§ 4.1.44 – L.R. 8 agosto 2001, n. 24.
Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:08/08/2001
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Finalità della programmazione degli interventi dell'edilizia residenziale sociale
Art. 3.  Riordino della gestione degli alloggi di erp.
Art. 4.  Funzioni della Regione
Art. 5.  Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative
Art. 6.  Funzioni dei Comuni.
Art. 7.  Concertazione istituzionale e partecipazione.
Art. 8.  Contenuto del programma.
Art. 9.  Procedimenti attuativi.
Art. 10.  Inizio dei lavori.
Art. 11.  Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo.
Art. 11 bis.  Fondo di rotazione per la realizzazione delle politiche per la casa.
Art. 11 ter.  Fondo di rotazione per l’acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale.
Art. 12.  Abitazioni in locazione.
Art. 13.  Abitazioni in proprietà.
Art. 14.  Operatori.
Art. 15.  Utenti.
Art. 16.  Osservatorio regionale del sistema abitativo.
Art. 17.  Anagrafe dell'intervento pubblico.
Art. 18.  Qualificazione del processo edilizio.
Art. 19.  Qualificazione degli operatori.
Art. 20.  Ambito di applicazione.
Art. 21.  Disciplina applicabile.
Art. 22.  Partecipazione degli assegnatari alla gestione del patrimonio.
Art. 23.  Edifici a proprietà mista.
Art. 24.  Requisiti per l'accesso.
Art. 25.  Disciplina delle assegnazioni e gestione.
Art. 26.  Durata del contratto di locazione.
Art. 27.  Subentro, ospitalità temporanea e coabitazione.
Art. 28.  Mobilità.
Art. 29.  Annullamento dell'assegnazione.
Art. 30.  Decadenza dall'assegnazione.
Art. 31.  Risoluzione del contratto.
Art. 32.  Morosità.
Art. 33.  Accertamento periodico dei requisiti.
Art. 34.  Occupazione illegale degli alloggi.
Art. 34 bis.  Ispezione, controllo e sanzioni
Art. 35.  Canone di locazione.
Art. 36.  Destinazione dei proventi dei canoni.
Art. 37.  Alienazione degli alloggi di erp.
Art. 38.  Fondo regionale.
Art. 39.  Funzioni regionali e comunali.
Art. 40.  Trasformazione degli IACP in enti pubblici economici.
Art. 41.  Attività delle ACER.
Art. 42.  Statuto e organi.
Art. 43.  Conferenza degli Enti.
Art. 44.  Consiglio di amministrazione.
Art. 45.  Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione.
Art. 46.  Presidente e Vice presidente.
Art. 47.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 48.  Costituzione degli organi e approvazione dello Statuto.
Art. 49.  Patrimonio degli attuali IACP.
Art. 50.  Personale dipendente degli attuali IACP.
Art. 51.  Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi.
Art. 52.  Norme transitorie in merito alla gestione del patrimonio di erp.
Art. 53.  Norme transitorie in merito all'assegnazione degli alloggi di erp e al contratto di locazione.
Art. 54.  Censimento del patrimonio di erp dei Comuni.
Art. 55.  Clausola valutativa
Art. 56.  Istituzione di un fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche
Art. 57.  Norme finanziarie.
Art. 58.  Modifiche all'art. 11 della L.R. n. 14 del 1990 e all'art. 9 bis della L.R. n. 5 del 1994.
Art. 59.  Abrogazioni.


§ 4.1.44 – L.R. 8 agosto 2001, n. 24.

Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo.

(B.U. 9 agosto 2001, n. 110).

 

Art. 1. Oggetto. [1]

     1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo, dando attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), in coerenza con i principi definiti dall'articolo 95 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

     2. La presente disciplina attiene al sistema di edilizia residenziale sociale, costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie così come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) e in particolare:

a) alla programmazione regionale degli interventi pubblici di edilizia residenziale sociale, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;

b) alla definizione del regime giuridico e delle modalità di gestione del patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di seguito denominati alloggi di erp;

c) al riordino istituzionale ed organizzativo del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica, in conformità ai principi stabiliti dalla legislazione sulle autonomie locali, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382)..

 

     Art. 2. Finalità della programmazione degli interventi dell'edilizia residenziale sociale [2]

     1. La Regione persegue il coordinamento delle politiche abitative con gli indirizzi della pianificazione territoriale, sostenendo l'incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale sociale prioritariamente attraverso la riqualificazione urbana, la rigenerazione sostenibile e l'acquisto del patrimonio edilizio esistente e contrastando il consumo di suolo derivante dalla dispersione degli insediamenti nel territorio rurale. In particolare le politiche abitative della Regione e degli enti locali dell'Emilia-Romagna sono dirette:

a) a rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e a quello di particolari categorie sociali attraverso l'incremento e la rigenerazione del patrimonio pubblico di alloggi;

b) ad ampliare l'offerta di abitazioni in locazione permanente ed a termine a canone ridotto rispetto ai valori di mercato, anche attraverso il concorso dei soggetti privati, privilegiando i promotori di interventi di riqualificazione, al raggiungimento della quota di alloggi di edilizia residenziale sociale stabiliti dai Piani Strutturali Comunali (PSC), in attuazione dell'articolo 7 bis, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), e degli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, anche a seguito di accordi di cui all'articolo 18 della medesima legge regionale;

c) ad assicurare il sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno abbienti, per consentire il loro accesso al mercato delle abitazioni in locazione;

d) a favorire la permanenza in alloggi di erp di assegnatari che necessitano di sostegno sanitario o sociale, anche tramite l'adeguamento degli alloggi stessi ovvero la mobilità prioritariamente in alloggio del medesimo immobile;

e) a favorire gli interventi di manutenzione, di recupero e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, per renderlo adeguato ai requisiti di risparmio energetico, di sicurezza sismica e accessibilità stabiliti dalle norme vigenti in materia, in base alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale;

f) a favorire l'acquisto della prima casa di abitazione, nell'ambito di programmi di edilizia residenziale sociale;

g) a realizzare, completare o adeguare le dotazioni territoriali, di cui agli articoli A-22, A-23, A-24 e A-25 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, ivi compresi gli interventi di sistemazione, risanamento e bonifica ambientale anche ai fini della sicurezza urbana, di arredo urbano delle aree verdi e degli spazi pubblici, nonché a promuovere l'acquisizione di aree a basso costo per l'attuazione degli interventi e la loro messa a disposizione degli operatori;

h) a promuovere la qualificazione dei programmi, dei progetti e degli operatori e lo sviluppo di tecniche bioclimatiche, ecologiche e di bioarchitettura, nonché il raggiungimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.

     2. La Regione promuove il coordinamento delle funzioni e dei servizi complementari alla residenza e il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano, sostenendo lo sviluppo di programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana). Nella programmazione delle risorse destinate alla riqualificazione urbana la Regione favorisce le iniziative che a livello locale promuovono la partecipazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e l'associazionismo dei cittadini.

     3. La Regione favorisce il raccordo della programmazione degli interventi abitativi con le politiche sociali e sanitarie, anche attraverso la promozione di progetti di assistenza domiciliare integrata per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sociale quali condomini solidali, cohausing, patti e protocolli antisfratto, nonché con le politiche per il diritto allo studio, per il lavoro e per l'immigrazione.

 

     Art. 3. Riordino della gestione degli alloggi di erp.

     1. Il riordino della gestione del patrimonio di erp è diretto a:

     a) conferire ai comuni il compito di disciplinare la materia con i propri regolamenti e di esercitare tutte le funzioni amministrative che ad essa ineriscono, nell'ambito dei principi previsti dalla presente legge, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), anche con riferimento alle funzioni della Città metropolitana di Bologna secondo la legislazione statale e regionale [3];

     b) realizzare l'unificazione in capo ai Comuni della titolarità del patrimonio di erp ed il conferimento agli stessi delle risorse necessarie, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla lettera a);

     c) trasformare gli attuali IACP in enti pubblici economici, con la denominazione "Azienda Casa Emilia-Romagna" (ACER) seguita dal nome della Provincia, per la gestione di patrimoni immobiliari e la fornitura di servizi tecnici e amministrativi per il settore abitativo, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della loro attività;

     d) creare le condizioni migliori affinchè i Comuni possano avvalersi dell'ACER per la gestione unitaria del patrimonio di erp e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative.

 

     Art. 4. Funzioni della Regione [4]

     1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e verifica degli interventi per le politiche abitative e di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite ai comuni dalla presente legge.

     2. Sono di competenza della Regione, in particolare, le seguenti funzioni nel campo degli interventi per le politiche abitative:

a) la predisposizione e l'approvazione del programma regionale per le politiche abitative e dei conseguenti provvedimenti attuativi, ai sensi del Titolo II, Capo I, della presente legge;

b) il concorso, con le competenti amministrazioni dello Stato e con gli enti locali interessati, nell'elaborazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse comunitario e statale;

c) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti prestazionali da rispettare nella realizzazione degli interventi nonché la verifica dell'attuazione dei programmi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie;

d) la promozione ed il coordinamento di iniziative di ricerca e sperimentazione nel campo della normativa tecnica e della qualificazione del processo edilizio;

e) la determinazione dei requisiti economico-finanziari e di qualificazione tecnica ed organizzativa degli operatori fruenti di contributi pubblici e la definizione delle modalità di accertamento e di verifica della permanenza degli stessi.

     3. La Regione adotta, con delibera dell'Assemblea legislativa, i seguenti atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della presente legge e per la specificazione dei suoi contenuti:

a) lo schema di convenzione per le abitazioni in locazione permanente e a termine, di cui all'articolo 12, comma 4, e gli elementi essenziali del relativo contratto di locazione;

b) la definizione e l'aggiornamento dei requisiti degli utenti di cui all'articolo 15;

c) i criteri generali per la determinazione del canone degli alloggi di erp e i massimali dei costi di gestione degli stessi, con riferimento ai capitolati prestazionali dei servizi forniti.

     4. La Giunta regionale predispone le proposte degli atti di indirizzo di cui al comma 3 previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), ai sensi della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale. Gli atti di indirizzo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

     5. Gli atti della Giunta regionale relativi alle funzioni di cui al comma 2, lettere c) ed e), sono assunti sentito il parere della Commissione assembleare competente.

 

     Art. 5. Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative [5]

     1. Compete alla Regione provvedere, anche attraverso l'Osservatorio di cui all'articolo 16, alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello provinciale e alla conseguente individuazione dei comuni o degli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via prioritaria gli interventi per le politiche abitative, sentito il Tavolo territoriale di concertazione di cui al comma 3.

     2. Nell'individuazione delle priorità la Regione valuta la coerenza della previsione dei nuovi interventi con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriali e la loro compatibilità con i sistemi ambientale, insediativo, della mobilità, infrastrutturale, sociale ed economico.

     3. Al fine di promuovere l'integrazione ed il coordinamento delle politiche abitative a livello locale, ivi comprese le modalità di gestione del patrimonio pubblico, la Regione istituisce, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, un Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative per ciascun territorio provinciale con i comuni, anche in forma associata, che ne fanno parte. Con successivo atto di Giunta regionale saranno definite la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo territoriale di concertazione.

