§ 2.3.36 - L.R. 3 novembre 1994, n. 33.
Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati stranieri in Campania provenienti da paesi extra comunitari.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:03/11/1994
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Consulta Regionale dell'Immigrazione Extra Comunitaria.
Art. 4.  Composizione della Consulta Regionale Dell'Immigrazione Extra Comunitaria.
Art. 5.  Costituzione e durata in carica della Consulta.
Art. 6.  Organizzazione della Consulta.
Art. 7.  Funzionamento.
Art. 8.  Albo della Associazioni degli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari.
Art. 9.  Conferenza dell'immigrazione.
Art. 10.  Intese tra regioni ed enti locali.
Art. 11.  Programmazione degli interventi.
Art. 12.  Informazione e servizi sociali.
Art. 13.  Inserimento e tutela culturale.
Art. 14.  Inserimento nel mercato del lavoro.
Art. 15.  Tutela della salute.
Art. 16.  Alloggi.
Art. 17.  Centri d'orientamento e d'accoglienza.
Art. 18.  Studi, indagini e ricerche.
Art. 19.  Assistenza del difensore civico assistenza legale.
Art. 20.  Contributi e convenzioni.
Art. 21.  Dotazione del fondo.
Art. 22.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.3.36 - L.R. 3 novembre 1994, n. 33. [1]

Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati stranieri in Campania provenienti da paesi extra comunitari.

(B.U. 4 novembre 1994, n. 53).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Campania, in attuazione dei principi generali indicati dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 ed in armonia con la risoluzione delle Nazioni Unite 40/144 del 1985 sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali con la normativa CEE, con le iniziative e le leggi dello Stato, ed in particolare con la legge 30 dicembre 1986, n. 943, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza, nel godimento dei diritti civili, con i cittadini ed a rimuovere le cause economiche, culturali e sociali che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della Regione Campania.

     2. Le iniziative promosse dalla Regione sono rivolte:

     a) alla tutela del diritto al lavoro, allo studio, alle prestazioni sociali e sanitarie degli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari e delle loro famiglie;

     b) al superamento delle difficoltà sociali, culturali ed economiche degli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari e delle loro famiglie, anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo;

     c) al mantenimento dei legami linguistici e culturali con la terra di origine;

     d) allo studio ed alla ricerca sul fenomeno migratorio;

     e) alla promozione sociale delle donne immigrate provenienti da Paesi extra comunitari;

     f) alla formazione professionale favorendo altresì idonee soluzioni abitative;

     g) a promuovere forme di partecipazione, solidarietà e tutela degli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari, agevolandone cosi l'inserimento nella vita sociale e nelle attività produttive.

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. Le attività e gli interventi contemplati nella presente legge sono rivolti agli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari e alle loro famiglie che soggiornano regolarmente sul territorio regionale e che in esso risiedono.

     2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

     a) gli stranieri, occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica Italiana, che siano stati ammessi temporaneamente su domanda del datore di lavoro per adempiere a funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, e che sono tenuti a lasciare il Paese quando tali funzioni o compiti sono terminati;

     b) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;

     c) gli artisti e i lavoratori dello spettacolo che si trovino in tournée nel territorio nazionale.

     d) i marittimi.

 

TITOLO II

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.

 

     Art. 3. Consulta Regionale dell'Immigrazione Extra Comunitaria.

     1. E' istituita la Consulta Regionale dell'Immigrazione Extra comunitaria.

     2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) formulare proposte ed esprimere pareri in ordine alle iniziative ed agli interventi regionali per profili riguardanti l'immigrazione extra comunitaria e, in particolare, in ordine ai piani e programmi in materia socio-sanitaria, di orientamento professionale, di formazione professionale, di diritto allo studio, di educazione permanente, di centri di orientamento ed accoglienza, di edilizia residenziale, nonché di studi e ricerche sui problemi dell'immigrazione extra comunitaria nella Regione Campania;

     b) esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle iniziative ed agli interventi regionali riguardanti i destinatari della presente legge;

