§ 3.6.27 - L.R. 29 marzo 2006, n. 6.
Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, attività commerciali
Data:29/03/2006
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Funzioni dei comuni
Art. 4.  Commissione consultiva regionale carburanti
Art. 5.  Compiti della commissione consultiva regionale carburanti
Art. 6.  Osservatorio e sistemi informativi
Art. 7.  Regolamento di attuazione
Art. 8.  Impianti esistenti. Verifiche di compatibilità
Art. 9.  Installazione ed esercizio di nuovi impianti stradali
Art. 10.  Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività
Art. 11.  Impianti gpl e metano
Art. 12.  Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione
Art. 13.  Modifiche degli impianti
Art. 14.  Sospensione e decadenza dell’autorizzazione
Art. 15.  Commissioni di collaudo
Art. 16.  Disciplina urbanistica
Art. 17.  Impianti di pubblica utilità
Art. 18.  Nuove concessioni
Art. 19.  Potenziamento
Art. 20.  Modifiche impianti
Art. 21.  Trasferimento della titolarità della concessione
Art. 22.  Rinnovo della concessione
Art. 23.  Collaudo
Art. 24.  Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato
Art. 25.  Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali
Art. 26.  Impianti per il rifornimento di natanti o aeromobili
Art. 27.  Vigilanza e controllo
Art. 28.  Sanzioni
Art. 29.  Norme transitorie e finali
Art. 30.  Abrogazioni
Art. 31.  Norma finanziaria
Art. 32.  Dichiarazione d’urgenza


§ 3.6.27 - L.R. 29 marzo 2006, n. 6. [1]

Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.

(B.U. 18 aprile 2006, n. 18).

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e finalità

     1. In attuazione della legge 5 marzo 2001, n.57, articolo 19, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 8 maggio 2003, n. 2003/ 30 /CE e in coerenza con il piano nazionale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2001, la presente legge detta i principi ed i criteri fondamentali per la razionalizzazione e l’ammodernamento degli impianti di distribuzione carburanti, al fine di migliorare l’efficienza complessiva della rete, favorendo il contenimento dei prezzi, l’incremento anche qualitativo dei servizi resi all’utenza e la garanzia del servizio pubblico, nell’ottica della snellezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Per rete si intende l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, gas di petrolio liquefatto -gple metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale, compresi quelli siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali e marini, gli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi autostradali e sulle tangenziali con esclusione degli impianti utilizzati solo per gli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

     2. Per carburanti per autotrazione si intendono i seguenti tipi di prodotti:

     a) benzine;

     b) gasolio;

     c) gpl;

     d) gas naturale -metano;

     e) idrogeno;

     f) olio lubrificante;

     g) i biocarburanti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 8 maggio 2003, n.2003/30/CE ed ogni altro carburante per autotrazione autorizzato in conformità ai requisiti tecnici e fiscali in commercio.

     3. Per impianto si intende il complesso commerciale unitario, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici e ai manufatti per i servizi all’automobile ed all’automobilista e alle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.

     4. Per erogatore si intende l’insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell’impianto al serbatoio dell’automezzo misurando contemporaneamente i volumi ovvero le quantità trasferite. Esso è composto da:

     a) una pompa o un sistema di adduzione;

     b) un contatore ed un misuratore;

     c) una pistola con una valvola di intercettazione;

     d) tubazioni di connessione;

     e) dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero vapori di benzina di cui alla legge 4 novembre 1997, n. 413, e al decreto ministeriale 20 gennaio 1999, n. 76, limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli.

     5. Per colonnina si intende l’apparecchiatura contenente uno o più erogatori; per colonnina multidispencer si intende l’apparecchiatura attrezzata per l’erogazione contemporanea di diversi prodotti.

     6. Per self-service pre-pagamento si intende il complesso di apparecchiature a lettura ottica di banconote ovvero di carte di credito per l’erogazione automatica di carburante senza l’assistenza di apposito personale.

     7. Per self-service post-pagamento si intende il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell’erogatore del carburante da parte di apposito incaricato con pagamento dopo che l’utente ha effettuato il rifornimento.

     8. Per impianto ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità ubicate all’interno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizi, con esclusione delle amministrazioni dello Stato.

     9. Per contenitore-distributore ad uso privato si intendono tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9.000 litri ubicate all’interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiale, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali e artigianali e destinate al rifornimento di macchine ed automezzi, non targati e non circolanti su strada, con carburanti liquidi di categoria C.

