§ 4.4.7 - L.R. 5 aprile 1976, n. 8.
Legge forestale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:05/04/1976
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Linee di politica forestale regionale.
Art. 1 bis.  Enti delegati.
Art. 1 ter.  Definizione di bosco.
Art. 2.  Programmi di sistemazione delle aree montane.
Art. 3.  Manutenzione e lavori di pronto intervento.
Art. 4.  Delega all'esecuzione dei lavori.
Art. 5.  Impiego di manodopera.
Art. 6.  Assistenza, propaganda, istruzione e ricerca.
Art. 7.  Demanio forestale della regione.
Art. 8.  Direttive di utilizzazione del demanio forestale.
Art. 9.  Gestione del demanio regionale.
Art. 10.  Patrimonio forestale degli enti locali.
Art. 11.  Progetti esecutivi dei lavori.
Art. 12.  Esecuzione e collaudo dei lavori.
Art. 13.  Occupazione temporanea dei terreni.
Art. 14.  Divieto di trasformazione dei terreni rimboschiti.
Art. 15.  Contributi in conto capitale.
Art. 16.  Manutenzione dei terreni rimboschiti.
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.  Norme procedurali.
Art. 19.  Piani pluriennali di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali.
Art. 20.  Pagamento della spesa per la compilazione dei piani.
Art. 21.  Interventi previsti nei piani di assestamento.
Art. 22.  Utilizzazione dei boschi compresi nei piani di assestamento.
Art. 23.  Taglio dei boschi.
Art. 24.  Taglio dei boschi d'alto fusto.
Art. 25.  Terreni soggetti a vincolo idrogeologico.
Art. 26.  Limiti di transito.
Art. 27.  Sanzioni.
Art. 28.  Autorizzazioni di spesa - Parte corrente.
Art. 29.  Autorizzazioni di spesa - Parte in conto capitale.
Art. 30.  Norma procedurale per l'anno 1976.
Art. 31.  Competenze della Regione.
Art. 32.  Direttive comunitarie.


§ 4.4.7 - L.R. 5 aprile 1976, n. 8. [1]

Legge forestale regionale.

(B.U. 7 aprile 1976, n. 14, suppl.).

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Linee di politica forestale regionale.

     1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 3 dello statuto della regione Lombardia, promuove la piena valorizzazione delle risorse sociali ed economiche del settore agro-silvo-pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni di montagna e l'attiva salvaguardia dei valori naturali ed ambientali, mediante una politica di programmazione che assicuri la razionale utilizzazione dei terreni, l'incremento della produzione legnosa e delle altre attività economiche connesse, la prevenzione e l'eliminazione delle cause di dissesto idrogeologico, la realizzazione delle opere di interesse regionale per la difesa del suolo ed il potenziamento del verde.

     2. Le norme della presente legge riguardano in particolare:

     1) la gestione e l'incremento del patrimonio indispensabile forestale della regione;

     2) gli interventi diretti alla realizzazione di rimboschimenti ed allo sviluppo della silvicoltura ed arboricoltura da legno, da parte di enti pubblici e di privati allo scopo di favorire l'incremento della produzione legnosa;

     3) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-agrario-forestale e di conservazione del suolo sulla base dei piani di bacino idrografico;

     4) l'incremento e la valorizzazione tecnico-economica dei patrimoni silvo-pastorali sulla base dei piani economici di gestione elaborati dalle comunità montane, dai comuni e dagli altri enti.

     3. La Regione provvede, direttamente o mediante erogazione di contributi, all'attuazione di iniziative per l'assistenza tecnica, la commercializzazione dei prodotti silvo-pastorali, la propaganda, la ricerca e la sperimentazione d'interesse regionale in materia forestale e ad ogni altro intervento volto a realizzare le finalità della presente Legge [2].

     4. La Regione incentiva le iniziative di lotta fitosanitaria integrata, preferibilmente con metodologie biologiche, sulle colture pioppicole mediante convenzioni o contributi a programmi presentati dalle forme associative di coltivatori [3].

     5. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può autorizzare l'Azienda regionale delle foreste, determinandone le condizioni anche in ordine alla presenza di specifici soggetti pubblici e privati, a costituire o partecipare a società aventi come oggetto sociale la realizzazione e la gestione di programmi ed iniziative per lo sviluppo forestale e vivaistico [4].

 

          Art. 1 bis. Enti delegati.

     1. Le funzioni concernenti l'attuazione della presente Legge sono delegate, per il territorio di rispettiva competenza, agli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, alle Comunità montane, ai Consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi ed alle Province [5].

 

     Art. 1 ter. Definizione di bosco.

     1. Sono da considerare boschi, a tutti gli effetti di Legge, i popolamenti arborei od arbustivi, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, con esclusione delle fattispecie previste dal successivo terzo comma e comunque determinati ai sensi del successivo quarto comma.

