§ 4.4.93 - L.R. 22 dicembre 1989, n. 80.
Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 "Legge forestale regionale" e dell'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 "Tutela della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:22/12/1989
Numero:80


Sommario
Art. 23.  (Omissis)
Art. 24.  Norma finanziaria.
Art. 25.  Norme transitorie.
Art. 26.  Abrogazioni.


§ 4.4.93 - L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. [1]

Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 "Legge forestale regionale" e dell'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 "Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con Legge Regionale".

(B.U. 27 dicembre 1989, n. 52, 2° suppl. ord.).

 

 

Titolo I

 

     Artt. 1. - 22. (Omissis) [2].

 

Art. 23. (Omissis) [3].

 

 

Titolo III

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 24. Norma finanziaria.

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la concessione di contributi di parte corrente di lire 944.000.000 per le finalità di cui al terzo comma dell'art. 10 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, come modificato dal precedente art. 9.

     2. E' altresì autorizzata per l'esercizio finanziario 1989, la concessione di contributi in capitale di:

     a) lire 1.232.000.000 per iniziative di silvicoltura e di forestazione in ambiente urbano di cui al quinto comma dell'art. 15 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, come sostituito dal precedente art. 12;

     b) lire 2.000.000.000 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature forestali e di macchinari per la prima lavorazione del legno di cui all'ottavo comma dell'art. 15 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, come sostituito dal precedente art. 12;

     c) lire 720.000.000 per il rimboschimento e la ricostituzione boschiva di cui al primo comma dell'art. 15 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, come sostituito dal precedente art. 12.

     3. All'onere complessivo di lire 4.896.000.000 previsto dai precedenti commi, si provvede, per lire 3.133.000.000, mediante utilizzo delle assegnazioni statali, per l'esercizio finanziario 1989, per l'attuazione del piano forestale nazionale 1986-1990 e, per la restante parte, pari a lire 1.763.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento del piano forestale regionale derivante da assegnazioni statali vincolate» iscritto al cap. 5.2.2.2.2758 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

     4. Con successivo provvedimento di Legge si provvederà alle autorizzazioni di spesa degli interventi previsti dagli artt. 1, quinto comma, 6 e 9 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 come rispettivamente modificati e sostituiti dai precedenti artt. 1, 7 e 8.

     5. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese di parte II del bilancio per l'esercizio finanziario 1989, sono apportate le seguenti variazioni:

 

A. Stato di previsione delle Entrate

     la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2757 «Quota regionale dei fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del piano forestale nazionale 1986-1990» è incrementata di lire 3.133.000.000;

 

B. Stato di previsione delle Spese di Parte II

b1 - Istituzione di nuovi capitoli

     all'ambito 3, settore 2, obiettivo 11, parte II, sono istituiti i seguenti capitoli:

     - il capitolo 3.2.11.2.2814 «Contributi a consorzi forestali ed aziende speciali forestali per spese di avviamento e gestione» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 944.000.000;

     - il capitolo 3.2.11.2.2815 «Contributi in capitale per iniziative di silvicoltura e forestazione in ambiente urbano» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.232.000.000;

     - il capitolo 3.2.11.2.2816 «Contributi in capitale per l'acquisto di mezzi ed attrezzature forestali e di macchine di prima trasformazione del legno» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 2.000.000.000;

     - il capitolo 3.2.11.2.2817 «Contributi in capitale per il rimboschimento e la ricostituzione di boschi, per l'impianto di colture arboree a rapido accrescimento nonché per forme di produzione del legname di pregio ed arboricoltura fuori foresta» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 720.000.000;

b2 - Istituzione di nuovi capitoli per memoria

     all'ambito 3, settore 2, obiettivo 11, parte II, sono istituiti i seguenti capitoli:

     - il capitolo 3.2.11.2.2818 «Contributi in capitale alle Comunità montane ed altri enti per la formazione e l'ampliamento del patrimonio agro-silvo-pastorale» per le spese previste dal primo comma dell'art. 10 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8;

     - il capitolo 3.2.11.2.2918 «Contributi per programmi presentati dalle forme associative di coltivatori per iniziative di lotta fitosanitaria integrata sulle colture pioppicole» per le spese previste dal quarto comma dell'art. 1 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, come modificato dal precedente art. 1;

     - il capitolo 3.2.11.2.2919 «Spese per iniziative di lotta fitosanitaria integrata sulle colture pioppicole» per le spese previste dal quarto comma dell'art. 1 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, come modificato dal precedente art. 1;

     - il capitolo 3.2.11.2.2920 «Contributi in capitale a Comunità montane per i programmi di sistemazione territoriale delle aree boscate e montane» per le spese previste dal primo comma dell'art. 2 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, come sostituito dal precedente art. 4;

     - il capitolo 3.2.11.2.2921 «Contributi in capitale alle Comunità montane ed agli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali per i programmi di sistemazione idraulico-agrario-forestale dei territori montani» per le spese previste dal terzo comma dell'art. 2 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, come sostituito dal precedente art. 4.

 

     Art. 25. Norme transitorie.

     1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, emana apposita normativa riguardante l'istituzione dell'albo delle imprese boschive di cui al quarto comma dell'art. 22 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 come modificato dal precedente art. 16.

     2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, emana prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione; nel frattempo le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore nelle singole Province ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 si applicano a tutto il territorio boscato delle Province stesse.

     3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge i Comuni provvedono alla segnalazione dei divieti di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, come sostituito dal precedente art. 20.

 

     Art. 26. Abrogazioni.

     1. E' abrogato l'art. 17 (Pascoli montani e agriturismo) della L.R. 5 aprile 1976, n. 8.

     2. E' abrogata la L.R. 2 gennaio 1980, n. 1, concernente: «Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 23 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8».

     3. Sono abrogati i commi primo, quinto, sesto e settimo dell'art. 1 della L.R. 18 dicembre 1978, n. 73 concernente: «Rifinanziamento e modifica di Leggi Regionali e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978».

     4. E' abrogato l'art. 2 della L.R. 18 dicembre 1978, n. 73.

     5. E' abrogato l'art. 69 della L.R. 21 luglio 1979, n. 36, concernente: «Rifinanziamento e modifiche di Leggi Regionali: variazioni al bilancio pluriennale 1979-1981 e al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 - I provvedimento».

     6. Sono abrogate le lettere e) e g) dell'art. 9 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 4, concernente: «Variazioni al bilancio pluriennale 1984/86 con modifiche di Leggi Regionali. Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle Leggi 1 luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 - IV provvedimento».

     7. E' abrogata la lettera f) dell'art. 56 della L.R. 5 dicembre 1981, n. 68 concernente: «Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981-83».

     8. Sono abrogati i commi quinto e sesto dell'art. 56 della L.R. 5 dicembre 1981, n. 68.

     9. E' abrogato il primo comma dell'art. 33 della L.R. 25 maggio 1983, n. 48, concernente: «Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983-85 con modifiche di Leggi Regionali - I provvedimento».

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 24 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 27.

[2] Modificano la L.R. 5 aprile 1976, n. 8.

[3] Modifica la L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.