     4. Nell'individuare le modalità di funzionamento del Tavolo territoriale di concertazione, viene definita la partecipazione delle parti sociali, sviluppando l'articolazione del confronto anche per specifiche materie e competenze. Il Tavolo territoriale di concertazione provvede, in particolare:

a) ad esprimere il parere in merito alla individuazione delle priorità nella localizzazione degli interventi per le politiche abitative, di cui al comma 1;

b) ad esprimere l'intesa sui programmi di alienazione e reinvestimento degli alloggi di erp di cui all'articolo 37;

c) a sviluppare forme di coordinamento e di solidarietà per la gestione del patrimonio di erp, anche attraverso la formazione di graduatorie intercomunali, la individuazione di procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari, la definizione di canoni uniformi per ambiti territoriali omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di locazione degli alloggi di erp;

d) promuovere sinergie fra soggetti deputati a realizzare programmi di edilizia residenziale sociale, valorizzando la collaborazione tra pubblico e privato.

 

      Art. 5. Funzioni delle Province. [6]

     1. Compete alle Province provvedere, anche attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 16, alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello comunale e alla conseguente individuazione dei Comuni o degli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via prioritaria gli interventi per le politiche abitative, sentito il Tavolo di concertazione di cui al comma 3.

     2. Nell'individuazione delle priorità la Provincia valuta la coerenza della previsione dei nuovi interventi con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriali e la loro compatibilità con i sistemi ambientale, insediativo, della mobilità, infrastrutturale, sociale ed economico.

     3. Al fine di promuovere l'integrazione ed il coordina-mento delle politiche abitative a livello locale, ivi comprese le modalità di gestione del patrimonio pubblico, la Provincia istituisce un Tavolo di concertazione con i Comuni del proprio territorio. Nell'individuare le modalità di funzionamento del Tavolo di concertazione, la Provincia definisce la partecipazione delle parti sociali, sviluppando l'articolazione del confronto anche per specifiche materie e competenze. Il Tavolo di concertazione provvede, in particolare:

     a) ad esprimere il parere in merito alla individuazione delle priorità nella localizzazione degli interventi per le politiche abitative, di cui al comma 1;

     b) ad esprimere l'intesa sui programmi di alienazione e reinvestimento degli alloggi di erp di cui all'art. 37;

     c) a sviluppare forme di coordinamento e di solidarietà per la gestione del patrimonio di erp, anche attraverso la formazione di graduatorie intercomunali, la individuazione di procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari, la definizione di canoni uniformi per ambiti territoriali omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di locazione degli alloggi di erp.

 

     Art. 6. Funzioni dei Comuni. [7]

     1. I Comuni esercitano le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti alla attuazione e gestione degli stessi. A tale scopo i comuni provvedono, in particolare:

a) alla rilevazione dei fabbisogni abitativi ed alla individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfarli;

b) alla definizione degli obiettivi e delle linee di intervento per le politiche abitative locali, assicurando la loro integrazione con l'insieme delle politiche comunali;

c) alla predisposizione ed attuazione dei programmi volti alla realizzazione, manutenzione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, comprensivo degli alloggi di proprietà di enti pubblici assegnati in concessione al comune;

d) alla promozione degli interventi di edilizia in locazione permanente e a termine e di edilizia residenziale pubblica;

e) alla individuazione degli operatori che partecipano alla elaborazione e realizzazione degli interventi, tra i soggetti in possesso dei requisiti di affidabilità e qualificazione definiti dalla Regione, attraverso lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica ovvero negoziali, nei casi previsti dalla legge;

f) all'esercizio delle funzioni amministrative attinenti alla concessione e alla revoca dei contributi agli operatori di cui alla lettera e) e dei contributi ai singoli cittadini di cui all'articolo 13, comma 2, nonché alla gestione dei relativi flussi finanziari;

g) all'accertamento dei requisiti soggettivi degli utenti delle abitazioni;

h) alla costituzione di agenzie per la locazione ovvero allo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione.

     2. I Comuni disciplinano la gestione degli alloggi di erp ed esercitano le funzioni amministrative in materia, secondo quanto previsto dal Titolo III della presente legge.

     3. I Comuni o loro forme associative possono avvalersi, sulla base di apposita convenzione, delle ACER per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essi assegnate dal comma 1, lettere c), e), g), h), e delle attività amministrative attinenti alla assegnazione e gestione del patrimonio di alloggi pubblici, con la possibilità per le ACER di incassare direttamente i contributi concessi ai comuni, sulla base di quanto stabilito nel programma regionale di cui all'articolo 8.

     4. I Comuni esercitano le funzioni di cui ai commi 1 e 2 in forma associata obbligatoria nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012.

     5. Ai fini della semplificazione dei procedimenti di cui al presente articolo, sono poste in essere le misure necessarie per il coordinamento tra la Regione ed i comuni ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione).

 

     Art. 7. Concertazione istituzionale e partecipazione.

     1. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, informano la propria attività al metodo della concertazione istituzionale, secondo i principi della L.R. n. 3 del 1999 e definiscono le forme di partecipazione dei cittadini al procedimento di formazione delle decisioni.

     2. Le parti sociali e le organizzazioni sindacali degli assegnatari concorrono alla definizione delle politiche abitative regionali e locali, secondo le modalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 8. Contenuto del programma. [8]

     1. Il programma regionale per le politiche abitative costituisce lo strumento di programmazione, volto al coordinamento e alla integrazione degli interventi per le politiche abitative. Il programma ha contenuti pluriennali ed è approvato dall'Assemblea legislativa.

     2. Il programma determina con riferimento ai fabbisogni rilevati, sentiti i Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative:

a) le linee di intervento nel settore delle politiche abitative e i criteri per la loro integrazione con l'insieme delle politiche locali, dando comunque priorità al recupero, acquisto o realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana;

b) le tipologie dei contributi da assegnare, nell'ambito di quelle previste dalla presente legge, e la percentuale massima di finanziamento ammissibile;

c) i criteri generali relativi alle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento, ivi compresa la realizzazione di abitazioni in locazione destinate a particolari categorie sociali;

d) i requisiti di ammissibilità delle proposte comunali.

     3. Il programma stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione delle proposte comunali, ai fini dell'assegnazione dei contributi nel corso dei procedimenti attuativi disciplinati dall'articolo 9, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

a) l'integrazione degli interventi con le politiche sociali della Regione;

b) la previsione del cofinanziamento comunale nell'attuazione dell'intervento;

c) la rigenerazione e l'adeguamento energetico e sismico del patrimonio abitativo anche attraverso programmi di riqualificazione urbana.

     4. Il programma definisce la procedura per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi, identificando i parametri di riferimento. A tal fine sono considerati, in particolare, i seguenti indicatori:

a) la durata delle diverse fasi in cui si articola il processo di attuazione del programma, con l'obiettivo di perseguire l'ottimizzazione dei tempi e la semplificazione delle procedure;

b) il rapporto tra le risorse impegnate e l'incremento della disponibilità di alloggi sociali realizzati;

c) il grado di soddisfacimento dell'utenza degli interventi delle politiche abitative.

     5. Il programma è predisposto previo parere del CAL, ai sensi della legge regionale n. 13 del 2009. Con successivo atto di Giunta regionale saranno definite le modalità e le forme di partecipazione al procedimento da parte delle associazioni degli enti locali e delle associazioni economiche e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

 

     Art. 9. Procedimenti attuativi.

     1. Allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale per le politiche abitative, la Giunta regionale, in relazione alle risorse definite nella legge di bilancio, predispone uno o più bandi per la individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento. Il bando è pubblicato sul BURERT [9].

     2. Nei termini e con le modalità previsti dal bando, i Comuni presentano alla Regione le proposte di interventi per le quali si richiede l'ammissione a contributo. Le proposte sono elaborate dal Comune, sentite le parti sociali e le altre istanze economiche e sociali.

     3. La Giunta regionale, tenuto conto delle priorità definite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, approva l'assegnazione dei contributi fissandone l'entità e le modalità di erogazione, anche avvalendosi di un nucleo di valutazione [10].

 

     Art. 10. Inizio dei lavori.

     1. Gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione sul BURERT della delibera di cui al comma 3 dell'art. 9 [11].

     2. Nei casi di inutile decorrenza del termine di cui al comma 1 la Regione provvede, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, a convocare i Comuni e le altre eventuali Amministrazioni interessate e gli operatori privati interessati, al fine di accertare le ragioni del ritardo e di verificare la concreta possibilità di superare gli impedimenti che si frappongono alla realizzazione degli interventi. I soggetti intervenuti, qualora valutino la possibilità di pervenire in tempi rapidi all'inizio dei lavori, concordano le iniziative da assumere per l'avvio degli interventi, attraverso la sottoscrizione di un accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì il nuovo termine per l’inizio lavori, che comunque non può superare la data ultima stabilita con delibera della Giunta regionale per ogni singolo programma [12].

     3. Qualora non si pervenga all'accordo di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla convocazione ovvero non sia rispettato il nuovo termine per l'inizio lavori, la Regione, nei successivi trenta giorni, dichiara la decadenza dal beneficio e ridetermina la localizzazione degli interventi finanziati.

 

     Art. 11. Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo.

     1. Per garantire le risorse finanziarie per le politiche abitative regionali, è istituito il Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo.

     2. Al finanziamento del fondo si provvede:

     a) con le risorse regionali definite con la legge annuale di bilancio;

     b) con le risorse statali attribuite alla Regione per le politiche abitative, ivi comprese quelle finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative di categorie svantaggiate.

     3. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal programma regionale per le politiche abitative, di cui all'art. 8, nonchè al cofinanziamento degli eventuali programmi comunitari o nazionali diretti alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.

     3 bis. Al fine di favorire la realizzazione di programmi regionali per la casa, può essere istituito un fondo di garanzia per la concessione di garanzie fidejussorie, per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse del fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo, di cui al comma 1. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale [13].

     3 ter. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo la Giunta regionale é autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, per l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito di U.P.B. già istituite o di nuove U.P.B., nel limite delle disponibilità autorizzate a tal fine dalla legge di approvazione del bilancio regionale e a tale specifico scopo accantonate nell'ambito del fondo speciale di cui al Capitolo 86620, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, alla voce specifica dell'elenco n. 8, allegato alla legge di approvazione del bilancio regionale medesimo [14].

 

     Art. 11 bis. Fondo di rotazione per la realizzazione delle politiche per la casa. [15]

     1. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative regionali si costituisce un fondo di rotazione con lo scopo di contribuire all’abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati, concessi dagli istituti di credito, a soggetti individuati dalla Regione, ai sensi dell’articolo 14, per la realizzazione di case destinate all’assegnazione in locazione permanente e temporanea ed all’acquisizione in proprietà.

     2. Il fondo di rotazione contribuisce a contenere l’onere degli interessi sui mutui concorrendo alla provvista del capitale impiegato dagli istituti di credito per la concessione dei mutui agevolati ai soggetti individuati dalla Regione stessa.

     3. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui all’articolo 11, comma 2.

     4. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione saranno definite con apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati. Le convenzioni saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 11 ter. Fondo di rotazione per l’acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale. [16]

     1. Al fine di favorire la realizzazione di interventi di edilizia sociale destinati alle fasce più deboli della popolazione, è istituito un fondo di rotazione con lo scopo di contribuire all’abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati concessi ai Comuni dagli istituti di credito per le spese di acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale.

     2. I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati saranno definiti con apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale.

     3. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione saranno definite con atti amministrativi della Giunta regionale.

     4. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui all’articolo 11, comma 2, nonchè con i rientri dei mutui di cui al comma 1.

 

     Art. 12. Abitazioni in locazione.

     1. Al fine di aumentare l'offerta di alloggi pubblici destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo dei nuclei meno abbienti, il programma regionale per le politiche abitative prevede la concessione di contributi per il recupero, l'adeguamento, la realizzazione e l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale sociale, sulla base dei programmi deliberati dai Comuni. I contributi possono essere destinati anche all'acquisto degli immobili da recuperare o delle aree sulle quali realizzare gli alloggi nonchè alla realizzazione, adeguamento e ammodernamento tecnologico delle dotazioni territoriali connesse all'intervento [17].