     2. Sono inoltre considerati boschi i terreni che per cause naturali od artificiali sono rimasti temporaneamente privi di copertura forestale.

     3. Non sono considerati boschi e sono pertanto esclusi dai relativi effetti di Legge:

     a) gli impianti a rapido accrescimento di cui al successivo art. 23;

     b) gli appezzamenti arborati isolati che pur trovandosi nelle condizioni previste dai precedenti commi primo e secondo, abbiano una superficie inferiore a 2000 mq, oppure, per qualsiasi superficie, una densità di copertura delle chiome a maturità inferiore al venti per cento, sempre che siano posti a distanza superiore a 100 metri da altri popolamenti boschivi;

     c) le piante sparse, i filari e le fasce alberate con larghezza inferiore a 25 metri;

     d) le piantagioni arboree dei giardini e dei parchi urbani;

     e) i terreni destinati ad altra qualità di coltura in cui sia in atto un processo di colonizzazione da parte di specie arboree o arbustive da meno di tre anni.

     4. Per motivate ragioni di ordine ambientale o di protezione del suolo il Consiglio Regionale può sottoporre alla disciplina dei boschi, con apposito regolamento, anche i popolamenti di cui al precedente terzo comma [6].

 

     Art. 2. Programmi di sistemazione delle aree montane.

     1. La Giunta Regionale, al fine di favorire la sistemazione territoriale delle aree boscate e montane, provvede a finanziare i programmi presentati dalle Comunità montane entro il 31 marzo di ogni anno, sentita la Commissione consiliare competente.

     2. I programmi di cui al precedente comma sono redatti in base agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e comprendono i rimboschimenti, i rinfoltimenti, i lavori colturali relativi ai boschi esistenti, le eventuali opere accessorie e le opere di viabilità forestale ad esclusione di quanto previsto dal successivo art. 21.

     3. Con le modalità di cui al precedente primo comma la Giunta Regionale finanzia i programmi di sistemazione idraulico-agrario-forestale dei territori montani, ad esclusione dei lavori da eseguirsi all'interno dei centri abitati; tali programmi sono proposti dagli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali e dalle Comunità montane [7].

 

     Art. 3. Manutenzione e lavori di pronto intervento.

     1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, finanzia i programmi di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico- agrario-forestale presentati dagli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali e dalle Comunità montane.

     2. La Giunta Regionale, nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma precedente, sentita la Commissione consiliare competente, provvede ai lavori di pronto intervento per calamità naturali non compresi tra quelli previsti dall'art. 10 della L.R. 14 agosto 1973, n. 34 e localizzati nei territori montani.

     3. Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1 della L.R. 14 agosto 1973, n. 34.

     4. Sono definiti di pronto intervento le opere e i lavori necessari per fronteggiare:

     a) situazioni di effettivo pericolo a cose o persone causate da possibili eventi calamitosi nel settore idraulico-agrario-forestale;

     b) ripristino di sistemazioni idraulico-agrario-forestali rese necessarie da eventi di natura eccezionale;

     c) interventi in aree montane per il recupero di alberi danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie [8].

 

     Art. 4. Delega all'esecuzione dei lavori.

     1. L'esecuzione delle opere previste dai programmi approvati dalla Regione ai sensi della presente Legge è delegata agli enti di cui al precedente art. 1 bis.

     2. Gli enti delegati, ove non dispongano di servizi tecnici si avvalgono dei competenti uffici tecnici regionali.

     3. Per i progetti di importo inferiore a lire 500 milioni è richiesto il parere tecnico-amministrativo:

     a) del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione per gli interventi che riguardano i lavori di forestazione connessi ad opere di consolidamento dei versanti;

     b) del servizio provinciale del genio civile per gli interventi di sistemazione idraulica.

     4. Per i progetti d'importo compreso tra lire 500 milioni e lire 1.500 milioni è richiesto il parere dei comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale; per quelli di importo superiore il parere è espresso dalla Commissione tecnico-amministrativa regionale [9].

 

     Art. 5. Impiego di manodopera.

     1. In via transitoria e comunque non oltre l'entrata in vigore delle norme per la disciplina organica della gestione dei beni agrari e forestali della regione di cui all'articolo 9 della presente legge, e dell'attuazione della delega riguardante le funzioni amministrative in materia di foreste e di bonifica di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, la giunta regionale e gli enti delegati di cui al precedente articolo sono autorizzati ad impiegare, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestale, idraulico-agrarie e di forestazione, operai assunti con contratto di diritto privato, secondo le indicazioni dei contratti o accordi collettivi stipulati a livello nazionale e regionale dalle regioni e dai rappresentanti sindacali di categoria.

 

     Art. 6. Assistenza, propaganda, istruzione e ricerca.

