§ 4.3.7 - L.R. 18 marzo 1985, n. 12.
Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico- ambientale «Bracco Mesco/Cinque Terre/Montemarcello». Istituzione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 parchi
Data:18/03/1985
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Individuazione del sistema).
Art. 2.  (Finalità del sistema).
Art. 3.  (Suddivisione del sistema).
Art. 4.  (Individuazione di ciascuna «Area Protetta» e delle relative «Aree Cornice»).
Art. 5.  (Suddivisione delle «Aree Protette» in zone).
Art. 6.  (Piano del sistema).
Art. 7.  (Rapporti del piano con la strumentazione urbanistica).
Art. 8.  (Modifiche ed integrazioni del piano del sistema).
Art. 9.  (Coordinamento dei piani e di programmi nell'ambito del sistema).
Art. 10.  (Norme generali di comportamento).
Art. 11.  (Norme speciali).
Art. 12.  (Compiti degli enti locali).
Art. 13.  (Comitati di coordinamento. Istituzione e funzionamento).
Art. 14.  (Compiti del Comitato di coordinamento).
Art. 15.  (Relazione programmatica).
Art. 16.  (Piani di intervento).
Art. 17.  (Sanzioni).
Art. 18.  (Vigilanza).
Art. 19.  (Esercizio delle funzioni delegate).
Art. 20.  (Istituzione e composizione).
Art. 21.  (Compiti).
Art. 22.  (Funzionamento).
Art. 23.  (Demanio dello Stato).
Art. 24.  (Norma transitoria).
Art. 25.  (Risorse finanziarie).
Art. 26.  (Abrogazione di precedenti norme).
Art. 27.  (Norma finanziaria).
Art. 28.  (Norma transitoria).
Art. 29.  (Norma finale).


§ 4.3.7 - L.R. 18 marzo 1985, n. 12.

Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico- ambientale «Bracco Mesco/Cinque Terre/Montemarcello». Istituzione della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale. [1]

(B.U. 27 marzo 1985, n. 13 suppl.).

TITOLO I

INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DELLE «AREE PROTETTE»

E DELLE «AREE CORNICE»

 

Art. 1. (Individuazione del sistema).

     In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni è individuato il sistema di aree di interesse naturalistico e ambientale denominato «Bracco Mesco/Cinque Terre/Montemarcello», comprendente le aree delimitate dal piano del sistema di cui all'articolo 6 e ricadente nei territori dei comuni di Ameglia, Arcola, Bonassola, Carro, Carrodano, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Deiva Marina, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Moneglia, Monterosso, Portovenere, Riomaggiore, Sestri Levante, Vernazza.

 

     Art. 2. (Finalità del sistema).

     L'individuazione del sistema è volta in particolare a:

     a) garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale, dei valori storico-culturali e paesaggistici del territorio interessato;

     b) promuovere la conoscenza e la fruizione pubblica e sociale dei beni ambientali e culturali in forme compatibili con la loro tutela, per contribuire a migliorare la qualità della vita della collettività e a diffondere modelli di impiego del tempo libero improntati ad un equilibrato rapporto con l'ambiente naturale e antropico;

     c) concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali promuovendo e favorendo, in armonia con i piani e con i programmi di sviluppo inerenti le zone interessate e nel rispetto delle stesse risorse ambientali e territoriali, iniziative agricole, turistiche, artigianali nonché di miglioramento dell'assetto del suolo e del livello dei servizi.

 

     Art. 3. (Suddivisione del sistema).

     Il sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Bracco Mesco/Cinque Terre/Montemarcello è suddiviso in «Aree Protette» ed in «Aree Cornice».

     Si definiscono «Aree Protette» (AP) le parti del sistema di maggior interesse naturalistico e le aree immediatamente adiacenti, costituenti complessi di particolare rilevanza ambientale e scientifica e idonei a fini di fruizione sociale e di attività didattica.

     Si definiscono «Aree Cornice» (AC) le parti del sistema che, pur di minore interesse naturalistico rispetto alle «Aree Protette», risultano comunque significative per la morfologia dei luoghi, la vegetazione e le testimonianze della presenza e delle tradizionali attività dell'uomo; oltre ad essere contraddistinte da un valore ambientale intrinseco, tali aree costituiscono lo sfondo naturale e l'ambito di rispetto delle «Aree Protette».

 

     Art. 4. (Individuazione di ciascuna «Area Protetta» e delle relative «Aree Cornice»).

     All'interno del sistema sono individuate le seguenti «Aree Protette» con le relative «Aree Cornice»:

     1) «Punta Manara-Punta Moneglia», ricadente nel territorio dei Comuni di Sestri Levante, Moneglia, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese;

     2) «Monte Serro-Punta Mesco», ricadente nel territorio dei Comuni di Deiva Marina, Framura, Bonassola, Carro, Carrodano, Levanto, Monterosso;

     3) «Cinque Terre», ricadente nel territorio dei Comuni di Vernazza, Riomaggiore, Monterosso, La Spezia, Portovenere;

     4) «Montemarcello», ricadente nel territorio dei Comuni di Arcola, Lerici, Ameglia.

 

     Art. 5. (Suddivisione delle «Aree Protette» in zone).