     10. Per determinare l’erogato di vendita di ciascun impianto sono presi in considerazione i prodotti benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione sulla base dei dati risultanti dai registri di carico e scarico vidimati dal competente Ufficio Tecnico di Finanza di seguito denominato UFT o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.

 

     Art. 3. Funzioni dei comuni

     1. I comuni esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge. In particolare provvedono:

     a) al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione carburanti comprensiva del permesso di costruire;

     b) al rilascio dell’autorizzazione per l’aggiunta di gpl, metano o carburanti non esitati al momento della domanda su impianti esistenti o autorizzati;

     c) al rilascio dell’autorizzazione per l’ulteriore sospensione dell’attività dell’impianto;

     d) alla revoca ed alla pronuncia di decadenza dell’autorizzazione;

     e) alla verifica degli impianti in condizioni di incompatibilità con il sito sul quale insistono;

     f) ad ogni disposizione necessaria all’attuazione di eventuali precedenti accordi di programma;

     g) alla fissazione dei criteri, degli orari e dei turni di apertura e chiusura per l’esercizio delle attività integrative;

     h) all’applicazione delle sanzioni amministrative.

 

     Art. 4. Commissione consultiva regionale carburanti

     1. È istituita presso la Giunta regionale - settore sviluppo e promozione delle attività commerciali - la commissione consultiva regionale relativa agli impianti di distribuzione carburanti.

     2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:

     a) l’assessore della Giunta regionale preposto al settore sviluppo e promozione delle attività commerciali, o suo delegato, che la presiede;

     b) il dirigente del settore sviluppo e promozione delle attività commerciali o suo delegato;

     c) il rappresentante dell’unione petrolifera o suo delegato;

     d) il rappresentante dell’Assopetroli o suo delegato;

     e) il rappresentante del consorzio Grandi Reti o suo delegato;

     f) il rappresentante dell’Associazione Nazionale Distributori Stradali GPL autotrazione -DI. STRA.GAS.- o suo delegato;

     g) il rappresentante del consorzio Ecogas o suo delegato;

     h) il rappresentante dell’Assogasliquidi o suo delegato;

     i) il rappresentante della Federmetano o suo delegato;

     l) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale o loro delegati;

     m) il rappresentante dell’Anci o suo delegato;

     n) cinque esperti del settore;

     3. Esercita le mansioni di segretario un funzionario della struttura regionale in materia di carburanti.

     4. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore regionale al ramo, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed organizzazioni rappresentate. La mancata designazione di alcuni rappresentanti non impedisce la costituzione della commissione se sono nominati la metà più uno dei suoi componenti. Essa dura in carica cinque anni.

     5. La convocazione con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno è inviata ai componenti della commissione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

     6. Ai componenti ed al segretario della commissione è corrisposto un gettone di presenza determinato ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 5264 del 31 ottobre 2002.

     7. Le sedute sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti. Il componente che, senza nessuna giustificazione, si assenta per tre volte consecutive decade di diritto ed è sostituito entro sessanta giorni con le stesse modalità di cui al comma 4.

     8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

 

     Art. 5. Compiti della commissione consultiva regionale carburanti

     1. La commissione di cui all’articolo 4 è lo strumento istituzionale di confronto tra i diversi operatori del settore e l’amministrazione regionale sull’evoluzione della rete. L’attività della commissione si esplica in particolare fornendo contributi e proposte all’amministrazione regionale sulle problematiche concernenti:

     a) la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete distribuzione carburanti per il raggiungimento di un riequilibrio territoriale fra domanda ed offerta;

     b) la elaborazione di proposte od iniziative inerenti le funzioni di cui alla presente legge.

     2. La commissione esprime pareri consultivi alle amministrazioni comunali che ne fanno richiesta inerenti le emissioni dei provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 3, in ordine al rispetto delle norme di indirizzo programmatiche, e viene sentita annualmente dalla Regione in merito al monitoraggio effettuato per verificare l’evoluzione del processo di ristrutturazione della rete ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, articolo 3, comma 9.