     c) esprimere parere su ogni argomento relativo alla presente legge sottoposto alla Giunta Regionale o al Consiglio Regionale;

     d) propone sulla base dei piani di spesa della Giunta Regionale, priorità, metodi e criteri per la ripartizione dei fondi disponibili;

     e) promuovere gli opportuni collegamenti con le Consulte eventualmente istituite dagli Enti locali della Regione e con quelle delle altre Regioni e con quelle Nazionali:

     f) promuovere la costituzione e lo sviluppo di associazioni democratiche degli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari;

     g) proporre alla Regione iniziative, anche nei confronti del Parlamento e del Governo, concernenti questioni di ordine economico sociale, previdenziale ed assistenziale anche da realizzare d'intesa con gli Stati dai quali provengono detti immigrati;

     h) formulare proposte ed esprimere pareri in ordine alla convocazione della conferenza regionale sulla immigrazione.

 

     Art. 4. Composizione della Consulta Regionale Dell'Immigrazione Extra Comunitaria.

     1. La Consulta Regionale dell'Immigrazione extra comunitaria è composta da:

     a) il Presidente della Giunta Regionale o un componente di essa da lui delegato;

     b) un rappresentante dell'Amministrazione comunale di Napoli.

     c) tredici rappresentanti delle collettività a più alta presenza in Campania distinte per Paesi di provenienza, designati dalle relative Associazioni iscritte all'albo previsto dall'art. 8. di cui cinque studenti e tra questi tre rappresentanti dei paesi in via di sviluppo;

     d) sette rappresentanti delle Associazioni di volontariato iscritte nel registro previsto dalla legge regionale 8 febbraio 1993 n. 9, di cui due rispettivamente per le province di Napoli e Caserta e uno per ciascun'altra Provincia, designati tra le Associazioni divise per provincia che svolgono con continuità da almeno due anni attività a favore degli immigrati provenienti da Paesi extra comunitaria;

     e) quattro rappresentanti femminili di associazioni che svolgono attività di promozione dei diritti delle donne;

     f) quattro rappresentanti di istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nella Regione Campania per l'assistenza ai lavoratori immigrati provenienti da Paesi extra comunitari;

     g) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;

     h) tre esperti sui problemi migratori designati dalle Università della Campania;

     i) un rappresentante dell'Agenzia per l'impiego della Campania;

     l) il dirigente dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione o un suo delegato;

     m) il sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;

     n) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), nominato dalla sezione regionale della Campania;

     o) due consiglieri regionali di cui uno designato dalle minoranze;

     p) il dirigente del settore dell'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (ORMEL), Lavoro e Occupazione, Emigrazione ed Immigrazione, o suo delegato;

 

     Art. 5. Costituzione e durata in carica della Consulta.

     1. La Consulta regionale è nominata, all'inizio di ogni legislatura, con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'ORMEL, Lavoro e Occupazione, Emigrazione ed Immigrazione, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta stessa e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Regionale.

     2. Il Presidente della Giunta Regionale provvede alla prima convocazione ed all'insediamento della Consulta.

     3. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro della Consulta, si procede alla sua sostituzione secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

     4. La Consulta e validamente costituita con la nomina di almeno la meta più uno dei suoi membri.

 

     Art. 6. Organizzazione della Consulta.

     1. Sono organi della Consulta il Presidente ed il Comitato esecutivo.

     2. Il Presidente della Consulta è il Presidente della Giunta Regionale o un componente di essa da lui delegato.

     3. La Consulta elegge, nel suo seno, due Vice Presidenti, almeno uno dei quali tra i membri previsti dal precedente art. 4, lettera c) [2].

     4. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da sei membri della Consulta eletti dalla stessa tra i suoi componenti di cui quattro rappresentanti dei cittadini extra comunitari e un rappresentante delle Associazioni di volontariato di cui alla lettera d) del precedente art 4 [3].

     5. Il Presidente convoca, con almeno dieci giorni di preavviso, le riunioni della Consulta e del Comitato esecutivo che presiede, stabilendone l'ordine del giorno.

