§ 2.3.298 - L. 29 aprile 2005, n. 71.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:29/04/2005
Numero:71


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge


§ 2.3.298 - L. 29 aprile 2005, n. 71.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare.

(G.U. 30 aprile 2005, n. 99)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 280.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 2005, n. 22.

 

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 7-bis, le parole: «da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «anche in aree diverse da quelle di cui al comma 7, purchè classificate come svantaggiate»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per l'anno 2005, nelle aree per le quali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sia stata verificata la riduzione del reddito medio delle imprese agricole per l'anno 2004 del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente, è concessa alle imprese agricole, a domanda e nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la sospensione, al 31 dicembre 2005, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l'anno 2005.

1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis possono essere concessi, a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. In alternativa, possono essere concessi, a valere sulle medesime disponibilità di spesa e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, contributi in conto capitale nella misura massima di 3.000 euro per impresa agricola»;

al comma 2, le parole da: «10 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «23,79 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, di cui 600.000 euro destinati, per ciascuno degli anni suddetti, a programmi di valorizzazione e tutela delle razze di cavalli autoctoni. All'onere conseguente si provvede, per gli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca) e, per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Per il finanziamento degli interventi» sono inserite le seguenti: «necessari al ripristino delle condizioni socio-economiche e ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive delle imprese agricole colpite da gravi emergenze sanitarie, nonchè degli interventi» e le parole da: «nelle aree agricole» fino a: «8 agosto 2002, n. 178,» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori colpiti da calamità naturali e da avversità atmosferiche, già dichiarate di carattere eccezionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a realizzare aperture di credito nei confronti delle regioni e delle province autonome, a valere sui limiti di impegno assegnati a ciascuna regione con la ripartizione degli stanziamenti recati dall'articolo 13, comma 4-octies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e del relativo cofinanziamento regionale,»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde annualmente alla Cassa depositi e prestiti Spa la quota di finanziamento derivante dalle aperture di credito di cui al comma 3 a valere sui limiti di impegno di cui al medesimo comma 3 e in relazione alla rendicontazione che le regioni e le province autonome inviano per il tramite del Ministero delle politiche agricole e forestali. Ulteriori modalità operative di carattere amministrativo che si dovessero rendere necessarie sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare.

3-ter. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità naturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è aumentata di 120 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale fine il CIPE, con apposita delibera, destina le suddette risorse entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-quater. I rischi di mercato rientrano nei rischi assicurabili previsti dal Piano assicurativo agricolo annuale, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3-quinquies. Il Governo, d'intesa con le regioni e sentite le organizzazioni dei produttori riconosciute, procede alla stesura di un Piano ortofrutticolo nazionale per coordinare le iniziative dei produttori e rilanciarne la competitività in termini di quantità e di qualità delle produzioni.

3-sexies. All'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "territori danneggiati dalla siccità" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i territori delimitati dall'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2002, delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa,".

3-septies. All'articolo 13, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data del provvedimento di concessione da parte della regione, e comunque per non più di ventiquattro mesi, tali rate sono assistite, nell'ambito dei predetti limiti di stanziamento, dal concorso nel pagamento degli interessi"»;

al comma 4, il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. L'Agecontrol Spa, avvalendosi del supporto dei controlli istituzionali effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi ed in coordinamento con quest'ultimo, effettua i controlli di qualità, sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente, anche utilizzando parzialmente le risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio di oliva»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Allo scopo di supportare gli interventi a sostegno delle produzioni agricole colpite da crisi di mercato di cui al comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dal comma 1, e i controlli di qualità svolti dall'Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 marzo 2004, n. 99, introdotto dal comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato a predisporre programmi straordinari di controllo volti a contrastare fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori. A tale fine l'Ispettorato centrale repressione frodi, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato ad assumere fino a undici dirigenti di seconda fascia, e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 4-ter.

4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa massima complessiva di 100.000 euro per l'anno 2005 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-quater. A modifica di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, il personale di qualifica dirigenziale e i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti; parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali sono agenti di polizia giudiziaria».

 

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis (Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato). - 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di crisi di mercato per le produzioni agricole di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea per le quali si sia verificata la riduzione del reddito medio annuale delle imprese agricole addette del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente.

2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non deve determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti. Per i medesimi imprenditori è disposta la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario.

3. L'operatività del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

Art. 1-ter (Misure per le imprese agricole colpite da calamità naturali). - 1. All'articolo 116, comma 17-bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 4, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "venti rate trimestrali" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta rate trimestrali".

2. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005".

3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

4. Alle imprese agricole che accedono alla rateizzazione di cui al citato comma 17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono concessi, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. In alternativa, possono essere concessi, a valere sulle medesime disponibilità di spesa, contributi in conto capitale equivalenti al concorso sul pagamento degli interessi per operazioni creditizie della durata di quindici anni, nel limite massimo di 50.000 euro per impresa agricola.

5. Le iscrizioni ipotecarie accese dai concessionari del servizio di riscossione per crediti previdenziali agricoli su beni immobili di proprietà di soggetti ammessi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 20 a 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti possono essere sostituite da garanzia fideiussoria. In questo caso la garanzia deve essere prestata per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno e comporta l'immediata cancellazione dell'ipoteca. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, il concessionario del servizio di riscossione provvede a nuova iscrizione ipotecaria che tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati.

6. La presentazione della domanda di rateizzazione di cui al citato comma 17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comporta automaticamente la sospensione di ogni procedura di recupero del credito attivata nei confronti dei debitori morosi. Il successivo provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda è esaminato entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Quest'ultima può essere depositata presso le direzioni provinciali dell'INPS, ovvero inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'accertamento della data di presentazione fa fede la ricevuta del deposito rilasciata dall'impiegato responsabile della sede provinciale dell'INPS, ovvero l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata. La presentazione, davanti al giudice competente, del provvedimento di accoglimento della domanda di rateizzazione, contenente la dichiarazione di rinunzia all'esecuzione e agli atti esecutivi, nei tempi e nei modi previsti e disciplinati dalla legge, comporta l'estinzione del procedimento pendente per il recupero forzoso del credito nei confronti dei debitori morosi di oneri previdenziali agricoli».