 

     Art. 6. Osservatorio e sistemi informativi

     1. La Regione svolge un’attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante il proprio ufficio carburanti che, allo scopo, svolge funzioni di osservatorio regionale, concorrendo in raccordo con gli altri sistemi informativi regionali:

     a) alla programmazione regionale del settore;

     b) al monitoraggio annuale, ai sensi del decreto legislativo n. 32/98, articolo 3, comma 9;

     c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche e tutti i soggetti interessati;

     d) alla promozione di studi e ricerche, nonché alla realizzazione di strumenti di informazione periodica.

     2. I comuni, i titolari delle autorizzazioni e delle concessioni, gli UTF, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, l’ANAS, le province, nonché i gestori degli impianti, trasmettono al competente ufficio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, ogni dato relativo alla situazione della rete che lo stesso ritiene utile acquisire.

 

     Art. 7. Regolamento di attuazione

     1. La regione Campania, sentita la commissione di cui all’articolo 4, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previ pareri favorevoli delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia di enti locali, rapporti con la CE, bilancio e finanza, settori produttivi, adotta il relativo regolamento attuativo di seguito denominato “regolamento” contenente:

     a) l’individuazione dei bacini di utenza anche non contigui, a garanzia di una articolata ed equilibrata presenza del servizio di distribuzione carburanti sul territorio regionale;

     b) la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilità degli impianti finalizzati al processo di sviluppo del non oil;

     c) l’individuazione della tipologia del bacino in relazione al numero degli impianti ivi presenti e ad altri elementi di valutazione;

     d) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti da installare nelle medesime, ai fini dell’attuazione degli interventi operativi sulla rete;

     e) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità assoluta e relativa di cui all’allegato del decreto ministeriale 31 ottobre 2001, ivi compresi i termini, le modalità e i criteri di adeguamento delle incompatibilità relative, applicabili in caso di inerzia di cui all’articolo 8, comma 6;

     f) la fissazione su base regionale, dell’articolazione degli orari e delle fasce orarie flessibilizzate, secondo le caratteristiche ed esigenze del territorio;

     g) l’individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo sugli impianti delle autonome attività commerciali integrative, di somministrazione alimenti e bevande e di altri autonomi servizi all’automobile ed all’automobilista, anche in deroga ai contingentamenti previsti dai piani comunali e dai criteri regionali in materia;

     h) le procedure amministrative per il rilascio dei provvedimenti necessari per l’installazione o la modifica degli impianti di distribuzione carburanti stradali ed autostradali per autotrazione;

     i) le disposizioni necessarie per dare piena attuazione alla presente legge.

 

CAPO II

IMPIANTI STRADALI

 

     Art. 8. Impianti esistenti. Verifiche di compatibilità

     1. Allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento del sistema distributivo, anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i comuni sottopongono a verifica gli impianti esistenti.

     2. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare il ricorrere delle incompatibilità assoluta e relativa dell’impianto, elencate nel regolamento, e sono effettuate dai comuni entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

     3. Sono fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi del decreto legislativo 32/98, articolo 1, comma 5, così come modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, articolo 3, comma 1.

     4. I titolari di impianti provvedono all’aggiunta di prodotti non precedentemente erogati o all’installazione di dispositivi self-service pre o post pagamento, se è stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, se hanno presentato al comune una dichiarazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e).

     5. Il comune revoca l’autorizzazione degli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità assoluta.

     6. Il comune stabilisce il termine, le modalità ed i criteri di adeguamento degli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento. In caso di inerzia trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, lettera e), senza ulteriore atto di recepimento.

     7. Il comune revoca l’autorizzazione se non sono soddisfatte le condizioni di adeguamento di cui al comma 6.

 

     Art. 9. Installazione ed esercizio di nuovi impianti stradali

     1. L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti stradali sono soggetti al rilascio dell’autorizzazione e del permesso di costruire del comune in cui l’attività è esercitata.

     2. L’autorizzazione è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 10.

     3. I progetti relativi agli impianti di distribuzione sono conformi alla normativa in materia urbanistica, fiscale, sicurezza ambientale e stradale, di beni artistici, storici e paesaggistici, sicurezza sociale e prevenzione incendi nonché alle norme regionali in materia di distribuzione dei carburanti.

