§ 3.2.25 - Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 48.
Disciplina del volontariato.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:13/04/1995
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi della Regione.
Art. 3.  Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
Art. 4.  Controlli.
Art. 5.  Modalità per lo svolgimento delle prestazioni all'interno di strutture pubbliche e di strutture convenzionate con la Regione.
Art. 6.  Requisiti e criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni.
Art. 7.  Consulta regionale.
Art. 8.  Osservatorio regionale sul volontariato.
Art. 9.  Formazione qualificazione ed aggiornamento del personale volontario.
Art. 10.  Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato.
Art. 11.  Disposizioni finanziarie.
Art. 12.  Norme transitorie.
Art. 13.  Norme finali.
Art. 14.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.2.25 - Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 48. [1]

Disciplina del volontariato.

(B.U. 27 aprile 1995, n. 29).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione riconosce, sulla base del principio della legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266, il valore e la funzione sociale delle attività delle organizzazioni di volontariato, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.

     2. In applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per finalità di carattere sociale, civile e culturale si intendono quelle relative a:

     a) tutela del diritto alla salute;

     b) superamento dell'emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno economico e sociale;

     c) miglioramento della qualità della vita;

     d) promozione dei diritti della persona;

     e) recupero, protezione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura;

     f) tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico nonché promozione e sviluppo delle attività connesse.

     3. La presente legge, in attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266, disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato.

 

     Art. 2. Interventi della Regione.

     1. La giunta regionale, in relazione alle finalità della presente legge:

     a) promuove, favorisce e disciplina i rapporti con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato per attività di intesa, di incentivazione, di studio e di valutazione circa gli interventi della presente legge;

     b) sostiene iniziative e campagne volte all'informazione e alla promozione delle finalità della presente legge;

     c) favorisce la qualificazione e formazione delle organizzazioni di volontariato, nonché la realizzazione di servizi innovativi e sperimentazioni particolarmente significative da parte delle stesse nel territorio regionale;

     d) promuove annualmente apposite conferenze cui partecipano le organizzazioni di volontariato per esaminare l'andamento dell'attività e formulare proposte interessanti i campi di intervento delle organizzazioni stesse;

     e) attua, in collaborazione con gli enti locali, iniziative di promozione, studio e informazione sul fenomeno del volontariato.

 

     Art. 3. Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

     1. E' istituito presso la giunta regionale il registro regionale generale delle organizzazioni di volontariato. Esso può essere funzionalmente articolato in sezioni, con deliberazione della giunta regionale.

     2. Dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di volontariato con sede legale nella regione Marche, possono presentare al presidente della giunta regionale domanda d'iscrizione nel registro di cui al comma 1.

     3. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

     4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il dirigente del servizio competente previa verifica dell'esistenza delle condizioni prescritte, dispone l'iscrizione nel registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con provvedimento motivato.

     5. Nel caso in cui dalle risultanze delle visite di controllo, di cui all'articolo 4, risultino disfunzioni, inadempienze o irregolarità, il dirigente del servizio competente, sentito l'osservatorio regionale di cui all'articolo 8 della presente legge, dispone la cancellazione dell'organizzazione di volontariato dal registro regionale generale.

     6. Contro il diniego d'iscrizione e contro la cancellazione dal registro è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

     7. Il dirigente del servizio competente cura, entro il 31 dicembre di ogni anno, la pubblicazione, nel bollettino ufficiale della Regione, del registro regionale debitamente aggiornato.

 

     Art. 4. Controlli.

     1. In attuazione dell'articolo 6, comma 4 e dell'articolo 10, comma 2, lettera d) della legge 11 agosto 1991, n. 266, la giunta regionale esercita funzioni di verifica sul funzionamento e sulle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale generale, anche se non convenzionate. L'attività di controllo si esercita attraverso verifiche, visite ordinarie di frequenza annuale e visite straordinarie possibili in qualsiasi momento.

     2. Il controllo ha lo scopo di verificare la conformità dell'attività svolta dall'organizzazione di volontariato alle prescrizioni legislative e, in particolare, l'effettiva e corretta erogazione del servizio e la marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte.