     1. Al fine di orientare e coordinare le attività di ricerca, sperimentazione, aggiornamento e divulgazione nel settore silvo-pastorale la Regione, avvalendosi anche dell'Azienda regionale delle foreste e in collaborazione con le Università e gli Istituti di ricerca:

     a) provvede all'assistenza tecnica in favore degli enti pubblici e dei privati;

     b) istituisce e finanzia campi di lavoro, borse di studio e corsi di formazione professionale per il perfezionamento delle scienze e delle tecniche silvo-pastorali;

     c) promuove iniziative culturali di divulgazione, informazione e propaganda atte a diffondere una migliore conoscenza delle risorse naturali e delle colture legnose;

     d) definisce specifici programmi di ricerca e di sperimentazione nel settore silvo-pastorale, anche mediante l'erogazione di contributi;

     e) provvede alla redazione ed alla periodica revisione dell'inventario forestale regionale avvalendosi anche dell'Azienda regionale delle foreste [10].

 

 

Titolo II

DEMANIO FORESTALE

 

     Art. 7. Demanio forestale della regione.

     1. Il patrimonio agro-silvo-pastorale della regione denominato «Demanio forestale regionale», è formato:

     1) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato, trasferiti alla regione in virtù dell'articolo 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     2) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato;

     3) dai terreni montani che pervengano alla regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché per acquisto comunque diretto alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello o riserve naturali;

     4) dai terreni montani acquisiti a termine di provvedimenti in attuazione di piani regionali;

     5) da altri terreni e beni rustici che in qualsiasi modo pervengano in proprietà alla regione.

     2. Possono altresì essere acquisiti, anche mediante espropriazione in virtù dell'articolo 9, secondo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i terreni interclusi nei beni regionali o ad essi adiacenti, quando il loro incorporamento sia necessario per una migliore gestione dei beni stessi, nonché le aree occorrenti per strade di accesso, spazi di deposito od altri impianti necessari alla razionale gestione del demanio forestale.

     3. Per le relative espropriazioni si applicano, a norma dell'articolo 4 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115 convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, le disposizioni del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 8. Direttive di utilizzazione del demanio forestale.

     1. Per il conseguimento dei fini indicati dalla presente legge il demanio forestale regionale sarà utilizzato in conformità alle direttive seguenti:

     1) potenziamento della funzione protettiva, ricreativa e culturale, con la costituzione di riserve e parchi naturali;

     2) incremento del patrimonio faunistico ed ittico;

     3) incremento delle funzioni produttive;

     4) creazione di aziende come modello di razionale gestione delle risorse forestali e foraggere per il progresso socio-economico della montagna;

     5) promozione e finanziamento da parte della Regione di iniziative delle comunità montane e degli altri enti locali atte alla costituzione di aziende speciali a conduzione associata tra enti locali o tra imprenditori agricoli, stabilendo un contributo una tantum per le spese di avviamento.

 

     Art. 9. Gestione del demanio regionale.

     1. Il demanio regionale forestale è gestito dall'Azienda regionale delle foreste.

     2. L'Azienda regionale delle foreste provvede all'ampliamento del demanio forestale regionale mediante acquisti ed espropri, fatti in nome e per conto della Regione, utilizzando gli appositi finanziamenti messi a disposizione dal Consiglio Regionale.

     3. Gli acquisti e gli espropri di cui al precedente comma sono fatti sulla base di programmi formulati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale delle foreste, approvati dalla Giunta Regionale sentita la Commissione consiliare competente.

     4. L'Azienda regionale delle foreste è autorizzata a costituire, in nome e per conto della Regione, servitù attive e passive sul demanio forestale regionale, previo parere della Giunta Regionale [11].

 

     Art. 10. Patrimonio forestale degli enti locali.

     1. La regione favorisce la formazione e l'ampliamento del patrimonio agro-silvo-pastorale delle comunità montane e degli altri enti locali, anche mediante concessione di garanzie fidejussorie agli enti medesimi, secondo modalità e condizioni da determinarsi in appositi provvedimenti legislativi.

     2. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma sarà data priorità ai casi previsti dall'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed alle iniziative tendenti all'accorpamento od alla ricomposizione della proprietà fondiaria.

     3. La Regione concede contributi fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'avviamento e la gestione di consorzi forestali ed aziende speciali forestali comprendenti proprietà pubbliche o private, istituiti ai sensi dell'art. 139 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e della relativa normativa di applicazione [12].

     4. Lo statuto dei consorzi forestali e delle aziende speciali istituiti ai sensi del precedente comma è soggetto all'approvazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente [13].

 

 

Titolo III

RIMBOSCHIMENTO E SISTEMAZIONI IDRAULICHE E IDRAULICO-FORESTALE

 

     Art. 11. Progetti esecutivi dei lavori.

     1. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, approva i progetti esecutivi delle opere incluse nei programmi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, ne determina il finanziamento, dispone il collaudo e la liquidazione dei lavori [14].