     4. La domanda di autorizzazione e del permesso di costruire si considera accolta se il diniego non è comunicato al richiedente entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il comune, ricevuta la domanda di autorizzazione e di permesso di costruire, comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e indica, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della domanda, i documenti che, eventualmente, devono essere integrati o regolarizzati. La richiesta di integrazione o regolarizzazione documentale è posta in essere per una sola volta e sospende il termine di novanta giorni che decorre ex novo dal momento della integrazione o regolarizzazione. Trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il richiedente comunica al comune e alla Regione l’inizio dei lavori che avviene entro venti giorni, fatti salvi i poteri sindacali di cui al decreto legislativo n.32/98, articolo 1, comma 3, afferente l’assenso illegittimamente formatosi.

     5. I nuovi impianti sono dotati di autonomi servizi per l’auto e per l’automobilista e di autonome attività commerciali integrative nel rispetto delle distanze, delle superfici, degli indici di edificabilità e degli ulteriori criteri e parametri definiti dal regolamento.

     6. Per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, e della legge 5 marzo 2001, n. 57, le autorizzazioni all’esercizio, stante la peculiarità di questo settore, sono rilasciate in deroga ai piani comunali ed ai criteri regionali in materia. Tali autorizzazioni in deroga sono estese integralmente anche agli impianti di distribuzione carburanti esistenti, sono legate strettamente all’impianto e non possono essere cedute separatamente da quelle relative all’esercizio dell’attività di erogazione dei carburanti.

     7. La Regione può stabilire, con il regolamento, altri requisiti ed eventuali ulteriori attività integrative.

 

     Art. 10. Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività

     1. Non possono essere titolari di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione carburanti, se non hanno ottenuto la riabilitazione:

     a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

     b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che è stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;

     c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

     d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 472, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

     e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

     2. Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del comma 1, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si è in altro modo estinta, ovvero, se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

     3. Il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo si riferisce al titolare dell’autorizzazione se si tratta di persona fisica, al legale rappresentante se si tratta di società.

     4. In caso di affidamento in gestione dell’attività, i requisiti sono posseduti anche dal gestore.

     5. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalla normativa in materia di commercio in sede fissa da parte dell’esercente l’attività.

 

     Art. 11. Impianti gpl e metano

     1. L’autorizzazione all’installazione e all’esercizio di nuovi impianti carburanti di gpl o metano è rilasciata dal comune nel rispetto di quanto previsto agli articoli 9 e 10.

     2. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, al fine di evitare concentrazioni geografiche e di favorire una distribuzione omogenea sul territorio, gli impianti nuovi, eroganti gpl o metano, o quelli esistenti sui quali si intende aggiungere il gas di petrolio liquefatto o il metano, rispettano le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal regolamento.

     3. Gli impianti in esercizio per la distribuzione di gpl o metano sono autorizzati anche alla distribuzione di benzina verde e di ecodiesel [2].

 

     Art. 12. Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione

     1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto, il cessionario comunica l’avvenuto trasferimento contestualmente al comune, alla Regione ed all’UFT.

     2. Le variazioni societarie del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale sono soggette a comunicazione da trasmettersi ai soggetti di cui al comma 1.

     3. L’autorizzazione per l’esercizio di attività di pubblico esercizio o di rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici presso un distributore di carburanti non è ceduta separatamente dall’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti.

 

     Art. 13. Modifiche degli impianti

     1. Costituisce modifica all’impianto:

     a) l’aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;

     b) la variazione del numero delle colonnine;

     c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri ad erogazione doppia o multipla -multidispencer- per prodotti già erogati;

     d) la sostituzione di uno o più serbatoi;

     e) il cambio di destinazione d’uso, ovvero di posizionamento dei serbatoi, ovvero delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;

     f) la variazione del numero ovvero della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

     g) l’installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

     h) l’installazione di dispositivi self-service pre-pagamento o estensione degli stessi ad altri erogatori di prodotti già autorizzati;

     i) l’installazione ovvero la variazione delle attrezzature ed accessori dell’impianto di distribuzione carburanti quali servizi igienici, chioschi, pensiline, punti aria ed acqua;

     l) la detenzione ovvero l’aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;

     m) la detenzione ovvero l’aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti;

     n) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa;

     o) gli interventi di adeguamento dell’impianto a norme di legge o regolamentari vigenti con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero la tutela ambientale.

     2. Le modifiche di cui al comma 1 sono realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, fiscali ed ambientali, nonché di quanto eventualmente previsto per le fattispecie nei regolamenti comunali in materia edilizia e nel regolamento di cui all’articolo 7.

