§ 4.3.13 - L.R. 27 dicembre 1989, n. 52.
Individuazione e gestione del sistema di aree di interesse naturalistico- ambientale del Monte Antola.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 parchi
Data:27/12/1989
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Individuazione del sistema).
Art. 2.  (Finalità del sistema).
Art. 3.  (Individuazione delle aree protette).
Art. 4.  (Normativa urbanistica vigente nel sistema).
Art. 5.  (Norme generali di comportamento).
Art. 6.  (Sanzioni).
Art. 7.  (Vigilanza).
Art. 8.  (Coordinamento dei piani e dei programmi nell'ambito del sistema).
Art. 9.  (Comitati di coordinamento. Istituzione e funzionamento).
Art. 10.  (Compiti del Comitato di coordinamento e degli enti locali).
Art. 11.  (Programma di attività e di interventi).
Art. 12.  (Norma transitoria).
Art. 13.  (Risorse finanziarie).
Art. 14.  (Norma finanziaria).


§ 4.3.13 - L.R. 27 dicembre 1989, n. 52.

Individuazione e gestione del sistema di aree di interesse naturalistico- ambientale del Monte Antola. [1]

(B.U. 10 gennaio 1990, n. 1).

 

CAPO I

INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA

 

Art. 1. (Individuazione del sistema).

     1. In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni è individuato il sistema di aree naturalistico-ambientale denominato «Monte Antola» comprendente le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:25.000 numerate progressivamente da 1 a 6 allegate alla presente legge e ricadenti nei territori dei Comuni di Busalla, Crocefieschi, Fascia, Gorreto, Isola del Cantone, Propata, Ronco Scrivia, Rondanina, Savignone, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia.

 

     Art. 2. (Finalità del sistema).

     1. L'individuazione del sistema è volta in particolare a:

     a) garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale e dei valori storico-culturali e paesaggistici del territorio interessato;

     b) promuovere la conoscenza e la fruizione pubblica e sociale dei beni ambientali e culturali in forme compatibili con la loro tutela, per contribuire a migliorare la qualità della vita della collettività e a diffondere modelli di impiego del tempo libero improntati ad un equilibrato rapporto con l'ambiente naturale e antropico;

     c) concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali promuovendo e favorendo, in armonia con i piani e programmi di sviluppo inerenti le zone interessate e nel rispetto delle risorse ambientali e territoriali, iniziative agricole, turistiche, artigianali nonché il miglioramento dell'assetto del suolo e del livello dei servizi.

 

     Art. 3. (Individuazione delle aree protette).

     1. Le parti del sistema costituenti ambiti geografici unitari sono denominate «aree protette».

     2. All'interno del sistema sono individuate, come da allegate planimetrie, le seguenti aree protette:

     1) «Alta Valle Scrivia» (AP1), ricadente nel territorio dei Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Savignone, Vobbia;

     2) «Alta Val Trebbia» (AP2), ricadente nel territorio dei Comuni di Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia.

 

     Art. 4. (Normativa urbanistica vigente nel sistema).

     1. Il sistema è suddiviso in aree nelle quali si applicano le disposizioni previste dal piano territoriale di coordinamento paesistico e dagli strumenti urbanistici comunali.

     2. Le modifiche al piano territoriale di coordinamento paesistico che interessino le aree del sistema sono sottoposte al parere del competente Comitato di coordinamento di cui all'articolo 9.

     3. Prima dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi o di varianti agli stessi che interessino le aree del sistema deve essere acquisito il parere del competente Comitato di coordinamento.

     4. Gli schemi di orientamento relativi a piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 interessanti l'area del sistema sono inviati al competente Comitato di coordinamento oltre che agli enti indicati al terzo comma dell'articolo 4 della predetta legge regionale per le relative osservazioni.

 

     Art. 5. (Norme generali di comportamento).

     1. In tutte le aree del sistema, ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale, di protezione della flora spontanea, di raccolta dei funghi e dei tartufi, di protezione della fauna e disciplina della caccia, di disciplina della pesca nelle acque interne, di disciplina della circolazione fuori strada dei mezzi motorizzati, è fatto divieto di:

     a) abbandonare rifiuti;

     b) percorrere con mezzi motorizzati a fini ricreativi o sportivi strade riservate a mezzi agricoli, di servizio, di vigilanza e di soccorso e transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalle legge regionale 7 gennaio 1980, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) alterare le comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie di animali e vegetali non caratteristiche dei luoghi, salvo che ciò rientri nell'esercizio di attività agricole e zootecniche;