     2. L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità delle opere.

     3. L'elenco dei terreni da rimboschire o da sistemare, con l'indicazione dell'eventuale indennità di occupazione e la planimetria allegata ai progetti esecutivi, è pubblicato nell'albo delle comunità montane e dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.

     4. Le eventuali opposizioni degli interessati dovranno essere presentate entro i successivi quindici giorni alle comunità montane od ai comuni competenti per territorio, che ne cureranno l'immediata trasmissione alla giunta regionale.

 

     Art. 12. Esecuzione e collaudo dei lavori.

     1. Per l'esecuzione ed il collaudo dei lavori si osservano, per quanto non diversamente disposto dalla vigente legislazione regionale, le norme in vigore per i lavori pubblici dello Stato.

 

     Art. 13. Occupazione temporanea dei terreni.

     1. Qualora non si proceda all'acquisizione od all'espropriazione dei terreni da rimboschire o sistemare, i lavori necessari potranno essere eseguiti previo consenso dei proprietari o possessori mediante apposita convenzione nella quale sarà stabilita l'eventuale indennità per l'occupazione temporanea.

     2. In caso di mancato accordo, gli enti delegati dalla regione all'esecuzione dei lavori potranno procedere nel territorio di loro competenza all'occupazione temporanea dei terreni interessati, a' sensi dell'articolo 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

     3. Per la relativa procedura si osservano, in quanto applicabili, le norme del titolo II, capo I, della legge 25 giugno 1865, n. 2359; le attribuzioni ivi conferite al prefetto sono devolute al presidente della giunta regionale e la perizia per la determinazione dell'indennità è effettuata dal servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione competente per territorio [15].

     4. L'indennità sarà versata direttamente gli aventi diritto.

 

     Art. 14. Divieto di trasformazione dei terreni rimboschiti.

     1. Ai terreni rimboschiti ai sensi dei precedenti articoli 11, 12 e 13 è vietato apportare trasformazioni colturali; essi non potranno inoltre ricevere destinazioni incompatibili con quella forestale, salva l'esecuzione di opere di pubblica utilità disposte od autorizzate dalla giunta regionale.

 

 

Titolo IV

INCENTIVI PER LA FORESTAZIONE E L'ALPICOLTURA

 

     Art. 15. Contributi in conto capitale.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi ai proprietari o ai possessori di terreni nudi o di boschi radi o degradati che intendano, rispettivamente, rimboschirli o ricostituirli a bosco; tali contributi sono concessi nella seguente misura:

     a) fino al cento per cento agli enti locali, ai consorzi forestali ed agli enti ed associazioni gestori di riserve naturali per i terreni di loro proprietà;

     b) fino al settanta per cento alle forme associative tra proprietari;

     c) fino al cinquanta per cento ai privati singoli.

     I contributi sono concessi per superfici minime di 0,5 ettari.

     2. Nel caso di impianti a rapido accrescimento, per la produzione di legname di pregio e per forme di arboricoltura fuori foresta i contributi sono concessi nella seguente misura:

     a) fino al sessanta per cento agli enti locali ed alle forme associative tra proprietari;

     b) fino al quaranta per cento ai privati singoli;

     c) fino al trenta per cento nel caso di impianti a pioppeto.

     3. I contributi di cui al precedente comma sono concessi per superfici minime di un ettaro.

     4. Sono concessi contributi a favore di enti pubblici per iniziative di silvicoltura o di forestazione in ambiente urbano, comprendenti la realizzazione di nuovi impianti.

     5. I contributi di cui al precedente comma sono concessi per superfici minime accorpate di 0,5 ettari.

     6. Resta ferma in ogni caso l'applicazione della Legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente: "Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento" e delle successive modifiche o integrazioni.

     7. Sono inoltre concessi contributi fino ad un massimo di 100 milioni per l'acquisto di mezzi ed attrezzature forestali e di macchinari per la prima lavorazione del legno, a favore di enti locali, singoli proprietari, imprese di utilizzazioni boschive iscritte all'albo di cui al successivo art. 22 ed industrie di prima trasformazione ubicate in aree montane.

     8. Tali contributi sono concessi:

     a) fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile agli enti locali, ai consorzi forestali, alle cooperative o alle associazioni dei proprietari o delle proprietà boschive ed agli enti ed associazioni gestori di riserve naturali per i terreni di loro proprietà;

     b) fino ad un massimo del trenta per cento ai singoli proprietari o alle imprese di utilizzazione boschiva;

     c) fino ad un massimo del venticinque per cento alle industrie di prima trasformazione ubicate in aree montane [16].

 

     Art. 16. Manutenzione dei terreni rimboschiti.