     2. Il programma regionale stabilisce, inoltre, la concessione agli operatori di cui all'art. 14 di contributi diretti a promuovere il recupero e la realizzazione:

     a) di abitazioni in locazione permanente, destinate senza limite di tempo alla locazione o all'assegnazione in godimento;

     b) di abitazioni in locazione a termine, per le quali l'operatore si impegni, con apposita convenzione, a concederle in locazione o in godimento per un periodo non inferiore a dieci anni.

     3. I contributi, di cui ai commi 1 e 2, sono erogati sia in conto interesse che in conto capitale e il loro ammontare è commisurato alla destinazione degli interventi ammessi a contributo ed alla durata della locazione convenzionata.

     4. Nei casi di cui al comma 2, gli obblighi assunti dall'operatore e il canone di locazione delle abitazioni sono recepiti in un'apposita convenzione con il Comune, da trascriversi alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del Comune e a spese dei beneficiari. La convenzione individua altresì gli eventuali servizi prestati agli utenti delle abitazioni in locazione e i relativi oneri.

     5. Lo schema di convenzione, previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 4, individua gli effetti che derivano dalla violazione degli obblighi assunti in sede di convenzione.

     6. Per le abitazioni in locazione permanente realizzate da operatori privati, la convenzione stabilisce il canone di locazione sulla base del piano finanziario relativo ai costi dell'intervento e di gestione, ai contributi concessi e al rendimento dell'investimento, definiti in sede di programmazione, nonchè sulla base degli oneri di manutenzione e rinnovamento degli immobili. Per le abitazioni già finanziate ai sensi della legislazione regionale previgente, il canone da corrispondere al termine del periodo di ammortamento è stabilito in base ai criteri indicati dal presente comma, attraverso accordi, tra gli operatori e il Comune, integrativi o modificativi della convenzione esistente.

     7. Per le abitazioni in locazione permanente realizzate dai Comuni, al termine del periodo di attuazione del piano finanziario si applica il canone per gli alloggi di erp.

     8. Il canone di locazione delle abitazioni in locazione a termine è stabilito in base al piano finanziario, relativo ai costi dell'intervento e di gestione, ai contributi concessi e al rendimento dell'investimento, definiti in sede di programmazione.

     9. Alla scadenza della convenzione il contratto delle abitazioni in locazione a termine è risolto di diritto e le stesse possono essere cedute, anche per singole unità immobiliari. La convenzione può prevedere l'acquisto differito della abitazione da parte del conduttore, al termine del periodo di locazione.

     10. Le abitazioni in locazione a termine possono essere cedute a soggetti diversi dal conduttore e dai membri del suo nucleo avente diritto anche prima della scadenza del periodo di validità della convenzione, purché nell'atto di alienazione sia espressamente fatta riserva della prosecuzione della locazione per il periodo residuale secondo le previsioni della convenzione.

 

     Art. 13. Abitazioni in proprietà.

     1. Al fine di promuovere la proprietà della prima casa il programma regionale può prevedere l'erogazione agli operatori di cui all'articolo 14, comma 3, di contributi, in conto capitale ovvero in conto interessi, per l'acquisto, il recupero e la costruzione di abitazioni di edilizia residenziale sociale [18].

     2. Contributi in conto capitale possono essere concessi altresì ai cittadini per il recupero, l'acquisto o la costruzione della propria abitazione principale, anche attraverso interventi di autocostruzione e autorecupero [19].

     3. Il programma regionale può prevedere la concessione dei contributi di cui al comma 1 anche per il recupero o la costruzione di abitazioni in locazione a proprietà differita. Le abitazioni sono destinate alla locazione per uso abitativo primario, ovvero all'assegnazione in godimento, per un periodo non inferiore a dieci anni, con successivo trasferimento in proprietà ai conduttori o assegnatari, in possesso di requisiti previsti dall'art. 15. Il canone di locazione o di godimento ed il prezzo di cessione sono determinati nella convenzione comunale, in conformità ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 12.

 

     Art. 14. Operatori. [20]

     1. Le abitazioni in locazione permanente sono recuperate, realizzate o acquisite dai comuni, anche avvalendosi dalle ACER, da cooperative di abitazione a proprietà indivisa o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro consorzi e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), i quali presentino i requisiti di cui all'articolo 19 e, in caso di cessazione o cambiamento di attività, siano tenuti, in base all'atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto nella convenzione di cui all'articolo 12, comma 4, a devolvere, a titolo gratuito, il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al comune. Sono fatti salvi i casi di fusione tra operatori che presentino le predette caratteristiche nonché i casi di cessione delle abitazioni, qualora ciò sia consentito dalla convenzione debitamente trascritta nei registri immobiliari, la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate e l'acquirente si impegni espressamente con l'atto di acquisto alla prosecuzione della locazione secondo quanto previsto dalla convenzione e alla cessione degli immobili a titolo gratuito al comune in caso di cessazione o cambiamento di attività.

     2. Per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari, i contributi per la realizzazione, l'acquisto e il recupero di strutture in locazione permanente, possono essere assegnati anche all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO), di cui alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione).

     3. I contributi e le agevolazioni per il recupero o la realizzazione di abitazioni di edilizia residenziale sociale da cedere in locazione a termine e in proprietà, anche differita, sono concesse a imprese di costruzioni o loro consorzi, a cooperative di abitazione o loro consorzi, nonché agli altri soggetti privati, che presentano i requisiti di cui all'articolo 19.

     4. I contributi per il recupero di abitazioni da destinare alla locazione a termine possono essere concessi a singoli cittadini previa stipula di apposita convenzione con il Comune.

 

     Art. 15. Utenti.

     1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di erp e delle abitazioni in locazione, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, e per accedere ai contributi per il recupero, l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione, di cui all'art. 13, attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo avente diritto:

     a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente;

     b) la residenza o la sede dell'attività lavorativa;

     c) i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;

     d) l'assenza di precedenti assegnazioni o contributi;

     e) il reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche.

     2. L'Assemblea legislativa, con apposita delibera, specifica i requisiti del nucleo avente diritto per conseguire l'assegnazione degli alloggi di erp e per la permanenza negli stessi. I limiti di reddito definiti in tale ambito sono aggiornati periodicamente dalla Giunta regionale, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo, quale risulta dalle determinazioni ISTAT. Nella medesima delibera, l'Assemblea legislativa provvede a rivedere l'incremento massimo ammissibile del reddito degli assegnatari per la permanenza nell'alloggio di erp, per perseguire le finalità della programmazione definite nell'articolo 2 della presente legge, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno abitativo dei nuclei meno abbienti. Il programma regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 8, in stretto rapporto con i tavoli territoriali di concertazione di cui all'articolo 5, promuove le opportune iniziative di raccordo per articolare sul territorio interventi abitativi, anche in collaborazione con soggetti privati, che intercettino la domanda abitativa delle fasce di reddito che non hanno diritto di permanenza nell'alloggio erp, ma non hanno la possibilità di accedere ai canoni del libero mercato dell'affitto [21].

     3. Il programma regionale per le politiche abitative stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dai destinatari finali delle abitazioni in locazione permanente e di quelle in locazione a termine, nonché i requisiti per conseguire l'assegnazione dei contributi per l'abitazione principale e criteri omogenei di formazione della graduatoria [22].

     4. Per l'assegnazione di abitazioni destinate a specifiche finalità, possono essere fissati particolari requisiti aggiuntivi, ad opera del programma regionale ovvero del Comune secondo quanto disposto dal programma stesso.

     5. Non possono usufruire dei finanziamenti coloro i quali abbiano già beneficiato di contributi pubblici per l'edilizia abitativa, fatta salva la possibilità di concedere contributi per il recupero di immobili che abbiano usufruito, ad altro titolo, di agevolazioni pubbliche, a condizione che gli effetti di queste ultime siano già esauriti alla data di concessione dei nuovi contributi.

 

     Art. 16. Osservatorio regionale del sistema abitativo.

     1. E' istituito l'Osservatorio regionale del sistema abitativo, che provvede alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel settore edilizio. In particolare l'Osservatorio integra, rielaborandoli su base provinciale e regionale, i dati e le informazioni che attengono:

     a) ai flussi informativi locali sui fabbisogni abitativi;

     b) all'intervento pubblico nel settore abitativo;

     c) alle rilevazioni congiunturali e strutturali sugli scenari abitativi;

     d) alla verifica ed al monitoraggio dell'attuazione dei programmi, attraverso la raccolta e l'elaborazione delle informazioni tecniche relative agli interventi realizzati;

     e) alle modalità di utilizzo del patrimonio edilizio esistente.

     2. La Regione specifica metodi di rilevazione e standard tecnici omogenei, per la costituzione di un sistema nel quale, previa stipula di un apposito protocollo, tutti i soggetti pubblici o privati che siano detentori di informazioni possono contribuire all'attività

dell'Osservatorio, avendo garantiti l'accesso e la possibilità di utilizzo delle informazioni raccolte.

     3. La Regione, sentiti i Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, specifica e articola i compiti e gli obiettivi dell'Osservatorio, individuando forme di coordinamento e di integrazione dello stesso con gli altri Osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente, al fine di costituire un idoneo strumento per l'accertamento dei fabbisogni abitativi, per l'elaborazione delle politiche abitative e per il monitoraggio della loro efficacia. Per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio la Regione può avvalersi dell'attività di soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni [23].

     4. La Regione individua apposite modalità di raccordo tra i soggetti interessati all'attività dell'Osservatorio, con la partecipazione delle parti sociali e delle altre istanze economico sociali.

 

     Art. 17. Anagrafe dell'intervento pubblico. [24]

     1. Al fine di disporre di dati riguardanti l'intervento pubblico nel settore edilizio e l'utilizzo del patrimonio pubblico, la Regione costituisce e gestisce un'apposita anagrafe.

     2. I dati riguardano in particolare:

a) il patrimonio pubblico destinato all'edilizia residenziale pubblica e alla locazione permanente ed i relativi utenti;

b) le domande di assegnazione di alloggi pubblici, sia soddisfatte che inevase;

c) i beneficiari dei contributi del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, di cui all'articolo 38, e le domande presentate;

d) i beneficiari di ogni forma di agevolazione finanziaria pubblica, per costruire, risanare o acquistare la propria abitazione;

e) i beneficiari di alloggi di erp assegnati a riscatto o in proprietà.

     3. Gli enti locali ed i soggetti cui è affidata la gestione del patrimonio sono tenuti a fornire annualmente le informazioni di cui al comma 2 alla Regione, la quale provvede alla definizione degli standard tecnici omogenei, all'elaborazione, diffusione e valutazione dei dati, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 16. L'avere adempiuto a tale obbligo costituisce requisito per l'ammissione ai contributi regionali.

     4. La Regione, gli enti locali e il soggetto gestore sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

 

     Art. 18. Qualificazione del processo edilizio.

     1. La Regione promuove la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa assistiti da contributo pubblico, con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione, in conformità alla normativa tecnica di settore, mediante l'individuazione di linee-guida rivolte agli operatori del settore.

     2. La Giunta regionale approva le linee-guida, sentite le organizzazioni rappresentative degli operatori e degli utenti del processo edilizio.

     3. Le linee-guida costituiscono il criterio di riferimento per definire e valutare la qualità del prodotto nelle diverse fasi del processo edilizio, anche con riguardo alla manutenzione e gestione del patrimonio edilizio.