     3. Le modifiche di cui al comma 1, lettera a) sono soggette ad autorizzazione comunale; le modifiche di cui al comma 1, lettere da b) ad m) sono soggette a comunicazione e la corretta realizzazione delle medesime è asseverata da una perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato.

     4. Nel caso di modifica, di cui al comma 1, lettera g, alla comunicazione è allegata anche autocertificazione attestante la presenza delle attività commerciali integrative di cui all’articolo 9, comma 5.

 

     Art. 14. Sospensione e decadenza dell’autorizzazione

     1. La sospensione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti avviene su richiesta dell’interessato o su provvedimento del comune.

     2. La sospensione su richiesta è concessa dal comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi nei casi di motivata necessità.

     3. Il comune, per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza, dispone la sospensione dell’esercizio dell’impianto. In caso di inottemperanza il comune ordina la revoca dell’autorizzazione dell’impianto.

     4. Il comune pronuncia la decadenza dell’autorizzazione e provvede a notificarla all’interessato nei termini di legge:

     a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 10;

     b) nel caso in cui il titolare sospende l’attività per un periodo superiore a sei mesi in mancanza della proroga di cui al comma 2;

     c) nel caso in cui l’impianto funziona senza la presenza del gestore, al di fuori delle ipotesi consentite nel regolamento;

     d) nel caso di mancato rispetto del termine di messa in esercizio dell’impianto, eventualmente fissato nell’autorizzazione petrolifera, salvo proroga in caso di motivati e comprovati impedimenti all’attivazione dell’impianto.

     5. La decadenza dell’autorizzazione comporta lo smantellamento dell’impianto ed il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.

 

     Art. 15. Commissioni di collaudo

     1. Il collaudo dei nuovi impianti, successivamente all’ultimazione dei lavori e precedentemente alla messa in esercizio, è posto in essere su richiesta degli interessati alla Regione ed al comune competente per territorio.

     2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione costituita da :

     a) un dirigente, o un funzionario delegato, dell’ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che la presiede;

     b) un rappresentante dell’UTF competente per territorio;

     c) un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;

     d) un funzionario del comune dell’ufficio competente;

     e) un funzionario regionale che svolge le funzioni di segretario.

     3. La Regione convoca la commissione di collaudo entro e non oltre centoventi giorni a decorrere dalla richiesta di cui al comma 1, alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell’autorizzazione petrolifera.

     4. La commissione accerta:

     a) l’esistenza di un atto di autorizzazione all’esercizio dell’impianto i cui estremi sono annotati nel verbale di collaudo;

     b) l’esistenza di permesso di costruire per la esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell’impianto;

     c) la funzionalità dell’impianto;

     d) l’idoneità tecnica ai fini della sicurezza antincendio;

     e) l’esistenza di certificazione attestante l’idoneità sanitaria;

     f) l’esistenza di certificazione attestante la conformità ambientale;

     g) l’idoneità fiscale delle attrezzature installate;

     h) la conformità dell’impianto realizzato al progetto approvato;

     i) la conformità dell’impianto alle norme di cui alla presente legge ed al regolamento.

     5. Se sono accertate irregolarità, la commissione assegna un termine per provvedere alla loro eliminazione, attestata da perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato; se è necessario la commissione dispone la rinnovazione del collaudo.

     6. Ai singoli componenti la commissione ed al segretario spetta un compenso il cui importo e le modalità di pagamento sono stabilite nel regolamento. Gli oneri del collaudo sono a carico del titolare dell’autorizzazione.

     7. Per gli impianti già installati e funzionanti, il collaudo è obbligatorio per i seguenti interventi:

     a) aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;

     b) sostituzione ovvero cambio di posizionamento di uno o più serbatoi;

     c) variazione del numero dei serbatoi;

     d) variazione del numero ovvero della tipologia delle colonnine per prodotti già erogati.

     Gli interventi non soggetti a collaudo sono realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza antincendio, fiscali, sanitarie ed ambientali documentati da una perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere alla Regione, al comune, all’UFT ed al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio.

     8. Con riferimento a tutti gli interventi sugli impianti, sono fatti salvi i collaudi a cura delle amministrazioni interessate, se richiesti dalle specifiche norme di settore.

