§ 4.3.5 - L.R. 27 febbraio 1985, n. 9.
Istituzione della riserva naturale regionale del Rio Torsero.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 parchi
Data:27/02/1985
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Classificazione).
Art. 3.  (Delimitazione).
Art. 4.  (Finalità).
Art. 5.  (Modalità di gestione).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Gestione finanziaria).
Art. 8.  (Norme vincolistiche).
Art. 9.  (Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli).
Art. 10.  (Sanzioni).
Art. 11.  (Vigilanza).
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie).


§ 4.3.5 - L.R. 27 febbraio 1985, n. 9.

Istituzione della riserva naturale regionale del Rio Torsero. [1]

(B.U. 20 marzo 1985, n. 12 - suppl.).

 

Art. 1. (Istituzione).

     In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, è istituita la Riserva naturale regionale del Rio Torsero.

 

     Art. 2. (Classificazione).

     La Riserva naturale regionale del Rio Torsero è classificata riserva naturale parziale di tipo paleontologico.

 

     Art. 3. (Delimitazione).

     I confini della Riserva, ubicata nel territorio del Comune di Ceriale, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:2.000 che è parte integrante della presente legge.

 

     Art. 4. (Finalità).

     Nell'ambito delle finalità indicate dalla legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, l'istituzione della Riserva è volta a:

     a) garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale, dei valori storico-culturali e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato, con particolare riguardo al patrimonio paleontologico;

     b) promuovere la conoscenza e la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela.

 

     Art. 5. (Modalità di gestione).

     Le funzioni relative alla gestione della Riserva naturale regionale del Rio Torsero per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, sono delegate al Comune di Ceriale.

     In particolare il Comune di Ceriale:

     a) approva piani di intervento per la fruizione didattica e scientifica della Riserva;

     b) organizza e gestisce il sistema di fruizione didattica e le attività di ricerca scientifica;

     c) interviene direttamente per i lavori di sistemazione ambientale connessi alla tutela e alla fruizione;

     d) approva il programma dei lavori per la recinzione della Riserva e per garantire la percorribilità e la sicurezza dei percorsi al suo interno;

     e) assegna agli interessati i contributi eventualmente disposti dalla Regione per attività connesse al conseguimento degli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti;

     f) esercita la vigilanza e commina le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

     Per le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) del comma precedente, il Comune di Ceriale si avvale della consulenza tecnico- scientifica di un Istituto universitario con specifiche competenze in materia di paleontologia. Tale consulenza è regolata da apposita convenzione che deve essere approvata dalla Giunta regionale.

     Qualora l'acquisizione al patrimonio comunale sia indispensabile all'attuazione dei piani il Comune di Ceriale provvede anche mediante espropriazione per pubblica utilità ai sensi e con le modalità di cui alla normativa vigente in materia.

 

     Art. 6. (Personale).

     Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 il Comune di Ceriale può avvalersi di personale comandato dalla Regione o dal altri Enti locali o di personale proprio.

     Tale personale dovrà essere professionalmente qualificato in relazione alle finalità della Riserva.

 

     Art. 7. (Gestione finanziaria).

     Il Comune di Ceriale redige annualmente una relazione programmatica e una rendicontazione relative alla gestione della Riserva, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

     La relazione programmatica deve essere presentata alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce e la rendicontazione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

     Le risorse finanziarie per la gestione della Riserva sono costituite principalmente:

     a) dal contributo ordinario della Regione per la gestione della Riserva;

     b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attività connesse agli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti;

     c) da contributi di altri enti o privati;

     d) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione;

     e) dalle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie.

 

     Art. 8. (Norme vincolistiche).