     4. Le linee-guida comportano l'individuazione delle esigenze da soddisfare, la definizione dei requisiti, dei livelli di prestazione da raggiungere, delle modalità di verifica dei risultati conseguiti e delle forme di certificazione della qualità del patrimonio edilizio anche tramite il libretto immobiliare.

 

     Art. 19. Qualificazione degli operatori.

     1. La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli operatori di cui all'articolo 14, ad esclusione dei comuni e delle ACER, attraverso l'istituzione di un sistema di accreditamento [25].

     2. Il sistema di accreditamento attesta il possesso dei requisiti di ordine gestionale, professionale, economico finanziario nonché i livelli di efficacia ed efficienza nell'attività precedentemente realizzata dagli operatori, al fine di costituire adeguate garanzie a tutela dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo edilizio. Le modalità, l'organizzazione di tali controlli e i livelli dei requisiti in relazione alla tipologia e alla dimensione degli interventi sono definiti nell'atto di cui al comma 7.

     3. Gli operatori privati in possesso di una certificazione di qualità prevista dalla normativa vigente, sono accreditati con una procedura che prevede solo la verifica del possesso dei requisiti non compresi nella stessa certificazione di qualità.

     4. La sospensione, la revoca o la verifica annuale non positiva dell'accreditamento, disposte in caso di riscontrata difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne hanno determinato la concessione, comportano rispettivamente la sospensione, la revoca o la decadenza del contributo. L'accertamento di rilevanti non conformità negli operatori certificati secondo le norme vigenti è altresì segnalato all'organismo che ha riconosciuto i relativi soggetti certificatori.

     5. Il costo dell'accreditamento e del suo mantenimento è a carico del singolo operatore. La Regione può concedere contributi per favorire il processo di certificazione, previa definizione, con deliberazione della Giunta regionale, dei criteri e delle modalità di individuazione dei beneficiari e di concessione dei contributi.

     6. Al fine di fornire adeguata informazione agli Enti locali, la Regione predispone l'elenco degli operatori accreditati. Per la tenuta dell'elenco la Regione può avvalersi dell'attività di soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.

     7. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti di accreditamento degli operatori, nell'osservanza della normativa vigente in materia, nonché i criteri di individuazione dei soggetti preposti alle procedure di accreditamento e ai controlli previsti dal presente articolo.

 

     Art. 20. Ambito di applicazione.

     1. Il presente Titolo ha per oggetto l'assegnazione, la gestione ed il canone di locazione degli alloggi di erp, intesi come le unità immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le relative pertinenze, site nel territorio regionale che presentano i seguenti requisiti:

     a) la proprietà pubblica, dello Stato, dei Comuni, degli altri Enti locali e degli IACP;

     b) l'essere state recuperate, acquistate o realizzate, in tutto o in parte, con contributi pubblici;

     c) l'essere destinate senza alcun limite di tempo alla locazione al canone definito dall'art. 35.

     2. Sono alloggi di erp, in particolare:

     a) gli alloggi di erp, come individuati in vigenza della L.R. n. 12 del 1984 come modificata e integrata;

     b) gli alloggi realizzati con i piani di reinvestimento dei proventi delle vendite di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560;

     c) gli alloggi che saranno realizzati con i contributi di cui al comma 1 dell'art. 12.

     2 bis. La presente legge si applica altresì agli alloggi acquisiti dalle ACER dopo l’entrata in vigore della stessa legge, ai sensi dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001). Qualora i medesimi alloggi siano sottoposti ai programmi di recupero o riqualificazione previsti dal comma 5 bis, gli stessi sono trasferiti in proprietà ai Comuni a norma dell’articolo 49 entro il termine di conclusione dei piani finanziari, per essere destinati all’erp [26].

     3. Gli alloggi realizzati in attuazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 (Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato) sono assoggettati a quanto previsto dalla presente legge, fatta salva l'applicazione, per un periodo di 12 mesi dalla disponibilità degli alloggi, della disciplina dell'articolo 3 della legge n. 52 del 1976 sulle modalità e sui criteri di assegnazione di detti alloggi [27].

     4. Sono comunque esclusi dall'applicazione del presente Titolo, le abitazioni in locazione permanente ed a termine, nonché le abitazioni realizzate, recuperate o acquistate dalle cooperative di abitazione per i propri soci ovvero con programmi di edilizia agevolata e convenzionata. Sono altresì esclusi gli alloggi di servizio e quelli di proprietà degli enti previdenziali.

     5. Gli alloggi non più idonei per vetustà, per inadeguatezza tipologica o per ubicazione ad essere assegnati come residenza permanente, possono essere temporaneamente sottratti dal Comune all'assegnazione, per essere inseriti con priorità in programmi di recupero o riqualificazione.

     5 bis. Per gli alloggi di erp che alla data dell’entrata in vigore della presente legge siano stati sottratti all’assegnazione ai sensi del comma 5 e per gli alloggi che all’atto dell’acquisizione da parte dell’ACER, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 449 del 1997 e dell’articolo 46 della legge n. 388 del 2000, non risultino idonei all’assegnazione, i programmi di recupero o riqualificazione possono essere attuati con piani finanziari che prevedano anche il ricorso al credito privato. Ciascun programma garantisce comunque l’incremento del patrimonio di erp. Gli alloggi interessati possono essere esclusi dalla normativa di erp per il periodo di attuazione del piano finanziario e destinati alla locazione a un canone determinato in base ai costi di investimento e di gestione dell’intervento, secondo le stesse modalità previste dall’articolo 12, comma 6. Per l’attuazione di tali programmi il Comune può ricorrere agli operatori previsti dall’articolo 14, previa stipula di apposita convenzione, predisposta sentite le organizzazioni sindacali, che definisce il piano finanziario ed i canoni. Al termine del programma gli alloggi sono destinati all’erp [28].

     6. Il Comune può destinare alloggi di erp ad un diverso utilizzo, garantendone la contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo.

     7. I programmi di riqualificazione urbana che interessano aree destinate ad edilizia residenziale pubblica garantiscono comunque la realizzazione di una quantità equivalente di nuovi alloggi di erp all'interno degli ambiti oggetto del programma.

 

     Art. 21. Disciplina applicabile.

     1. Il patrimonio di erp, in ragione della funzione sociale cui è destinato, è assoggettato alla speciale disciplina dettata dagli articoli seguenti e dai regolamenti comunali in materia di gestione  e di  uso degli alloggi.

     2. Per quanto non disciplinato ai sensi del comma 1 trovano applicazione i principi in materia di obbligazioni e le norme sul contratto di locazione.

 

     Art. 22. Partecipazione degli assegnatari alla gestione del patrimonio.

     1. I Comuni e i soggetti gestori promuovono il coinvolgimento degli assegnatari, singoli ed associati, nella gestione del patrimonio di alloggi di erp e favoriscono, nelle forme stabilite dallo Statuto, la loro partecipazione al procedimento di approvazione dei regolamenti e degli atti di programmazione previsti dalla presente legge [29].

     2. I Comuni e i soggetti gestori favoriscono l'autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria degli immobili, fornendo alle autogestioni le relative risorse finanziarie nonché l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e funzionamento [30].

     3. I Comuni e i soggetti gestori assicurano l'esercizio dei diritti sindacali dell'utenza.

     4. I Comuni e i soggetti gestori garantiscono l'accesso a tutte le informazioni che attengono alla gestione, ed in particolare alle spese di investimento e a quelle correnti. Il diritto all'informazione è garantito anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari e nell'ambito della carta dei servizi a garanzia dei diritti dell'utenza. I comuni e i soggetti gestori garantiscono ai singoli utenti l'accesso a tutte le informazioni relative al proprio rapporto di locazione, all'alloggio occupato e alla relativa gestione, favorendo la modalità di accesso on line [31].

     5. Al fine di favorire forme di aggregazione sociale i Comuni e i soggetti gestori concedono, previa apposita convenzione, l'uso di spazi comuni del patrimonio di erp alle associazioni di assegnatari nonché alle loro organizzazioni sindacali [32].

     6. I Comuni e i soggetti gestori provvedono alla riscossione senza oneri delle quote di adesione degli assegnatari alle organizzazioni sindacali.

 

     Art. 23. Edifici a proprietà mista.

     1. Negli edifici e nei complessi edilizi a proprietà mista, il Comune o il soggetto gestore a ciò delegato, attuano le modalità di gestione condominiale stabilite dalle leggi vigenti e dal codice civile, anche nel caso in cui permane la maggioranza pubblica della proprietà.

     2. A tale scopo il Comune o il soggetto gestore convoca, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'assemblea dei condomini, ai sensi dell'art. 1135 del codice civile. Qualora mantenga la maggioranza del valore dell'intero edificio, il Comune o il soggetto gestore a ciò delegato può assumere la funzione di amministratore del condominio.

     3. Gli assegnatari di alloggi erp compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo del Comune o del soggetto gestore, per le deliberazioni relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi e per quelle relative agli interventi di manutenzione, in tutto o in parte, a carico degli assegnatari. A tal fine il comune o il soggetto gestore o l'amministratore condominiale, nei casi previsti dalla normativa vigente, provvede alla necessaria convocazione della assemblea [33].

     4. In caso di inadempimento da parte degli assegnatari delle obbligazioni nei confronti del condominio e degli altri condomini, il Comune o il soggetto gestore risponde in via subordinata dell'adempimento, fermo restando il diritto di regresso.

     5. Nell'ambito dei documenti contabili del soggetto gestore sono evidenziate le situazioni di proprietà mista per singoli edifici o complessi immobiliari e le relative quote di partecipazione alle spese condominiali.

 

     Art. 24. Requisiti per l'accesso.

     1. Gli alloggi di erp sono assegnati, secondo l'ordine di priorità fissato con un'apposita graduatoria, ai nuclei aventi diritto in possesso dei requisiti definiti a norma dell'art. 15.

     2. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30, in merito al requisito relativo al reddito.

     3. Ai fini della presente legge per nucleo avente diritto s'intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

     4. Ai fini della presente legge per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà [34].

     5. Ai fini della presente legge i minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

 

     Art. 25. Disciplina delle assegnazioni e gestione. [35]

     1. Il comune assegna gli alloggi di erp su istanza degli interessati, con una delle seguenti modalità:

a) il concorso pubblico, da emanarsi anche per ambiti sovracomunali;

b) la formazione di una graduatoria aperta, secondo quanto previsto dal comma 5.

     2. Non possono essere assegnatari di un alloggio di erp gli occupanti abusivi di un alloggio di erp, nonché coloro che hanno rilasciato l'alloggio occupato abusivamente, per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio.

     3. Il comune provvede con apposito regolamento alla individuazione della modalità di assegnazione degli alloggi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinando in particolare:

a) i contenuti della domanda e le modalità di presentazione della stessa;

b) i criteri di priorità per l'assegnazione ed i relativi punteggi da attribuire alle domande in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive dei nuclei richiedenti, fermo restando il divieto di prevedere ulteriori o diversi requisiti rispetto a quelli definiti ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2;

c) il contenuto del bando e le forme di pubblicizzazione dello stesso, ove si opti per l'assegnazione mediante concorso pubblico;

d) il procedimento di formazione e pubblicazione della graduatoria e le modalità di aggiornamento della stessa;

e) le forme di assegnazione degli alloggi, tra cui l'istituzione di apposite commissioni per la formazione delle graduatorie di assegnazione;

f) le modalità di modificazione o integrazione della domanda al mutare delle condizioni soggettive ed oggettive;

g) le modalità di individuazione dell'alloggio, con particolare riguardo alla scelta, alla consegna, alla rinuncia ed ai termini per l'occupazione;

h) le assegnazioni in deroga alla graduatoria nelle situazioni di emergenza abitativa.