     d) raccogliere steli fiorali di esemplari che crescono su rupi, ghiaioni, pietraie e «zone umide», sradicare esemplari di piante spontanee per fini diversi da quelli agricoli e silvicoli o di ricerca scientifica;

     e) asportare o distruggere i nidi o distruggere le tane degli animali selvatici, distruggere il loro ambiente, danneggiarlo o alterarlo anche con suoni o rumori molesti, salvo che questo sia conseguenza di attività ammesse ai sensi della vigente normativa, con particolare riferimento alle attività agro-silvo-pastorali;

     f) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori dalle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

     g) danneggiare od occludere le cavità sotterranee naturali ed asportarne concrezioni;

     h) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili, e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica.

     2. In relazione alla necessità di garantire una migliore tutela di specifiche risorse naturalistico-ambientali o di organizzare la fruizione in forme tali da non comprometterne l'integrità, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 9 può proporre alla Regione, ad integrazione delle disposizioni di cui al primo comma e per la disciplina delle attività che si svolgono all'interno del Sistema, appositi regolamenti.

     3. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di coordinamento o di propria iniziativa sentito quest'ultimo, ed in ogni caso acquisito il parere della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, trasmette al Consiglio per l'approvazione i regolamenti di cui al secondo comma.

 

     Art. 6. (Sanzioni).

     1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione delle norme generali di comportamento comporta la restituzione in pristino e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:

     a) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'abbandono di rifiuti;

     b) da lire 50.000 a lire 500.000 per il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade carrozzabili o su strade riservate ai mezzi agricoli, di servizio, di vigilanza e di soccorso;

     c) da lire 50.000 a lire 500.000 per ogni esemplare introdotto di specie animale o vegetale non caratteristica dei luoghi per fini diversi da quelli agricoli e zootecnici;

     d) da lire 20.000 a lire 200.000 per l'asportazione di flora delle rupi, dei ghiaioni, delle pietraie e delle «zone umide» o lo sradicamento di piante spontanee per fini diversi da quelli ammessi dalla presente legge;

     e) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'asportazione, il danneggiamento o la distruzione di nidi e tane di animali selvatici o per la distruzione, il danneggiamento o l'alterazione del loro ambiente;

     f) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto per fini diversi da quelli agricoli e silvicoli;

     g) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per il danneggiamento e l'occlusione di cavità sotterranee naturali o l'asportazione di loro concrezioni;

     h) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'asportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura;

     i) da lire 50.000 a lire 500.000 per le infrazioni agli altri limiti o divieti previsti dalle norme generali di comportamento o dai regolamenti di cui all'articolo 4.

     2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.

     3. L'obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio del sistema.

 

     Art. 7. (Vigilanza).

     1. Il Comune, la Comunità montana, la Provincia territorialmente interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo le procedure stabilite dalle norme vigenti in materia, provvedono alla vigilanza e alla applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza della normativa vigente per la tutela dell'ambiente e in particolare in materia urbanistico-edilizia, forestale, di protezione della flora spontanea, di raccolta dei funghi spontanei e dei tartufi, di protezione della fauna e disciplina della caccia, di disciplina della pesca nelle acque interne, di disciplina della circolazione fuori strada dei mezzi motorizzati.

     2. La Provincia territorialmente interessata è delegata a provvedere alla vigilanza per l'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 5 ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6, alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

     3. All'accertamento e alla contestazione, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati all'articolo 6 delle legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 nonché il Corpo Forestale dello Stato.

     4. Qualora gli organi od agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza è demandata ad altri enti od organismi provvedono ad informarne tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

     5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6 sono introitati dalla Provincia a copertura delle spese di esercizio delle funzioni delegate.

     6. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati all'ente delegato, che è tenuto a fornire alla Regione le informazioni e i dati statistici che gli siano richiesti.

     7. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentito l'ente delegato si sostituisce ad esso nell'emissione del singolo atto; in caso di persistente inattività dell'ente delegato, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca delle delega.

 

     Art. 8. (Coordinamento dei piani e dei programmi nell'ambito del sistema).

     1. La Regione e gli enti locali territorialmente competenti devono verificare nella predisposizione, nell'approvazione e nell'attuazione di strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti il sistema, la rispondenza delle relative previsioni con le finalità di tutela, valorizzazione e fruizione naturalistica e ambientale, che presiedono all'individuazione dello stesso e, comunque, assicurare il coordinamento degli interventi attuativi con le previsioni del programma di attività e interventi di cui all'articolo 11 della presente legge.

