§ 3.1.45 - Regolamento Regionale 25 ottobre 1999, n. 27.
Funzionamento del Comitato regionale e dei Sottocomitati per settore omogeneo di cui all'art. 6 della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:25/10/1999
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. Il Comitato regionale delle Associazioni di produttori riconosciute ed i Sottocomitati per settore produttivo omogeneo, di cui all'art. 6 della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, hanno sede presso [...]
Art. 2.      1. In base alle caratteristiche della produzione agricola e zootecnica regionale sono individuati i seguenti settori produttivi omogenei e conseguentemente i corrispondenti Sottocomitati:
Art. 3.      1. Il Presidente del Comitato regionale è eletto fra i componenti il medesimo.
Art. 4.      1. I componenti il Comitato regionale decadono dalla loro carica quando:
Art. 5.      1. Il Comitato regionale deve riunirsi almeno tre volte all'anno.
Art. 6.      1. Il Comitato può riunirsi in prima convocazione e, a distanza di un'ora, in seconda convocazione.
Art. 7.      1. Il Comitato regionale può decidere di nominare, nell'ambito dei Sottocomitati di settore, una o più commissioni o relatori per svolgere compiti particolari o approfondire questioni attinenti [...]
Art. 8.      1. Per ogni riunione del Comitato deve essere redatto, a cura della Segreteria, apposito verbale, nel quale devono essere indicati:
Art. 9.      1. Ai componenti il Comitato regionale spettano i compensi e i rimborsi di cui alla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49, come modificata dalla L.R. 18 marzo 1985, n. 8.
Art. 10.      1. E' abrogato il Regolamento regionale 28 settembre 1982, n. 46.


§ 3.1.45 - Regolamento Regionale 25 ottobre 1999, n. 27. [1]

Funzionamento del Comitato regionale e dei Sottocomitati per settore omogeneo di cui all'art. 6 della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, sull'associazionismo dei produttori agricoli.

(B.U. n. 128 del 28 ottobre 1999).

 

Art. 1.

     1. Il Comitato regionale delle Associazioni di produttori riconosciute ed i Sottocomitati per settore produttivo omogeneo, di cui all'art. 6 della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, hanno sede presso la Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura.

     2. Il Comitato è supportato, per le funzioni di Segreteria, da un collaboratore regionale della Direzione generale competente per l'agricoltura.

 

     Art. 2.

     1. In base alle caratteristiche della produzione agricola e zootecnica regionale sono individuati i seguenti settori produttivi omogenei e conseguentemente i corrispondenti Sottocomitati:

     1) carni: bovini, suini;

     2) latte, formaggi e latticini di vacca;

     3) zootecnia minore: avicunicoli, ovi-caprini (latte e carne), apicoltura, ecc.;

     4) cereali e oleaginose: frumento tenero e granoturco, frumento duro, riso, ecc.; soja, girasole, colza, ecc.;

     5) uva da vino e olio;

     6) patate;

     7) piante vive e prodotti della floricoltura; piante utilizzate principalmente in profumeria, medicina, ecc.;

     8) sementi.

     2. Le riunioni dei Sottocomitati sono convocate su richiesta almeno di un'Associazione appartenente al settore interessato. La convocazione può essere effettuata, a richiesta, dalla Segreteria del Comitato e di essa deve essere data comunicazione al Presidente.

     3. I pareri di cui all'art. 6, ultimo comma, della L.R. 28/81 assunti dai Sottocomitati devono essere convalidati in sede di Comitato.

     4. Alle riunioni dei Sottocomitati possono partecipare rappresentati delle organizzazioni professionali e cooperative, a cui l'invito è trasmesso per conoscenza.

 

     Art. 3.

     1. Il Presidente del Comitato regionale è eletto fra i componenti il medesimo.

     2. Risulterà eletto il candidato che riporterà, nella prima votazione, i tre quarti dei voti attribuiti al Comitato e, nelle successive, la maggioranza assoluta dei voti.

     3. Il Presidente è coadiuvato da due Vice-presidenti, eletti dal Comitato con voto limitato ad uno, i quali, a turno o su designazione dello stesso Presidente, sostituiscono questi in caso di sua assenza od impedimento.

