§ 1.7.4 - LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1983, N. 13.
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.7 finanze e patrimonio
Data:10/01/1983
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione. La presente legge regionale si applica in tutti i casi in cui leggi regionali o norme statali anche emanate anteriormente all'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, [...]
Art. 2.  Competenza all'accertamento ed alla contestazione della violazione. Le violazioni delle norme di cui all'art. 1 della presente legge sono accertate, contestate e notificate da:
Art. 3.  Accertamento della violazione e processo verbale. La violazione di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie è accertata mediante processo verbale.
Art. 4.  Contestazione. La violazione deve essere contestata, quando possibile, immediatamente da parte del soggetto accertante sia al trasgressore ovvero - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di [...]
Art. 5.  Notificazione della violazione. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate all'art. 3 il verbalizzante ovvero l'autorità competente da cui dipende il [...]
Art. 6.  Pagamento in misura ridotta. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al [...]
Art. 7.  Mancato pagamento in misura ridotta. Ulteriori competenze. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate, conformemente a quanto indicato nel secondo comma e nei [...]
Art. 8.  Ordinanza - Ingiunzione. Contro l'accertamento della violazione il trasgressore od il soggetto responsabile ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli eventuali responsabili in [...]
Art. 9.  Schedario dei trasgressori. Il Presidente della Giunta regionale dispone la pubblicazione per estratto sommario nel Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
Art. 10.  Pagamento della somma determinata con ordinanza- ingiunzione. Il pagamento della somma determinata ai sensi dell'art. 8 è effettuato con le modalità indicate all'art. 6, secondo comma, entro il [...]
Art. 11.  Effetti del pagamento dell'intera somma per gli obbligati in solido. Il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ha effetto liberatorio per tutti gli [...]
Art. 12.  Esecuzione forzata. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Con riguardo alla esecutività dell'ordinanza che dispone la confisca, si applica il sesto comma dell'art. 18 della legge 24 [...]
Art. 13.  Sequestro. Quando si è proceduto a sequestro, fermo restando che l'opposizione va proposta, secondo le rispettive competenze, all'autorità indicata all'art. 7, secondo comma, della presente legge, [...]
Art. 14.  Confisca. Per quanto attiene alla confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, delle cose che ne sono il prodotto o di quelle la cui fabbricazione, [...]
Art. 15.  Altre sanzioni amministrative accessorie. Alle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie, diverse dal sequestro e dalla confisca amministrativa, si applicano il primo e [...]
Art. 16.  Prescrizione. Il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Art. 17.  Utilizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge spettano, secondo le rispettive competenze, agli [...]
Art. 18.  Disposizioni particolari per le funzioni delegate o subdelegate. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati.
Art. 19.  Violazione di norme da parte degli stessi Enti competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione. Qualora un'azione od un'omissione punibile con sanzione amministrativa pecuniaria sia contestabile ad un [...]
Art. 20.  Competenze per le sanzioni pecuniarie depenalizzate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ferma restando l'attività di coordinamento e di indirizzo della Regione, le funzioni amministrative [...]
Art. 21.  Accertamenti mediante analisi di campioni. Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale, per le materie di competenza della [...]
Art. 22.  Con apposita legge regionale saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto all'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla [...]


§ 1.7.4 - LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1983, N. 13.

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di

competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati.

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Ambito di applicazione. La presente legge regionale si applica in tutti i casi in cui leggi regionali o norme statali anche emanate anteriormente all'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, in materia di competenza propria o delegata, prevedano l'irrogazione, da parte della Regione stessa ovvero di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati, di sanzioni amministrative pecuniarie, originariamente amministrative o divenute tali per effetto della depenalizzazione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Restano ferme le disposizioni che disciplinano le sanzioni previste per le violazioni di norme tributarie regionali.

 

     Art. 2. Competenza all'accertamento ed alla contestazione della violazione. Le violazioni delle norme di cui all'art. 1 della presente legge sono accertate, contestate e notificate da:

     a) gli organi incaricati della vigilanza ovvero del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;

     b) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, con gli specifici poteri indicati al quarto comma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

     c) gli organi abilitati espressamente dalle leggi vigenti.