     3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 3, ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività di propria competenza, il dirigente del servizio competente, sentito l'osservatorio regionale sul volontariato, può disporre, con provvedimento motivato, la cancellazione dal registro e la revoca delle erogazioni economiche concesse a qualsiasi titolo ai sensi della presente legge.

 

     Art. 5. Modalità per lo svolgimento delle prestazioni all'interno di strutture pubbliche e di strutture convenzionate con la Regione.

     1. In attuazione dell'articolo 3, comma 5 e dell'articolo 10, comma 2, lettera a) della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni di volontariato possono svolgere la propria attività nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

     2. Le modalità di accesso sono disciplinate attraverso accordi diretti tra l'ente gestore della struttura e l'organizzazione di volontariato. Tali accordi devono garantire:

     a) il rispetto da parte del volontario delle leggi e dei regolamenti interni relativi alle attività della struttura;

     b) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;

     c) il rispetto della libertà, della dignità personale, dei diritti e della riservatezza degli utenti, compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato.

 

     Art. 6. Requisiti e criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni.

     1. In attuazione dell'articolo 7 e dell'articolo 10, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 1991, n. 266, gli enti pubblici, singoli o associati, al fine di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, oltre a verificare il requisito dell'iscrizione da almeno sei mesi nel registro regionale generale di cui all'articolo 3, debbono dare priorità alle organizzazioni che sono in possesso dei seguenti requisiti:

     a) qualificazione del personale volontario in relazione alle prestazioni da erogare, con particolare riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale;

     b) continuità di presenza dello stesso personale volontario tale da garantire un adeguato svolgimento dell'attività in relazione alle finalità da perseguire;

     c) sede legale dell'organizzazione di volontariato nell'ambito del territorio regionale.

 

     Art. 7. Consulta regionale.

     1. In attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge 11 agosto 1991, n. 266, è istituita la consulta regionale delle organizzazioni di volontariato.

     2. Alla consulta intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3. Possono altresì intervenire, senza diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro generale regionale.

     3. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente, che cessa dall'incarico al momento del rinnovo del Consiglio regionale. La prima riunione della Consulta è convocata dal Presidente della Giunta regionale [2].

     4. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designato dal presidente della giunta regionale.

     5. La consulta si riunisce entro il primo quadrimestre di ciascun anno. Essa ha il compito di:

     a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relative al conseguimento delle finalità definite all'articolo 2 e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;

     b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato;

     c) fare osservazioni in merito all'attività svolta dall'osservatorio regionale di cui all'articolo 8, nell'anno precedente;

     d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno all'osservatorio regionale, tenuto conto dei settori d'intervento più rappresentativi e della territorialità provinciale;

     e) designare i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno al comitato di gestione del fondo speciale di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e del decreto attuativo del Ministero del tesoro 21 novembre 1991, articolo 2, comma 2, la cui nomina è di spettanza della Regione.

     6. La partecipazione alle riunioni della Consulta è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, da liquidarsi nella misura e secondo le modalità di cui alla l.r. 20/1984 e successive modificazioni ed integrazioni [3].

 

     Art. 8. Osservatorio regionale sul volontariato.

     1. E' istituito l'osservatorio regionale sul volontariato.

     2. Detto osservatorio è costituito con decreto del presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto:

     a) dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;

     b) da un rappresentante dei comuni delle Marche, designato dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), sede regionale;

     c) da un rappresentante delle province delle Marche, designato dall'Unione delle Province d'Italia (UPI), sede regionale;

     d) da nove rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'articolo 3, eletti dalla consulta regionale di cui all'articolo 7;

     e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle stesse.

     3. L'osservatorio regionale sul volontariato è integrato, di volta in volta, con gli assessori regionali competenti nei vari settori d'intervento, i quali partecipano senza diritto di voto.

     4. Le funzioni di segretario dell'osservatorio regionale sono svolte da un dipendente regionale, di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designato dal presidente della giunta regionale.

     5. I componenti dell'osservatorio regionale cessano dall'incarico al momento del rinnovo del consiglio regionale.

     6. Ai membri dell'osservatorio regionale esterni all'amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per partecipare alle sedute.

