§ 30.2.2 – D.L. 30 agosto 1968, n. 918.
Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.2 credito al commercio
Data:30/08/1968
Numero:918


Sommario
Art. 1.      Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'art. 9 della Legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 5 miliardi per [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui al decreto-legge. 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 marzo 1965, n. 123, modificata ed integrata dalla Legge 23 [...]
Art. 3.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'art. 4 della Legge 18 dicembre 1961, n. [...]
Art. 4.      Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della Legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con leggi 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio [...]
Art. 5.      Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della Legge 25 [...]
Art. 6.      Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito, nella Legge 23 febbraio 1958, [...]
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo, in lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con le entrate di cui al precedente articolo
Art. 8.      Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti tassabili in base al bilancio ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, categoria B, e dell'imposta sulle [...]
Art. 8. bis. 
Art. 9.      Per i soggetti che hanno iniziato la loro attività da meno di cinque esercizi e che all'entrata in vigore del presente decreto hanno svolto l'attività almeno per un [...]
Art. 10.      Per i soggetti che inizino l'attività dopo l'entrata in vigore del presente decreto o che all'entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora compiuto un [...]
Art. 11.      Nei casi di fusione si considera il complesso degli investimenti effettuati dalle società partecipanti
Art. 12. 
Art. 13.      La detrazione prevista dagli articoli precedenti del presente titolo opera anche nella determinazione della perdita ai fini dell'applicazione dell'art. 112 del testo [...]
Art. 14. 
Art. 15.      Il primo e il secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, e l'art. 1 della legge 31 [...]
Art. 16.      Le aliquote d'imposta di cui al precedente articolo saranno applicate a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica relative ai periodi di consumo che [...]
Art. 17.      All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo valutato in lire 68.000 milioni per l'anno finanziario 1969, si provvede mediante riduzione, per un [...]
Art. 17. bis. 
Art. 18. 
Art. 19.      L'importo dello sgravio concesso in applicazione del precedente articolo è posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita [...]
Art. 20.      Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto [...]


§ 30.2.2 – D.L. 30 agosto 1968, n. 918. [1]

Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(G.U. 30 agosto 1968, n. 220)

 

TITOLO I

Incentivi per l'industria, il commercio e l'artigianato

 

     Art. 1.

     Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'art. 9 della Legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1983.

     Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

 

          Art. 2.

     Per le finalità di cui al decreto-legge. 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 marzo 1965, n. 123, modificata ed integrata dalla Legge 23 dicembre 1966, n. 1133, e dall'art. 2 della Legge 28 marzo 1968, n. 342, è conferita all'Istituto mobiliare italiano la somma di lire 7 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

     Alle operazioni da effettuare con la somma di cui al precedente comma si applicano le norme e le esenzioni fiscali previste dall'art. 2 della Legge 28 marzo 1968, n. 342.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'art. 4 della Legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e all'art. 1 della Legge 28 marzo 1968, n. 342, nuovi fondi destinati alla concessione di ulteriori finanziamenti ai sensi della predetta Legge 18 dicembre 1961, n. 1470, entro il limite della somma di lire 8 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

     A partire dal 1° gennaio 1969 le somme versate annualmente dall'Istituto mobiliare italiano, in relazione ai rientri dei finanziamenti suddetti, affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnate con decreti del Ministro per il tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio nel quale verranno introitate, e saranno utilizzate per ulteriori somministrazioni all'Istituto mobiliare italiano ai fini della concessione di finanziamenti ai sensi della Legge 18 dicembre 1961, n. 1470, in aggiunta a quelli previsti dal precedente comma.

     Le agevolazioni creditizie previste dalle norme richiamate dal presente articolo, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalle norme stesse, sono concesse con la procedura stabilita dall'art. 2 della Legge 15 febbraio 1967, n. 38 [2].

 

          Art. 4.

     Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della Legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con leggi 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, 6 maggio 1966, n. 308 e 12 marzo 1968, n. 315, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1970.

     Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della L. 16 settembre 1960, n. 1016 le successive integrazioni, a partire dall'anno finanziario 1969 e fino all'anno finanziario 1978 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma annua di lire 700 milioni.

     Le somme non impegnate nei singoli anni finanziari potranno esserlo negli anni finanziari successivi.

 

          Art. 5.

     Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 4.500 milioni nell'esercizio 1968 e di lire 3.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1969, 1970 e 1971.

 

          Art. 6.

     Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito, nella Legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 4.500 milioni.