     In relazione alle caratteristiche naturalistiche e ambientali nonché alle diverse esigenze di tutela, valorizzazione e fruizione, ogni «Area Protetta» è suddivisa nelle seguenti zone:

     a) «riserva parziale» (RP) comprendente le parti di territorio di notevole interesse ambientale, naturalistico e scientifico per la presenza di particolari valori geomorfologici, botanici, faunistici, che richiedono la tutela dai rischi di compromissione, l'attuazione di interventi migliorativi validi dal punto di vista ecologico nonché iniziative per l'approfondimento e la diffusione della loro conoscenza e il loro godimento senza alterarne le caratteristiche;

     b) «zone di interesse naturalistico ambientale» (ZINA), comprendente le parti di territorio caratterizzate da un diffuso interesse naturalistico e ambientale per la morfologia dei luoghi, la vegetazione, la testimonianza della presenza e dell'attività umana sul territorio stesso, che richiedono interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione dell'ambiente, alla sua fruizione organizzata nonché al sostegno delle attività agro- silvo-pastorali;

     c) «zona di interesse agricolo-ambientale» (ZIAA), comprendente le parti di territorio caratterizzate da valori paesaggistico-ambientali per la morfologia dei luoghi, la vegetazione, la connotazione del paesaggio determinato in maniera più sensibile dall'attività agro-silvo-pastorale svolta in passato e/o in atto, che richiedono interventi per la conservazione e fruizione del territorio stesso, con modalità da non comprometterne i valori ambientali e paesaggistici, nonché per la sua utilizzazione produttiva a fini agricoli, in quanto non in contrasto con le finalità della legge. In particolare la ZIAA inclusa nella «Area Protetta», n. 3 «Cinque Terre» si caratterizza per la presenza dei tipici versanti terrazzati coltivati a vite, che costituiscono per estensione e tipo di intervento una testimonianza unica delle trasformazioni indotte dall'attività dell'uomo sul territorio e, come tale, da conservare e valorizzare;

     d) «zona per attrezzature ed impianti» (ZAI), comprendente le parti di territorio di non eccessiva estensione e di interesse paesaggistico e ambientale che, per la loro morfologia e ubicazione in prossimità di infrastrutture e di insediamenti o perché già interessate da questi, sono idonee a ospitare attrezzature d'appoggio alle attività gestionali e di vigilanza dell'«Area Protetta» nonché alle attività turistico- escursionistica, agroturistica e agricolo-produttiva.

 

     Art. 6. (Piano del sistema).

     Il piano del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale «Bracco Mesco/Cinque Terre/Montemarcello» è costituito dai seguenti elaborati, allegati sub A e B alla presente legge:

     A) 19 planimetrie in scala 1:10.000 contenenti la delimitazione delle «Aree Protette» e delle «Aree Cornice», di pertinenza nonché la suddivisione in zone di ciascuna «Area Protetta»;

     B) norme di attuazione che disciplinano per ciascuna zona all'interno delle «Aree Protette» le attività esercitabili e gli interventi per la loro tutela e fruizione.

     Il piano è depositato presso l'ente sede di ciascuno dei Comitati di coordinamento di cui all'articolo 13 a cura dell'ente stesso entro 30 giorni dalla data della prima convocazione del Comitato.

     Chiunque ha facoltà di prendere visione del piano e presentare ai Comitati, per le aree di rispettiva competenza, entro sessanta giorni dalla data di deposito, osservazioni alle delimitazioni ed alle norme del piano stesso.

     I Comitati trasmettono alla Regione le osservazioni ricevute unitamente ai propri pareri in merito a ciascuna di esse, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma.

     La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato tecnico urbanistico, propone al Consiglio regionale, che le approva con propria deliberazione, le eventuali modifiche ed integrazioni al piano del sistema.

 

     Art. 7. (Rapporti del piano con la strumentazione urbanistica).

     Le delimitazioni territoriali nonché la normativa prevista dal piano del sistema di cui all'articolo 6 sono immediatamente operanti e prevalgono su quelle eventualmente difformi degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti nei Comuni territorialmente interessati, costituendone variante a tutti gli effetti.

     Nelle «Aree Cornice» individuate dal piano continua ad applicarsi la disciplina urbanistica vigente nei Comuni interessati.

     Prima dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi o di varianti agli stessi che interessino le «Aree Cornice» e/o le «Aree Protette», deve esser acquisito il parere del competente Comitato di coordinamento di cui all'articolo 13.

 

     Art. 8. (Modifiche ed integrazioni del piano del sistema).

     In vista di sopravvenute ragioni che determinino la convenienza di migliorare le previsioni del piano del sistema in rapporto alle finalità della presente legge possono essere apportate modifiche e integrazioni al piano stesso.

     La Giunta regionale, su richiesta del competente Comitato di coordinamento di cui all'articolo 13 o di propria iniziativa sentito quest'ultimo e, in ogni caso, acquisito il parere del Comitato tecnico urbanistico, propone le modifiche e le integrazioni al Consiglio regionale, che le approva con propria deliberazione.

     Le proposte di modifica e di integrazione formulate dal Comitato di coordinamento, con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 6, commi secondo e terzo, sono trasmesse unitamente alla relazione programmatica di cui all'articolo 15, previo parere della Commissione tecnico scientifica di cui al Titolo IV.

     Sono comunque disposte con legge regionale le modifiche al piano del sistema riguardanti norme per le quali è prevista, ai sensi della presente legge, una sanzione amministrativa pecuniaria.

 

     Art. 9. (Coordinamento dei piani e di programmi nell'ambito del sistema).

     La Regione e gli enti locali territorialmente competenti devono verificare, nella predisposizione, nell'approvazione e nell'attuazione di strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti il sistema, la rispondenza delle relative previsioni con le finalità che presiedono all'individuazione dello stesso e, comunque, assicurare il coordinamento degli interventi attuativi con le previsioni programmatiche della relazione e dei piani di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.

     Gli organi regionali, nella determinazione dei criteri di riparto relativi ad interventi finanziari attinenti ai settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della difesa del suolo e del turismo, nonché ad altri settori comunque connessi con le finalità della presente legge, attribuiscono titolo preferenziale agli interventi, localizzati all'interno del sistema o in aree esterne, purché ad esso funzionalmente connesse.

 

     Art. 10. (Norme generali di comportamento).

