§ 3.1.50 - Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 24.
Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:07/04/2000
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Elenchi regionali delle Organizzazioni.
Art. 3.  Organizzazioni di produttori.
Art. 4.  Contributi alle Organizzazioni di produttori.
Art. 5.  Organizzazioni interprofessionali.
Art. 6.  Attività delle Organizzazioni interprofessionali.
Art. 7.  Contributi alle Organizzazioni interprofessionali.
Art. 8.  Controlli.
Art. 9.  Accordi del sistema agroalimentare.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Esame comunitario.
Art. 12.  Abrogazioni e modifiche.
Art. 13.  Norma transitoria.


§ 3.1.50 - Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 24.

Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari.

(B.U. n. 59 del 10 aprile 2000).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente legge la Regione promuove il consolidamento del sistema organizzativo relativo ai prodotti agroalimentari di cui all'Allegato 1 del Trattato CE, dettando la disciplina relativa alle Organizzazioni di produttori, non regolamentate da specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato e alle Organizzazioni interprofessionali, conformemente ai regolamenti comunitari specifici e all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.

     2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede contributi nel rispetto della presente legge conformemente alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

 

     Art. 2. Elenchi regionali delle Organizzazioni.

     1. Sono istituiti appositi elenchi, gestiti dalla direzione generale competente in materia di agricoltura, in cui sono iscritte le Organizzazioni di produttori e le Organizzazioni interprofessionali che ne facciano richiesta, in possesso rispettivamente dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 5.

     2. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per la concessione dei contributi di cui alla presente legge.

     3. La Giunta definisce le modalità di verifica dei requisiti, nonché i termini e le procedure per l'iscrizione nell'elenco [1].

 

     Art. 3. Organizzazioni di produttori.

     1. Si considerano Organizzazioni di produttori le persone giuridiche, costituite in forma di società di capitali, anche consortili e cooperative.

     2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco le Organizzazioni di produttori devono possedere i seguenti requisiti:

     a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti agricoli;

     b) essere costituite esclusivamente da produttori agricoli singoli o associati;

     c) svolgere in modo prevalente un'attività di tipo economico;

     d) rappresentare un volume significativo della produzione regionale del prodotto o dei prodotti per cui si chiede l'iscrizione;

     e) adottare disposizioni al fine di conseguire una effettiva concentrazione della produzione dei soci, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni;

     f) provvedere direttamente o in nome e per conto dei soci all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

     g) prevedere, nello statuto o eventualmente, in altri atti societari, obblighi al fine di:

     1) limitare l'adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola Organizzazione di produttori;

     2) assicurare un periodo minimo di adesione di almeno tre anni e un preavviso di almeno dodici mesi per l'eventuale richiesta di recesso dall'Organizzazione;

     3) provvedere al controllo diretto di tutta la produzione dei soci relativamente al prodotto o ai prodotti per i quali si chiede l'iscrizione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

     4) garantire, attraverso sanzioni adeguate, l'osservanza da parte dei soci delle disposizioni adottate dall'Organizzazione stessa;

     5) assicurare il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione;

     6) rendere effettiva la tutela delle componenti minoritarie presenti nell'Organizzazione;

     h) avere sede operativa nella regione.

     3. In deroga alle previsioni della lettera f) e del punto 3 della lettera g) del comma 2, le Organizzazioni possono autorizzare i soci, nel rispetto delle condizioni dalle medesime stabilite, a:

     a) procedere a vendere direttamente fino al venticinque per cento della propria produzione;

     b) commercializzare essi stessi, o per il tramite di un'altra Organizzazione di produttori iscritta nell'apposito elenco, i prodotti che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro Organizzazione.

     4. La Giunta specifica il contenuto dei requisiti previsti dal comma 2 e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.

 

     Art. 4. Contributi alle Organizzazioni di produttori.

     1. La Regione può concedere alle Organizzazioni di produttori che non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato, contributi per la costituzione e il funzionamento amministrativo, per un periodo massimo di cinque anni dalla loro iscrizione nell'elenco.

     2. Non possono beneficiare dei contributi previsti dal comma 1 le Associazioni di produttori riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, che abbiano già interamente beneficiato dei contributi di funzionamento, anche qualora ottengano l'iscrizione nell'elenco delle Organizzazioni di produttori.

