§ 4.3.6 - L.R. 27 febbraio 1985, n. 10.
Istituzione della riserva naturale regionale di Bergeggi.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 parchi
Data:27/02/1985
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Delimitazione).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Modalità di gestione).
Art. 5.  (Personale).
Art. 6.  (Gestione finanziaria).
Art. 7.  (Norme vincolistiche).
Art. 8.  (Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Vigilanza).
Art. 11.  (Demanio dello Stato).
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie).


§ 4.3.6 - L.R. 27 febbraio 1985, n. 10.

Istituzione della riserva naturale regionale di Bergeggi. [1]

(B.U. 20 marzo 1985, n. 12 - suppl.).

 

Art. 1. (Istituzione).

     In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, è istituita la Riserva naturale regionale di Bergeggi.

 

     Art. 2. (Delimitazione).

     La Riserva comprende l'isolotto di Bergeggi e la zona di costa prospiciente, come delimitata nell'allegata planimetria in scala 1:5.000 che è parte integrante della presente legge.

 

     Art. 3. (Finalità).

     Nell'ambito delle finalità indicate dalla legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, l'istituzione della Riserva è volta a:

     a) garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale, dei valori storico-culturali e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato, con particolare riguardo al patrimonio speleologico, archeologico, botanico e geomorfologico;

     b) promuovere la conoscenza e la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela.

 

     Art. 4. (Modalità di gestione).

     Le funzioni relative alla gestione della Riserva naturale regionale di Bergeggi, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, sono delegate al Comune di Bergeggi.

     In particolare il Comune di Bergeggi:

     a) adotta e sottopone all'approvazione della Giunta regionale piani di intervento per la fruizione didattica e scientifica della Riserva, elaborati sentito il parere della Sovrintendenza archeologica e della Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria;

     b) interviene direttamente per i lavori di sistemazione ambientale connessi alla tutela e alla fruizione della Riserva, in particolare per quanto riguarda la sistemazione e la manutenzione degli accessi alle grotte;

     c) assegna agli interessati i contributi eventualmente disposti dalla Regione per attività connesse al conseguimento degli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti;

     d) esercita la vigilanza e commina le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

     L'approvazione dei piani di intervento di cui al secondo comma, lettera a) equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste e comporta l'indifferibilità e l'urgenza dei relativi lavori.

     Qualora l'acquisizione al patrimonio comunale sia indispensabile per l'attuazione dei piani, il Comune di Bergeggi provvede anche mediante espropriazione per pubblica utilità ai sensi e con le modalità di cui alla normativa vigente in materia.

 

     Art. 5. (Personale).

     Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4 il Comune di Bergeggi può avvalersi di personale comandato dalla Regione e da enti locali o di personale proprio.

     Tale personale dovrà essere professionalmente qualificato in relazione alle finalità della Riserva.

 

     Art. 6. (Gestione finanziaria).

     Il Comune di Bergeggi redige annualmente una relazione programmatica e una rendicontazione relative alla gestione della Riserva, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

     La relazione programmatica deve essere presentata alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce e la rendicontazione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

     Le risorse finanziarie per la gestione della Riserva sono costituite principalmente:

     a) dal contributo ordinario della Regione per la gestione della Riserva;

     b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attività connesse agli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti;

     c) da contributi di altri enti o di privati;

     d) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione;

     e) dalle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie.

 

     Art. 7. (Norme vincolistiche).

     Sul territorio della Riserva naturale regionale di Bergeggi, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è vietato:

     a) realizzare nuove costruzioni di qualsiasi tipo; sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture esistenti;

     b) porre in opera manufatti ad eccezione di attrezzature temporanee di appoggio alle attività necessarie per l'attuazione dei lavori e dei piani di intervento di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, secondo comma;

     c) aprire nuove strade e sentieri, prolungare, rettificare, allargare il tracciato di strade e sentieri esistenti, al di fuori delle previsioni contenute nei piani di intervento di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 4 e fatto salvo quanto necessario all'attuazione dei lavori di cui alla lettera b) del secondo comma dello stesso articolo 4;

     d) eseguire movimenti di terreno, salvo i casi derivanti dall'esecuzione dei lavori nonché dall'attuazione dei piani di intervento di cui rispettivamente alle lettere b) e a) dell'articolo 4, secondo comma;

     e) effettuare discariche di terra o di qualsiasi altro materiale salvo quelle temporanee connesse all'attuazione di interventi consentiti dalla presente legge; tali discariche dovranno essere rimosse al completamento dei lavori ripristinando i terreni interessati;

     f) compiere interventi sulla vegetazione naturale, ad eccezione dei lavori di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera b);

     g) introdurre piante e animali non caratteristici del luogo;

     h) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

     i) abbandonare rifiuti;

     l) esercitare la caccia;

     m) asportare o danneggiare rocce, fiori, piante, animali e reperti archeologici, ad eccezione dei casi previsti dai piani di intervento di cui all'articolo 4, secondo comma.

 

     Art. 8. (Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli).

     La delimitazione territoriale di cui all'articolo 2 nonché le previsioni e le prescrizioni di cui all'articolo 7 sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle eventualmente difformi contenute nei vigenti strumenti urbanistici, costituendone variante a tutti gli effetti.

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge comporta la restituzione in pristino in conformità alle prescrizioni formulate dal Comune e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie;

     a) da lire 20.000 a lire 200.000 per l'abbandono di rifiuti;

     b) da lire 20.000 a lire 200.000 per l'introduzione di ogni esemplare di pianta o animale non caratteristico del luogo;

     c) da lire 25.000 a lire 250.000 per l'asportazione o il danneggiamento di rocce, fiori, piante e animali;

     d) da lire 30.000 a lire 300.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto;

     e) da lire 60.000 a lire 600.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessato da discarica di terra o di qualsiasi altro materiale;

     f) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno smosso, sbancato o ricoperto nonché occupato da strade o sentieri non ammessi.

     Per la violazione del divieto di caccia si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

     L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.

     L'obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio della Riserva.

 

     Art. 10. (Vigilanza).

     Il Comune di Bergeggi provvede alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9, alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

     All'accertamento e alla contestazione, ivi compresa la notifica, delle violazioni procedono i soggetti indicati all'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, nonché il Corpo forestale dello Stato.

     La vigilanza in materia urbanistico-edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, anche con riferimento ai vincoli, ai limiti e ai divieti previsti dalla presente legge.

     Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni in altre materie di competenza legislativa della Regione e commesse all'interno del territorio della Riserva.

     Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza è demandata ad altri enti e organismi, provvedono a informarne tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

 

     Art. 11. (Demanio dello Stato).

     La presente legge si applica nel rispetto delle competenze dello Stato, con particolare riferimento a quelle inerenti l'utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato.

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie).

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata, salvo norma transitoria, dall'art. 45 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.