     9. Il collaudo di tutti gli impianti è effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.

 

     Art. 16. Disciplina urbanistica

     1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono realizzati, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge e del regolamento, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A. Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, previa individuazione da parte dei comuni delle destinazioni d’uso compatibili con l’installazione degli impianti.

     2. I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree, già individuati dal comune ai sensi del decreto legislativo n. 32/ 98, articolo 2, commi 1 e 2, sono adeguati dal comune stesso alle disposizioni della presente legge e del regolamento se non conformi.

     3. Per i comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno fissato criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ai sensi del decreto legislativo n. 32/98, articoli 2, commi 1 e 2., si applicano, senza ulteriori atti di recepimento, le norme della presente legge.

     4. Il comune può riservare aree pubbliche all’installazione di impianti e stabilisce i criteri per la loro assegnazione, previa pubblicazione di bandi di gara e secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati. La priorità per l’assegnazione di tali aree è riconosciuta a consorzi di gestori di impianti incompatibili od a titolari di impianti, singoli o associati, che risultano proprietari, nell’ambito del territorio regionale, di un numero di punti vendita non superiore a cinque.

 

     Art. 17. Impianti di pubblica utilità

     1. Si considera di pubblica utilità:

     a) l’impianto ubicato ad una distanza superiore a dieci chilometri di strada, nelle diverse direzioni, all’impianto più vicino;

     b) l’impianto ubicato ad una distanza superiore a sette chilometri di strada, nelle diverse direzioni, all’impianto più vicino, se localizzato nelle aree montane;

     c) l’impianto che costituisce l’unico punto di rifornimento esistente nel comune;

     d) l’impianto che costituisce l’unico punto di riferimento esistente nel porto turistico del comune.

     2. Il sindaco, per esigenze di servizio pubblico, può autorizzare la prosecuzione dell’attività di un impianto di pubblica utilità, anche in presenza delle fattispecie di incompatibilità definite nel regolamento. Tale deroga è consentita fino all’installazione di un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.

     3. Il comune può rilasciare a sé o ad altro richiedente nuova autorizzazione al fine di salvaguardare il servizio pubblico nelle aree carenti di servizio.

 

CAPO III

IMPIANTI AUTOSTRADALI

 

     Art. 18. Nuove concessioni

     1. La concessione per l’installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è rilasciata dalla regione Campania ed è subordinata:

     a) al rispetto delle norme di cui alla presente legge e al regolamento;

     b) alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, quelle concernenti la sicurezza sanitaria ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;

     c) alla dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostrade o dell’Ente Nazionale per le Strade, se proprietari dell’area oggetto dell’intervento, nel rispetto della presente legge e del regolamento.

     2. Nel caso in cui l’area oggetto dell’impianto è di proprietà di terzi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.285/92 e relativo regolamento di attuazione.

     3. La concessione è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

     4. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 9, comma 4, gli ulteriori criteri, modalità e procedure per i suddetti adempimenti sono definiti nel regolamento.

 

     Art. 19. Potenziamento

     1. L’autorizzazione al potenziamento di un impianto autostradale con prodotti non precedentemente autorizzati, è rilasciata dalla Regione subordinatamente alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e delle prescrizioni fiscali ed antincendio. La corretta realizzazione del potenziamento deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all’articolo 15.

 

     Art. 20. Modifiche impianti

     1. Le modifiche di cui all’articolo 13 sono preventivamente comunicate alla Regione, al comando provinciale dei vigili del fuoco, all’UTF competente per territorio ed alla società titolare della concessione autostradale, e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e di quella fiscale ed antincendio. La corretta realizzazione delle modifiche deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all’articolo 15.

 

     Art. 21. Trasferimento della titolarità della concessione

     1. La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, è presentata alla Regione e sottoscritta dal cedente e dal soggetto subentrante e deve riportare l’indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l’impianto autostradale.

 

     Art. 22. Rinnovo della concessione

     1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale è presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza. Fino all’emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi diritti e doveri relativi all’esercizio dell’impianto.

     2. Se la domanda di rinnovo è presentata successivamente al termine di cui al comma 1, ma entro la data di scadenza della concessione, la concessione stessa non decade ma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 28.

     3. Le concessioni, per le quali l’istanza di rinnovo non è presentata entro i termini fissati al comma precedente, sono soggette a decadenza.

     4. Il rinnovo della concessione è subordinato all’accertamento dell’idoneità tecnica delle attrezzature dell’impianto. L’idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all’articolo 15.