     6. Uno dei due Vice Presidenti svolge, su delega, le funzioni vicarie e, d'intesa con il Presidente, sovrintende alle attività del Comitato esecutivo.

     7. Il Comitato esecutivo predispone gli atti da portare all'approvazione della Consulta, attua le parti del piano degli interventi di cui al successivo art. 11, di competenza della Consulta, esprime pareri in via di urgenza che la Giunta o il Consiglio Regionale gli sottopone.

 

     Art. 7. Funzionamento.

     1. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Consulta qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

     2. La Consulta si riunisce validamente con la maggioranza del suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

     3. L'attività di supporto amministrativo e di segreteria della Consulta e del Comitato esecutivo è assicurata dalla Giunta Regionale.

     4. La Consulta può costituire commissioni e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta altri componenti della Giunta Regionale, esperti di determinate discipline, rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti e singoli soggetti interessati ai problemi dell'immigrazione.

     5. Ai membri immigrati della Consulta, non dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, spetta un gettone di presenza pari a lire 100.000 per seduta.

     6. E' istituita la Segreteria della Consulta per l'espletamento dei compiti connessi all'applicazione della presente legge, di cui fanno parte:

     a) n. 1 funzionario del settore designato dall'Assessore competente;

     b) n. 4 unità di cui due dattilografe/i.

 

     Art. 8. Albo della Associazioni degli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari.

     1. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione dell'Albo delle Associazioni degli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari, determinando contestualmente le modalità di iscrizione ad esso.

     2. L'iscrizione all'albo di cui al primo comma è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 4 [4].

     3. I rappresentanti di cui al comma precedente devono essere residenti in un comune della Regione Campania.

     4. Tutte le associazioni di comunità presenti nella Regione Campania, hanno diritto all'iscrizione all'Albo delle Associazioni.

 

     Art. 9. Conferenza dell'immigrazione.

     1. Ogni anno la Giunta Regionale, con la collaborazione della Consulta, convoca la Conferenza Regionale dell'Immigrazione, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite, allo scopo di realizzare, con il concorso di tutti i soggetti interessati e le eventuali organizzazioni, la verifica pubblica sull'evoluzione del fenomeno dell'immigrazione e sulle necessità d'intervento.

     2. La Giunta Regionale potrà, per motivi eccezionali e su proposta della Consulta, convocare conferenze straordinarie.

 

TITOLO III

PROGRAMMI DEGLI INTERVENTI.

 

     Art. 10. Intese tra regioni ed enti locali.

     1. La Regione, sentito il parere della Consulta, individua i propri interventi a favore dei lavoratori e studenti immigrati provenienti da Paesi extra comunitari e delle loro famiglie, previe intese con gli Enti locali interessati, al fine di assicurare il coordinamento dei reciproci interventi e dell'utilizzazione delle relative risorse.

     2. La Giunta Regionale è incaricata di promuovere le intese di cui al precedente comma e di realizzare le eventuali opportune forme di coordinamento relative alle stesse intese.

 

     Art. 11. Programmazione degli interventi.

     1. La Regione stabilisce gli obiettivi, gli indirizzi generali e le priorità degli interventi da realizzare a favore degli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari e delle loro famiglie.

     2. La Giunta Regionale, tenuto conto delle proposte della Consulta e sulla base delle intese di cui al precedente art. 10, predispone il Piano annuale degli interventi e lo trasmette entro il 30 novembre di ogni anno al Consiglio Regionale per l'approvazione. Per i settori di cui rispettivamente agli art. 13, 14, 15, 16 e 17, gli interventi sono stabiliti dai piani previsti dalle leggi regionali che disciplinano i settori stessi, salvo quanto previsto al comma successivo.

     3. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, può deliberare l'attuazione di ulteriori interventi a carattere integrativo, straordinario, sperimentale o inerenti alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali o internazionali, in collaborazione con i Ministeri competenti.

     4. La Giunta Regionale, contestualmente alla proposta di piano di cui al precedente comma 2, presenta annualmente al Consiglio Regionale ed alla Consulta Regionale dell'Immigrazione extra comunitaria una relazione sullo stato di attuazione di tutti gli interventi di cui alla presente legge.