     In aggiunta ai particolari limiti ed ai divieti relativi alle «Aree Protette», contenuti nelle norme di attuazione di cui all'articolo 6, nelle predette aree e nelle «Aree Cornice» è fatto divieto di:

     a) abbandonare rifiuti;

     b) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 7 gennaio 1980, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni;

     c) alterare le comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie animali o vegetali non caratteristiche dei luoghi, salvo che ciò rientri nell'esercizio di attività agricole o zootecniche;

     d) raccogliere steli fiorali di esemplari che crescono su rupi, ghiaioni, pietraie, spiagge e in «zone umide», fermo restando quanto disposto dalla specifica normativa regionale per la protezione della flora spontanea;

     e) asportare o distruggere i nidi o distruggere le tane di animali selvatici, danneggiare o distruggere il loro ambiente, salvo che questo sia conseguenza di attività ammesse ai sensi della vigente normativa con particolare riferimento alle attività agro-silvo-pastorali;

     f) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando - nell'ambito delle attività agricole e silvicole - la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

     g) danneggiare od occludere le cavità sotterranee naturali ed asportarne concrezioni.

 

     Art. 11. (Norme speciali).

     Il Presidente della Provincia territorialmente competente, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui al Titolo IV, può autorizzare, per motivi didattici, di studio o di ricerca scientifica, attività in deroga ai limiti e ai divieti di cui alla presente legge.

     Fermo restando il disposto dell'articolo 81, terzo e quarto comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per le opere di interesse statale, su richiesta dell'ente interessato e sentito il Comitato di coordinamento territorialmente competente, la Giunta regionale può autorizzare nelle aree del sistema la realizzazione di opere pubbliche in deroga ai divieti e ai limiti della presente legge, purché non incompatibili con le relative finalità di tutela e valorizzazione e solo quando le stesse siano di assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione locale, non altrimenti localizzabili e conformi alla strumentazione urbanistica vigente nel territorio comunale.

     Per lo studio e la realizzazione di un adeguato e funzionale sistema di collegamento veicolare dei principali nuclei abitati dei Comuni interessati dall'«Area Protetta» n. 3 Cinque Terre e della relativa «Area Cornice», la Regione provvede secondo le procedure previste dalla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 alla formazione di un apposito piano territoriale di coordinamento, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge e delle peculiarità ambientali dell'area interessata.

     Lo schema di orientamento relativo sia a tale piano sia ad altri piani territorialmente interessanti l'area del sistema, viene inviato al Comitato di coordinamento territorialmente competente oltre che agli enti indicati al terzo comma dell'articolo 4 della predetta legge regionale, per le relative osservazioni.

     Le previsioni dei piani territoriali di coordinamento prevalgono su quelle del piano del sistema e degli strumenti urbanistici comunali.

TITOLO II

GESTIONE DELLE «AREE PROTETTE» E DELLE «AREE CORNICE»

 

     Art. 12. (Compiti degli enti locali).

     Ciascun Comune nella gestione urbanistico-edilizia del territorio facente parte del sistema applica le norme dettate dalla presente legge per le «Aree Protette» e per le «Aree Cornice».

     I Comuni, le Province, le Comunità montane, il Consorzio per l'esercizio delle deleghe in agricoltura «Zona 1 - Provincia di La Spezia», su indicazioni del competente Comitato di coordinamento di cui all'articolo 13, attuano gli interventi e svolgono le attività connesse alla tutela e alla fruizione.

     Gli interventi e le attività di cui al comma precedente sono effettuati dal Comune ovvero dagli enti ivi indicati in relazione alle rispettive competenze attribuite da norme statali e regionali.

     La Provincia territorialmente interessata esercita ai sensi dell'articolo 18 la vigilanza e commina le sanzioni amministrative previste per le «Aree Protette» e per le «Aree Cornice».

 

     Art. 13. (Comitati di coordinamento. Istituzione e funzionamento).

     Al fine di garantire il coordinamento tra le attività degli enti interessati e gli obiettivi che presiedono all'individuazione del sistema, per ciascuna «Area Protetta» e relativa «Area Cornice», i Comuni, le Comunità montane, il Consorzio dei comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura e la Provincia territorialmente interessata costituiscono un Comitato di coordinamento composta da:

     a) il Presidente della Provincia interessata o un consigliere provinciale suo delegato;

     b) i Presidenti delle Comunità montane e del Consorzio per l'esercizio delle deleghe in agricoltura o consiglieri loro delegati;

     c) i Sindaci dei Comuni interessati o consiglieri comunali loro delegati.

     Il Presidente della Provincia interessata provvede alla prima convocazione del Comitato, da tenersi presso la Provincia stessa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ponendo all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e l'indicazione dell'ente sede del Comitato.

     Il Comitato, qualora e fino a quando non abbia individuato l'ente di cui al comma precedente, ha sede presso la Provincia.

     Gli atti necessari per il funzionamento e l'espletamento dei compiti attribuiti al Comitato di coordinamento sono emanati, su conforme proposta del Comitato stesso, dall'ente presso il quale ha sede, che è tenuto a fornire uffici e personale.

     Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti; il Comitato adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei votanti.

     Ai componenti del Comitato spettano le indennità previste dalla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13; le spese relative sono liquidate dagli enti sede del Comitato utilizzando i fondi ad essi attribuiti a norma dell'articolo 27 della presente legge.

 

     Art. 14. (Compiti del Comitato di coordinamento).

