§ 10.3.42 - Legge 30 dicembre 1986, n. 943 .
Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:30/12/1986
Numero:943


Sommario
Artt. 1. - 2.  [2]
Art. 3.      1. E' istituito, presso la Direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei [...]
Art. 4.  [3]
Artt. 5. - 7.  [4]
Artt. 8. - 15.  [5]
Artt. 16. - 19.  [6]


§ 10.3.42 - Legge 30 dicembre 1986, n. 943 [1] .

Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine.

(G.U. 12 gennaio 1987, n. 8)

 

 

Titolo I

Princìpi generali. Istituzione della consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. Istituzione del servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

 

     Artt. 1. - 2. [2]

 

 

          Art. 3.

     1. E' istituito, presso la Direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'articolo 2 e della commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:

     a) l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;

     b) la continuità dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;

     c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari;

     d) l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;

     e) il reperimento di alloggi;

     f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;

     g) la tutela dell'associazionismo;

     h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;

     i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del loro rientro;

     l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.

     2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2. Egli è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione né ampliamento della dotazione organica del Ministero.

 

          Art. 4. [3]

 

Titolo II

Programmazione dell'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari in Italia

 

          Artt. 5. - 7. [4]

 

Titolo III

Procedure per l'accesso all'occupazione

 

          Artt. 8. - 15. [5]

 

Titolo IV

Regolarizzazione delle situazioni pregresse - Copertura finanziaria

 

          Artt. 16. - 19. [6]


[1] Legge abrogata dall'art. 47, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dell'art. 3.

[2]  Legge abrogata dall'art. 47, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dell'art. 3.

[3]  Legge abrogata dall'art. 47, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dell'art. 3.

[4]  Legge abrogata dall'art. 47, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dell'art. 3.

[5]  Legge abrogata dall'art. 47, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dell'art. 3.

[6]  Legge abrogata dall'art. 47, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dell'art. 3.