     1. Dopo il collaudo finale, i proprietari sono tenuti ad osservare le norme seguenti per la manutenzione dei terreni rimboschiti:

     1) divieto di trasformare a ceduo i rimboschimenti destinati, nell'atto di concessione del contributo, ad alto fusto, salva deroga su autorizzazione del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione quando ricorrano particolari esigenze di conservazione del suolo;

     2) obbligo:

     a) in caso di danneggiamento per incendio od altre cause imputabili al concessionario, di ripristinare la piantagione entro due anni dall'evento;

     b) di provvedere alla lotta antiparassitaria;

     c) di eseguire, nell'età giovanile del rimboschimento, le necessarie sostituzioni di fallanze per assicurarne l'efficienza;

     d) di compiere gli opportuni diradamenti secondo l'età e lo sviluppo della piantagione.

     2. La giunta regionale, in caso di accertato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo procede d'ufficio, in sostituzione degli obbligati ed a loro spese, all'esecuzione delle opere a norma della legislazione vigente [17].

 

          Art. 17.

     (Omissis) [18].

 

     Art. 18. Norme procedurali.

     1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera il riparto dei fondi destinati alla concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 15.

     2. I contributi di cui al precedente comma sono ripartiti fra gli enti delegati di cui al precedente art. 1 bis.

     3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente primo comma sono presentate, entro il 31 marzo di ogni anno, agli enti delegati che provvedono alla relativa istruttoria tecnica, alla compilazione delle graduatorie ed alla concessione dei contributi.

     4. All'istruttoria tecnica relativa alle iniziative dirette degli enti delegati provvede il servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione.

     5. Il Presidente dell'ente delegato comunica agli interessati l'ammissione al finanziamento indicando contestualmente i termini entro cui debbono essere presentati i singoli progetti esecutivi e la documentazione da produrre.

     6. Con il successivo provvedimento di concessione, emanato dal Presidente dell'ente delegato, viene approvato il progetto, determinata la spesa e la misura del contributo; nel medesimo provvedimento sono altresì fissati i termini massimi di esecuzione dei lavori, prorogabili solo per giustificati motivi.

     7. Dopo l'approvazione della graduatoria e prima della emanazione del provvedimento di concessione, gli interessati, sotto la propria responsabilità e mediante preavviso di almeno sessanta giorni, con contemporanea presentazione del progetto esecutivo all'ente delegato, possono dare inizio ai lavori senza che ciò implichi alcun obbligo di finanziamento.

     8. Qualora le caratteristiche delle opere e degli acquisti di cui al comma precedente risultino difformi da quelle stabilite nel successivo provvedimento di concessione, i titolari delle opere stesse, che non provvedano a modificarle o ad integrarle a loro spese, decadono dal beneficio [19].

 

 

Titolo V

TUTELA TECNICO-ECONOMICA DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI

DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI

 

     Art. 19. Piani pluriennali di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali.

     1. Gli enti delegati di cui al precedente art. 1 bis sono tenuti alla compilazione ed alla revisione periodica dei piani pluriennali di assestamento delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, di diritto pubblico e degli enti morali nonché dei piani generali di indirizzo forestale.

     2. Tali piani devono altresì contenere la regolamentazione degli eventuali usi civici.

     3. I privati, singoli ed associati, proprietari di boschi, possono chiedere che i medesimi siano inclusi nei piani di cui al precedente primo comma, assoggettandosi a tutti i conseguenti obblighi.

     4. Nei territori boscati compresi nei parchi regionali e nelle riserve naturali le proprietà private possono essere incluse d'ufficio nei piani di assestamento.

     5. La Regione assume a proprio carico la spesa per la compilazione dei piani di assestamento e delle pianificazioni generali d'indirizzo forestale, sulla base dei relativi preventivi.

     6. I piani di assestamento, le cui direttive sostituiscono a tutti gli effetti le normative e le prescrizioni generali in vigore, sono soggetti all'approvazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

     6 bis. I piani generali di indirizzo forestale possono derogare alle norme regolamentari regionali in materia di prescrizione di massima e di polizia forestale in vigore, esclusivamente nei casi in cui non interessino superfici boscate assoggettate ai corrispondenti piani di assestamento e purché approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente [20].

     7. Per la redazione dei piani di assestamento e dei piani generali di indirizzo di cui ai commi precedenti gli enti locali possono avvalersi dell'Azienda regionale delle foreste.

     8. I piani di assestamento, ad esclusione dei casi previsti dal precedente quarto comma, debbono prevedere l'obbligo del proprietario ad accantonare fino al venti per cento delle entrate derivanti dai tagli boschivi, da destinarsi all'esecuzione di miglioramenti colturali dei boschi stessi.

     9. L'importo delle somme così accantonate è comunicato al settore agricoltura e foreste della Giunta Regionale, che ne determina, d'intesa con gli enti locali ed i proprietari, le modalità tecniche di utilizzazione.

     10. L'attuazione dei piani di cui al precedente primo comma è affidata ai singoli proprietari dei terreni inclusi nei piani medesimi.

     11. Le direttive tecniche contenute nei piani di assestamento scaduti rimangono comunque valide fino alla revisione degli stessi.