     Ciascun Comitato di cui all'articolo 13 nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento:

     a) redige e trasmette alla Regione la relazione programmatica di cui all'articolo 15;

     b) propone e trasmette alla Regione i piani di intervento di cui all'articolo 6;

     c) individua ai sensi della presente legge i soggetti attuatori degli interventi e quelli incaricati di svolgere attività connesse alla tutela e alla fruizione del sistema;

     d) propone alla Regione modifiche e integrazioni al piano del sistema, secondo le procedure di cui all'articolo 8;

     e) esprime pareri sulle modifiche e integrazioni al piano del sistema di iniziativa regionale;

     f) esprime pareri preventivi sui nuovi strumenti urbanistici comunali generali o attuativi o varianti agli stessi, che interessino l'«Area Protetta» e/o l'«Area Cornice» di pertinenza;

     g) esprime il parere in merito alle deroghe per opere pubbliche di cui al secondo comma dell'articolo 11;

     h) formula osservazioni sullo schema di orientamento dei piani territoriali di coordinamento di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 11;

     i) formula gli indirizzi previsti dalle norme di attuazione del piano del sistema per un adeguato inserimento ambientale degli interventi ammessi nelle «Aree Protette»;

     l) fornisce le necessarie indicazioni per un corretto svolgimento delle attività connesse alla tutela e alla fruizione del sistema;

     m) promuove ogni altra iniziativa necessaria per il conseguimento delle finalità della presente legge.

     I pareri di cui alle lettere e), f) e g) del comma precedente sono espressi dal Comitato entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, lo stesso s'intende favorevole.

     Per i compiti di cui alle lettere b), d) e seguenti, ogni Comitato di coordinamento si avvale della consulenza della Commissione tecnico- scientifica di cui al Titolo IV, la quale si esprime, per quanto attiene ai punti e), f) e g), entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, lo stesso s'intende favorevole.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 15. (Relazione programmatica).

     Ciascun Comitato di coordinamento, tenendo conto delle eventuali proposte degli enti che lo compongono, redige una relazione programmatica volta a definire gli obiettivi che s'intendono perseguire a breve e medio termine in relazione alle finalità della presente legge e a individuare gli strumenti idonei a conseguirli.

     In particolare la relazione programmatica deve contenere:

     a) l'analisi della situazione dell'area interessata;

     b) l'individuazione e l'inquadramento dei piani di intervento di cui all'articolo 16 e delle attività connesse, con specificazione delle relativi priorità, dei soggetti interessati, delle risorse attivabili e delle modalità di attuazione;

     c) la specifica indicazione degli interventi di conservazione volti alla salvaguardia dell'ambiente che per loro natura o indifferibilità possono essere attuati anche al di fuori dei piani di cui alla precedente lettera b);

     d) l'indicazione e le motivazioni di eventuali proposte di modifiche e integrazioni al piano del sistema;

     e) il resoconto dell'attività svolta e dell'attuazione dei piani di intervento, con particolare riguardo all'impiego delle risorse finanziarie disponibili.

     La relazione programmatica è aggiornata annualmente e trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione che l'approva con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto delle disponibilità di bilancio e della coerenza con le finalità della presente legge.

 

     Art. 16. (Piani di intervento).

     Per gli ambiti o i settori nei quali s'intende attuare iniziative di particolare rilevanza, e in ogni altro caso previsto dalla presente legge, il Comitato di coordinamento predispone, previo parere della Commissione tecnico-scientifica di cui al Titolo IV, piani di intervento finalizzati in particolare alla valorizzazione dell'attività agricola e alla fruizione dell'ambiente.

     In particolare i piani di intervento possono riguardare, anche in aree esterne al sistema, purché ad esso funzionalmente connesse:

     a) le attrezzature turistiche, agrituristiche, ricettive e per il tempo libero, esistenti o di progetto;

     b) le attrezzature costiere per la balneazione e la nautica minore;

     c) l'organizzazione del sistema di utilizzo escursionistico (sistemazione degli itinerari, predisposizione della segnaletica, raccolta di rifiuti, individuazione di aree per attendamenti temporanei, attrezzatura di punti di sosta e di ristoro, accessibilità agli itinerari e simili);

     d) le attività culturali, didattiche e promozionali;

     e) le attività di ricerca scientifica e di sperimentazione;

     f) il restauro e il ripristino di edifici e di manufatti d'interesse storico e ambientale;

     g) la manutenzione e la ricostruzione dei muri a secco con particolare riferimento all'«Area Protetta» n. 3 Cinque Terre;

     h) i mezzi e le infrastrutture di trasporto per l'attività agricola, con particolare riferimento all'«Area Protetta», n. 3 Cinque Terre;

     i) la difesa del bosco e la prevenzione dagli incendi;

     l) il risanamento di aree degradate dal punto di vista idrogeologico;

     m) lo sviluppo delle attività artigianali e delle produzioni tipiche;

     n) l'uso, con il necessario aggiornamento tecnologico e funzionale, dei materiali e delle tecniche costruttive della tradizione locale per gli interventi sia sul patrimonio edilizio esistente sia relativi a nuove costruzioni, prevedendo specifici contributi per gli eventuali conseguenti maggiori oneri adeguatamente documentabili.

     I piani di intervento individuano, per tali ambiti e settori, le politiche e i criteri generali di intervento, le opere e le iniziative da realizzare, le risorse pubbliche e/o private convenzionate per realizzarle, i soggetti incaricati, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi ai sensi della presente legge.

     I piani di intervento sono trasmessi alla Regione che li approva con deliberazione della Giunta regionale.

     L'approvazione da parte dell'ente attuatore, di cui al secondo comma dell'articolo 12, dei progetti delle opere pubbliche previste nei piani di intervento comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse nonché l'indifferibilità e l'urgenza dei relativi lavori, con l'osservanza delle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia.

TITOLO III

SANZIONI E VIGILANZA

 

     Art. 17. (Sanzioni).

     Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione delle norme generali di comportamento e delle norme di attuazione relative alle «Aree Protette» comporta la restituzione in pristino e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da lire 10.000 a lire 100.000 per l'asportazione di esemplari di flora delle rupi, dei ghiaioni, delle pietraie, delle spiagge e delle «zone umide» o lo sradicamento di piante spontanee, per fini diversi da quelli silvicoli e agricoli;

     b) da lire 20.000 a lire 200.000 per l'asportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, fossili, reperti di qualsiasi natura;

     c) da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni esemplare introdotto di specie animale o vegetale non caratteristica dei luoghi, per fini diversi da quelli agricoli o pastorali;

     d) da lire 20.000 a lire 200.000 per abbandono di rifiuti;

     e) da lire 20.000 a lire 200.000 per il transito fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati;

     f) da lire 30.000 a lire 300.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto per fini diversi da quelli silvicoli e agricoli;

     g) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'asportazione, il danneggiamento o la distruzione di nidi e tane di animali selvatici o per il danneggiamento o la distruzione del loro ambiente;

     h) da lire 50.000 a lire 500.000 per il danneggiamento o l'occlusione di cavità sotterranee naturali e l'asportazione di loro concrezioni;

     i) da lire 60.000 a lire 600.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessato dall'apertura o dall'ampliamento di cava o di discarica di terra o di qualsiasi altro materiale, oltre ad una somma pari al doppio del valore commerciale per ogni metro cubo di materiale estratto dalla cava;

     l) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno smosso, sbancato, ricoperto nonché occupato da strade, sentieri, campeggi non ammessi;

     m) da lire 30.000 a lire 300.000 per le infrazioni agli altri limiti o divieti previsti dalle norme generali di comportamento di cui all'articolo 10 o dalle norme di attuazione vigenti nelle «Aree Protette».

     L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.

     L'obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio del sistema.

 

     Art. 18. (Vigilanza).

     La Provincia interessata territorialmente è delegata a provvedere alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo precedente, alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

     All'accertamento e alla contestazione, ivi compresa la notifica, delle violazioni, procedono i soggetti indicati all'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 nonché il Corpo forestale dello Stato.

     La vigilanza in materia urbanistico-edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, anche con riferimento ai vincoli, ai limiti ed ai divieti previsti dalla presente legge.

     Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni in altre materie di competenza legislativa della Regione e commesse all'interno del territorio del sistema.

     Qualora gli organi od agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza è demandata ad altri enti ed organismi, provvedono ad informarne tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

 

     Art. 19. (Esercizio delle funzioni delegate).

     Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati all'ente delegato.

     L'ente delegato è tenuto a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate che gli siano richiesti.

     In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, previo invito a provvedere e, sentito l'ente delegato, si sostituisce ad esso nell'emissione del singolo atto.

     In caso di persistente inattività da parte dell'ente delegato, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega.

     I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 17, sono introitati dalla Provincia a copertura delle spese di esercizio delle funzioni delegate nonché di quelle necessarie per il funzionamento della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale competente per territorio.

TITOLO IV

COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA REGIONALE

PER L'AMBIENTE NATURALE

 

     Art. 20. (Istituzione e composizione).

     La Regione istituisce la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, con compiti di consulenza e di proposta nei confronti sia della Giunta regionale sia degli enti ed organismi preposti al coordinamento ed alla gestione degli interventi nelle aree di interesse naturalistico-ambientale.

     La Commissione è composta:

     a) dall'Assessore regionale incaricato dell'urbanistica o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, dall'Assessore regionale incaricato dell'agricoltura e foreste e dall'Assessore regionale incaricato dell'ambiente o loro delegati;

     b) da un geologo, un botanico, uno zoologo, un agronomo, un esperto in difesa del suolo, un esperto in architettura e un esperto in urbanistica e pianificazione territoriale designati dalla Giunta regionale e scelti sulla base di documentate esperienze e titoli scientifici specifici in materia di tutela e valorizzazione dei beni naturalistici e ambientali.

     Almeno tre dei componenti di cui al secondo comma, lettera b) sono scelti sulla base di terne proposte dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova.

     Quando la Commissione opera nei confronti degli enti e degli organismi di coordinamento e di gestione di cui al primo comma è integrata da tre esperti per ciascuna Provincia designati dalla stessa.

     Tali esperti devono essere scelti in base alle specifiche conoscenze delle peculiarità naturalistico-ambientali del territorio provinciale sottoposto a tutela da leggi regionali in materia.

     Alle riunioni della Commissione integrata ai sensi del quarto comma del presente articolo è invitato a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ente o dell'organismo preposto alla gestione dell'area sottoposta a tutela.

     Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione il Presidente della Giunta regionale può procedere alla costituzione della Commissione sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le integrazioni successive.

     Qualora la costituzione sia effettuata in mancanza di componenti a designazione provinciale la Commissione non integrata opera anche in relazione alle aree della Provincia inadempiente.

     La Commissione è costituita per un quinquennio con decreto del Presidente della Giunta regionale; i componenti della Commissione nominati successivamente alla data del decreto di costituzione cessano dalla carica alla scadenza del quinquennio stesso.

     I componenti della Commissione decadono dopo tre assenze consecutive e ingiustificate.

 

     Art. 21. (Compiti).

     La Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale deve essere sentita e può formulare proposte in merito agli atti di iniziativa della Giunta regionale riguardanti la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturalistico-ambientali.

     La Commissione può inoltre dare indicazioni sulle necessità di approfondire lo stato delle conoscenze sulle risorse naturalistico- ambientali o di svolgere ricerche specializzate o sperimentali, favorendo lo sviluppo dei rapporti tra i soggetti operanti sul territorio e gli enti preposti alla ricerca scientifica.

     La Commissione integrata ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, deve essere sentita dagli enti e dagli organismi preposti al coordinamento e alla gestione di aree di interesse naturalistico-ambientale per le questioni di carattere tecnico-scientifico e, comunque, in ogni caso previsto dalla legge regionale.

 

     Art. 22. (Funzionamento).

     La Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, quando opera quale organo consultivo o propositivo della Giunta regionale, ha sede presso la Regione; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Servizio beni ambientali e culturali.

     La Commissione, quando opera nella composizione integrata, ha sede presso la Provincia che comprende per intero o in misura maggiore le aree sottoposte a tutela da leggi regionali; per lo svolgimento delle funzioni di segreteria la Commissione si avvale degli uffici della Provincia interessata, la quale designa a tal fine un proprio dipendente.

     Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei componenti.

     Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 23. (Demanio dello Stato).

     La presente legge si applica nel rispetto delle competenze dello Stato, con particolare riferimento a quelle inerenti l'utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato.

 

     Art. 24. (Norma transitoria).

     L'entrata in vigore della presente legge comporta di diritto la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni di edificare in contrasto con quanto previsto negli articoli precedenti, salvo che i relativi lavori siano stati realmente iniziati mediante la realizzazione delle opere di cui agli ultimi due commi dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4 e vengano completati entro il termine di trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 25. (Risorse finanziarie).

     Le risorse finanziarie per la gestione del sistema sono costituite principalmente:

     a) dal contributo ordinario della Regione;

     b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attività connesse agli obiettivi della presente legge;

     c) da contributi di altri enti o di privati;

     d) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione del sistema.

 

     Art. 26. (Abrogazione di precedenti norme).

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle aree ricomprese nel sistema «Bracco - Mesco / Cinque Terre / Montemarcello» cessano di operare i limiti ed i divieti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 27. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 28. (Norma transitoria).

     (Omissis)

 

     Art. 29. (Norma finale).

     (Omissis) [4]

 

 

ALLEGATO A (PLANIMETRIE)

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO B - Art. 6.

NORME DI ATTUAZIONE APPLICABILI NELLE «AREE PROTETTE»

     Articolo 1. (Zone di riserva parziale - RP).

     Nelle zone di riserva parziale sono ammesse utilizzazioni rivolte alla conservazione e miglioramento dell'ambiente, all'approfondimento e alla diffusione della conoscenza delle sue risorse, al suo godimento senza alterarne le caratteristiche.

     Nelle zone di riserva parziale si applicano le seguenti disposizioni:

     a) per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria:

     1) non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni residenziali, industriali, artigianali, turistico-ricettive;

     2) è consentita la realizzazione di strutture ed attrezzature realizzate da enti pubblici o comunque di uso pubblico in appoggio ad attività escursionistiche, ricreative, agricole e zootecniche, di manutenzione, di sorveglianza e antincendio inserite nei piani di intervento; nel caso in cui tali strutture ed attrezzature comportino la realizzazione di volumi, questi non possono eccedere i 60 mc.;

     3) è consentita la realizzazione di recinzioni a protezione di zone di rimboschimento, di colture in atto, di aree faunistiche o botaniche sperimentali;

     4) non è ammessa l'apertura di nuove strade nonché il prolungamento, l'allargamento e la rettifica di tracciato di quelle esistenti; sono consentiti gli interventi di manutenzione e di sistemazione delle strade esistenti nonché l'apertura di nuovi sentieri con le caratteristiche e secondo gli indirizzi forniti dal Comitato di coordinamento in relazione all'utilizzazione prevista per ciascuna infrastruttura nei piani di intervento per la fruizione del sistema;

     5) non è ammessa la costruzione di nuove linee elettriche e di canalizzazioni fuori terra; sono consentite le piccole derivazioni d'acqua nonché gli interventi necessari alla manutenzione ed all'adeguamento tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;

     6) è consentito eseguire movimenti di terreno che non implichino, ad opere ultimate, scavi e/o reinterri di altezza superiore a 1,5 m.; tale limite può essere superato se necessario per l'attuazione di piani di intervento;

     7) non è ammessa l'apertura di nuove cave di qualsiasi materiale; per le cave in attività alla data di entrata in vigore della presente legge l'autorizzazione regionale di cui alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 e successive modifiche e integrazioni deve contenere le prescrizioni e i vincoli ai quali l'attività estrattiva è sottoposta, con particolare riferimento alle opere di sistemazione del suolo ai fini della tutela ambientale da realizzarsi durante e al termine della coltivazione; qualora tale autorizzazione sia stata già rilasciata, dovrà essere integrata ai sensi delle presenti norme;

     8) non sono ammesse discariche di terra, di rifiuti o di qualsiasi altro materiale, salvo quelle temporanee, collegate ad interventi ammessi ai sensi delle presenti norme, previste nel programma dei lavori e purché sia garantita un'idonea sistemazione dei terreni interessati;

     9) per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché di ampliamento per la sola realizzazione di servizi igienici in edifici che ne siano privi, entro il limite di 20 metri cubi per alloggio, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali. Il cambiamento di destinazione d'uso ai fini residenziali è consentito solo se connesso alla conduzione di attività agro-silvo- pastorali;

     10) non è ammesso allestire campeggi organizzati; gli attendamenti temporanei connessi all'attività escursionistica sono consentiti in aree appositamente indicate.

     b) Per quanto attiene le attività connesse alla fruizione turistico- escursionistica del territorio vigono, oltre alle norme generali di comportamento, le seguenti disposizioni:

     1) fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9 sulla protezione della flora spontanea, è vietato sradicare esemplari di piante spontanee per fini diversi da quelli agricoli e/o silvicoli; è consentita la raccolta di frutti silvestri purché effettuata secondo modalità tali da non danneggiare le piante e nel rispetto degli usi locali e della normativa vigente; la raccolta dei funghi è disciplinata dalla vigente legislazione;

     2) è vietato asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura;

     3) è vietato esercitare la caccia.

     c) Per quanto attiene le attività agro-silvo-pastorali: esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono state sempre praticate, nel rispetto della normativa vigente in materia.

     Il Comitato di coordinamento, sentita la Commissione tecnico- scientifica, formula indirizzi sui limiti e divieti da osservare nell'uso di diserbanti e pesticidi.

 

     Articolo 2. (Zone di interesse naturalistico-ambientale - ZINA).

     Nelle zone di interesse naturalistico-ambientale sono ammessi interventi volti alla conservazione ed alla valorizzazione dell'ambiente, alla sua fruizione organizzata, al sostegno delle attività agro-silvo- pastorali.