     4. Il Presidente e i Vice-presidenti rappresentano il Comitato, per quanto richiesto, nella Consulta agricola regionale istituita dall'art. 14 della L.R. 15/97.

 

     Art. 4.

     1. I componenti il Comitato regionale decadono dalla loro carica quando:

     a) non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato;

     b) venga revocato il riconoscimento della Associazione in rappresentanza della quale sono stati designati;

     c) vi sia richiesta motivata, da parte dell'Associazione o dell'Organizzazione professionale o cooperativa che li aveva designati.

 

     Art. 5.

     1. Il Comitato regionale deve riunirsi almeno tre volte all'anno.

     2. La convocazione avviene:

     a) per iniziativa del Presidente;

     b) a richiesta motivata di almeno un componente del Comitato;

     c) a richiesta del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

     3. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma precedente, il Presidente deve disporre la convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

     4. Le convocazioni sono disposte dal Presidente del Comitato e comunicate ai componenti mediante lettera raccomandata o fax almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

     5. In casi di particolare motivata urgenza, i membri del Comitato possono essere convocati telegraficamente o via fax, con preavviso non inferiore a tre giorni.

     6. In ogni caso, l'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, gli argomenti posti all'ordine del giorno.

 

     Art. 6.

     1. Il Comitato può riunirsi in prima convocazione e, a distanza di un'ora, in seconda convocazione.

     2. Le riunioni del Comitato sono valide, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto dei componenti aventi voto deliberativo.

     3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi voto deliberativo, restando esclusa ogni possibilità di delega.

     4. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano. Possono essere effettuate votazioni a scrutinio segreto, quando lo richiedano almeno tre componenti con voto deliberativo presenti alla riunione.

 

     Art. 7.

     1. Il Comitato regionale può decidere di nominare, nell'ambito dei Sottocomitati di settore, una o più commissioni o relatori per svolgere compiti particolari o approfondire questioni attinenti l'attività del Comitato stesso.

     2. Il Presidente può inoltre richiedere, sentito il Comitato e per problemi specifici, il parere di esperti, esterni al Comitato, nonché invitare alle riunioni del Comitato rappresentanti dell'Amministrazione pubblica (Stato, Regioni, Province, Comunità Montane, Comuni), qualora la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno rivesta particolare rilevanza nel quadro della produzione agricola del rispettivo territorio.

     3. La partecipazione degli esperti e dei rappresentanti di cui al comma precedente deve avvenire senza oneri per la Regione.

 

     Art. 8.

     1. Per ogni riunione del Comitato deve essere redatto, a cura della Segreteria, apposito verbale, nel quale devono essere indicati:

     a) gli argomenti all'ordine del giorno;

     b) i nominativi dei presenti;

     c) il sunto della discussione;

     d) i pareri e le deliberazioni adottate;

     e) la maggioranza con la quale i pareri e le deliberazioni sono stati adottati.

     2. Qualora i pareri e le deliberazioni non siano stati adottati all'unanimità, devono essere riportate sul verbale le motivazioni dei voti contrari e delle astensioni.

     3. A richiesta dei componenti del Comitato, ivi compresi quelli non aventi voto deliberativo, possono essere allegati ai verbali delle sedute memorie, osservazioni e motivazioni a supporto dei voti espressi rese per iscritto dal componente interessato.

     4. Il verbale di ciascuna seduta è letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva e deve essere sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal collaboratore regionale che regge la Segreteria. Gli originali dei verbali, debitamente sottoscritti, sono conservati dalla Segreteria del Comitato.

 

     Art. 9.

     1. Ai componenti il Comitato regionale spettano i compensi e i rimborsi di cui alla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49, come modificata dalla L.R. 18 marzo 1985, n. 8.

     2. Ai fini della liquidazione del rimborso delle spese vive i componenti del Comitato devono fare pervenire la documentazione necessaria alla Segreteria del Comitato entro 30 giorni dalla seduta cui le spese si riferiscono.

 

     Art. 10.

     1. E' abrogato il Regolamento regionale 28 settembre 1982, n. 46.

 

 


[1] Regolamento abrogato dall'art. 12 della L.R. 7 aprile 2000, n. 24.