§ 3.1.93 - L.R. 22 novembre 2010, n. 13.
Regolarizzazione degli impianti serricoli


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:22/11/2010
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Regolarizzazione impianti serricoli
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 3.1.93 - L.R. 22 novembre 2010, n. 13.

Regolarizzazione degli impianti serricoli

(B.U. 24 novembre 2010, n. 77)

 

Art. 1. Regolarizzazione impianti serricoli

1. Gli impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolarizzati, secondo i parametri fissati dalle leggi regionali 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole) e 21 marzo 1996, n. 7 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, concernente le norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole), mediante istanza al Sindaco, presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [1].

2. Rientrano tra gli impianti serricoli di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 8/1995, le strutture idonee a determinare condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, per lo sviluppo e per la produzione-essiccazione della coltura tabacchicola.

3. Per allocare servizi, impianti e attrezzature, sono realizzabili, entro il limite del quindici per cento della superficie dell'impianto serricolo, avanserre con materiali di copertura trasparenti od opachi e con tecniche che, in caso di dismissione dell'attività agricola, consentono il semplice smontaggio senza ricorrere ad operazioni di demolizione.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per effetto dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4. Per l’anno 2013, in via transitoria, il termine di cui al presente comma è stato fissato al 30 giugno 2013 dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 33.