§ 4.3.11 - L.R. 26 aprile 1989, n. 11.
Istituzione del Parco naturale regionale dell'isola Gallinara.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 parchi
Data:26/04/1989
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Delimitazione).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Programmi per la fruizione e le attività culturali e didattiche).
Art. 5.  (Attuazione dei programmi).
Art. 6.  (Risorse per l'attuazione dei programmi).
Art. 7.  (Norme vincolistiche).
Art. 8.  (Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Vigilanza).
Art. 11.  (Norma finanziaria).


§ 4.3.11 - L.R. 26 aprile 1989, n. 11.

Istituzione del Parco naturale regionale dell'isola Gallinara. [1]

(B.U. 10 maggio 1989, n. 7).

 

Art. 1. (Istituzione).

     1. In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40 «Norme per la salvaguardia dei valori naturali e per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria» è istituito il Parco naturale regionale dell'isola Gallinara.

 

     Art. 2. (Delimitazione).

     1. I confini del parco, ricadente nel Comune di Albenga, corrispondono alla linea di battigia, come individuata nella planimetria in scala 1:1000 allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Finalità).

     1. Nell'ambito delle finalità indicate dalle legge regionale 12 settembre 1977, n. 40 l'istituzione del parco è volta a:

     a) garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale, dei valori storico-culturali e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato con particolare riguardo al patrimonio zoologico, botanico, archeologico e geomorfologico;

     b) promuovere la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela.

 

     Art. 4. (Programmi per la fruizione e le attività culturali e didattiche).

     1. In vista del conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 lettera b) la Regione, d'intesa con il Comune di Albenga, predispone e aggiorna annualmente:

     a) programmi per la fruizione del parco che possono riguardare l'individuazione degli itinerari, la loro sistemazione e manutenzione, la predisposizione di segnaletica, la manutenzione ed il ripristino dell'ambiente naturale, la prevenzione e l'intervento anticendio, l'organizzazione e la gestione di visite guidate all'isola;

     b) programmi di attività culturali, didattiche e scientifiche che possono riguardare l'organizzazione di iniziative culturali, didattiche e promozionali e l'approfondimento e divulgazione delle conoscenze sulle risorse naturalistico-ambientali e storico-archeologiche dell'isola.

     2. I programmi sono elaborati tenendo conto delle proposte eventualmente formulate dall'Azienda di promozione turistica territorialmente competente, dall'Università degli studi di Genova, dall'Istituto internazionale di Studi liguri, nonché dalle associazioni di protezione ambientale.

     3. Nella formulazione dei programmi di cui al primo comma vengono acquisiti i pareri della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Liguria.

     4. I programmi sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale.

 

     Art. 5. (Attuazione dei programmi).

     1. Al fine di garantire l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 4, la Regione ed il Comune di Albenga possono stipulare apposita convenzione con i proprietari dell'isola, volta a definire le condizioni e le modalità che consentano la fruizione del parco e lo svolgimento delle attività culturali e didattiche previste dai programmi stessi.

     2. L'approvazione dei programmi di cui all'articolo 4 equivale in ogni caso a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi eventualmente previste e comporta la indifferibilità e urgenza dei relativi lavori.

     3. Il Comune di Albenga provvede all'acquisizione delle aree e degli immobili indispensabili per l'attuazione dei programmi anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e con le modalità di cui alla normativa vigente in materia, qualora non si pervenga alla stipula della convenzione di cui al primo comma.

     4. Le attività e gli interventi inseriti nei programmi sono realizzati, secondo le indicazioni contenute nei programmi stessi e in relazione alla loro natura, direttamente dalla Regione, dal Comune di Albenga o da altri soggetti pubblici o privati.

 

     Art. 6. (Risorse per l'attuazione dei programmi).

     1. Le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi sono costituite principalmente:

     a) dai contributi ordinari stanziati a tal fine dalla Regione;

     b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attività connesse alla tutela e fruizione dell'ambiente;

     c) dai proventi derivanti dalla gestione di servizi connessi alla fruizione del parco;

     d) dai contributi di altri enti o di privati.

 

     Art. 7. (Norme vincolistiche).