     Nelle zone di interesse naturalistico-ambientale si applicano le seguenti disposizioni:

     a) per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria, vale quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della lettera a) del secondo comma del precedente articolo relativo alle zone di riserva parziale, con le seguenti modifiche o integrazioni e in conformità agli indirizzi formulati dal Comitato di coordinamento per garantire un adeguato inserimento ambientale degli interventi:

     - al punto 4: è consentita l'installazione di impianti di trasporto a fune o su rotaia nonché l'apertura di piste riservate ai mezzi necessari per le operazioni di esbosco e le diverse pratiche colturali purché sia garantita la sistemazione dei terreni interessati dalle piste medesime e purché queste non interrompano i principali itinerari escursionistici; è inoltre ammessa, subordinatamente all'approvazione di apposito piano di intervento, l'apertura di strade di servizio per le attività agricole, zootecniche, forestali e prevenzione antincendio ad uso esclusivo dei mezzi adibiti a tali servizi, dei mezzi di vigilanza e di soccorso nonché l'apertura di viali tagliafuoco, purché non vengano impiegati prodotti chimici e in ogni caso sia garantita la sistemazione dei terreni interessati e non siano interrotti i principali itinerari escursionistici;

     - al punto 5: fermo restando il disposto dell'articolo 81, terzo e quarto comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è ammessa la realizzazione di linee telefoniche ed elettriche fuori terra per interventi di elettrificazione rurale e a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme;

     - al punto 6: sono consentiti scavi e reinterri purché ad opere ultimate i fronti in vista siano adeguatamente sistemati e non superino l'altezza di m. 3;

     - al punto 7: è consentito il prelievo di materiale lapideo già scavato soltanto se può essere utilizzato per la ricostruzione dei muri di sostegno dei terrazzamenti e venga reperito in cave non più attive alla data di entrata in vigore delle presenti norme;

     - al punto 9: sono ammessi gli ampliamenti previsti dalla normativa urbanistica vigente purché si armonizzino con la costruzione esistente e con l'ambiente circostante;

     b) per quanto attiene le attività connesse alla fruizione turistico- escursionistica del territorio, vigono oltre alle norme generali di comportamento, le disposizioni previste ai punti 1 e 2 della lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 relativo alle zone di riserva parziale;

     c) per quanto attiene le attività agro-silvo-pastorali esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono attualmente praticate e possono essere estese ad aree utilizzate in passato e in abbandono alla data di entrata in vigore delle presenti norme, nel rispetto della normativa vigente in materia e tenuto conto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunità montane e di Consorzi di Comuni costituiti per l'esercizio delle deleghe in agricoltura nonché degli indirizzi formulati dai Comitati di coordinamento.

 

     Articolo 3. (Zone di interesse agricolo-ambientale - ZIAA).

     Nelle zone di interesse agricolo-ambientale sono ammessi gli interventi per il mantenimento delle attività tradizionali in atto, per la fruizione del territorio con modalità tali da non comprometterne i valori ambientali e paesaggistici e per la sua utilizzazione produttiva a fini agricoli, silvicoli e pastorali.

     Nelle zone di interesse agricolo-ambientale si applicano le seguenti disposizioni:

     a) Per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria, vale quanto previsto alla lettera a) dell'articolo 1 adeguato dalla lettera a) dell'articolo 2 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

     - al punto 1: è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni, limitatamente agli interventi finalizzati alla conduzione agricola del fondo, nel rispetto delle norme previste per le singole zone dalla normativa urbanistica vigente. Tali interventi, per tipologia, materiali usati e sistemazioni del terreno, devono essere correttamente inseriti nell'ambiente circostante.

     Nelle aree agricole possono essere eseguiti lavori necessari alla regimentazione e allo smaltimento delle acque e quelli di manutenzione e ricostruzione delle murature di sostegno dei terrazzamenti.

     In particolare per la ZIAA dell'«Area Protetta» n. 3 Cinque Terre saranno incentivati i necessari lavori di manutenzione e di ricostruzione dei muri di sostegno, da effettuarsi esclusivamente con materiali e tecniche tradizionali;

     - al punto 4: è consentita, purché compatibile con la normativa urbanistica vigente e con le esigenze di stabilità dei versanti, l'apertura di strade di servizio per l'agricoltura, il cui accesso è riservato ai coltivatori ed ai mezzi destinati ad attività di vigilanza, soccorso, antincendio o di servizio del sistema.

     In relazione a tali limitazioni d'uso ed alle caratteristiche ambientali della zona, tali strade agricole e di servizio dovranno essere realizzate adottando tutti gli accorgimenti per mantenere l'integrità dell'ambiente e del paesaggio, senza interrompere i principali itinerari escursionistici secondo gli indirizzi forniti dal Comitato di coordinamento e avere in particolare le seguenti caratteristiche:

     a) larghezza massima della carreggiata m. 2,5 in rettifilo, m. 3 in curva più le opere di presidio della strada medesima, oltre eventuali piazzuole di incrocio e di sosta;

     b) fondo stradale stabilizzato nei tratti di maggiore acclività;

     c) altezza massima di scavi e reinterri rispetto al livello preesistente del terreno m. 2,50;

     d) scarpate consolidate e rinverdite;

     e) opere di canalizzazione e di regimentazione delle acque;

     f) opere di contenimento, ove non sia garantita la stabilità naturale del terreno.

