§ 4.3.3 - L.R. 27 febbraio 1985, n. 7.
Istituzione dell'area protetta regionale del Bric Tana.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 parchi
Data:27/02/1985
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Delimitazione).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Modalità di gestione).
Art. 5.  (Personale).
Art. 6.  (Gestione finanziaria).
Art. 7.  (Vincoli).
Art. 8.  (Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Vigilanza).
Art. 11.  (Abrogazione di precedenti limiti e divieti).
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie).


§ 4.3.3 - L.R. 27 febbraio 1985, n. 7.

Istituzione dell'area protetta regionale del Bric Tana. [1]

(B.U. 20 marzo 1985, n. 12 - suppl.).

 

Art. 1. (Istituzione).

     In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, è istituita l'Area protetta regionale del Bric Tana.

 

     Art. 2. (Delimitazione).

     I confini dell'Area protetta, ubicata nel territorio del Comune di Millesimo, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:10.000 che è parte integrante della presente legge.

 

     Art. 3. (Finalità).

     Nell'ambito delle finalità indicate dalla legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, l'istituzione dell'Area protetta è volta a:

     a) garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato;

     b) valorizzare le risorse naturali e ambientali del territorio stesso;

     c) concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali;

     d) promuovere la conoscenza e la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela.

 

     Art. 4. (Modalità di gestione).

     Le funzioni relative alla gestione dell'Area protetta regionale del Bric Tana, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, sono delegate al Comune di Millesimo.

     In particolare il Comune di Millesimo:

     a) adotta e sottopone all'approvazione della Giunta regionale piani di intervento per la fruizione dell'Area protetta;

     b) approva criteri per sostenere e incentivare le attività agro-silvo- pastorali secondo modelli di sviluppo rispondenti alle esigenze di tutela dei valori naturalistici e paesaggistici del territorio;

     c) adotta appositi regolamenti per la protezione della flora spontanea, per la raccolta di fiori e piante, dei funghi e dei frutti silvestri e per la disciplina in genere delle attività che si svolgono all'interno dell'Area protetta;

     d) organizza e gestisce il sistema di fruizione;

     e) interviene direttamente per i lavori di sistemazione ambientale connessi alla tutela e alla fruizione;

     f) assegna agli interessati i contributi eventualmente disposti dalla Regione per attività connesse al conseguimento degli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti;

     g) promuove la più ampia e sistematica partecipazione dei residenti all'attuazione ed alla vita stessa dell'Area protetta;

     h) esercita la vigilanza e commina le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

     Ferme restando le esigenze di tutela e riqualificazione naturale e delle caratteristiche paesaggistiche, i piani e i programmi previsti dalla vigente normativa inerenti anche il territorio dell'Area protetta ed in particolare quelli relativi agli interventi agro-silvo-pastorali, alla fauna e alla difesa del suolo, tengono conto dei criteri di cui alla lettera b) del presente articolo ovvero, in loro mancanza, delle finalità di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3.

     I regolamenti di cui alla lettera c) del presente articolo sono trasmessi dal Comune di Millesimo alla Regione per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

     L'approvazione dei piani di intervento di cui al presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste e comporta l'indifferibilità e l'urgenza dei relativi lavori.

     Qualora l'acquisizione al patrimonio comunale sia indispensabile per l'attuazione dei piani, il Comune di Millesimo provvede anche mediante espropriazione per pubblica utilità ai sensi e con le modalità di cui alla normativa vigente in materia.

 

     Art. 5. (Personale).

     Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4 il Comune di Millesimo può avvalersi di personale comandato dalla Regione e da enti locali o di personale proprio; tale personale dovrà essere

professionalmente qualificato in relazione alle finalità dell'Area protetta.

 

     Art. 6. (Gestione finanziaria).

     Il Comune di Millesimo redige annualmente una relazione programmatica e una rendicontazione relative alla gestione dell'Area protetta, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

     La relazione programmatica deve essere presentata alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce e la rendicontazione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

     Le risorse finanziarie per la gestione dell'Area protetta sono costituite principalmente:

     a) dal contributo ordinario della Regione per la gestione dell'Area;

     b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attività connesse agli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti;

     c) da contributi di altri enti o di privati;

     d) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione;

     e) dalle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie.

 

     Art. 7. (Vincoli).