     In aggiunta agli organi espressamente incaricati della vigilanza o controllo ovvero abilitati ai sensi rispettivamente delle lettere a) e c) del comma precedente, per le funzioni esercitate direttamente dalla Regione provvedono comunque i dipendenti regionali incaricati dal Presidente della Giunta regionale su conforme proposta dell'Assessore competente per materia.

     Qualora le funzioni di cui al primo comma siano state delegate o subdelegate a Comuni, Province, Comunità Montane o Consorzi fra enti locali ovvero per il loro esercizio la Regione abbia individuato l'ente locale titolare, ad esse provvedono, oltre ai soggetti di cui al primo comma lettera b), gli organi ed agenti degli Enti delegati secondo i rispettivi ordinamenti.

     La Regione e gli Enti individuati, delegati o subdelegati, possono comunque incaricare dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative agenti giurati che ne hanno facoltà in base alle vigenti leggi; detti agenti giurati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 138 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e prestare giuramento davanti al Pretore.

     Sono fatte salve le abilitazioni a soggetti diversi da quelli indicati al presente articolo previsti da norme efficaci prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo le modifiche e le integrazioni in questa contenute.

     I soggetti e gli organi che procedono ad accertamento ai sensi del presente articolo sono comunque titolari dei poteri previsti all'art. 13, primo e secondo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Essi debbono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione ad effettuare l'accertamento.

     Per gli accertamenti da effettuarsi su veicoli circolanti su aree pubbliche i funzionari debbono essere muniti di apposito distintivo che sarà stabilito dall'Assessorato regionale ai Trasporti.

 

     Art. 3. Accertamento della violazione e processo verbale. La violazione di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie è accertata mediante processo verbale.

     Il processo verbale di accertamento della violazione contiene:

     a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento ed eventuale avvenuta contestazione o la sommaria descrizione dei motivi della mancata immediata contestazione di cui al successivo art. 4;

     b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

     c) le generalità del trasgressore se identificato ovvero, quando sia possibile, - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni diciotto o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - le generalità di chi ne era tenuto alla sorveglianza;

     d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

     e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;

     f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

     g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 7.

 

     Art. 4. Contestazione. La violazione deve essere contestata, quando possibile, immediatamente da parte del soggetto accertante sia al trasgressore ovvero - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni diciotto o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - a chi era tenuto alla sorveglianza, sia alla persona obbligata in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

     Qualora non possa farsi luogo alla contestuale redazione del processo verbale, lo stesso deve essere notificato ai soggetti di cui al primo comma con le modalità indicate all'art. 4 e deve contenere la sommaria descrizione dei motivi della sua mancata immediata redazione.

     In tal caso i termini per il pagamento in misura ridotta nonché per richiedere l'audizione e per presentare documenti e scritti difensivi decorrono dalla data di notificazione.

 

     Art. 5. Notificazione della violazione. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate all'art. 3 il verbalizzante ovvero l'autorità competente da cui dipende il verbalizzante notifica il processo verbale della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

     Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

     Il processo verbale viene notificato, anche da parte del dipendente dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal Codice di procedura civile o in via amministrativa ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli artt. 139, 145 o 146 del Codice di procedura civile.

     Il processo verbale compilato a carico di persona non identificata deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente ad irrogare la sanzione.

     Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio - anche di elezione - non siano noti, la notificazione del processo verbale nella forma preventiva dell'art. 142 del Codice di procedura civile è facoltativa, ferma restando la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per il giudizio di opposizione.

     L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

 

     Art. 6. Pagamento in misura ridotta. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione ovvero, per i soggetti di cui al quinto comma dell'art. 4, entro il maggior termine determinato ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta viene effettuato dal trasgressore o responsabile ovvero dall'obbligato in solido mediante versamento in conto corrente postale con specifica indicazione della causale di versamento intestato alla Tesoreria della Regione, dell'Ente delegato, subdelegato o individuato dalla Regione a seconda delle competenze stabilite ai sensi dell'art. 7, primo comma.