     1. Sul territorio dell'isola, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è vietato:

     a) realizzare nuove costruzioni di qualsiasi tipo; sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture esistenti;

     b) porre in opera manufatti di qualsiasi tipo ad eccezione di attrezzature temporanee di appoggio alle attività necessarie per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 4;

     c) aprire nuove strade e sentieri, prolungare, rettificare, allargare i tracciati di strade e sentieri, al di fuori delle previsioni contenute nei programmi di cui all'articolo 4;

     d) eseguire movimenti di terreno salvo i casi derivanti dall'attuazione dei programmi di cui all'articolo 4;

     e) effettuare discariche di terra o di materiale di risulta;

     f) installare all'aperto impianti di illuminazione, con eccezione degli impianti necessari per la sicurezza della navigazione e della percorribilità della strada di collegamento tra il porto e la vetta e per l'agibilità degli insediamenti;

     g) utilizzare all'aperto lampade a vapori di mercurio o colorate ad eccezione di quelle utilizzate per ricerca scientifica;

     h) utilizzare all'aperto impianti di amplificazione sonora di qualsiasi tipo;

     i) compiere interventi sulla vegetazione naturale ad eccezione delle previsioni contenute nei programmi di cui all'articolo 4;

     l) introdurre piante o animali non caratteristici del luogo, con eccezione delle colture orticole negli spazi dove sono praticate alla data di entrata in vigore della presente legge;

     m) accendere fuochi liberi all'aperto;

     n) abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi entità;

     o) esercitare la caccia;

     p) accedere, nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio, se non per lo svolgimento di studi previsti dal programma di cui all'articolo 4, lettera b), nella parte dell'isola individuata con apposito segno grafico nella planimetria allegata;

     q) asportare o danneggiare rocce, fiori, piante, animali;

     r) transitare con mezzi motorizzati fuori dalla strada di collegamento esistente tra il porto e la vetta ed utilizzare su tale strada mezzi di trasporto meccanici a benzina o diesel.

 

     Art. 8. (Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli).

     1. La delimitazione territoriale di cui all'articolo 2 nonché le previsioni e le prescrizioni di cui all'articolo 7 sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle eventualmente difformi contenute nei vigenti strumenti urbanistici, costituendone variante a tutti gli effetti.

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge comportano l'immediata cessazione dell'attività vietata, la restituzione in pristino in conformità alle prescrizioni formulare dal Comune di Albenga e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'accesso non consentito;

     b) da lire 50.000 a lire 500.000 per il transito fuori dalla strada carrozzabile con mezzi motorizzati o per l'utilizzo di messi di trasporto meccanici a benzina o diesel;

     c) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'abbandono di rifiuti;

     d) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'utilizzo di lampade a mercurio o colorate;

     e) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'introduzione di ogni esemplare di piante o animale non caratteristico del luogo;

     f) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'asportazione o il danneggiamento di rocce, fiori, piante o animali;

     g) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessata da discarica di terra o di materiale di risulta;

     h) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto;

     i) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno smossa o sbancata o ricoperta nonché occupata da costruzioni, manufatti, strade e sentieri non ammessi;

     l) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'installazione all'aperto di impianti di amplificazione o di illuminazione non consentiti.

     2. Per la violazione del divieto di caccia si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

     3. L'obbligo di ripristino previsto dal primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative, sulla base di normativa diversa dalla presente legge, per infrazioni commesse nel territorio del parco.

     A tal fine l'autorità amministrativa competente è tenuta a comunicare al Comune l'avvenuta comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie; nel caso in cui l'autorità amministrativa competente possa prescrivere anche il ripristino, è tenuta a sentire in merito il Comune.

     Qualora i soggetti tenuti al ripristino non vi ottemperino, il Comune, previa diffida, adotta le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio e provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo con le modalità previste dal R.D. 10 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 10. (Vigilanza).

     1. Il Comune di Albenga provvede alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9, alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati».

     2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica, procedono i soggetti indicati dall'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, nonché il Corpo forestale dello Stato.

     3. La vigilanza in materia urbanistico-edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa; in particolare il Sindaco è tenuto ad esercitare i poteri di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47 «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», anche con riferimento ai vincoli, ai limiti ed ai divieti previsti dalla presente legge.

     4. Gli organi incaricati della vigilanza ai sensi della presente legge, qualora constatino la violazione di norme la cui osservanza è demandata ad altri enti od organismi, provvedono ad informare tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

 


[1] Legge abrogata, salvo norma transitoria, dall'art. 45 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.