     7. L'osservatorio regionale si riunisce, su convocazione del suo presidente, almeno quattro volte l'anno. Esso può essere altresì convocato, in via straordinaria, su richiesta motivata, da uno degli assessori regionali competenti nei settori d'intervento o da almeno sei organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o da almeno sei membri dell'osservatorio regionale stesso.

     8. L'osservatorio regionale ha i seguenti compiti:

     a) avanzare alla giunta regionale ed al consiglio regionale proposte di intervento nelle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;

     b) esprimere parere sulle richieste di cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro regionale di cui all'articolo 3;

     c) assumere iniziative finalizzate alla diffusione delle conoscenze delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato;

     d) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato;

     e) esprimere pareri su progetti anche sperimentali elaborati, pure in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale per favorire l'applicazione di metodologie di intervento avanzate;

     f) esaminare le caratteristiche e valutare l'andamento delle convenzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

     g) esprimere parere sul riparto dei fondi di cui all'articolo 10;

     h) seguire l'attuazione della presente legge e redigere in proposito un rapporto annuale da inviare alla giunta regionale ed al consiglio regionale.

     9. I pareri richiesti all'osservatorio regionale devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti. Scaduto inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

     10. L'osservatorio regionale invia annualmente al presidente della giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

     11. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, da liquidarsi nella misura e secondo le modalità di cui alla l.r. 20/1984 e successive modificazioni ed integrazioni [4].

 

     Art. 9. Formazione qualificazione ed aggiornamento del personale volontario.

     1. Allo scopo di rendere più agevole il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione organizza e promuove corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato.

     2. Le organizzazioni di volontariato che intendono gestire direttamente i corsi di cui al comma 1 devono presentare alla presidenza della giunta regionale specifica domanda con allegato progetto per lo svolgimento dei corsi.

     3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono aperti agli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3.

 

     Art. 10. Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato.

     1. Nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio, la Regione concede contributi per il sostegno di specifiche e documentate attività o progetti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3.

     1 bis. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato alla copertura, fino ad un massimo del 20 per cento, delle spese inerenti le attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 8 [5].

     2. [6].

     3. Il dirigente del servizio competente, sulla base delle domande presentate e della documentazione pervenuta, provvede, al riparto dei fondi, sentito l'osservatorio regionale sul volontariato. L'erogazione dei contributi per le iniziative ammesse al finanziamento avviene secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

     4. I contributi ricevuti entrano a far parte del bilancio dell'organizzazione di volontariato.

 

     Art. 11. Disposizioni finanziarie.

     1. Perl'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 300 milioni.

     2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

     3. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede:

     a) per l'anno 1995 mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1995, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 13 elenco 1;

     b) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte del fondo comune assegnato alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 1995 a carico del capitolo che la giunta regionale è autorizzata a istituire nel bilancio del detto anno con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Contributi per incentivare le attività di volontariato nel campo sociale", lire 300 milioni.

     5. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

     6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1995 sono ridotti di lire 300 milioni.

 

     Art. 12. Norme transitorie.

     1. In sede di prima attuazione della presente legge si intendono iscritte ad ogni effetto nel registro di cui all'articolo 3, le organizzazioni di volontariato già iscritte nel registro provvisorio istituito con deliberazione della giunta regionale del 2 marzo 1992, n. 569.

     2. Restano ferme le convenzioni in atto fra le organizzazioni di volontariato e gli enti locali e le unità sanitarie locali.

     3. Restano salve le disposizioni regionali in vigore concernenti la partecipazione dell'organizzazione di volontariato alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di volontariato convenzionate con lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono provvedere ad iscriversi nel registro regionale generale.

     5. Qualora entro tale termine non si sia provveduto all'iscrizione, tutte le convenzioni si intendono risolte di diritto.

 

     Art. 13. Norme finali. [7]

 

     Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 15 della L.R. 30 maggio 2012, n. 15.

[2] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.

[3] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.

[4] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.

[5] Comma aggiunto dall'art. 57 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.

[6] Comma abrogato dall'art. 57 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.

[7] Abroga la L.R. 13 dicembre 1982, n. 45 e modifica le LL.RR. 9 dicembre 1987, n. 38 e 5 novembre 1988, n. 43.