§ 2.3.258 – Regolamento 6 ottobre 2004, n. 1860.
Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:06/10/2004
Numero:1860


Sommario
Art.  1. Campo di applicazione.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Aiuti de minimis.
Art.  4. Cumulo e controllo.
Art.  5. Disposizioni transitorie.
Art.  6. Entrata in vigore e periodo di validità.


§ 2.3.258 – Regolamento 6 ottobre 2004, n. 1860. [1]

Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dellagricoltura e della pesca.

(G.U.U.E. 28 ottobre 2004, n. L 325).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

     dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento,

     sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 consente alla Commissione di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si considera che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

     (2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione ha inoltre esposto, da ultimo nel regolamento (CE ) n. 69/2001, la sua politica riguardo alla soglia de minimis al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, può considerarsi inapplicabile. Il regolamento (CE) n. 69/2001 non si applica ai settori dell’agricoltura e della pesca, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, anche aiuti di importo limitato possano integrare gli estremi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

     (3) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione, segnatamente in seguito all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in seguito all’applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, risulta che gli aiuti di entità molto ridotta concessi nel settore agricolo non integrano gli estremi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni. Queste si verificano quando l’importo dell’aiuto percepito dai singoli produttori rimane modesto e, allo stesso tempo, l’importo complessivo degli aiuti concessi al settore agricolo non supera una percentuale minima del valore della produzione. La produzione agricola nella Comunità europea è generalmente caratterizzata dalla frammentazione in un gran numero di piccoli e piccolissimi produttori, i quali producono merci ampiamente intercambiabili nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati. Per questo motivo, l’incidenza degli aiuti di importo limitato corrisposti a singoli produttori in un dato periodo deve essere rapportata al valore della produzione agricola ottenuta a livello settoriale durante lo stesso periodo. L’applicazione di un massimale per Stato membro, fissato in base al valore della produzione agricola, consente di seguire in tutti gli Stati membri un metodo uniforme e fondato su un valore di riferimento economico oggettivo.

     (4) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione nella valutazione degli aiuti di Stato nel settore della pesca, segnatamente in seguito all’applicazione delle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura e in seguito all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, risulta altresì che gli aiuti di entità molto ridotta concessi nel settore della pesca non integrano gli estremi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni. Date le somiglianze tra le tipologie produttive del settore agricolo e di quello della pesca, tali condizioni sono soddisfatte quando l’importo dell’aiuto percepito dai singoli produttori rimane modesto e, allo stesso tempo, l’importo complessivo degli aiuti concessi al settore della pesca non supera una percentuale esigua del valore della produzione del settore.

     (5) Al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che le norme de minimis per i settori dell’agricoltura e della pesca vengano stabilite mediante regolamento.

     (6) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sull’agricoltura, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Gli Stati membri hanno l’obbligo di astenersi dall’erogare qualsiasi aiuto che sia contrario agli impegni sanciti da tale accordo. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato. La giurisprudenza della Corte di giustizia stabilisce che, quando la Comunità ha istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell’agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Tale principio vige anche nel settore della pesca. Il presente regolamento non deve pertanto applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato.

     (7) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione risulta che gli aiuti non eccedenti nel triennio 3 000 EUR per beneficiario, sempre che l’importo globale degli aiuti concessi all’insieme delle imprese nell’arco di tre anni sia inferiore ad un determinato massimale fissato dalla Commissione, pari allo 0,3 % circa del valore della produzione annuale del settore dell’agricoltura ovvero della pesca, non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile nel senso che, ad ogni nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto de minimis si deve considerare concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. La norma de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per uno stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

     (8) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con il regolamento (CE) n. 69/2001, è opportuno che gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione della sovvenzione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento devono corrispondere ai tassi di riferimento purché, nel caso delle agevolazioni creditizie, i prestiti siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su Internet.

     (9) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma de minimis siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti concessi secondo la norma de minimis non ecceda nel triennio il massimale di 3 000 EUR per beneficiario e il massimale globale fissato dalla Commissione in base al valore della produzione agricola o di quella del settore della pesca per Stato membro. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, informino i beneficiari della natura de minimis dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti de minimis da essa ricevuti negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.