     Gli Enti delegati, subdelegati o individuati dalla Regione possono stabilire, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, che il pagamento in misura ridotta della somma dovuta possa essere effettuato mediante corresponsione nelle mani dell'agente all'atto della contestazione.

     Il trasgressore, qualora si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi del secondo comma del presente articolo, entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento e sotto pena di decadenza dal beneficio della riduzione, è tenuto a darne prova mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'Ufficio, comando o autorità che ha contestato l'inflazione.

     Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

 

     Art. 7. Mancato pagamento in misura ridotta. Ulteriori competenze. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate, conformemente a quanto indicato nel secondo comma e nei successivi articoli della presente legge, dalla Regione ovvero dagli Enti locali delegati, subdelegati od individuati dalle singole leggi regionali.

     L'Ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini di cui all'art. 6 o non ne abbia avuto notizia, deve presentare rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni unitamente ad eventuali scritti difensivi e documenti presentati dall'interessato ai sensi dell'art. 8 successivo, nonché delle proprie osservazioni in merito:

     a) al Presidente della Giunta regionale, per le sanzioni le cui funzioni sono esercitate direttamente dalla Regione;

     b) al Sindaco, al Presidente della Giunta provinciale, della Comunità Montana o del Consorzio, per le sanzioni le cui funzioni sono delegate o attribuite ai Comuni, Province, Comunità montane o Consorzi fra Enti locali.

 

     Art. 8. Ordinanza - Ingiunzione. Contro l'accertamento della violazione il trasgressore od il soggetto responsabile ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge medesima, entro trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, possono far pervenire all'autorità competente di cui all'art. 7, per il tramite dell'ufficio, comando o autorità che ha contestato l'infrazione, scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione da parte dell'autorità stessa.

     L'autorità competente, acquisito il rapporto di cui al citato art. 7, secondo comma, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti ove lo abbiano richiesto gli interessati nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione o responsabile ed alle persone che sono obbligate in solido;

     altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione al soggetto o all'organo che ha redatto il rapporto.

     Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si ha riguardo:

     a) alla gravità della violazione desunta dalle modalità dell'azione, dalla qualificazione dell'elemento soggettivo, dall'entità del danno e del pericolo accertato;

     b) all'eventuale rimozione della situazione antigiuridica determinata dalla condotta tenuta;

     c) alle precedenti infrazioni del trasgressore.

     L'ordinanza-ingiunzione è notificata entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione, per i residenti rispettivamente nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate dall'art. 5.

     Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.

     La restituzione delle cose sequestrate, è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

 

     Art. 9. Schedario dei trasgressori. Il Presidente della Giunta regionale dispone la pubblicazione per estratto sommario nel Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

     A tal fine gli Enti delegati o subdelegati di cui all'art. 7 sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente della Giunta dei provvedimenti adottati.

     I dati per la valutazione dei precedenti del trasgressore rilevati ai fini dell'applicazione del precedente art. 8 sono raccolti in uno schedario generale da istituirsi presso la Giunta regionale.

 

     Art. 10. Pagamento della somma determinata con ordinanza- ingiunzione. Il pagamento della somma determinata ai sensi dell'art. 8 è effettuato con le modalità indicate all'art. 6, secondo comma, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; del pagamento è data comunicazione entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

     Il termine di pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

     L'autorità competente a determinare l'ammontare della sanzione, su richiesta del trasgressore o responsabile o dell'obbligato in solido che si trovi in condizioni economiche disagiate, può autorizzare il pagamento della somma stessa in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a L. 30.000.

     Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

     In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

 

     Art. 11. Effetti del pagamento dell'intera somma per gli obbligati in solido. Il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati in solido.

 

     Art. 12. Esecuzione forzata. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Con riguardo alla esecutività dell'ordinanza che dispone la confisca, si applica il sesto comma dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Decorso inutilmente il termine per il pagamento, alla riscossione degli importi relativi si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza degli artt. 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 13. Sequestro. Quando si è proceduto a sequestro, fermo restando che l'opposizione va proposta, secondo le rispettive competenze, all'autorità indicata all'art. 7, secondo comma, della presente legge, si applica l'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 14. Confisca. Per quanto attiene alla confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, delle cose che ne sono il prodotto o di quelle la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa, si applicano il terzo, il quarto e quinto comma dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 15. Altre sanzioni amministrative accessorie. Alle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie, diverse dal sequestro e dalla confisca amministrativa, si applicano il primo e secondo comma dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 16. Prescrizione. Il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

     L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.