     La somma di lire 4.500 milioni verrà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968.

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo, in lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con le entrate di cui al precedente articolo.

     All'onere di lire 24.200 milioni relativo all'anno finanziario 1969 si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1969.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

TITOLO II

Agevolazioni tributarie

 

          Art. 8.

     Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti tassabili in base al bilancio ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, categoria B, e dell'imposta sulle società per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due esercizi successivi, è detraibile il cinquanta per cento della eccedenza degli investimenti effettuati in ciascun esercizio nel territorio nazionale in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni e ammodernamenti di impianti esistenti, in confronto alla media degli investimenti effettuati agli stessi titoli nei cinque esercizi anteriori alla entrata in vigore del presente decreto.

     Nei casi di investimenti da parte di consorzi costituiti tra enti cooperativi, con capitali apportati dagli associati, gli investimenti di cui al precedente comma si considerano effettuati dagli enti consorziati entro i limiti dei conferimenti da ciascuno di essi apportati [3].

     La detrazione prevista dal primo comma opera ai soli fini dell'applicazione delle imposte di ricchezza mobile e sulle società e relative addizionali [4].

     Nel caso di impianti ceduti col sistema della locazione finanziaria, i canoni dovuti per tutto il periodo di locazione sono equiparati agli investimenti nei confronti del conduttore. Nei confronti del locatore non si tiene conto degli investimenti effettuati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due esercizi successivi in impianti dati in locazione negli esercizi medesimi [5].

 

          Art. 8. bis. [6]

     Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i due esercizi successivi, l'esenzione prevista dall'art. 34 della Legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive proroghe, è concessa sulla parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati, fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti.

 

          Art. 9.

     Per i soggetti che hanno iniziato la loro attività da meno di cinque esercizi e che all'entrata in vigore del presente decreto hanno svolto l'attività almeno per un esercizio, l'eccedenza, agli effetti previsti dall'articolo precedente, si determina in confronto alla media dell'ammontare degli investimenti effettuati negli esercizi anteriori all'entrata in vigore del presente decreto o all'ammontare degli investimenti effettuati nell'unico esercizio.

 

          Art. 10.

     Per i soggetti che inizino l'attività dopo l'entrata in vigore del presente decreto o che all'entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora compiuto un esercizio di attività, la detrazione avrà luogo nella misura del quindici per cento degli investimenti nel territorio nazionale in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni ed ammodernamenti di impianti esistenti che hanno luogo nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due esercizi successivi.

 

          Art. 11.

     Nei casi di fusione si considera il complesso degli investimenti effettuati dalle società partecipanti.

     Nei casi di concentrazione, gli investimenti effettuati dalla società apportante, relativamente al complesso aziendale conferito, si considerano tra gli investimenti della società che ha ricevuto l'apporto.

 

          Art. 12. [7]

     Le disposizioni degli articoli precedenti del presente titolo si applicano anche ai soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, a condizione che si proceda alla tassazione in base al bilancio per gli anni per i quali si chiede la detrazione e che i soggetti interessati abbiano redatto e presentato per la vidimazione l'inventario ai sensi dell'art. 2217 del cod. civ., oltre che per l'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per i cinque anni anteriori nell'ipotesi di cui all'art. 8 e per il minor numero di anni decorsi dall'inizio della attività nell'ipotesi di cui all'art. 9.

 

          Art. 13.

     La detrazione prevista dagli articoli precedenti del presente titolo opera anche nella determinazione della perdita ai fini dell'applicazione dell'art. 112 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

 

          Art. 14. [8]

     Sono esenti dalla tassa di concessione governativa e sono soggetti alla tassa fissa di registro gli aumenti di capitale in denaro delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché delle società cooperative e loro consorzi, deliberati e versati entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Per le società che si costituiscono entro il predetto termine, le agevolazioni previste dal precedente comma si applicano alle sottoscrizioni in denaro del capitale sociale effettuate in sede di costituzione ed a quelle successive, purché il conferimento effettivo abbia luogo entro il medesimo termine.