     Sul territorio dell'Area protetta regionale del Bric Tana, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente e della flora, è vietato:

     a) realizzare nuove costruzioni salvo modeste strutture e attrezzature di appoggio alle attività di fruizione dell'Area protetta previste dai piani di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera a) e salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo;

     b) effettuare interventi sulle costruzioni esistenti diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria;

     c) aprire nuove strade;

     d) prolungare, allargare, rettificare il tracciato di strade e sentieri esistenti, sempreché detti interventi non siano previsti dai piani di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera a), che nella fattispecie dovranno darsi carico delle esigenze connesse all'esercizio di eventuali attività agro-silvo-pastorali in atto;

     e) aprire e coltivare cave di qualsiasi materiale;

     f) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

     g) effettuare discariche di terra o di qualsiasi altro materiale, salvo quelle connesse all'attuazione di interventi consentiti dalla presente legge, purché ne sia assicurata un'opportuna sistemazione;

     h) eseguire movimenti di terreno, salvo i casi derivanti dall'attuazione dei piani d'intervento di cui alla lettera a) dell'articolo 4, secondo comma, nonché dall'esecuzione dei lavori di cui alla lettera e) dello stesso articolo;

     i) abbandonare rifiuti;

     l) alterare le caratteristiche naturali delle acque;

     m) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 7 gennaio 1980, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.

     Nel territorio dell'Area protetta è consentito l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali nel rispetto della vigente normativa.

     Il Comune di Millesimo, previa autorizzazione della Giunta regionale, può realizzare sul territorio dell'Area protetta opere pubbliche solo quando le stesse siano di assoluta necessità, di preminente interesse per la popolazione locale e non altrimenti localizzabili; il relativo progetto deve essere accompagnato da uno studio di compatibilità ambientale e prevedere quanto più possibile il ripristino delle preesistenti condizioni.

     Fermo restando il disposto del terzo e quarto comma dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 la Giunta regionale, sentito il Comune di Millesimo, può autorizzare nell'area protetta opere pubbliche di interesse sovracomunale in deroga ai divieti ed ai limiti della presente legge solo quando le stesse siano di assoluta necessità e non altrimenti localizzabili. La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata da uno studio che dimostri l'assoluta necessità dell'iniziativa e la non praticabilità di soluzioni alternative, mentre il relativo progetto deve essere redatto sulla base di un'attenta valutazione dell'incidenza ambientale e deve prevedere quanto più possibile il ripristino delle preesistenti condizioni [2].

 

     Art. 8. (Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli).

     La delimitazione territoriale di cui all'articolo 2 nonché le previsioni e le prescrizioni di cui all'articolo 7 sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle eventualmente difformi contenute nei vigenti strumenti urbanistici, costituendone variante a tutti gli effetti.

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge comporta la restituzione in pristino in conformità alle prescrizioni formulate dal Comune e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da lire 20.000 a lire 200.000 per l'abbandono di rifiuti;

     b) da lire 20.000 a lire 200.000 per il transito fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati;

     c) da lire 25.000 a lire 250.000 per l'alterazione delle caratteristiche naturali delle acque;

     d) da lire 30.000 a lire 300.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto per fini diversi da quelli silvicoli e agricoli;

     e) da lire 60.000 a lire 600.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessato dall'apertura o dall'ampliamento di cava o di discarica di terra o di qualsiasi altro materiale, oltre ad una somma pari al doppio del valore commerciale per ogni metro cubo di materiale estratto dalla cava;

     f) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno smosso, sbancato, ricoperto nonché occupato da strada o sentiero non ammesso.

     L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.

     L'obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio dell'Area protetta.

     Per le violazioni dei limiti e divieti che saranno posti dai regolamenti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera c) della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da lire 20.000 a lire 200.000 con riferimento alla protezione della flora ed alla raccolta di fiori e piante, dei funghi e dei frutti silvestri;

     b) da lire 30.000 a lire 300.000 con riferimento alla disciplina di attività che si svolgono all'interno dell'Area protetta.

 

     Art. 10. (Vigilanza).

     Il Comune di Millesimo provvede alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9, alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

     All'accertamento e alla contestazione, ivi compresa la notifica, delle violazioni procedono i soggetti indicati all'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 nonché il Corpo forestale dello Stato.

     La vigilanza in materia urbanistico-edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, anche con riferimento ai vincoli, ai limiti e ai divieti previsti dalla presente legge.

     Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni in altre materie di competenza legislativa della Regione e commesse all'interno dell'Area protetta.

     Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza è demandata ad altri enti e organismi, provvedono a informarne tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

 

     Art. 11. (Abrogazione di precedenti limiti e divieti).

     Nelle aree interessate dalla presente legge, dalla data di entrata in vigore della stessa cessano di operare i limiti ed i divieti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie).

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata, salvo norma transitoria, dall'art. 45 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.

[2] Comma aggiunto dall'art. unico della L.R. 25 maggio 1987, n. 14, oggi abrogata.