     4. I criteri di cui al comma 3, lettera b), sono definiti dal comune, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     5. Qualora il comune non si avvalga della procedura del bando di concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), le domande di assegnazione sono inserite, in base ai punteggi attribuiti, in una graduatoria aperta, aggiornata con cadenza periodica. Gli alloggi disponibili sono assegnati dal comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, come risulta a seguito dell'ultimo aggiornamento.

     6. Nella scelta dell'alloggio da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile, il comune persegue l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo avente diritto, in rapporto alla sua composizione e preferenza.

     7. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce anche il termine entro il quale l'assegnatario deve comunicare l'accettazione dell'assegnazione e dell'occupazione dell'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione stessa.

     8. Il regolamento di cui al comma 3 può anche inibire, per un determinato periodo di tempo, la partecipazione ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di erp ai soggetti per i quali sia stata dichiarata la decadenza per i motivi di cui al comma 7.

     9. Il comune, previo confronto con le parti sociali, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, e sulla base dei criteri stabiliti con delibera dell'Assemblea legislativa, disciplina con appositi regolamenti:

a) le modalità d'uso degli alloggi e delle parti comuni;

b) la ripartizione degli oneri tra l'ente gestore e gli assegnatari;

c) l'autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni, la convocazione e gestione dell'assemblea annua degli assegnatari;

d) la durata e le modalità di attuazione della ospitabilità;

e) le modalità di accertamento e di contestazione delle violazioni ai regolamenti.

     10. Il comune, nel caso in cui proceda all'assegnazione di alloggi a persone che abbisognano di assistenza sanitaria e sociale ovvero constati la loro presenza negli stessi, predispone, d'intesa con il soggetto gestore, appositi progetti di sostegno al nucleo avente diritto e di intervento per attenuare le eventuali situazioni di disagio anche per gli altri assegnatari.

     11. Il comune, al fine di prevenire l'insorgere di conflitto e di tensione nei rapporti di convivenza tra gli assegnatari degli alloggi, promuove funzioni ed attività di mediazione sociale.

     12. Le opere di miglioramento realizzate dall'assegnatario con il consenso del comune o del soggetto gestore a ciò delegato, danno diritto ad indennizzo, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. L'indennizzo è di norma compensato con le somme dovute dall'assegnatario nel corso del rapporto di locazione ovvero, su sua richiesta, è liquidato all'atto del rilascio dell'alloggio.

 

     Art. 26. Durata del contratto di locazione.

     1. Il contratto di locazione degli alloggi di erp ha durata di tre anni e alla scadenza è prorogato tacitamente per periodi di tre anni, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 30 in materia di decadenza dall'assegnazione.

 

     Art. 27. Subentro, ospitalità temporanea e coabitazione. [36]

     1. I componenti del nucleo originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario, di abbandono dell'alloggio, nonché nel caso previsto dall'articolo 30, comma 6 bis. Hanno diritto al subentro anche coloro che siano venuti a fare parte del nucleo per ampliamento dello stesso a seguito di matrimonio, stabile convivenza nei casi previsti dal comma 2, nascita, ricongiungimento di figli, adozioni e affidamenti stabiliti con provvedimento giudiziario, nonché per accoglienza nell'abitazione degli ascendenti o degli affini in linea ascendente, purché ultrasessantacinquenni o con grado di invalidità accertata pari o superiore al 66 per cento [37].

     2. La stabile convivenza comporta la modifica della composizione del nucleo originario quando ricorrono le seguenti condizioni:

     a) la convivenza è instaurata per le finalità di cui all’articolo 24, comma 4;

     b) l’avvio della convivenza è comunicato al Comune, il quale verifica la continuità e stabilità della convivenza, per un periodo di almeno quattro anni;

     c) la modifica della composizione del nucleo avente diritto è autorizzata dal Comune a seguito delle verifiche di cui alla lettera

     b) del presente comma.

     3. Nel caso di decesso dell’assegnatario prima della decorrenza del termine di cui al comma 2, lettera b), il Comune può concedere al convivente il subentro, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate.

     4. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche provvisoria, del giudice.

     5. Fuori dai casi previsti dal comma 2, l’ospitalità temporanea e la coabitazione di soggetti esterni al nucleo dell’assegnatario, tra cui le persone che prestano assistenza a componenti del nucleo acquisendo la residenza anagrafica, si attuano secondo quanto disposto dal regolamento comunale d’uso degli alloggi. In nessun caso l’ospitalità temporanea e la coabitazione comportano modifica della composizione del nucleo avente diritto nè costituiscono titolo al subentro.

 

     Art. 28. Mobilità. [38]

     1. Il Comune disciplina, con regolamento, la mobilità degli assegnatari negli alloggi di erp, in conformità ai seguenti principi:

a) la mobilità può essere richiesta dall'assegnatario per l'inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, per oggettivo sottoutilizzo dell'alloggio rispetto al numero degli occupanti, nonché per dare soluzione a particolari condizioni di disagio abitativo o sociali o per l'avvicinamento al luogo di lavoro, cura e assistenza;

b) la mobilità può essere attivata d'ufficio per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato o dell'edificio di cui esso faccia parte ovvero per altri gravi motivi specificamente individuati dal regolamento comunale.

     2. In caso di mobilità per gravi condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, il comune assicura il trasferimento dell'assegnatario possibilmente nello stesso edificio o in edifici di edilizia residenziale pubblica più vicini a quello occupato oppure, in assenza di alternative e compatibilmente con le condizioni soggettive dell'assegnatario, situati in un quartiere da lui indicato.

     3. In caso di rifiuto non giustificato da gravi motivi della mobilità d'ufficio di cui alla lettera b) del comma 1, al primo rifiuto all'assegnatario viene applicato il canone di locazione maggiorato determinato ai sensi dell'articolo 35, comma 2; al secondo rifiuto l'assegnatario viene dichiarato decaduto.

     4. In caso di mobilità per esigenze di ristrutturazione, il comune deve assicurare che il trasferimento avvenga in altro alloggio e deve prestare formale garanzia circa i tempi di ultimazione dei lavori e sulla possibilità per l'assegnatario, su sua richiesta, di rientrare nell'alloggio alla conclusione degli interventi. Le spese di trasloco sono a carico del comune per quegli assegnatari che al momento di attivazione della procedura abbiano un reddito non superiore ai limiti di reddito determinati per l'accesso all' edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 29. Annullamento dell'assegnazione.

     1. L'annullamento del provvedimento di assegnazione è disposto dal Comune, in contraddittorio con l'assegnatario, nei seguenti casi:

     a) di contrasto del provvedimento con la normativa vigente al momento dell'assegnazione;

     b) di assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

     2. Il provvedimento di annullamento comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

 

     Art. 30. Decadenza dall'assegnazione.

     1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune, d'ufficio o su richiesta del soggetto gestore, nei confronti del nucleo avente diritto che, nel corso del rapporto di locazione:

     a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi, ovvero abbia sublocato in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;

     b) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali ovvero abbia gravemente contravvenuto al regolamento d'uso degli alloggi;

     c) abbia causato gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio;

     d) si sia reso moroso per un periodo superiore a tre mesi, fatto salvo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 32;

     e) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 15;

     f) abbia superato il limite di reddito per la permanenza, determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 15;

     g) si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta periodica di informazioni e documentazione per l'accertamento del reddito del nucleo avente diritto e degli altri requisiti per la permanenza;

     h) abbia eseguito opere abusive nell'alloggio o nelle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto. È fatta salva l'eventuale rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal comune [39];

     h bis) non abbia consentito l'accesso all'alloggio agli agenti accertatori di cui all'articolo 34 bis e agli agenti della polizia municipale per periodiche verifiche e ispezioni sulla conduzione dello stesso [40];

    h ter) non abbia consentito l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio [41];

    h quater) abbia opposto il secondo rifiuto alla mobilità d'ufficio ai sensi dell'articolo 28, comma 3 [42].

     2. La decadenza è dichiarata dal comune con provvedimento assunto, in contraddittorio con l'interessato, entro trenta giorni dall'accertamento dei fatti o condizioni di cui al comma 1. La dichiarazione di decadenza comporta:

a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), h bis) e h ter), la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio, nonché l'inibizione della presentazione della domanda per un periodo di due anni dalla pronuncia di decadenza, e comunque, nei casi di inadempienza nel pagamento del canone, fino a quando tale condizione permanga;

b) nei casi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) e h quater), l'automatica disdetta del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio, con decorrenza dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data della dichiarazione di decadenza e comunque non oltre la data di scadenza del contratto [43].

     3. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione maggiorato determinato ai sensi dell'articolo 35, comma 2, fatto salvo il caso previsto dal comma 1, lettera f), per il quale il comune è tenuto ad applicare il canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) [44].

     4. Il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza comporta il pagamento al Comune, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma definita dal regolamento di cui all'articolo 25, comma 3, oltre al canone di locazione maggiorato indicato al comma 3 del presente articolo [45].

     4 bis. Il provvedimento, in base all’articolo 11, comma dodicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l’assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell’alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a proroghe [46].

     5. Il Comune può individuare, con regolamento, i casi nei quali l'emissione della dichiarazione di decadenza di cui al comma 2 può essere sospesa, indicandone il termine massimo.

     5 bis. Su istanza dell'interessato, il comune revoca il provvedimento di decadenza, disposto ai sensi del comma 1, lettera f), qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato entro il limite per la permanenza, per il venir meno dei fattori straordinari che avevano prodotto il superamento del medesimo limite. Non può essere considerato fattore straordinario la fuoriuscita di un componente dal nucleo successivamente alla dichiarazione di decadenza. In tali casi il comune effettua controlli sistematici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati [47].

     6. Il Comune può promuovere appositi programmi per la realizzazione di abitazioni, in locazione o in proprietà, da destinare prioritariamente ai soggetti dichiarati decaduti ai sensi delle lettere e), f) e g) del comma 1.

    6 bis. Nei confronti dell'assegnatario che abbia riportato condanna definitiva per violenza o maltrattamenti verso il coniuge, i minori o altri componenti del nucleo familiare è dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di erp. Agli altri componenti si applica quanto previsto dall'articolo 27, comma 1 [48].

     6 ter. Nei confronti dell'assegnatario verso il quale, ai sensi della vigente normativa statale, sia stato disposto l'allontanamento, anche urgente, dalla casa familiare per fatti riconducibili a violenza domestica, è dichiarata la sospensione dall'assegnazione dell'alloggio di erp fino alla definizione del procedimento penale. Durante il periodo di sospensione ai restanti componenti del nucleo viene assicurata la permanenza nell'alloggio di erp, secondo la disciplina da definirsi con successivo atto di Giunta regionale [49].

 

     Art. 31. Risoluzione del contratto.

     1. Fuori dai casi di decadenza di cui al comma 1 dell'art. 30, il contratto può prevedere che la violazione di specifici obblighi, concordati in sede di stipula del contratto di locazione, comporta l'immediata risoluzione del contratto per inadempimento.

     1 bis. L’atto con il quale il Comune dichiara la risoluzione del contratto ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui all’articolo 30, comma 4 bis [50].

 

     Art. 32. Morosità.

     1. Ai fini della presente legge sono considerati morosi gli assegnatari che si rendano inadempienti nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi.

     2. Sono equiparati a tutti gli effetti agli assegnatari di cui al comma 1 quelli che si rendono morosi nei confronti dell'autogestione nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori.

     3. I componenti del nucleo avente diritto sono obbligati, in solido con l'assegnatario, al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio.