 

     Art. 23. Collaudo

     1. La commissione di collaudo, costituita ai sensi dell’articolo 15, effettua il collaudo entro sessanta giorni dalla presentazione da parte dell’interessato della domanda del rilascio di nuova concessione, di autorizzazione al potenziamento, di modifica e di rinnovo della concessione.

     2. In attesa del collaudo e su richiesta del concessionario la Regione può autorizzare l’esercizio provvisorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.420 articolo 10, comma 1, per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili previa presentazione di apposita documentazione stabilita dal regolamento.

     3. L’attivazione dell’impianto antecedentemente all’effettuazione del collaudo o in assenza di autorizzazione all’esercizio provvisorio comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita all’articolo 28.

 

CAPO IV

IMPIANTI AD USO PRIVATO, PER NATANTI ED AEROMOBILI

 

     Art. 24. Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato

     1. L’autorizzazione per la installazione e l’esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto dall’articolo 10 e dal regolamento, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela ambientale. La corretta realizzazione dell’impianto è certificata da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all’articolo 15.

     2. L’autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto degli automezzi indicati dal richiedente. È vietata la cessione di carburante a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. I titolari degli impianti ad uso privato trasmettono alla ditta, alla quale chiedono il rifornimento di carburante, copia della autorizzazione rilasciata dal comune per l’esercizio dell’impianto stesso.

     3. La richiesta di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto ad uso privato è corredata da autocertificazione attestante la necessità del rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente, secondo le modalità indicate dal regolamento. Le autorizzazioni sono subordinate alla verifica della reale e comprovata necessità, quale il congruo numero di automezzi intestati al richiedente. Nel caso di cantieri, le autorizzazioni sono rilasciate per il tempo necessario al completamento di eventuali lavori o costruzioni che utilizzano macchine di movimento terra o motori fissi quali gruppi elettrogeni o battipalo. La Regione svolge un’azione di monitoraggio relativa alle autorizzazioni ed, annualmente, informa la commissione di cui all’articolo 4.

     4. Gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale, chiedono l’autorizzazione al comune entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, l’impianto è chiuso ed il titolare dell’impresa sanzionato secondo quanto previsto all’articolo 28. Le modifiche di un impianto ad uso privato compatibili con la specificità dell’impianto stesso sono soggette a quanto previsto all’articolo 13, comma 3.

     5. L’attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato è soggetta a comunicazione al comune attestante il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Le modalità ed i termini per la presentazione della comunicazione sono stabiliti dal comune.

     6. Il rifornimento di carburanti per i veicoli sottoindicati, a mezzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato, è comunicato al comune con autocertificazione attestante la necessità di attivazione dei contenitori-distributori mobili, nonché il rispetto delle norme di sicurezza:

     a) macchine operatrici non targate e non circolanti su strada;

     b) automezzi, all’interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili.

 

     Art. 25. Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali

     1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi inferiori a 1.000 litri, è soggetto a comunicazione al comune.

 

     Art. 26. Impianti per il rifornimento di natanti o aeromobili

     1. L’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti per il rifornimento di natanti o di aeromobili è rilasciata dal comune nel quale l’impianto ha sede, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione carburanti, salvo quanto previsto al comma 2.

     2. Gli impianti per il rifornimento di natanti o aeromobili:

     a) sono adibiti all’esclusivo rifornimento di natanti o di aeromobili;

     b) possono derogare alle caratteristiche tipologiche nonché ai criteri di superficie e distanza previsti nella presente legge e nel regolamento.

     3. La corretta realizzazione degli impianti per natanti o aeromobili deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all’articolo 15.

 

CAPO V

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 27. Vigilanza e controllo

     1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge e del conseguente regolamento adottato dalla regione Campania, è esercitata da funzionari regionali della competente struttura regionale, ai quali è conferita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, all’uopo incaricati dal dirigente del settore competente in materia di impianti di distribuzione carburanti, oltre che dagli organi di polizia secondo le competenze attribuite dalle normative in vigore.

     2. La violazione delle norme di cui alla presente legge che prevedono l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riportate all’articolo 28 è accertata dagli organi di polizia o dal personale regionale di cui al comma 1, mediante processo verbale redatto dagli stessi ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n.13, articolo 3. Il processo verbale compilato dagli organi accertatori è immediatamente trasmesso al comune competente per territorio per le violazioni indicate ai commi 1, 2, 3, e 4 dell’articolo 28, ovvero all’ufficio regionale competente in materia di distribuzione carburanti per le violazioni indicate al comma 5 dello stesso articolo.

