§ 56.2.46 - D.M. 20 gennaio 1999, n. 76.
Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:20/01/1999
Numero:76


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413, le modalità e i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di attrezzare con [...]
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento si intende per:
Art. 3.      1. Entro i tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di autorizzazioni relative ad un numero di impianti preesistenti di distribuzione dei [...]
Art. 4.      1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 1, devono trasmettere al Ministero dell'ambiente, al Ministero [...]
Art. 5.      1. I sistemi di recupero dei vapori da installare sulle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere conformi ai requisiti tecnici di [...]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 56.2.46 - D.M. 20 gennaio 1999, n. 76. [1]

Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori.

(G.U. 29 marzo 1999, n. 73).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413, le modalità e i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di attrezzare con dispositivi di recupero dei vapori di benzina le pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     benzina: qualunque distillato di petrolio corrispondente ai seguenti codici doganali: NC27100026 - 27100027 - 27100029 - 27100032 - 27100034 - 27100036;

     pompa di distribuzione o distributore: apparecchio finalizzato all'erogazione di benzina. Può essere dotato di idonea unità di pompaggio in grado di aspirare da serbatoi di stoccaggio, oppure può essere collegato ad un sistema di pompaggio centralizzato. Se inserito in un impianto di distribuzione di carburanti in rapporto con il pubblico, deve essere dotato di idoneo dispositivo per l'indicazione ed il calcolo delle quantità erogate; il distributore, inserito in un impianto di distribuzione di carburanti privato, può essere sprovvisto di detti dispositivi;

     dispositivi di recupero dei vapori o sistema di recupero dei vapori - fase II: insieme dei dispositivi e delle procedure atti a prevenire l'emissione in atmosfera di composti organici volatili durante i rifornimenti di benzina di autoveicoli. Tale insieme di procedure e di dispositivi, di seguito indicato più brevemente come sistema di recupero dei vapori, comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, nonché tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizione di sicurezza ed efficienza;

     impianto preesistente di distribuzione di carburanti: installazione in cui la benzina viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli da serbatoi di stoccaggio realizzata con concessione rilasciata antecedentemente al 3 dicembre 1997;

     erogato: il volume annuo di benzina, espresso in metri cubi, erogato agli autoveicoli dall'impianto di distribuzione nel 1997.

 

     Art. 3.

     1. Entro i tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di autorizzazioni relative ad un numero di impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti superiore a cinque, devono attrezzare le pompe di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori in un numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano già attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori conformi all'articolo 5, tale che la somma del loro erogato rappresenti almeno il 40% dell'erogato complessivo degli impianti non ancora adeguati alla data del 3 dicembre 1997 di cui essi stessi sono titolari. In ogni caso entro la stessa data i titolari di cui sopra devono dotare almeno la metà dei loro impianti preesistenti ubicati nei comuni individuati nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento, di dispositivi di recupero dei vapori per le pompe di distribuzione delle benzine.

     2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, entro il 30 settembre 1999 i soggetti di cui al comma 1, devono attrezzare le pompe di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori in un numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano già attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori conformi all'articolo 5, tale che la somma del loro erogato rappresenti almeno il 70% dell'erogato complessivo degli impianti non ancora adeguati alla data del 3 dicembre 1997 di cui essi stessi sono titolari.

     3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, entro il 30 settembre 1999 le pompe di distribuzione delle benzine presso tutti gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti ubicati nei comuni individuati nell'allegato 1 devono essere attrezzate con dispositivi di recupero dei vapori.

     4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, entro il 30 giugno 2000 le pompe di distribuzione delle benzine presso tutti gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti devono essere attrezzate con dispositivi di recupero dei vapori.

     5. A decorrere dalla data di adeguamento, indicata al comma 1, deve essere conservata presso il singolo impianto di distribuzione dei carburanti e messa a disposizione dell'autorità competente una autocertificazione del titolare dell'autorizzazione attestante il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti commi nonché la data prevista per l'adeguamento a quanto ivi prescritto.

 

     Art. 4.

     1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 1, devono trasmettere al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanità e al Ministero dell'interno un piano di adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento delle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti secondo la tempistica ed i criteri di cui all'articolo 3. Il piano si ritiene approvato ove entro i successivi trenta giorni il Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'interno, non comunichi osservazioni ai titolari di autorizzazioni.

     2. Il piano di adeguamento di cui al comma 1 deve riportare il numero di impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti nonché l'erogato totale e specificare per ognuno di detti impianti, suddivisi su base provinciale nonché, nel caso dei comuni individuati nell'allegato 1, su base comunale: la data del rilascio della autorizzazione, l'ubicazione, l'erogato, lo stato di adeguamento alla data del 3 dicembre 1997 nonché la data prevista per l'adeguamento.

     3. Possono essere apportate modifiche al piano di adeguamento di cui al comma 1, fermi restando i termini temporali e i criteri previsti all'articolo 3. Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate ai Ministeri indicati al comma 1.

     4. I titolari di autorizzazioni che non presentino il piano di cui al comma 1 nei termini ivi previsti devono adeguare tutti i loro impianti entro i tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 5.

     1. I sistemi di recupero dei vapori da installare sulle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere conformi ai requisiti tecnici di omologazione e di installazione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1996, n. 156.

     2. Ai fini dell'installazione dei sistemi di recupero dei vapori negli impianti di distribuzione dei carburanti si applica quanto previsto all'articolo 5 del decreto di cui al comma 1.

     3. Le procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori a carico dell'esercente dell'impianto di distribuzione dei carburanti sono quelle individuate all'articolo 6 del decreto di cui al comma 1.

 

     Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato 1

ELENCO DEI COMUNI

CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI

DI CUI AI COMMI 1 E 3 DELL'ARTICOLO 3

     Il seguente elenco si riferisce ai comuni italiani che, secondo il 13° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 1991, hanno un numero di abitanti pari o superiore a 150.000:

     1) Bari

     2) Bologna

     3) Brescia

     4) Cagliari

     5) Catania

     6) Firenze

     7) Foggia

     8) Genova

     9) Livorno

     10) Messina

     11) Milano

     12) Modena

     13) Napoli

     14) Padova

     15) Palermo

     16) Parma

     17) Prato

     18) Reggio Calabria

     19) Roma

     20) Salerno

     21) Taranto

     22) Torino

     23) Trieste

     24) Venezia

     25) Verona

 

 


[1] Adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e il Ministro della Sanità. Abrogato dall'art. 280 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, fatto salvo quanto ivi previsto.