 

     Art. 17. Utilizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge spettano, secondo le rispettive competenze, agli enti indicati all'art. 7, primo comma, i quali li utilizzano:

     a) la Regione, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di contabilità e finanza regionale;

     b) gli enti delegati o subdelegati, per finanziare le spese di gestione delle funzioni delegate o subdelegate;

     c) gli enti individuati dalla Regione quali titolari della funzione, in conformità alle norme con cui è loro attribuita la relativa competenza ovvero, in mancanza, sulla base delle disposizioni finanziarie e contabili che gli stessi enti sono tenuti ad osservare.

     I predetti enti provvederanno a liquidare il quarto dei proventi contravvenzionali a norma della legge 26 gennaio 1865, n. 2134 agli Agenti Scopritori.

     Per gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato i proventi vanno versati al Fondo Assistenza e Previdenza per il personale del Corpo Forestale dello Stato, costituito con D.P.R.

     6 giugno 1981, n. 384.

 

     Art. 18. Disposizioni particolari per le funzioni delegate o subdelegate. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati.

     Gli Enti delegati o subdelegati sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni delegate o subdelegate e, annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse indicate, in particolare il numero delle sanzioni comminate nell'anno precedente e relativo esito nonché le somme complessivamente introitate.

     La Regione, a sua volta, mette a disposizione degli enti delegati o subdelegati ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni delegate o subdelegate.

     La Giunta regionale formula, ove ritenuto opportuno, criteri ed indicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate.

     In caso di persistente inattività, di gravi o reiterate inadempienze ovvero, limitatamente alle funzioni subdelegate, di inosservanza delle direttive rivolte dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 maggio 1980 n. 54, la revoca della delega o della subdelega.

 

     Art. 19. Violazione di norme da parte degli stessi Enti competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione. Qualora un'azione od un'omissione punibile con sanzione amministrativa pecuniaria sia contestabile ad un ente locale delegato, subdelegato od individuato dalla Regione che, ai sensi dell'art. 7, primo comma, è anche competente per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 8 e seguenti della presente legge, gli organi ed i soggetti cui spetta, ai sensi dell'art. 2, l'accertamento e la contestazione della violazione, procedono nei confronti dell'ente e trasmettono il rapporto di cui all'art. 7, secondo comma, alla Regione. In tal caso il Presidente della Giunta regionale sostituisce a tutti gli effetti, per il prosieguo del procedimento, l'organo - individuato ai sensi dello stesso art. 7, secondo comma, lettera b) - dell'ente locale contestato.

 

     Art. 20. Competenze per le sanzioni pecuniarie depenalizzate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ferma restando l'attività di coordinamento e di indirizzo della Regione, le funzioni amministrative proprie o delegate dello Stato riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla sezione II Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono delegate e subdelegate agli stessi enti ai quali sono state delegate o subdelegate le relative materie, salvo specifiche attribuzioni conferite con altre leggi regionali attualmente in vigore o che verranno in seguito emanate.

     Restano di competenza della Regione le funzioni amministrative nelle materie della legge 689/81 non delegate, non subdelegate o per le quali la Regione non ha individuato altro ente, nonché la definizione degli eventuali procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     La Giunta regionale, nell'ambito dell'attività di coordinamento e di indirizzo di cui al primo comma, predisporrà gli atti necessari per adeguare alla presente legge procedure e disposizioni in vigore.

 

     Art. 21. Accertamenti mediante analisi di campioni. Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale, per le materie di competenza della Regione:

     a) sarà fissata la somma di denaro a carico del richiedente la revisione dell'analisi sulla base della quale è stata accertata la violazione di norma comportante l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

     b) saranno indicati gli istituti incaricati della revisione medesima.

 

     Art. 22. Con apposita legge regionale saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto all'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse nonché alla destinazione delle cose confiscate.