     Per le società che abbiano o che portino il loro capitale al di sopra di 5 miliardi, la concessione delle agevolazioni tributarie di cui ai commi precedenti ha effetto se il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, sentito per l'autorizzazione di cui alla L. 3 maggio 1955, n. 428, riconosca che l'impiego dell'aumento del capitale stesso è corrispondente alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

 

          Art. 15.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, e l'art. 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 940, sono sostituiti dal seguente:Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, sono stabilite come appresso:

     a) per ogni kwh di energia elettrica impiegata per uso di illuminazione: lire 4,00;

     b) per ogni kwh di energia elettrica impiegata in applicazioni elettriche diverse dalla illuminazione:

     1) nelle abitazioni: lire 0,50;

     2) in ogni altro locale e luogo diversi dalle abitazioni:- lire 0,50 fino a 6.000 kwh di consumo nel mese;- lire 0,40 per l'ulteriore consumo mensile da 6.001 a 200.000 kwh;- lire 0,30 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 kwh.Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è assoggettata alle aliquote di cui al n. 2) l'energia elettrica impiegata:

     a) per l'alimentazione degli apparecchi elettro-medicali, degli apparecchi di riproduzione di disegni e clichès e degli apparecchi per lo sviluppo, la stampa e l'ingrandimento di fotografie;

     b) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di films cinematografici nelle apposite industrie

     ;c) nell'arco voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione dei films nelle sale cinematografiche;

     d) per la carica di accumulatori portatili;

     e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di riscaldamento ovvero in celle per allevamenti artificiali, purché dette lampade siano applicate in modo da impedire l'illuminazione degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature

     ;f) per l'alimentazione delle lampade elettriche utilizzate nelle serre quando interessano direttamente i processi di coltivazione;

     g) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate a scopo di sterilizzazione;

     h) per le riprese televisive."

 

          Art. 16.

     Le aliquote d'imposta di cui al precedente articolo saranno applicate a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica relative ai periodi di consumo che avranno inizio successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 17.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo valutato in lire 68.000 milioni per l'anno finanziario 1969, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1969.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 17. bis. [9]

     Le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali e agricoli con potenza fino a 30 kw sono ridotte del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, a partire dalle letture dei contatori relative ai periodi di consumo che avranno inizio successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

     Tale riduzione vale fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1970.

 

TITILO III

Sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno

 

          Art. 18. [10]

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523.

     Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge [11].

     Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, alle aziende industriali ed artigiane è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima ancorché lavoranti ad orari ridotti o sospesi.

     Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti dalla stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

     Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

     Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

     I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente decreto, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

     I proventi derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

 

          Art. 19.

     L'importo dello sgravio concesso in applicazione del precedente articolo è posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che vi farà fronte con corrispondente apporto dello Stato, determinato, salvo conguaglio, in lire 466.500 milioni da erogarsi, in rate bimestrali anticipate, nei seguenti importi annuali:

     lire 27.600 milioni per l'anno 1968;

     lire 86.600 milioni per l'anno 1969;

     lire 100.700 milioni per l'anno 1970;

     lire 116.800 milioni per l'anno 1971;

     lire 134.800 milioni per l'anno 1972. [12]

     Ai fini del conguaglio, da effettuarsi al termine del periodo considerato sulla base dei rendiconti regolarmente approvati, la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria terrà apposita evidenza contabile dell'ammontare degli sgravi concessi.

 

          Art. 20.

     Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 466.500 milioni ripartito come segue:

     lire 27.600 milioni per l'anno finanziario 1968;

     lire 86.600 milioni per l'anno finanziario 1969;

     lire 100.700 milioni per l'anno finanziario 1970;

     lire 116.800 milioni per l'anno finanziario 1971;

     lire 134.800 milioni per l'anno finanziario 1972. [13]

     Le quote non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.

     I certificati di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli artt. 9 e 10 del D.L. 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1967, n. 267.

     Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonché dagli interessi sugli stessi relativi agli anni 1968 e 1969, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.

     Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro. La medesima disposizione si applica anche per le estrazioni a sorte dei certificati di credito di cui alle leggi 23 agosto 1962, n. 1335 e 13 dicembre 1964, n. 1403, e ai decreti legge 17 marzo 1967, n. 80 e 2 ottobre 1967, n. 867.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni dal 1968 al 1973, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 25 ottobre 1968, n. 1089. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.

[6] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.

[7] Articolo così modificato dalla L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.

[8] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.

[9] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.

[10] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089. La Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio 1987, n. 12 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui consente l'applicabilità degli sgravi ivi previsti anche alle aziende che, operando a ciclo stagionale, nel nuovo ciclo produttivo non abbiano effettivamente aumentato il numero dei lavoratori rispetto a quelli occupati nel ciclo precedente.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 1991, n. 261 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria.

[12] Comma così sostituito dalla L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.

[13] Comma così sostituito dalla L. di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089.