§ 3.6.23 – L.R. 1 febbraio 2005, n. 2.
Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, attività commerciali
Data:01/02/2005
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Confezionamento e commercializzazione.
Art. 3.  Costi.
Art. 4.  Sanzioni.
Art. 5.  Decorrenza.


§ 3.6.23 – L.R. 1 febbraio 2005, n. 2. [1]

Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane.

(B.U. 7 febbraio 2005, n. 9).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge disciplina il confezionamento e la commercializzazione del pane sul territorio della regione Campania.

 

     Art. 2. Confezionamento e commercializzazione.

     1. I produttori di pane hanno l’obbligo di confezionare i singoli pezzi con busta idroforata conica sulla quale è apposta un’etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento ed ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari [2].

     2. Se i singoli pezzi prodotti hanno un peso non superiore a 100 grammi possono essere confezionati in un unico contenitore con un numero di pezzi non superiore a cinque.

     3. I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esenti dall’obbligo della confezione.

     4. Sul territorio della regione Campania non può essere commercializzato pane privo del confezionamento di cui ai commi 1 e 2, tranne il caso di cui al comma 3.

     5. In ogni caso il pane non può essere asportato dal luogo di produzione e trasportato privo dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 3. Costi. [3]

     I programmi di investimento per la realizzazione di impianti di confezionamento conformi al disposto della presente legge sono considerati prioritari nell’attuazione dei regimi regionali di aiuto a favore delle piccole e medie imprese e dell’artigianato.

 

     Art. 4. Sanzioni.

     1. I produttori di pane che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro.

     2. La stessa sanzione è applicata nei confronti di coloro che pongono in commercio pane non confezionato secondo i requisiti della presente legge.

     3. Il Presidente della Giunta regionale provvede all’irrogazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva delle somme, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, e della legge regionale 1 gennaio 1983, n.13.

Entro l’esercizio successivo a quello di riscossione delle sanzioni, la Regione ripartisce ed assegna la metà dei proventi acquisiti in bilancio derivanti dall’applicazione delle sanzioni ai comuni in cui hanno sede le imprese sanzionate [4].

 

     Art. 5. Decorrenza.

     1. La presente legge ha effetto decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bollettino ufficiale. [5]


[1] I termini di cui alla presente legge, già prorogati a far data dal giorno 8 agosto 2006 fino al 31 dicembre 2007 dall'art. 31 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1, al 31 dicembre 2008 dall'art. 41 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1, sono stati ulteriormente prorogati al 31 marzo 2009 dall'art. 34 della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.

[2] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 13 e così sostituito dall’art. 23 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 13.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 13.

[5] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 13 e così ulteriormente modificato dall’art. 23 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15, nel testo stabilito dall’art. 26 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.