     12. E' istituito presso il settore agricoltura e foreste della Giunta Regionale con il contributo tecnico dell'Azienda regionale delle foreste un catasto particolareggiato dei piani di assestamento e di indirizzo di cui al precedente primo comma [21].

 

     Art. 20. Pagamento della spesa per la compilazione dei piani.

     1. Al pagamento della spesa per la compilazione dei piani di cui al precedente articolo 19 si provvede con le seguenti modalità di erogazione:

     1) acconto nella misura del sessanta per cento all'inizio dei lavori di rilevamento e del quindici per cento alla fine degli stessi;

     2) acconto nella misura del quindici per cento alla presentazione del piano;

     3) saldo del restante dieci per cento dopo l'approvazione del piano.

 

     Art. 21. Interventi previsti nei piani di assestamento.

     1. Possono essere concessi contributi, fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile e secondo le modalità e procedure previste dal precedente articolo 18, per l'acquisto di macchinari, per l'impianto di teleferiche fisse e per la costruzione e il ripristino di strade di smacchio, di mulattiere e di itinerari turistici pedonali, quando tali opere ed acquisti siano previsti nel piano di assestamento.

     2. I contributi di cui sopra non possono essere concessi ai privati singoli.

 

     Art. 22. Utilizzazione dei boschi compresi nei piani di assestamento.

     1. Le utilizzazioni dei boschi devono essere conformi alle prescrizioni dei piani di assestamento.

     2. E' consentito concentrare in un anno le riprese pluriennali, non superiore a tre anni, salva in ogni caso la ripresa globale prevista dai piani.

     3. Fino a quando non saranno approvati i piani di cui al primo comma del precedente articolo 19, le utilizzazioni dei boschi di proprietà pubblica devono essere autorizzate, sulla base della media annuale delle riprese dell'ultimo decennio, dagli enti delegati di cui al precedente art. 1 bis, previo parere del servizio provinciale agricoltura foreste e alimentazione.

     4. E' istituito presso il settore agricoltura e foreste della Giunta Regionale l'albo regionale delle imprese boschive abilitate ad effettuare utilizzazioni di boschi di proprietà della Regione, dei Comuni e degli altri enti pubblici.

     5. E' istituito presso il settore agricoltura e foreste della Giunta Regionale, con la collaborazione dell'Azienda regionale delle foreste, l'osservatorio regionale del legno con compiti di indirizzo, coordinamento e divulgazione delle problematiche connesse alla produzione, alla commercializzazione e all'impiego della materia prima legno [22].

 

 

Titolo VI

DIVIETI E SANZIONI

 

     Art. 23. Taglio dei boschi.

     1. Chiunque intenda effettuare il taglio dei boschi deve farne preventiva denuncia agli enti delegati di cui al precedente art. 1 bis; l'ente competente trasmette sollecitamente copia della denuncia agli organi del Corpo forestale dello Stato, per l'espletamento dei compiti di polizia forestale ed invia semestralmente al settore agricoltura e foreste della Giunta Regionale un resoconto dettagliato.

     2. Le autorizzazioni previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono rilasciate, secondo quanto disposto dall'ordinamento in vigore, per i territori di rispettiva competenza dai Presidenti degli enti delegati, previo parere del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione.

     3. Le norme del presente articolo non si applicano alle colture a rapido accrescimento.

     4. Sono definite colture a rapido accrescimento gli impianti di origine esclusivamente artificiale, piantumati su terreni precedentemente non boscati, con turno inferiore a 50 anni, soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva od arborea invadente, entro un massimo del venti per cento della superficie complessiva dell'impianto, e che non diano luogo, per motivi di ordine biologico od ecologico, ad apprezzabile rinnovazione naturale della specie coltivata [23].

 

     Art. 24. Taglio dei boschi d'alto fusto. [24]

     1. Sono vietati i tagli a raso dei boschi d'alto fusto, ovunque ubicati.

     2. Eventuali deroghe al divieto di cui al comma precedente sono autorizzate nei seguenti casi:

     1) attacchi, parassitari, incendi boschivi e interventi di ricostituzione in genere;

     2) elettrodotti, linee telefoniche e telegrafiche, impianti di teleferica, piste sciistiche, cave o strade;

     3) opere di pubblica utilità.

     3. Tale autorizzazione, che conterrà le disposizioni riguardanti il ripristino e la sistemazione dei terreni interessati, è rilasciata, per i territori di rispettiva competenza, dai Presidenti degli enti delegati di cui al precedente art. 1 bis, sentito il parere del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione.

     4. Sono consentiti i tagli di cui al comma 1 qualora siano previsti nei piani di assestamento o nei piani di indirizzo forestale di cui all’articolo 19 [25].

 

     Art. 25. Terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

     1. Sino a quando non sarà data attuazione alla Legge Regionale 21 giugno 1988, n. 33 "Disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico e a rischio sismico" qualsiasi attività che comunque comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 7 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

     2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata dai Presidenti degli enti delegati di cui al precedente art. 1 bis, previo parere del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione.