     4. Il Comune, prima della dichiarazione di decadenza, verifica la possibilità di sanare la morosità attraverso un piano di recupero, concordato con l'assegnatario, che preveda il pagamento della somma dovuta maggiorata degli interessi legali.

     5. Il Comune può sospendere l'assunzione del provvedimento di decadenza per morosità qualora constati che la stessa è dovuta a gravi situazioni personali o familiari dell'assegnatario, accollandosi in tutto o in parte il pagamento del canone di locazione e delle quote di servizi.

 

     Art. 33. Accertamento periodico dei requisiti.

     1. La situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione sono accertate con cadenza annuale anche attraverso la richiesta all'assegnatario delle informazioni o della documentazione non in possesso del Comune e che non possono essere acquisite d'ufficio presso altre amministrazioni.

     1 bis. L'assegnatario che abbia subito una riduzione del reddito per difficoltà lavorativa, può richiedere al Comune l'aggiornamento della propria condizione reddituale al fine della anticipata rideterminazione del canone, in misura da stabilirsi con il regolamento comunale di cui all'articolo 35, comma 2, sulla base delle indicazioni definite dall'Assemblea legislativa [51].

     2. Qualora l'assegnatario non produca senza giustificato motivo la documentazione richiesta ovvero produca una documentazione parziale o palesemente inattendibile, il Comune dichiara la decadenza, previa formale diffida ad adempiere.

 

     Art. 34. Occupazione illegale degli alloggi.

     1. Il Comune dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo, previa formale diffida a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'occupazione ovvero a presentare, entro lo stesso termine, eventuali deduzioni scritte in merito al titolo del possesso.

     2. In caso di occupazione abusiva di alloggi da assegnare, il termine indicato al comma 1 è ridotto a quindici giorni, ed il Comune persegue gli occupanti senza titolo ai sensi dell'art. 633 del codice penale.

     3. Il soggetto gestore è tenuto a segnalare al Comune l'occupazione abusiva o senza titolo degli alloggi.

     3 bis. L’atto con il quale il Comune dispone il rilascio degli alloggi ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui all’articolo 30, comma 4 bis [52].

 

     Art. 34 bis. Ispezione, controllo e sanzioni [53]

     1. Le attività di ispezione e di controllo del patrimonio, di contestazione delle violazioni dei regolamenti d'uso degli alloggi delle parti comuni, nonché l'applicazione delle relative sanzioni sono di competenza del comune, che le esercita in base al regolamento di cui all'articolo 25, comma 9.

     2. ll comune può attribuire in tutto o in parte l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 al soggetto gestore. Il comune o il soggetto gestore nomina i propri agenti destinati ad effettuare gli accertamenti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

     3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, altresì, l'applicazione di sanzioni amministrative nei casi in cui l'assegnatario o altro occupante violi le norme del regolamento d'uso degli alloggi e delle parti comuni. I comuni possono destinare i proventi delle sanzioni amministrative anche alla manutenzione degli immobili di edilizia residenziale pubblica.

     4. Nei casi in cui la violazione del regolamento d'uso degli alloggi e delle parti comuni comporti danni al patrimonio, il comune o il soggetto gestore, previa formale contestazione dell'addebito, provvede ad imputare all'assegnatario il rimborso dei costi di ripristino dei beni danneggiati e di quelli dei servizi aggiuntivi prestati, ferma restando l'applicabilità delle procedure di decadenza o di risoluzione del contratto previste dagli articoli 30 e 31.

 

     Art. 35. Canone di locazione. [54]

     1. Il canone di locazione degli alloggi di erp è determinato dal comune sulla base dei parametri oggettivi stabiliti dall'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale, tenendo conto in particolare:

a) del valore dell'immobile e del reddito del nucleo dell'assegnatario valutato secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449);

b) della necessità di una fascia di protezione per le famiglie meno abbienti, per le quali è definita l'incidenza massima del canone sul reddito.

     2. Il Comune con apposito regolamento definisce le condizioni di applicazioni di tali canoni e i livelli della loro congruità alle situazioni economiche dei nuclei assegnatari. Il regolamento stabilisce anche le percentuali di maggiorazione di tali canoni da applicare ai nuclei assegnatari nel periodo intercorrente tra la data di dichiarazione di decadenza e la data di rilascio degli alloggi e da applicare nel caso di rifiuto della mobilità d'ufficio di cui all'articolo 28, comma 3.

     3. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente al comune le spese sostenute per i servizi ad essi prestati. Tramite la riscossione del canone il soggetto gestore può incassare dagli assegnatari nelle forme e misure definite dal regolamento comunale di cui all'articolo 25, comma 9, le quote relative alle spese di manutenzione delle parti comuni, nonché una quota percentuale del risparmio dagli stessi ottenuto grazie ad interventi di risparmio energetico.

 

     Art. 36. Destinazione dei proventi dei canoni.

     1. I proventi dei canoni degli alloggi di erp, oltre che alla copertura dei costi di gestione, sono destinati dal Comune esclusivamente:

     a) al recupero ed allo sviluppo del patrimonio di alloggi di erp, ivi compresi i relativi programmi sistematici di manutenzione e di adeguamento tecnologico;

     b) al cofinanziamento dei programmi intercomunali per l'erp, concordati nell'ambito del Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di cui al comma 3 dell'art. 5 [55].

    2. I proventi dei canoni degli alloggi di erp possono essere destinati dal comune anche al cofinanziamento del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione di cui all'articolo 38 nei limiti definiti dalla Regione, nonché al finanziamento di ogni altra iniziativa finalizzata a facilitare l'accesso alle abitazioni in locazione ai nuclei in attesa di assegnazione di alloggi di erp o che versano in particolari situazioni di disagio economico e sociale individuate dal Comune [56].

     3. Ai proventi dei canoni non possono essere imputati costi di gestione superiori ai massimali definiti dalla Regione, nell'osservanza dell'atto di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 4.

     4. Il Comune, con cadenza annuale, predispone e pubblica una relazione sulla utilizzazione dei proventi dei canoni.

 

     Art. 37. Alienazione degli alloggi di erp.

     1. Gli alloggi erp possono essere alienati esclusivamente allo scopo di incrementare e di migliorare la dotazione di patrimonio residenziale pubblico e per l'esigenza di una più razionale ed economica gestione del patrimonio. I proventi delle alienazioni sono interamente destinati dal Comune allo sviluppo e alla qualificazione del patrimonio di erp [57].

     2. In tale caso i comuni predispongono un programma di alienazioni e di reinvestimento per l'incremento e il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il programma è approvato dal comune d'intesa con il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative, di cui all'articolo 5, comma 3, ed è trasmesso alla Regione, per l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza di cui all'articolo 17. Il programma di reinvestimento deve essere attuato non oltre cinque anni dall'incasso dei proventi. Il Comune tramite il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative, comunica alla Regione l'avvenuta attuazione del programma di reinvestimento [58].

     3. Il programma è attuato attraverso un bando di vendita ad asta pubblica, assumendosi come prezzo base il valore di mercato dell'immobile, determinato dall'ente proprietario.

     4. [Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere esercitate dai Comuni in forma associata] [59].

     5. Agli attuali occupanti dell'alloggio è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto, al prezzo di aggiudicazione, a seguito dell'espletamento delle procedure d'asta. La prelazione deve essere esercitata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito dell'asta pubblica.

     6. Il Comune, nell'attuazione del programma, prevede opportune misure per la salvaguardia dei diritti degli assegnatari che non intendono procedere all'acquisto. Nel caso si attivi la mobilità a seguito dell'alienazione dell'immobile si applica per le spese di trasloco quanto previsto all'articolo 28, comma 4 [60].

     7. [I proventi delle alienazioni sono interamente destina-ti dal Comune allo sviluppo e alla qualificazione del patrimonio di erp] [61].

     8. E' fatta salva la conclusione dei programmi di alienazione approvati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nei limiti di quanto disposto dall'art. 96 della L.R. n. 3 del 1999.

 

     Art. 38. Fondo regionale.

     1. E' istituito il Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno abbienti, così da favorire il loro accesso al mercato della locazione.

     2. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 39.

     3. Il fondo è finanziato con le assegnazioni attribuite alla Regione in sede di ripartizione del fondo nazionale, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e con risorse regionali. I Comuni integrano con risorse proprie le disponibilità finanziarie loro assegnate.

 

     Art. 39. Funzioni regionali e comunali.

     1. La Regione, sentiti i Comuni:

     a) stabilisce i criteri di riparto tra i Comuni delle risorse del fondo e le modalità di conferimento delle stesse, individuando la quota del concorso finanziario comunale;

     b) definisce le modalità di individuazione dei beneficiari e le forme di utilizzazione delle risorse disponibili, perseguendo l'obiettivo della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa.

     2. Il Comune provvede alla gestione del fondo, ad attivare le procedure di individuazione dei soggetti beneficiari, nonché a quantificare ed erogare i contributi.

     3. Nella definizione dei contributi e delle modalità di erogazione degli stessi, è perseguita la stretta integrazione con le politiche sociali ai sensi del comma 3 dell'art. 2.

 

     Art. 40. Trasformazione degli IACP in enti pubblici economici.

     1. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) sono trasformati in enti pubblici economici alla data di entrata in vigore della presente legge, con la denominazione "Azienda Casa Emilia-Romagna" (ACER) seguita dal nome della Provincia.

     2. Le ACER sono dotate di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dal codice civile.

     3. La titolarità dell'ACER è conferita alla Provincia e ai Comuni, i quali la esercitano nell'ambito della Conferenza degli Enti. Alla Provincia compete una quota pari al 20% del valore patrimoniale netto dell'ACER; la restante quota è conferita ai Comuni, in proporzione al numero dei loro abitanti.

     4. Ciascuna ACER subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dello IACP in essere alla data della trasformazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 49.

     5. Al personale dipendente dell'ACER si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico, economico e previdenziale previsti per i dipendenti degli enti pubblici economici di settore.

 

     Art. 41. Attività delle ACER.

     1. Le ACER svolgono quali compiti istituzionali le seguenti attività:

     a) la gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di erp, e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;

     b) la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi;

     c) la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione e le altre iniziative di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 6;

     d) la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di erp e di abitazioni in locazione.

     2. I Comuni, le Province e gli altri enti pubblici comprese le Asp possono avvalersi dell'attività delle ACER di cui al comma 1 anche attraverso la stipula di una apposita convenzione, che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall'attività. E' fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 52 [62].

     2 bis. [I Comuni, attraverso la convenzione di cui al comma 2, possono altresì avvalersi delle ACER per lo svolgimento dei compiti amministrativi inerenti alla gestione degli alloggi di erp, nonché per la predisposizione ed attuazione di programmi di intervento per le politiche abitative con la possibilità di incassare direttamente i contributi concessi, sulla base di quanto stabilito nel programma regionale di cui all’articolo 8] [63].

     3. [Le ACER possono costituire o partecipare a società di scopo per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, di attività strumentali allo svolgimento degli stessi ovvero delle attività inerenti alle politiche abitative degli Enti locali individuate dallo Statuto, fermo restando il perseguimento delle finalità sociali cui tali soggetti sono preposti] [64].

     4. Le ACER possono svolgere le attività di cui al comma 1 a favore di soggetti privati nelle forme contrattuali di diritto civile, secondo criteri di redditività.

     5. Le ACER tengono una contabilizzazione separata degli oneri e dei proventi, che derivano dalle diverse attività e servizi svolti ai sensi dei commi precedenti. Entro il secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge le ACER si dotano della certificazione del bilancio secondo la normativa vigente.

 

     Art. 42. Statuto e organi.