 

TITOLO IV

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 12. Informazione e servizi sociali.

     1. La Regione Campania, tramite la Consulta, e di concerto con il Centro Regionale di Produzione RAI, promuove e realizza un'attività di informazione sull'immigrazione ed a favore degli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari al duplice fine di far conoscere ai cittadini residenti il fenomeno migratorio e di favorire l'inserimento di detti lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

     2. A tal fine la Regione, oltre ad assumere iniziative dirette, anche tramite le proprie strutture territoriali dell'orientamento professionale, promuove le opportune intese con gli Enti locali per l'utilizzazione delle strutture informative esistenti e/o la creazione di nuove laddove non esistano.

     3. La Regione promuove ed incentiva l'istituzione, da parte del Comuni, di centri destinati in particolare:

     a) a fornire informazioni e consulenza per l'accesso ai servizi socio- assistenziali e per l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente anche tramite consulenza letterale;

     b) ad ospitare le attività delle Associazioni degli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari.

 

     Art. 13. Inserimento e tutela culturale.

     1. Per facilitare i processi di integrazione culturale e sociale degli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari per tutelare la loro identità culturale, la Regione promuove, in collaborazione con i Comuni e con le competenti Autorità scolastiche, l'organizzazione dei corsi di recupero linguistico, di alfabetizzazione e di lingua italiana.

     2. In particolare, le iniziative di cui al comma primo consistono in:

     a) appositi corsi di lingua italiana opportunamente articolati tenendo conto anche dell'appartenenza etnico linguistica dei gruppi di cittadini stranieri immigrati provenienti da Paesi extra comunitari, anche ai fini del loro inserimento nelle scuole dell'obbligo;

     b) iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i loro Paesi d'origine, anche in collaborazione con le rappresentanze nazionali, attivando un processo di scambi culturali;

     c) iniziative sociali e culturali, dirette a sensibilizzare la popolazione in ordine alle problematiche migratorie ed a promuovere la conoscenza delle diverse culture, al fine di contrastare fenomeni di emarginazione;

     d) iniziative di educazione alla multiculturalità, indirizzate principalmente agli alunni della scuola dell'obbligo, nel rispetto delle competenze dell'Autorità Scolastica;

     e) corsi formativi rivolti principalmente agli operatori degli Enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari;

     3. Il programma regionale per il diritto allo studio stabilisce interventi straordinari per gli studenti provenienti da Paesi extra comunitari. Tali interventi sono determinati dalla Giunta Regionale su proposta della Consulta di cui al precedente art. 3. Gli studenti immigrati provenienti da Paesi extra comunitari, gli studenti apolidi o rifugiati politici, riconosciuti dalle competenti autorità statali, sono altresì ammessi a fruire dei medesimi interventi riservati agli studenti italiani.

 

     Art. 14. Inserimento nel mercato del lavoro.

     1. Nelle proprie leggi la Regione promuove interventi di formazione, riqualificazione, di aggiornamento professionale, diretti a facilitare l'ingresso e l'inserimento degli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari nelle attività ordinarie e nel mercato del lavoro.

     2. Gli interventi di Formazione Professionale finalizzati al recupero professionale dei lavoratori immigrati provenienti da Paesi extra comunitari ed al loro possibile rientro stabile e qualificato nei Paesi di origine, saranno attuati d'intesa con i Ministeri competenti.

     3. I lavoratori immigrati provenienti da Paesi extra comunitari, iscritti nelle liste del collocamento ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e della legge 28 febbraio 1990, n. 39, rientrano tra le categorie previste dalle vigenti leggi regionali ai fini delle agevolazioni per la costituzione di nuove cooperative ed imprese.

     4. In direzione di una seria politica per l'autosviluppo, la Regione incentiva il ritorno nei Paesi d'origine, particolarmente di quegli stranieri che, avendo conseguita una qualificazione professionale, possano spenderla nei loro Paesi di provenienza.

 

     Art. 15. Tutela della salute.