     Nella ZIAA dell'«Area Protetta» n. 3 Cinque Terre, in relazione alle peculiari caratteristiche morfologiche e paesaggistiche, la realizzazione degli interventi di viabilità agricola è subordinata alla definizione di un piano di intervento, che prefiguri l'organizzazione complessiva della viabilità agricola anche in connessione con la possibilità di utilizzo di impianti meccanici di risalita e tenendo conto del previsto riassetto della viabilità principale di cui all'articolo 11 della legge di approvazione delle presenti norme;

     - al punto 5: è consentita, qualora sia dimostrata l'impraticabilità di soluzioni alternative, la realizzazione di linee elettriche aeree secondo tracciati e modalità d'intervento conformi agli indirizzi formulati dal Comitato di coordinamento, al fine di contenere gli effetti negativi delle stesse sul paesaggio;

     b) per quanto attiene le attività connesse alla fruizione turistico- escursionistica del territorio, si applicano, oltre alle norme generali di comportamento, e per quanto compatibili con le attività ammesse nella zona di interesse agricolo e ambientale ai sensi delle presenti norme, le disposizioni previste alla lettera b) dell'articolo 2 relativo alle zone di interesse naturalistico-ambientale;

     c) per quanto attiene le attività agro-silvo-pastorali, esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono attualmente praticate e possono essere estese ad aree utilizzate in passato e in abbandono alla data di entrata in vigore delle presenti norme, nel rispetto della normativa vigente in materia e tenuto conto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, nonché degli indirizzi formulati dai Comitati di coordinamento.

 

     Articolo 4. (Zone per attrezzature e impianti - ZAI).

     Nelle zone per attrezzature e impianti è ammesso, oltre all'uso agro- silvo-pastorale dei suoli, l'intervento programmato in funzione ricreativa, agrituristica, turistica e per la pratica di attività sportivo- naturalistiche all'aria aperta.

     Nelle zone incluse nella «Aree Protette» e destinate ad attrezzature ed impianti, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria, in tali zone si possono effettuare gli interventi di cui all'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457 con concessione o autorizzazione. Per gli altri interventi si dovrà ricorrere a strumento urbanistico attuativo esteso all'intera zona, sottoposto in ogni caso ad approvazione regionale. Qualora lo strumento urbanistico attuativo sia inserito in un piano di intervento, deve essere adottato dal Comune competente entro il termine all'uopo fissato dalla Giunta regionale col provvedimento di approvazione del piano di intervento stesso.

     Gli strumenti urbanistici attuativi devono essere volti alla razionalizzazione e al miglioramento della situazione ambientale e funzionale per gli insediamenti esistenti, o alla creazione di nuove strutture e attrezzature turistiche negli altri casi. In tali zone non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni residenziali, industriali, artigianali; per tali utilizzazioni sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione e ristrutturazione delle strutture esistenti.

     Sono invece ammessi nuovi insediamenti e l'ampliamento di quelli esistenti, purché si armonizzino con l'ambiente e siano conformi alle previsioni dello strumento urbanistico generale, attuati da soggetti pubblici o da privati convenzionati con il Comune interessato e destinati:

     - al potenziamento delle aziende ricettive alberghiere, dei villaggi turistici e dei campeggi esistenti;

     - alla creazione di attrezzature ricettive alberghiere e per il turismo sociale;

     - alla realizzazione di attrezzature per collezioni, esposizioni, dibattiti e conferenze;

     - alla realizzazione di impianti tecnologici finalizzati al miglior funzionamento degli insediamenti esistenti o previsti;

     - alla realizzazione di attrezzature sportive e per il tempo libero;

     - alla realizzazione di servizi connessi alla fruizione del sistema, quali parcheggi, aree di sosta attrezzate, attrezzature di ristoro e di commercializzazione di prodotti tipici, centro informazioni, pronto soccorso e centro antiofidico, posto telefonico pubblico, servizi di vigilanza e di intervento in caso di incendio;

     - alla realizzazione di strutture per l'agriturismo;

     - alla realizzazione di strutture per il potenziamento dell'attività agricolo-produttiva.

     In attesa dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo in ciascuna delle aree destinate ad attrezzature e impianti, si applicano le disposizioni relative alle trasformazioni del territorio e all'attività edificatoria previste per le zone di interesse naturalistico-ambientale.

     Sono individuate le zone per attrezzature e impianti di cui alla seguente tabella:

 

 

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N.      Area Protetta    Denominazione ZAI       Comune

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1      Punta Manara -    Camping Smeraldo        Moneglia

        Punta Moneglia

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2       Monte Serro -    Camping Framura         Framura

         Punta Mesco

                          Camping Nido del        Framura

                          Gabbiano

                          Valle Deiva             Framura

                          Pini di Framura         Framura

                          La Francesca            Bonassola

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3       Cinque Terre     Cuvano                  Vernazza

                          Vernazzola              Vernazza

                          Telegrafo               Riomaggiore

                          Punta Secca             Portovenere

                          Terizzo                 Portovenere

                          Punta Scuola            Portovenere

                          Pozzale                 Portovenere

                          Zinguella               Portovenere

                          Palmaria                Portovenere

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4      Monte Marcello    Oratorio                Ameglia

                          Carmelitane Scalze      Ameglia

                          Monte Marcello          Ameglia

                          Monte Canarbino         Arcola

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     b) per quanto attiene le attività connesse alla fruizione turistico- escursionistica del territorio, si applicano, oltre alle norme generali di comportamento, e per quanto compatibili con le attività ammesse nelle zone destinate ad attrezzature e impianti ai sensi delle presenti norme, le disposizioni previste alla lettera b) dell'articolo 2 relativo alle zone di interesse naturalistico-ambientale;

     c) per quanto attiene le attività agro-silvo-pastorali, esse continuano ad esercitarsi nelle aree in cui sono attualmente praticate e possono essere estese ad aree utilizzate in passato e in abbandono alla data di entrata in vigore delle presenti norme, nel rispetto della normativa vigente in materia e tenuto conto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, nonché degli indirizzi formulati dai Comitati di coordinamento.

 

 


[1] Legge abrogata, salvo norma transitoria, dall'art. 45 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.

[2] Comma già aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 maggio 1985, n. 34, oggi abrogata.

[3] Il comma sostituisce l'art. 16 della L.R. 19 novembre 1982, n. 43.

[4] Articolo già aggiunto dall'art. 4 della L.R. 6 maggio 1985, n. 34, oggi abrogata.