§ 30.1.22 – L. 7 agosto 1973, n. 512.
Norme per il finanziamento dell'attività agricola.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:07/08/1973
Numero:512


Sommario
Art. 1.      Per gli interventi nel settore agricolo delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui [...]
Art. 2.      Ai fini dell'attuazione della presente legge, le regioni devono osservare i seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione
Art. 3.      Per l'attuazione degli interventi in agricoltura demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 4.      Per la concessione di contributi di avviamento previsti dall'art. 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal Regolamento comunitario 159/66 in favore delle associazioni [...]
Art. 5.      Per facilitare la conservazione e l'immissione tempestiva sul mercato di prodotti agricoli, con particolare riguardo all'invecchiamento dei vini e del formaggio, può [...]
Art. 6.      All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad [...]


§ 30.1.22 – L. 7 agosto 1973, n. 512.

Norme per il finanziamento dell'attività agricola.

(G.U. 24 agosto 1973, n. 218).

 

     Art. 1.

     Per gli interventi nel settore agricolo delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 74 miliardi nell'esercizio 1973, di lire 130 miliardi nell'esercizio 1974 e di lire 100 miliardi nell'esercizio 1975.

     Le predette somme saranno ripartite fra le regioni predette dal CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     E' autorizzata la spesa di lire 16 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975 da destinare all'incremento dei fondi di rotazione per la meccanizzazione e per la zootecnia, rispettivamente nella misura di lire 10 miliardi per il fondo di rotazione di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e lire 6 miliardi per il fondo di rotazione di cui all'art. 13 della legge medesima. La ripartizione tra le regioni dei predetti fondi avrà luogo con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge, le regioni devono osservare i seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione:

     1) coordinamento dell'azione regionale con gli obblighi derivanti dalla politica comunitaria inerente alle strutture agricole;

     2) adeguata valutazione delle esigenze dell'impresa familiare, singola o associata, ai fini del suo potenziamento e della sua valorizzazione;

     3) adeguata valutazione delle iniziative a carattere associativo, sia nel settore della produzione sia in quello della valorizzazione dei prodotti;

     4) adeguata valutazione, nel quadro degli obiettivi di ammodernamento delle strutture agrarie e fondiarie del potenziamento delle infrastrutture di carattere agricolo, per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

 

          Art. 3.

     Per l'attuazione degli interventi in agricoltura demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono autorizzate le seguenti spese, riferite alle attività di cui ai sottoelencati articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nell'ammontare specificato per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975:

 

 

Miliardi di lire

 

1973

1974

1975

Articolo 8 (e successive modificazioni e integrazioni).

5

10

9

Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti

 

 

 

Articolo 10. Impianti di interesse pubblico

6

15

8

Articolo 19. Sviluppo e potenziamento della elettrificazione agricola

5

8

8

Articolo 20. Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica di interesse nazionale e interregionale

10

10

10

 

          Art. 4.

     Per la concessione di contributi di avviamento previsti dall'art. 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal Regolamento comunitario 159/66 in favore delle associazioni dei produttori ortofrutticoli, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'esercizio 1974.

 

          Art. 5.

     Per facilitare la conservazione e l'immissione tempestiva sul mercato di prodotti agricoli, con particolare riguardo all'invecchiamento dei vini e del formaggio, può essere concesso alle cooperative agricole, che gestiscono propri impianti per la conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, un concorso negli interessi sui prestiti di esercizio contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le specifiche esigenze previste dal presente articolo.

     Il concorso è ragguagliato al 5 per cento annuo dell'importo delle operazioni e per una durata non superiore ad anni 4. Il relativo importo sarà versato direttamente dallo Stato in unica soluzione all'istituto od ente mutuante, che provvederà ad apportare le conseguenti riduzioni agli oneri di interessi gravanti su ciascuna operazione.

     Ai prestiti, che sono privilegiati sul prodotto conservato, si applicano le norme vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni nonchè le garanzie previste dall'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     Per la concessione del concorso di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'esercizio 1973, lire 8 miliardi per l'esercizio 1974 e di lire 8 miliardi per l'esercizio 1975.

     Per attività intese a promuovere e sostenere la cooperazione agricola con iniziative di interesse nazionale, specie per la formazione di quadri dirigenti e per la divulgazione dei principi cooperativistici, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

     Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     Per l'emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

     Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

     Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del Tesoro.

     Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

     I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni 1973, 1974 e 1975.