     1. Gli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari, anche gli stagionali o coloro che a qualsiasi titolo si trovino sul territorio regionale, hanno libero accesso ai servizi sanitari, alle strutture di base, poliambulatoriali e asili nido esistenti. Nella predisposizione degli interventi in materia di maternità, sessualità ed uso dei sistemi anticoncezionali, si dovrà tener conto delle diversità culturali e religiose delle donne immigrate provenienti da Paesi extra comunitari.

     2. A tal fine la Regione Campania, nel ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali da assegnare a ciascun comune, terrà conto dell'entità della popolazione immigrata proveniente da Paesi extra comunitari presente nei Comuni della Regione Campania ed emanerà le relative direttive.

     3. La Regione promuove le iniziative necessarie, volte alla tutela della salute degli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari dimoranti nel territorio regionale, anche attraverso rapporti convenzionati con le Associazioni regionali del volontariato, riconosciute dalla Consulta di cui all'art. 3.

 

     Art. 16. Alloggi.

     1. I lavoratori e gli studenti immigrati provenienti da Paesi extra comunitari, che risiedono in un Comune della Regione Campania, sono ammessi a partecipare alle stesse condizioni dei cittadini residenti ai bandi di concorso relativi alle provvidenze della Regione Campania in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e l'affitto di alloggi.

     2. La Regione favorisce attraverso gli Enti Locali, per particolari situazioni di emergenza, il reperimento di alloggi da riservare ad abitazioni temporanee per i lavoratori immigrati provenienti da Paesi extra comunitari che risiedono in uno dei Comuni della Regione Campania.

 

     Art. 17. Centri d'orientamento e d'accoglienza.

     1. La Regione Campania concede contributi straordinari, anche per l'avvio di nuove iniziative, ai Comuni (singoli o associati), alle associazioni senza scopo di lucro che operino da almeno due anni nei territori a maggiore concentrazione di popolazione straniera, per la realizzazione e la gestione di centri d'accoglienza per immigrati provenienti da Paesi extra comunitari.

     2. Ai Comuni, singoli o associati, alle Associazioni di cui al precedente comma 1, possono essere dati in uso edifici, strutture, aree, appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, per le finalità di cui al precedente articolo.

 

     Art. 18. Studi, indagini e ricerche.

     1. La Regione promuove studi, indagini e ricerche finalizzati alla programmazione degli interventi di cui alla presente legge, nonché alla migliore conoscenza del fenomeno migratorio.

     2. Le attività di cui al presente articolo potranno essere svolte tramite apposite convenzioni gratuite od onerose, anche in collaborazione con altri Enti Locali, altre Regioni e con l'Amministrazione dello Stato, sia centrale, sia nei suoi uffici periferici.

 

     Art. 19. Assistenza del difensore civico assistenza legale.

     1. Gli immigrati provenienti da Paesi extra comunitari, residenti in un Comune della Regione Campania, hanno diritto di avvalersi di assistenza e di consulenza del Difensore Civico, istituito secondo le vigenti leggi regionali.

 

     Art. 20. Contributi e convenzioni.

     1. Per la realizzazione del piano annuale degli interventi di cui al precedente art. 11, la Giunta Regionale può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato, senza scopo di lucro, regolarmente costituite da almeno tre anni e che abbiano svolto continuativamente, per almeno un biennio, attività a favore degli immigrati nel territorio regionale, provenienti da Paesi extra comunitari.

     2. Il piano annuale degli interventi conterrà i criteri e le modalità di partecipazione all'attività dei soggetti di cui al primo comma, ivi compresi gli oneri a carico della Regione Campania.

 

     Art. 21. Dotazione del fondo.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge determinato per l'anno 1994 in lire 500 milioni si provvede mediante:

     a) riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa di cui al capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1993, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, intitolato: "Fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione";

     b) istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 8014, di nuova istituzione, denominato: "Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati stranieri in Campania provenienti da Paesi extra comunitari", con uno stanziamento di lire 500 milioni.

     2. All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 22. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente Legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 8 febbraio 2010, n. 6, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 3.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 3.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 3.