     1. L'ACER è dotata di uno Statuto che ne specifica le finalità, in conformità alle disposizioni della presente legge. Lo Statuto stabilisce, inoltre, le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ACER e, in particolare, definisce le attribuzioni e il funzionamento degli organi, i criteri per la determinazione del compenso dei membri del Consiglio di amministrazione nonché le forme di partecipazione degli utenti alla gestione dell'ACER. Lo Statuto prevede altresì le modalità di trasformazione e di scioglimento dell'ACER, prevedendo che queste determinazioni siano assunte dalla Conferenza degli Enti con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei due terzi del valore dell'ACER.

     2. Lo Statuto è predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'ACER, entro sessanta giorni dalla nomina, ed approvato dalla Conferenza degli Enti, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza del valore dell'ACER.

     3. Sono organi dell'ACER:

     a) la Conferenza degli Enti;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) il Presidente;

     d) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 43. Conferenza degli Enti.

     1. La Conferenza degli Enti è composta dai seguenti membri:

     a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;

     b) i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni della provincia.

     2. La Conferenza degli Enti è convocata in via ordinaria due volte l'anno. Essa è inoltre convocata quando il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di almeno la metà dei suoi componenti in carica, o su richiesta scritta e motivata del Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente dell'ACER partecipa ai lavori della Conferenza degli Enti senza diritto di voto.

     3. La Conferenza degli Enti delibera:

     a) lo Statuto e le sue modifiche;

     b) i programmi pluriennali e annuali di attività;

     c) il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;

     d) [la costituzione o partecipazione a società di scopo] [65];

     e) le operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per più di un esercizio;

     f) la nomina del Presidente, del Consiglio di amministrazione e dei membri del Collegio dei revisori dei conti.

     4. Lo Statuto disciplina la convocazione e la costituzione della Conferenza degli Enti e la validità delle sue deliberazioni. Ai componenti è riconosciuto un diritto di voto pari alla quota di partecipazione di cui al comma 3 dell'art. 40.

 

     Art. 44. Consiglio di amministrazione.

     1. Il Consiglio di amministrazione dell'ACER è nominato dalla Conferenza degli Enti ed è formato dal Presidente e da altri due componenti. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

     2. La Conferenza degli Enti può in qualsiasi tempo rimuovere il Consiglio di amministrazione e sostituirlo immediatamente ovvero nominare un amministratore straordinario per il tempo strettamente necessario alla sostituzione, qualora accerti, anche a seguito della comunicazione del Collegio dei revisori dei conti, di cui al comma 6 dell'art. 47:

     a) l'impossibilità di funzionamento dell'organo;

     b) reiterate violazioni di norme di legge e di regolamento;

     c) rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione;

     d) gravi irregolarità amministrative e contabili.

     3. Ai fini della definizione dello status dei componenti del Consiglio di amministrazione trovano applicazione i principi contenuti nell'art. 78, comma 2, nell'art. 79, commi 3 e 4, nell'art. 81, nell'art. 85 e nell'art. 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Lo Statuto prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti del Consiglio di amministrazione, anche con riferimento al settore specifico di attività dell'ACER.

 

     Art. 45. Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione.

     1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti i poteri di governo e di gestione dell'ACER che non siano riservati dalla presente legge o dallo Statuto alla Conferenza degli Enti.

     2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

     a) predispone, i bilanci e gli atti di programmazione, da sottoporre all'approvazione della Conferenza degli Enti;

     b) delibera le misure organizzative, approvando criteri, procedure, livelli e, in casi di particolare rilevanza per la struttura, deleghe di responsabilità operativa;

     c) definisce criteri ed indirizzi specifici di acquisizione e uso delle risorse;

     d) verifica i risultati economici e qualitativi delle attività e dei servizi;

     e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale.

     3. Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

     4. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, si riunisce in via ordinaria almeno ogni mese e in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri in carica o dal Collegio dei revisori dei conti.

     5. I poteri, i doveri e le responsabilità dei componenti del Consiglio di amministrazione sono regolati dalle norme previste dal codice civile per gli amministratori di società per azioni, in quanto applicabili.

 

     Art. 46. Presidente e Vice presidente.

     1. I Presidenti delle ACER sono nominati dalle Conferenze degli Enti su proposta avanzata d'intesa dai Comuni capoluogo con le amministrazioni provinciali. In mancanza di una proposta concertata le Conferenze procedono comunque alla nomina dei Presidenti.

     2. Il Presidente rappresenta l'ACER, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento dell'Ente e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

     3. A tal fine, il Presidente:

     a) promuove e cura le relazioni con i soggetti, gli enti e gli organismi interessati dall'attività dell'ACER;

     b) esplica, nell'ambito della gestione complessiva dell'ACER, compiti di promozione, sviluppo e controllo;

     c) sovrintende alla elaborazione dello schema di bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, che sottopone alla valutazione del Consiglio di amministrazione, redigendo le relazioni illustrative ad essi allegate;

     d) adotta gli atti che gli sono stati delegati dal Consiglio di amministrazione.

     4. Spetta inoltre al Presidente adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva.

     5. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento.

 

     Art. 47. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla Regione, con funzioni di presidente, e due nominati dalla Conferenza degli enti. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) [66].

     2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. I revisori che senza giustificato  motivo non partecipano per tre sedute consecutive decadono automaticamente dalla carica. In caso di vacanza nel corso del quinquennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.

     3. Il compenso dei revisori è fissato, all'atto della nomina, dalla Giunta regionale, ed è a carico dell'ACER.

     4. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo interno sulla gestione dell'ACER, ed, in particolare:

     a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;

     b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

     c) esamina il bilancio previsionale e le relative variazioni ed assestamento;

     d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.

     5. Il Collegio dei revisori dei conti può chiedere al Presidente e alla dirigenza notizie sull'andamento dell'ACER. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

     6. Il Collegio dei revisori dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità amministrative e contabili nella gestione dell'ACER, ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Conferenza degli Enti ed al Presidente della Giunta regionale.

     7. La Giunta regionale può richiedere alla Conferenza degli Enti di rimuovere il Consiglio di amministrazione entro un termine perentorio, qualora, a seguito della comunicazione del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 6, accerti la sussistenza di uno dei fatti indicati dal comma 2 dell'art. 44. Constatata l'inattività della Conferenza degli Enti, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva alla rimozione del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 48. Costituzione degli organi e approvazione dello Statuto.

     1. Allo scopo della costituzione degli organi dell'ACER, il Presidente della Commissione amministratrice straordinaria di cui all'art. 5 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 8, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca la Conferenza degli Enti, affinché provveda alla nomina del Presidente, del Consiglio di amministrazione nonché dei membri del Collegio dei revisori dei conti di propria competenza. La Commissione amministratrice straordinaria ed il Collegio dei Sindaci restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

     2. Qualora nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge non si sia provveduto alla costituzione del Consiglio di amministrazione, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario dell'ACER, che resta in carica fino alla costituzione del Consiglio di amministrazione stesso.

     3. Il Consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dall'insediamento, sottopone alla Conferenza degli Enti per l'approvazione:

     a) lo Statuto;

     b) il primo piano programmatico, contenente le linee strategiche e gli indirizzi di gestione dell'ACER;

     c) la prima dotazione organica dell'ACER, predisposta sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti dello stesso;

     d) il bilancio di previsione per l'anno 2002.

     4. Per l'anno 2001 l'ACER continua a dare attuazione al bilancio approvato secondo la normativa previgente.

 

     Art. 49. Patrimonio degli attuali IACP.

     1. Entro centottanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione predispone l'inventario dei beni immobili di proprietà dello IACP alla data di entrata in vigore della presente legge e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione entro i successivi sessanta giorni. Nell'inventario devono essere distinti:

     a) gli alloggi di erp, le relative parti comuni degli edifici e pertinenze;

     b) l'individuazione, per ciascuno degli immobili di cui alla lettera a), dei diritti e dei rapporti attivi e passivi afferenti agli stessi;

     c) il restante patrimonio immobiliare dello IACP, ivi compresa la sede dell'Ente.

     2. Entro dieci giorni dall'approvazione dell'inventario, il Presidente dell'ACER chiede al Presidente del Tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio netto dell'Ente. La relazione contiene in particolare, per ciascuna delle singole componenti patrimoniali, attive e passive, l'indicazione del valore attribuito ad essa ed i criteri di valutazione seguiti.

     3. A seguito dell'approvazione dell'inventario e comunque entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 52, il Consiglio di amministrazione consegna gli immobili di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, mediante la redazione di appositi verbali, e provvede alle relative trascrizioni. Al verbale di consegna sono allegati gli elenchi dei diritti e dei rapporti attivi e passivi di cui alla lettera b) del comma 1.

     4. Entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 52, salvo motivata proroga della Giunta regionale, l'ACER provvede alla ultimazione dei lavori in corso all'entrata in vigore della presente legge, diretti al recupero o alla realizzazione di alloggi di erp, nonché alla redazione dei relativi verbali di consegna ai Comuni territorialmente competenti e alle necessarie trascrizioni.

     5. Dalla data di sottoscrizione dei verbali di consegna di cui ai commi 3 e 4, gli immobili sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà ai Comuni. Dalla medesima data i Comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate ai comma 6.

     6. L'ACER è responsabile dell'adempimento delle obbligazioni, afferenti agli immobili trasferiti, sorte e scadute in data antecedente al trasferimento. Resta di competenza dell'ACER l'ultimazione dei lavori, attinenti agli immobili trasferiti ai sensi del comma 3, che alla data del trasferimento risultino già appaltati o già inseriti in atti di programmazione regionale e abbiano già comportato impegno contabile di spesa. Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo Ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla data del trasferimento, relativamente agli immobili interessati.

     7. Nel caso in cui i Comuni non provvedano entro il termine fissato dai commi 3 e 4 alla presa in consegna degli immobili e alla sottoscrizione dei verbali, l'ACER redige i relativi verbali di consegna alla presenza di due testimoni, li notifica all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario e provvede alle trascrizioni nei registri immobiliari.

     8. La mancata redazione dell'inventario entro i termini di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità contabile nella gestione dell'ACER, ai sensi del comma 6 dell'art. 47. Qualora l'ACER non adempia, nei termini di cui ai commi precedenti, alla predisposizione dei verbali di consegna ovvero alle trascrizioni, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, attraverso la nomina di un commissario ad acta.

 

     Art. 50. Personale dipendente degli attuali IACP.

     1. A seguito del riordino disposto dal presente Titolo, il personale dipendente dello IACP, che abbia un rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene il rapporto in essere fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 3 ed è successivamente incluso nel ruolo organico dell'ACER.

     2. Per tutte le materie inerenti il rapporto di lavoro del personale già dipendente degli IACP, si fa riferimento all'apposito regolamento definito, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, previo confronto sindacale e sentita la Commissione consiliare competente.

     3. Il Consiglio di amministrazione dell'ACER, dopo l'approvazione della prima dotazione organica dell'Ente ai sensi del comma 3 dell'art. 48, espletate le procedure di relazioni sindacali contrattualmente previste, predispone il piano per la gestione del personale. Nel caso in cui il piano non preveda il completo utilizzo del personale in servizio presso lo IACP, sono attivati specifici accordi sindacali per la mobilità presso la Provincia e i Comuni del territorio o presso la Regione dell'eventuale personale in esubero, utilizzando ove possibile la volontarietà.

     4. A fronte del manifestarsi di eventuali esuberi di personale, durante o successivamente il periodo transitorio di cui all'art. 52, il suddetto personale, che alla data di entrata in vigore della presente legge era titolare del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo IACP, è inserito negli organici degli Enti titolari dell'ACER, con le modalità individuate dal regolamento previsto dal comma 2.

