Numero:474

§ 30.6.1b - Legge 29 luglio 1949, n. 474.

Provvedimenti per il credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento.

(G.U. 6 agosto 1949, n. 179).

 

 

(Legge abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385).