     3. Il parere di cui al comma precedente è vincolante, se negativo, fino a quando nel territorio interessato non saranno in vigore i piani urbanistici e territoriali degli enti delegati.

     4. Qualora l'intervento non comporti necessità di disboscamento, le funzioni relative alle istruttorie tecniche ed alle autorizzazioni di cui al precedente primo comma sono delegate ai Comuni nei seguenti casi:

     a) interventi su edifici già esistenti per ampliamenti non superiori ai 200 mq;

     b) posa in opera di cartelli e recinzioni;

     c) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrate, linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kw, linee di telecomunicazione e reti locali di distribuzione di gas;

     d) interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 50 mc.

     5. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la tesoreria dell'ente competente di una somma di denaro quale deposito cauzionale per la buona esecuzione dei lavori; tale somma sarà determinata tenendo conto del costo per l'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte e degli eventuali ripristini [26].

 

     Art. 26. Limiti di transito.

     1. E' vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di cui al precedente art. 21, nonché in quelli di carattere silvo-pastorale riconosciute tali dai Comuni interessati, nelle mulattiere e nei sentieri.

     2. E' altresì vietato il transito fuori strada di mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, sui terreni del demanio forestale della Regione, nonché in tutti i boschi e nei pascoli.

     3. I Comuni individuano le zone o i tracciati sui quali possono utilizzare temporaneamente percorsi motociclistici in relazione a prove o manifestazioni agonistiche imponendo tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia ed alla assoluta tutela degli ambienti interessati, compreso l'eventuale versamento di un deposito cauzionale.

     4. I Comuni provvedono a segnalare opportunamente i divieti di transito sulle strade di carattere silvo-pastorale [27].

 

     Art. 27. Sanzioni.

     1. Salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, per le violazioni alle norme contenute nella presente legge e per le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di territori montani», ovvero nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate dalla regione, si applicherà la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa tra il minimo di lire 50.000 ed un massimo di lire 500.000, nonché quella proporzionale all'eventuale danno cagionato al territorio ed al patrimonio boschivo come determinate a norme delle prescrizioni stesse [28].

     2. All'accertamento delle violazioni provvedono gli agenti forestali, i quali sono anche competenti a determinare il danno cagionato, ovvero il valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le norme vigenti.

     3. La sanzione è irrogata nelle forme e nei modi stabiliti dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 «Norme di attuazione della L. 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale» modificata e integrata dalla L.R. 4 giugno 1984, n. 27.

     4. Per le violazioni, accertate dagli agenti forestali nonché dagli organi locali di polizia urbana e rurale, del disposto del precedente art. 25 e del divieto di apertura di strade in terreni soggetti a vincolo idrogeologico, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 20.000.000; successivamente all'entrata in vigore delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al precedente primo comma si applicherà una sanzione amministrativa proporzionale al danno cagionato al territorio così come determinato a norma di dette prescrizioni.

     5. L'autore delle violazioni di cui al comma precedente è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi.

     6. Ferma restando, per quanto riguarda il divieto di transito previsto al primo comma del precedente art. 26, l'applicazione del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, per la violazione della disposizione di cui al secondo comma dello stesso articolo si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.

     7. Le sanzioni sono irrogate dai Presidenti degli enti delegati di cui al precedente art. 1 bis, i quali, contestualmente al provvedimento di irrogazione, assunte le opportune informazioni tecniche, emanano l'ordine di ripristino entro i termini e con le modalità di volta in volta stabilite.

     8. Qualora il trasgressore non vi ottemperi spontaneamente, il Presidente dell'ente delegato, previa diffida dell'interessato, dispone l'esecuzione a spesa del trasgressore.

     9. Le somme dovute, detratto l'ammontare dalla cauzione di cui al quinto comma del precedente art. 25, saranno riscosse a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, e introitate dagli enti delegati [29].

 

 

Titolo VII

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 28. Autorizzazioni di spesa - Parte corrente.

     1. Per gli interventi di natura corrente previsti dalla presente legge, si provvede a partire dall'esercizio finanziario 1977, con l'iscrizione nei singoli bilanci regionali di competenza dei seguenti capitoli:

     1) manutenzione delle opere di bonifica ed idraulico-agrario-forestale nonché lavori di pronto intervento a carattere idraulico-agrario-forestale conseguenti a calamità naturali nei territori montani (articolo 3, primo comma, e secondo comma, punto 2);

     2) spese per la coltura, il potenziamento e l'acquisto di mezzi tecnici per i vivai forestali, per la fornitura gratuita di piantine e per la gestione e manutenzione del demanio forestale regionale (articolo 3, secondo comma, punto 1, ed articolo 9);

     3) spese per la formazione e l'aggiornamento del catasto forestale, per la delimitazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico, interventi per iniziative di assistenza e propaganda, istruzione e ricerca (articoli 1 e 6);

     4) spese per interventi contro i parassiti delle piante forestali (articolo 1, ultimo comma);

     5) indennizzi per l'occupazione temporanea dei terreni soggetti a rimboschimenti od a sistemazione idraulico-forestale (articolo 13);

     6) oneri per la compilazione dei piani pluriennali di assestamento e miglioramento silvo-pastorale (articoli 9, quarto comma e 207).