     5. Il personale interessato dagli accordi di cui ai commi 3 e 4 conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

     6. Il personale acquisito dagli Enti titolari di cui ai commi 3 e 4 è prioritariamente destinato allo svolgimento dei compiti attinenti alle politiche abitative.

     7. Le Amministrazioni Provinciali e Comunali, quali titolari delle ACER, possono richiedere il comando di personale, o metterne a disposizione con analoga modalità, da e verso le ACER per un tempo determinato e per riconosciute esigenze di servizio.

     8. [Quanto previsto nel presente articolo viene applicato anche nei confronti del personale delle ACER interessato dalla costituzione delle società di scopo previste nell'art. 41 comma 3] [67].

 

     Art. 51. Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi.

     1. I procedimenti amministrativi diretti alla programmazione degli interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, già avviati formalmente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e producono pienamente i loro effetti secondo le previsioni delle leggi previgenti.

     2. I programmi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge sono completati in conformità alle previsioni delle leggi regionali previgenti.

     3. Le disposizioni della presente legge, in materia di programmazione degli interventi pubblici per le politiche abitative, si applicano per l'utilizzo:

     a) delle risorse finanziarie stanziate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) delle risorse attribuite alla Regione in data precedente all'entrata in vigore della presente legge e non programmate nei casi previsti dai commi 1 e 2;

     c) delle eventuali economie e rientri riferiti a finanziamenti statali relativi ad atti di programmazione assunti in conformità alle previsioni delle leggi regionali previgenti.

 

     Art. 52. Norme transitorie in merito alla gestione del patrimonio di erp.

     1. Per quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ACER mantengono la gestione del patrimonio di erp trasferito ai Comuni ai sensi dell'art. 49. I proventi dei canoni percepiti successivamente alla sottoscrizione dei verbali di consegna degli alloggi sono destinati, oltre che alla copertura dei costi di gestione e degli oneri fiscali, al finanziamento di un programma di recupero degli alloggi approvato dalla Conferenza degli Enti e al finanziamento del fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione, per una quota definita dalla Regione nell'ambito delle determinazioni di cui al comma 1 dell'art. 39.

     2. In coerenza con gli ambiti ottimali per la gestione unitaria del patrimonio di erp dei Comuni individuati ai sensi del comma 3 dell'art. 6, il Consiglio regionale può, con il medesimo provvedimento, adeguare gli ambiti territoriali delle ACER, stabilire la fusione di due o più delle attuali ACER ovvero prevedere la costituzione di nuove ACER, regolandone termini e modalità di attuazione anche in funzione delle possibili evoluzioni del settore.

     3. La disciplina prevista dalla presente legge trova applicazione per quanto concerne la natura giuridica, l'attività, gli organi, il patrimonio e il personale delle ACER costituite o modificate ai sensi del comma 2.

 

     Art. 53. Norme transitorie in merito all'assegnazione degli alloggi di erp e al contratto di locazione.

     1. Fino all'approvazione della delibera del Consiglio regionale di cui al comma 2 dell'art. 15, continua a trovare applicazione la disciplina previgente relativa ai requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di erp e per la permanenza negli stessi.

     2. I termini di durata della locazione degli alloggi di erp, previsti dall'art. 26, si applicano ai contratti in corso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I procedimenti diretti alla approvazione della graduatoria per le assegnazioni degli alloggi di erp, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo la legislazione previgente.

     4. Fino all'approvazione delle graduatorie di assegnazione predisposte ai sensi del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 25, i Comuni provvedono all'assegnazione degli alloggi di erp, utilizzando le graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dalla normativa previgente.

     5. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 28, i Comuni esercitano le funzioni relative alla mobilità degli assegnatari, dando applicazione a quanto disposto dalla normativa previgente.

     6. Fino all'assunzione dell'atto comunale di cui al comma 1 dell'art. 35, il canone degli alloggi di erp è calcolato con le modalità e i criteri definiti dal Consiglio regionale secondo la normativa previgente.

     7. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 25 le assegnazioni in deroga alla graduatoria nelle situazioni di emergenza abitativa vengono effettuate con le modalità previste dalla normativa previgente.

 

     Art. 54. Censimento del patrimonio di erp dei Comuni.

     1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge i Comuni attuano il censimento del patrimonio di alloggi di erp di loro proprietà e dei relativi utenti.

     2. La Regione provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R., a definire gli standard tecnici omogenei per la raccolta dei dati e le modalità per la loro trasmissione all'anagrafe dell'intervento pubblico, di cui all'art. 17.

 

     Art. 55. Clausola valutativa [68]

     1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire le finalità di cui all'articolo 2.

     2. A tal fine, con cadenza triennale e avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale del sistema abitativo e dell'Anagrafe dell'intervento pubblico, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) consistenza e distribuzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

b) consistenza degli interventi di manutenzione, recupero, nuova costruzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, evidenziando tra questi gli interventi volti alla rigenerazione energetica e al miglioramento sismico;

c) monitoraggio relativo alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in forma associata da parte dei comuni, anche con riferimento agli effetti di semplificazione ed eventuali criticità;

d) grado di copertura della domanda di accesso agli alloggi di erp;

e) analisi dell'utenza di edilizia residenziale pubblica;

f) analisi degli effetti sulla mobilità conseguenti alla applicazione dei nuovi limiti di reddito;

g) monitoraggio sulla programmazione delle risorse e sullo stato di attuazione degli interventi previsti dai fondi destinati dalla presente legge alla edilizia residenziale sociale.

     3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

     4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

 

     Art. 56. Istituzione di un fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche [69]

     1. È istituito un fondo regionale per finanziare gli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

     2. La Regione, sentiti i comuni:

a) stabilisce i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse ai comuni;

b) definisce le forme di utilizzo delle risorse e le modalità di individuazione dei beneficiari, rispettando i limiti di accesso al contributo di cui alla legge n. 13 del 1989 e tenendo conto dei valori reddituali nella formazione delle graduatorie.

     3. I comuni provvedono alla gestione del fondo, attivano le procedure di individuazione dei beneficiari, quantificano ed erogano i contributi.

 

     Art. 57. Norme finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), e nel rispetto dei vincoli derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari [70].

 

     Art. 58. Modifiche all'art. 11 della L.R. n. 14 del 1990 e all'art. 9 bis della L.R. n. 5 del 1994.

     1. [71].

     2. [72].

 

     Art. 59. Abrogazioni.

     1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 e 53 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) L.R. 28 maggio 1975, n. 36 recante: "Concessione di contributi per agevolare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il risanamento di complessi di edilizia pubblica residenziale di proprietà degli IACP o da essi gestiti, nonchè per agevolare la costruzione da parte di cooperative di abitazione a proprietà indivisa e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata";

     b) L.R. 13 luglio 1976, n. 28 recante: "Modifica all'art. 8 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 36 "Concessione di contributi per agevolare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il risanamento di complessi d'edilizia pubblica residenziale di proprietà degli IACP o da essi gestiti, nonché per agevolare la costruzione da parte di cooperative a proprietà indivisa e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata";

     c) L.R. 2 giugno 1980, n. 46 recante: "Provvedimenti regionali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata";

     d) L.R. 25 maggio 1981, n. 15 recante: "Norme per la scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata fruente del contributo pubblico - attuazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457";

     e) L.R. 1 febbraio 1982, n. 8 recante: "Coordinamento delle funzioni relative all'edilizia residenziale pubblica e soppressione del Consorzio Regionale fra gli IACP dell'Emilia-Romagna ai sensi degli artt. 13 e 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Istituzione del Comitato di coordinamento regionale dell'edilizia residenziale pubblica";

     f) L.R. 30 agosto 1982, n. 40 recante: "Modifica ed integrazione alla legge regionale 2 giugno 1980 n. 46 "Provvedimenti regionali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata";

     g) L.R. 30 agosto 1982, n. 41 recante: "Formazione e gestione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione Emilia-Romagna";

     h) L.R. 14 marzo 1984, n. 12 recante: "Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981";

     i) L.R. 9 novembre 1984, n. 48 recante: "Prima normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di edilizia residenziale pubblica";

     l) L.R. 4 giugno 1986, n. 18 recante: "Disposizioni transitorie relative all'organizzazione degli IACP - modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, concernente l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";

     m) L.R. 28 aprile 1988, n. 13 recante: "Applicazione al personale dipendente degli Istituti Autonomi Case Popolari dell'Emilia-Romagna della disciplina prevista dall'accordo di comparto 1985/87, relativa al personale di cui al DPR 5 marzo 1986, n. 68, approvata dalla L.R. 28 ottobre 1987, n. 30";

     n) L.R. 2 dicembre 1988, n. 50 recante: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";

     o) L.R. 1 febbraio 1990, n. 10 recante: "Interpretazione autentica dell'art. 44, primo comma, della L.R. 14 marzo 1984, n. 12, sostituito dall'art. 29 della L.R. 2 dicembre 1988, n. 50";

     p) L.R. 13 aprile 1990, n. 31 recante: "Modifiche alla L.R. 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";

     q) L.R. 25 marzo 1991, n. 5 recante: "Modifiche alla L.R. 2 giugno 1980, n. 46 per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata agevolata destinati a categorie sociali che presentino svantaggi abitativi";

     r) L.R. 16 marzo 1995, n. 13 recante: "Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla L.R. 2 dicembre 1988, n. 50, e ulteriori modificazioni";

     s) L.R. 22 gennaio 1997, n. 3 recante: "Istituzione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Rimini";

     t) L.R. 25 febbraio 2000, n. 8 recante: "Provvedimenti urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica".

     2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

     a) i commi 2 e 3 dell'art. 11 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 recante: "Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione";

     b) l'art. 46 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 recante: "Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione";

     c) l'art. 10 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 recante: "Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani autosufficienti";

     d) gli artt. 1, 3, e 5 della L.R. 19 agosto 1996, n. 34 recante: "Modifiche alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e interventi edilizi a favore degli anziani e modifiche alla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6".


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24. Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 35 della stessa L.R. 24/2013. Per il testo previgente del presente articolo, vedi infra.

[6] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 5 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24, in relazione alla norma transitoria di cui all'art. 35 della stessa L.R. 24/2013.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[9] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[10] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[11] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[12] Comma già modificato dall'art. 56 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[13] Comma aggiunto dall’art. 33 della L.R. 27 luglio 2005, n. 14.

[14] Comma aggiunto dall’art. 33 della L.R. 27 luglio 2005, n. 14.

[15] Articolo inserito dall’art. 33 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[16] Articolo inserito dall'art. 40 della L.R. 29 dicembre 2006, n. 20.

[17] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[18] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[19] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[21] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[22] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[23] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[25] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[26] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[27] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[28] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[29] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[30] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[31] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[32] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[33] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[34] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[36] Articolo sostituito dall’art. 5 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[37] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[38] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[39] Lettera così sostituita dall'art. 24 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[40] Lettera aggiunta dall'art. 24 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[41] Lettera aggiunta dall'art. 24 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[42] Lettera aggiunta dall'art. 24 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[43] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[44] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[45] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[46] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[47] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10 e così sostituito dall'art. 24 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[48] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[49] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[50] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[51] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[52] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[53] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[54] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[55] Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[56] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[57] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[58] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[59] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[60] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[61] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[62] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[63] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10 e abrogato dall'art. 36 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[64] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[65] Lettera abrogata dall'art. 36 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[66] Comma già sostituito dall'art. 38 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 21 e così ulteriormente sostituito dall'art. 31 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[67] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[68] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[69] Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[70] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24.

[71] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 24. Modifica il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14.

[72] Modifica il comma 1 dell'art. 9 bis della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5.