     2. In particolare devono essere coordinati con le previsioni della presente legge gli strumenti di pianificazione e programmazione inerenti la tutela e la fruizione dell'ambiente naturale in materia di difesa del suolo, tutela dagli inquinamenti, agricoltura e forestazione, gestione faunistica e venatoria.

     3. Gli organi regionali nella determinazione dei criteri di riparto relativi ad interventi finanziari attinenti ai settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della difesa del suolo e del turismo nonché ad altri settori comunque connessi con le finalità della presente legge, attribuiscono titolo preferenziale agli interventi concorrenti al conseguimento delle medesime finalità localizzati all'interno del sistema o in aree esterne, ad esso funzionalmente connesse.

 

CAPO II

GESTIONE DEL SISTEMA

 

     Art. 9. (Comitati di coordinamento. Istituzione e funzionamento).

     1. Al fine di garantire il coordinamento tra le attività degli enti interessati e gli obiettivi che presiedono all'individuazione del sistema, per ciascuna area protetta, i Comuni, le Comunità montane territorialmente interessate e la Provincia di Genova costituiscono un Comitato di coordinamento composto da:

     a) il Presidente della Provincia o un consigliere provinciale suo delegato;

     b) i Presidenti delle Comunità montane territorialmente interessate o consiglieri loro delegati;

     c) i Sindaci dei Comuni interessati o consiglieri loro delegati.

     2. Alle riunioni del Comitato di coordinamento può partecipare senza diritto di voto il dirigente del Servizio regionale beni ambientali e naturali, che può delegare a rappresentarlo un dipendente del Servizio stesso.

     3. Il Presidente della Provincia provvede alla prima convocazione del Comitato, da tenersi presso la Provincia stessa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ponendo all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, scelto fra i membri del Comitato, e l'indicazione dell'ente sede.

     4. L'ente sede deve essere individuato tra gli enti in grado di garantire l'efficace e organico svolgimento delle attività del Comitato, fornendo uffici e personale professionalmente qualificato e dedito esclusivamente a tali compiti.

     5. L'ente sede per le attività di cui al quarto comma può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione.

     6. Gli atti necessari per il funzionamento e l'espletamento dei compiti attribuiti al Comitato di coordinamento sono emanati, su conforme proposta del Comitato stesso, dall'ente presso il quale ha sede.

     7. Il Comitato, qualora e fino a quando non abbia individuato l'ente di cui al quarto comma, ha sede presso la provincia.

     8. Qualora entro trenta giorni dalla prima convocazione il Comitato non abbia eletto il Presidente e individuato l'ente sede, la Regione può provvedere direttamente a tali adempimenti.

     9. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti; il Comitato adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei votanti.

     10. Ai componenti del Comitato spettano le indennità previste dalla legge regionale 5 marzo 1981, n. 13; le spese relative sono liquidate dall'ente sede del Comitato utilizzando i fondi ad esso attribuiti a norma dell'articolo 14.

 

     Art. 10. (Compiti del Comitato di coordinamento e degli enti locali).

     1. Ciascun Comitato nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento:

     a) redige e trasmette alla Regione il programma di attività e di interventi di cui all'articolo 11;

     b) individua ai sensi della presente legge i soggetti attuatori degli interventi e quelli incaricati di svolgere attività connesse alla tutela e alla fruizione del sistema;

     c) fornisce le necessarie indicazioni per un corretto svolgimento delle attività connesse alla tutela e alla fruizione del sistema;

     d) assume iniziative volte alla diffusione dell'educazione ambientale e di un corretto comportamento nell'ambiente e opera per garantire l'osservanza delle leggi vigenti in materia di tutela della natura;

     e) esprime il proprio parere in merito alle modifiche al piano territoriale di coordinamento paesistico che interessino le aree del sistema;

     f) esprime pareri preventivi sui nuovi strumenti urbanistici comunali generali o attuativi o varianti agli stessi, che interessino il sistema;

     g) formula osservazioni sullo schema di orientamento dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 4;

     h) propone alla Regione appositi regolamenti per la disciplina delle attività che si svolgono all'interno del sistema;

     i) promuove ogni altra iniziativa necessaria per il conseguimento delle finalità della presente legge.

     2. I pareri di cui al primo comma lettera f) sono espressi dal Comitato competente entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta a pena di decadenza.