     (10) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti de minimis da esso contemplati. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno definire gli effetti del presente regolamento sugli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore agricolo e nel settore della pesca, ad eccezione:

     a) degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;

     b) degli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

     c) degli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

     1. Per «imprese del settore agricolo» s’intendono le imprese dedite alla produzione di prodotti agricoli [2].

     2. Per «prodotti agricoli» s’intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al punto 5 del presente articolo.

     3. [Per «trasformazione di un prodotto agricolo» s’intende il trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo] [3].

     4. Per «imprese del settore della pesca» s’intendono le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca.

     5. Per «prodotti della pesca» s’intendono i prodotti pescati in mare o nelle acque interne ed i prodotti dell’acquacoltura di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

     6. Per «trasformazione e commercializzazione di un prodotto della pesca» s’intende l’intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della raccolta e l’ottenimento del prodotto finale.

 

     Art. 3. Aiuti de minimis.

     1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

     2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare nel triennio i 3 000 EUR. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

     L’importo cumulativo corrisposto alle imprese del settore agricolo non deve superare nel triennio il valore indicato per ciascuno Stato membro nell’allegato I.

     L’importo cumulativo corrisposto alle imprese del settore della pesca non deve superare nel triennio il valore indicato per ciascuno Stato membro nell’allegato II.

     3. I massimali di cui al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

     Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso dei prestiti agevolati è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

 

     Art. 4. Cumulo e controllo.

     1. Quando concede un aiuto de minimis, lo Stato membro informa l’impresa interessata in merito alla natura de minimis dell'aiuto stesso e assume dalla stessa esaurienti informazioni su eventuali altri aiuti de minimis ricevuti nei tre anni precedenti.

     Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che esso non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente i massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

     2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis per l’agricoltura ovvero per la pesca, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis rientranti nell’ambito d’applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, primo comma, cessa di applicarsi dal momento in cui i dati del registro vertono su un periodo di almeno tre anni.

     3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti qualsiasi aiuto singolo de minimis vengono conservate per dieci anni dalla data della concessione e quelle relative a qualsiasi regime di aiuti de minimis vengono conservate per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi.

     Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti dalle singole imprese nonché dall’insieme del settore agricolo o del settore della pesca dello Stato membro.

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie.

     1. Il presente regolamento si applica altresì agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 3. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

     2. Alla scadenza del termine stabilito dall’articolo 6, secondo comma, i regimi di aiuto rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento continuano a beneficiare di quest’ultimo per un periodo di adeguamento di sei mesi.

     Nel corso del periodo di adeguamento, i regimi di aiuto possono continuare ad essere applicati secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento.

 

     Art. 6. Entrata in vigore e periodo di validità.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

     Esso scade il 31 dicembre 2008.

 

 

ALLEGATO I

 

Importi cumulativi per l’agricoltura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, per Stato membro (in EUR)

 

BE

22 077 000

DK

27 294 000

DE

133 470 000

EL

34 965 000

ES

106 755 000

FR

195 216 000

IE

17 637 000

IT

130 164 000

LU

789 000

NL

62 232 000

AT

17 253 000

PT

17 832 000

FI

11 928 000

SE

13 689 000

UK

72 357 000

CZ

9 696 000

EE

1 266 000

CY

1 871 100

LV

1 686 000

LT

3 543 000

HU

16 980 000

MT

474 000

PL

44 895 000

SI

3 018 000

SK

4 566 000

 

 

ALLEGATO II

 

Importi cumulativi per la pesca di cui all’articolo 3, paragrafo 2, per Stato membro (in EUR):

 

BE

1 368 900

DK

6 341 400

DE

7 287 000

EL

2 036 370

ES

15 272 100

FR

11 073 300

IE

1 944 000

IT

9 413 400

LU

0

NL

3 548 100

AT

114 000

PT

2 703 300

FI

460 200

SE

1 557 900

UK

12 651 900

CZ

169 200

EE

407 400

CY

123 000

LV

510 300

LT

906 000

HU

144 180

MT

21 000

PL

1 652 100

SI

21 900

SK

86 100

 


[1] Abrogato dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1535/2007, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

[3] Paragrafo cancellato dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1998/2006.