     2. La dotazione annuale dei suddetti capitoli verrà determinata in sede di formazione dei singoli bilanci regionali di

competenza.

     3. A partire dall'esercizio finanziario 1977 verranno soppressi i capitoli 162101, 162102, 162202, 162203, 162205, 162206, 162208, 162209, 162210 e 162211, iscritti nel bilancio regionale 1976 per interventi analoghi a quelli previsti dai precedenti punti da 1) a 6).

 

     Art. 29. Autorizzazioni di spesa - Parte in conto capitale.

     1. Per gli interventi in capitale previsti dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

     1) lire 900 milioni per l'esercizio 1976 e lire 1.100 milioni per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 per la realizzazione dei programmi di forestazione e di sistemazione idraulico-agrario-forestale nei territori montani, di cui all'articolo 2, punto 1, della presente legge;

     2) lire 200 milioni per l'esercizio 1976, e lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 per gli interventi di miglioramento ed ampliamento del demanio forestale regionale, di cui ai precedenti articoli 7 e 8;

     3) lire 900 milioni per l'esercizio 1976 e lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 per la concessione di contributi; per rimboschimenti e forestazione e per l'accrescimento del demanio forestale locale (articoli 10 e 15); per gli interventi previsti nei piani di assestamento (articolo 21); per il miglioramento dei pascoli montani e per opere ed iniziative di carattere agrituristico.

     2. Al finanziamento del complessivo onere di lire 2.000 milioni per gli interventi in conto capitale di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio 1976, mediante utilizzazione rispettivamente per lire 500 milioni e per lire 1.500 milioni delle dotazioni dei capitoli 183102 «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» e 281101 «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo» iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976.

     Nel medesimo stato di previsione, al titolo II, sezione VI, rubrica I, sono istituiti i seguenti capitoli:

     - 261105, categoria 10ª, con la denominazione «Oneri per la realizzazione dei programmi di forestazione e di sistemazione idraulico- agrario-forestale nei territori montani» e con la dotazione di lire 900 milioni;

     - 261205, categoria 8ª, con la denominazione «Spese per il miglioramento e l'ampliamento del demanio forestale regionale» e con la dotazione di lire 200 milioni;

     - 261206, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi per rimboschimenti e forestazione, per l'accrescimento del demanio forestale locale, per gli interventi previsti nei piani di assestamento, per il miglioramento dei pascoli montani e per spese ed iniziative di carattere agrituristico» e con la dotazione di lire 900 milioni.

     3. Analoghe appostazioni con le dotazioni autorizzate dal primo comma del presente articolo verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali 1977 e 1978.

     4. Per il finanziamento degli altri interventi previsti dalla presente legge e non quantificati, si provvederà con separati provvedimenti legislativi.

 

 

Titolo VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 30. Norma procedurale per l'anno 1976.

     1. Per l'anno 1976 i programmi e le domande di cui ai precedenti articoli 2 e 18, dovranno essere presentati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 31. Competenze della Regione.

     1. Tutte le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382» ivi comprese quelle già spettanti alle camere di commercio sono esercitate dalla Regione.

     2. Per quanto non previsto dalla presente Legge valgono le disposizioni di cui alla normativa statale in materia forestale, ferma restando la competenza dei corrispondenti organi regionali [30].

 

     Art. 32. Direttive comunitarie.

     1. Le disposizioni della presente legge verranno adeguate, ove occorra, alle norme che saranno emanate dallo Stato in applicazione di regolamenti e direttive comunitarie.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 24 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 27.

[2] Comma così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[3] Comma aggiunto dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[4] Comma aggiunto dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[5] Articolo aggiunto dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[6] Articolo aggiunto dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[7] Articolo così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[8] Articolo così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[9] Articolo così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[10] Articolo così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[11] Articolo così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[12] Comma aggiunto dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[13] Comma aggiunto dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[14] Comma così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[15] Comma così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[16] Articolo così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[17] Articolo così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[18] Articolo abrogato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[19] Articolo così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[20] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[21] Articolo così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[22] Articolo così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[23] Articolo così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[24] Articolo così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[25] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[26] Articolo così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[27] Articolo così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[28] Il primo comma dell'art. 27 già sostituito dall'art. 21 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80, è così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 settembre 1992, n. 30 (B.U. 24 settembre 1992, n. 39, 1° suppl. ord.).

[29] Articolo così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.

[30] Articolo così modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.