     3. Le violazioni delle norme di cui alla presente legge e del conseguente regolamento di attuazione sono accertate, contestate e notificate dagli organi incaricati della vigilanza ovvero del controllo, dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria e dagli organi abilitati espressamente dalle leggi vigenti come riportato dalla legge regionale n. 13/83, articolo 2.

     4. Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e del conseguente regolamento, ai fini dell’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 28, possono, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza:

     a) assumere informazioni attraverso l’accesso sui luoghi in questione;

     b) procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla dimora privata;

     c) acquisire atti e predisporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica;

     d) procedere al sequestro cautelare delle cose che formano oggetto di confisca amministrativa, che perdura fino al provvedimento dell’autorità competente.

     5. I titolari delle autorizzazioni, ed in loro assenza i gestori degli impianti, sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire loro tutte le informazioni e le documentazioni necessarie per effettuare gli accertamenti di cui al comma 4.

     6. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica affidati dalla normativa vigente alla competenza, rispettivamente, dell’Ufficio tecnico di finanza e del comando dei vigili del fuoco, nonché i controlli attinenti alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

 

     Art. 28. Sanzioni

     1. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che:

     a) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione e conseguente collaudo;

     b) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti in impianti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburanti a terzi;

     c) attiva un contenitore-distributore mobile senza la prescritta comunicazione.

     2. Nei casi di cui al comma 1, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, l’attività dell’impianto è sospesa fino al rilascio dell’autorizzazione. Se mancano i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione, il comune ordina lo smantellamento dell’impianto e il ripristino dell’area nella situazione originaria.

     3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 colui che:

     a) effettua le modifiche in violazione dell’articolo 13, comma 3;

     b) non utilizza le parti modificate dell’impianto se trattasi di gpl o metano entro il termine fissato nell’autorizzazione;

     c) rifornisce utenti provvisti di recipienti mobili non conformi alle norme di sicurezza;

     d) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;

     e) non espone e non pubblicizza, in modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati, da definirsi con modalità che garantiscono una corretta e trasparente informazione per l’utente.

     4. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 colui che non rispetta l’obbligo dell’esclusivo rifornimento a natanti o aeromobili in un impianto adibito al rifornimento degli stessi.

     5. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 colui che:

     a) presenta domanda di rinnovo della concessione per un impianto autostradale successivamente al termine indicato all’articolo 22, ma entro la data di scadenza della concessione;

     b) attiva l’impianto autostradale antecedentemente all’effettuazione del collaudo o in assenza di autorizzazione all’esercizio provvisorio.

     6. I proventi delle sanzioni amministrative pecunarie previste ai commi 1, 2, 3, 4 spettano al comune ove è installato l’impianto.

     7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 5 spettano alla regione Campania.

     8. Le modalità di pagamento delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché ogni altra disposizione necessaria al fine di dare attuazione alle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, sono indicate nel regolamento.

 

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 29. Norme transitorie e finali

     1. I procedimenti concernenti il rilascio di autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti di distribuzione carburanti e per il rilascio di autorizzazioni per l’aggiunta di carburanti non precedentemente erogati su impianti esistenti, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riproposti ed adeguati alla nuova normativa, conservando il precedente ordine di priorità temporale della richiesta di autorizzazione al comune competente. Dal momento dell’adeguamento decorre il termine di cui all’articolo 9, comma 4.

 

     Art. 30. Abrogazioni

     1. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) la legge regionale 29 giugno 1994, n.27, ad eccezione degli articoli 22, 32, 33 e 75, del capo X e della tabella B che sono abrogati dalla data di emanazione del regolamento;

     b) la legge regionale 21 marzo 1997, n. 10.

 

     Art. 31. Norma finanziaria

     1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede per il corrente esercizio finanziario 2006 con uno stanziamento pari a euro 100.000,00 mediante prelievo della somma occorrente dall’Unità Previsionale di Base 7.7.29.65 ed allocazione della stessa somma nell’UPB 2.66.147.

     2. All’onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 32. Dichiarazione d’urgenza

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 30 luglio 2013, n. 8.

[2] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.