§ 3.6.24 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, “Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, attività commerciali
Data:23/02/2005
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, è così modificato:


§ 3.6.24 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, “Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane.

(B.U. 28 febbraio 2005, n. 14).

 

Art. 1.

     1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, è così modificato:

“I produttori di pane hanno l’obbligo di confezionare i singoli pezzi con sacchetti di carta per alimenti sigillati, eventualmente provvisti di finestra per assicurare la visibilità del contenuto, sui quali è apposta un’etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento ed ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari”.

     2. L’articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, è così sostituito:

“I programmi di investimento per la realizzazione di impianti di confezionamento conformi al disposto della presente legge sono considerati prioritari nell’attuazione dei regimi regionali di aiuto a favore delle piccole e medie imprese e dell’artigianato”.

     3. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, è sostituito dai seguenti commi:

“Il Presidente della Giunta regionale provvede all’irrogazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva delle somme, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, e della legge regionale 1 gennaio 1983, n.13.

Entro l’esercizio successivo a quello di riscossione delle sanzioni, la Regione ripartisce ed assegna la metà dei proventi acquisiti in bilancio derivanti dall’applicazione delle sanzioni ai comuni in cui hanno sede le imprese sanzionate”.

     4. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 1 febbraio 2005, n.2, sostituire le parole “novanta giorni” con le parole “centottanta giorni”.