     3. Per i compiti di cui alle lettere c), d), f) il Comitato si avvale della consulenza della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, la quale si esprime, per quanto attiene i pareri di cui alla lettera f), entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

     4. I Comuni, la Provincia, la Comunità montana o altri soggetti pubblici o privati convenzionati, su indicazioni del comitato di coordinamento competente, attuano gli interventi e svolgono le attività connesse alla tutela e alla fruizione del sistema.

     5. Gli interventi e le attività di cui al quarto comma, effettuati dai Comuni ovvero dagli altri enti ivi indicati, sono attuati in relazione alle rispettive competenze attribuite da norme statali e regionali.

 

     Art. 11. (Programma di attività e di interventi).

     1. Ciascun Comitato di coordinamento redige un programma di attività e di interventi volto a definire gli obiettivi che si intendono perseguire a breve e medio termine in relazione alle finalità della presente legge e ad individuare gli strumenti idonei a conseguirli.

     2. Nella redazione del programma il Comitato deve tener conto:

     a) delle disposizioni e delle indicazioni propositive contenute nel piano territoriale di coordinamento paesistico;

     b) delle proposte degli enti che lo compongono;

     c) delle eventuali proposte formulate dalle organizzazioni delle categorie interessate e dalle associazioni protezionistiche.

     3. In particolare il programma deve contenere:

     a) un resoconto aggiornato della situazione ambientale dell'area protetta;

     b) l'individuazione degli interventi e delle attività volti alla tutela e riqualificazione delle risorse ambientali. Tali interventi e attività possono riguardare la manutenzione e il ripristino di manufatti, edifici e infrastrutture di interesse storico-ambientale, il risanamento di aree degradate, il miglioramento del patrimonio boschivo secondo gli indirizzi e le disposizioni relativi all'assetto vegetazionale contenuti nel piano territoriale di coordinamento paesistico;

     c) l'individuazione degli interventi e delle attività volti alla fruizione delle risorse ambientali. Tali interventi ed attività, da effettuarsi anche in aree esterne al sistema ad esso funzionalmente connesse e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, possono riguardare il potenziamento o la creazione di attrezzature turistiche, ricettive, per il tempo libero e la loro gestione; l'organizzazione della fruizione escursionistica attraverso la sistemazione degli itinerari, la predisposizione della segnaletica, la raccolta dei rifiuti, l'individuazione di aree per attendamenti, l'attrezzature di punti di sosta e di ristoro, l'accessibilità agli itinerari; l'organizzazione di iniziative culturali, didattiche e promozionali e l'approfondimento e divulgazione delle conoscenze sulle risorse naturalistico-ambientali del sistema, anche attraverso convenzioni con le istituzioni culturali, scolastiche ed universitarie;

     d) l'individuazione delle forme di sostegno e di sviluppo delle tradizionali attività artigianali e delle tipiche produzioni agricole, in connessione con gli interventi e le attività di cui alle lettere precedenti. Tali forme di sostegno possono riguardare tra l'altro l'incentivazione dell'agricoltura biologica e l'istituzione di un marchio di qualità per i prodotti di tale agricoltura e per i prodotti artigianali tipici.

     4. Per i settori di cui al terzo comma lettere b), c) e d) il programma deve individuare i criteri generali di intervento, le opere e le iniziative da realizzare con le relative priorità, le risorse attivabili per realizzarle, i soggetti pubblici e/o privati convenzionati incaricati di attuarle.

     5. Il programma è aggiornato annualmente e trasmesso entro il 30 giugno alla Regione che lo approva con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale e tenuto conto delle disponibilità di bilancio e della coerenza con le finalità della presente legge.

     6. Con l'aggiornamento annuale il Comitato trasmette alla Regione il resoconto dell'attività svolta e dell'attuazione del programma, con particolare riguardo all'impiego delle risorse finanziarie disponibili.

     7. In caso di ritardo o inadempienza da parte di ciascun Comitato di coordinamento la Regione, sentiti gli enti locali interessati, ha facoltà di provvedere direttamente alla redazione ed alla approvazione del programma, predisponendone l'attuazione attraverso gli enti stessi.

 

CAPO III

NORMA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 12. (Norma transitoria).

     (Omissis)

 

     Art. 13. (Risorse finanziarie).

     1. Le risorse finanziarie per la gestione del sistema sono costituite:

     a) dal contributo ordinario della Regione;

     b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attività connesse agli obiettivi della presente legge;

     c) da contributi di altri enti o di privati;

     d) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione del sistema.

 

     Art. 14. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO

(Planimetrie) (Omissis)

 


[1] Legge abrogata, salvo norma transitoria, dall'art. 45 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.