     3. La Regione può concedere contributi alle Organizzazioni dei produttori che realizzino un ampliamento significativo delle attività dell'Organizzazione, in particolare l'estensione a nuovi prodotti o a nuovi settori d'intervento. Sono ammissibili ai contributi unicamente le spese di funzionamento amministrativo derivanti dai compiti aggiuntivi.

     4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 anche le Associazioni di produttori riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, che, nel trasformarsi in una delle forme societarie necessarie per essere iscritte nell'elenco, realizzino le condizioni previste in detto comma.

     5. Salvo quanto previsto al comma 7, l'importo dei contributi di cui ai commi 1 e 3 può raggiungere la misura massima del cento per cento dei costi sostenuti nel primo anno ed è ridotto del venti per cento per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al venti per cento dei costi effettivi di quell'anno. I contributi sono concessi in relazione alle spese sostenute entro il quinto anno di esercizio successivo alla data di iscrizione o di ampliamento dell'attività; l'erogazione dei contributi può avvenire entro il settimo anno di esercizio successivo alla data di iscrizione o di ampliamento dell'attività.

     6. Sono spese ammissibili ai contributi ai sensi dei commi 1 e 3:

     a) i costi per ottenere la disponibilità della sede

dell'Organizzazione;

     b) l'acquisto di attrezzature d'ufficio, compresi materiali e attrezzature informatiche;

     c) i costi del personale;

     d) le spese necessarie per l'ordinario funzionamento;

     e) l'assistenza tecnico-economica;

     f) l'assistenza giuridica e commerciale;

     g) l'assistenza per la elaborazione di disciplinari relativi a metodi specifici di produzione e creazione di marchi;

     h) l'assistenza per la creazione di sistemi di autocontrollo.

     7. I contributi riferiti alle spese di cui alle lettere g) ed h) del comma 6 possono essere concessi nella misura massima del 50%.

     8. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, eventuali criteri per le priorità dei finanziamenti nonché i criteri generali per l'individuazione del concetto di ampliamento significativo di attività.

 

     Art. 5. Organizzazioni interprofessionali.

     1. Per Organizzazioni interprofessionali, per singolo prodotto o per categoria di prodotti, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

     2. Le Organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco purché presentino i requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti comunitari in vigore o, in mancanza di specifici regolamenti comunitari, presentino i requisiti di cui al presente comma ed al comma 3.

     Le Organizzazioni interprofessionali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) avere sede operativa nel territorio regionale;

     b) operare in una circoscrizione economica, definita ai sensi del comma 3 dell'art. 6, il cui volume globale della produzione o commercio o trasformazione sia riferito per almeno il cinquantuno per cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;

     c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;

     d) prevedere obblighi statutari al fine di:

     1) limitare l'adesione di ciascun partecipante ad una sola Organizzazione interprofessionale del medesimo settore nello stesso territorio;

     2) regolamentare l'eventuale partecipazione dell'organizzazione stessa ad Organizzazioni interprofessionali aventi sede fuori dal territorio regionale;

     3) tutelare gli interessi di tutti i settori, attraverso modalità di composizione degli organi sociali che garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi;

     4) garantire che qualsiasi decisione che riguardi tutti i settori della filiera sia adottata a maggioranza qualificata tale da assicurare la partecipazione di tutte le componenti;

     5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi sottoscritti;

     6) garantire, nei procedimenti di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri dell'Organizzazione interprofessionale, modalità di composizione del collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi delle parti in conflitto;

     7) prevedere il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione [2].

     3. Le Organizzazioni non possono:

     a) svolgere attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti;

     b) svolgere attività che possano causare forme di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione, nuocere al buon funzionamento della Organizzazione Comune di Mercato o creare distorsioni di concorrenza, che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di politica agricola;

     c) prevedere la determinazione dei prezzi, salvo le misure che possono essere adottate nel quadro dell'applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria;

     d) creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti della filiera.

     4. La Giunta specifica il contenuto dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.

 

     Art. 6. Attività delle Organizzazioni interprofessionali.

     1. Le Organizzazioni interprofessionali svolgono la loro azione nella regione o nella circoscrizione economica e, comunque tenendo conto degli interessi dei consumatori, perseguono in particolare le seguenti finalità:

     a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

     b) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti, in particolare attraverso ricerche o studi di mercato;

     c) accrescere la valorizzazione dei prodotti.