     Sul territorio della Riserva naturale regionale del Rio Torsero, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è vietato:

     a) realizzare nuove costruzioni di qualsiasi tipo e attuare interventi sul patrimonio edilizio esistente ad eccezione dell'ordinaria e straordinaria manutenzione; apposito piano di intervento può consentire la realizzazione di modeste strutture o attrezzature di appoggio alle attività di fruizione di cui all'articolo 5, lettera a), di manutenzione e risanamento ambientale, di sorveglianza e antincendio;

     b) aprire nuove strade e sentieri;

     c) aprire e coltivare cave di qualsiasi materiale;

     d) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

     e) abbandonare rifiuti;

     f) asportare o danneggiare rocce, minerali e fossili;

     g) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzo motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 7 gennaio 1980, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni;

     h) effettuare discariche di terra o di qualsiasi altro materiale salvo quelle temporanee connesse all'attuazione di interventi consentiti dalla presente legge; tali discariche dovranno essere rimosse al completamento dei lavori ripristinando i terreni interessati;

     i) esercitare la caccia.

     Al divieto di cui al primo comma, lettera f) può derogarsi per motivi di studio e di ricerca scientifica, previa autorizzazione comunale da rilasciarsi, sentito il parere dell'Istituto universitario convenzionato, sempre che non vi sia contrasto con i piani per la fruizione di cui all'articolo 5.

     In assenza di appositi piani d'intervento sul territorio della Riserva è inoltre vietato:

     a) prolungare, rettificare, allargare il tracciato di strade e sentieri esistenti;

     b) eseguire movimenti di terreno implicanti, ad opere ultimate, scavi e/o reinterri superiori ad un metro lineare misurato sulla verticale rispetto a qualsiasi punto del terreno preesistente.

     Nel territorio della Riserva è ammesso l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali nel rispetto della vigente normativa.

     L'accesso pubblico alla Riserva è consentito per motivi di carattere scientifico e didattico, per compiti amministrativi e di vigilanza nonché per gli scopi di cui al quarto comma del presente articolo, fatti salvi i diritti dei possessori o detentori.

     Il Comune di Ceriale, previa autorizzazione della Giunta regionale, può realizzare sul territorio della Riserva opere pubbliche solo quando le stesse siano di assoluta necessità, di preminente interesse per la popolazione locale e non altrimenti localizzabili; il relativo progetto deve essere accompagnato da uno studio di compatibilità ambientale e prevedere quanto più possibile il ripristino delle preesistenti condizioni.

     L'approvazione del programma dei lavori di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera d) e dei piani di intervento di cui al secondo comma, lettera a) del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste e comporta l'indifferibilità e l'urgenza dei relativi lavori.

 

     Art. 9. (Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli).

     La delimitazione territoriale di cui all'articolo 2 nonché le previsioni e le prescrizioni di cui all'articolo 8 sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle eventualmente difformi contenute nei vigenti strumenti urbanistici, costituendone variante a tutti gli effetti.

 

     Art. 10. (Sanzioni).

     Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge comporta la restituzione in pristino in conformità alle prescrizioni formulate dal Comune e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da lire 20.000 a lire 200.000 per l'abbandono di rifiuti;

     b) da lire 20.000 a lire 200.000 per il transito fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati;

     c) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'asportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, fossili;

     d) da lire 30.000 a lire 300.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto;

     e) da lire 60.000 a lire 600.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessato dall'apertura o dall'ampliamento di cava o da discarica di terra o di qualsiasi altro materiale; oltre ad una somma pari al doppio del valore commerciale per ogni metro cubo di materiale estratto dalla cava;

     f) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno smosso, sbancato, ricoperto nonché occupato da strada o sentiero non ammesso.

     Per la violazione del divieto di caccia si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

     L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.

     L'obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio della Riserva.

 

     Art. 11. (Vigilanza).

     Il Comune di Ceriale provvede alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 10, alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

     All'accertamento e alla contestazione, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati all'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, nonché il Corpo forestale dello Stato.

     La vigilanza in materia urbanistico-edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, anche con riferimento ai vincoli, ai limiti e ai divieti previsti dalla presente legge.

     Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni in altre materie di competenza legislativa della Regione e commesse all'interno del territorio della Riserva.

     Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza è demandata ad altri enti e organismi, provvedono a informare tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie).

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata, salvo norma transitoria, dall'art. 45 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.