     2. Le Organizzazioni svolgono in particolare le seguenti attività:

     a) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti e la protezione dell'ambiente;

     b) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

     c) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di fattori di produzione nocivi per l'ambiente nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia dell'ecosistema;

     d) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;

     e) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

     f) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

     g) definire, per quanto riguarda le regole di produzione e di commercializzazione, disposizioni più restrittive delle normative comunitarie e nazionali.

     3. Ai fini della presente legge per circoscrizione economica si intende un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.

 

     Art. 7. Contributi alle Organizzazioni interprofessionali.

     1. La Regione può concedere contributi alle Organizzazioni interprofessionali per la realizzazione di programmi nell'ambito della filiera i cui effetti avvantaggino tutti i settori di essa. In particolare i programmi suddetti potranno riguardare le seguenti azioni:

     a) ricerche e osservatori di mercato;

     b) attività di ricerca per lo sviluppo del prodotto e la definizione. delle regole di produzione;

     c) valorizzazione delle produzioni delle singole filiere, in particolare tipiche e di qualità, nel rispetto dell'art. 28 del Trattato CE.

     2. Il contributo può essere concesso nelle misure massime del settanta per cento della spesa ammissibile per le azioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e del cinquanta per cento per l'azione di cui alla lettera c).

     3. La Giunta regionale stabilisce le spese ammissibili, eventuali priorità e garanzie nonché le modalità per la presentazione delle domande.

 

     Art. 8. Controlli.

     1. La Regione è tenuta ad effettuare controlli sulla persistenza dei requisiti delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni interprofessionali iscritte negli elenchi regionali.

     2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o più requisiti tra quelli richiesti o l'inosservanza dei divieti previsti al comma 3 dell'art. 5, diffida l'Organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni di legge fissando un termine e disponendo l'immediata sospensione dall'elenco. In caso di mancato adeguamento, la Regione dispone la cancellazione dall'elenco, nonché la revoca, anche parziale, dei contributi concessi [3].

     3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni dettate dai commi 1 e 2.

 

     Art. 9. Accordi del sistema agroalimentare.

     1. Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute sulla base dell'art. 5, possono richiedere alla Regione che eventuali accordi, realizzati ai sensi dei regolamenti comunitari, siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti di tutti gli operatori attivi nella regione o nella circoscrizione economica definita [4].

     2. [5].

     3. La Regione valuta la richiesta sulla base dell'interesse generale del settore produttivo e può adottare i provvedimenti opportuni per rendere obbligatori gli accordi di cui al comma 1 o parte di essi per tutti gli operatori attivi.

     4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per l'applicazione del presente articolo. Dette modalità e procedure si applicano anche agli accordi nel settore vitivinicolo [4].

     5. La Regione comunica alla Commissione Europea le regole rese obbligatorie.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

 

     Art. 11. Esame comunitario.

     1. Ai contributi previsti dalla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione Europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE.

 

     Art. 12. Abrogazioni e modifiche.

     1. Sono abrogate:

     a) la L.R. 4 settembre 1981, n. 28 concernente «Attuazione della Legge 20 ottobre 1978, n. 674 "Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli" e del Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le Associazioni di produttori e relative unioni»;

     b) la L.R. 15 dicembre 1989, n. 47 concernente "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4 settembre 1981, n. 28 sull'associazionismo dei produttori agricoli. Attuazione dell'art. 3 del Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 15 giugno 1987, n. 1760".

     2. E' abrogato il Regolamento regionale 25 ottobre 1999, n. 27 concernente "Funzionamento del comitato regionale e dei sottocomitati per settore omogeneo di cui all'art. 6 della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, sull'associazionismo dei produttori agricoli".

     3. [6].

 

     Art. 13. Norma transitoria.

     1. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'art. 12 rimangono applicabili ai procedimenti relativi alla concessione di contributi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 14.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 14.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 maggio 2001, n. 14.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 maggio 2001, n. 14.

[5] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 9 maggio 2001, n. 14.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 maggio 2001, n. 14.

[6] Modifica la lettera e), comma 1, art. 4 della L.R. 8 settembre 1997, n. 33.