§ 2.3.1 - LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1973, N. 12.
Costruzione gestione e controllo degli asili-nido comunali.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:12/05/1973
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Al fine di realizzare l'istituzione ed il finanziamento degli asili-nido, la Regione ripartisce tra i Comuni ed i Consorzi dei Comuni i contributi assegnati dallo Stato ai sensi degli artt. 1 e 2 [...]
Art. 2.  Per integrare i contributi statali previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è istituito un apposito fondo speciale regionale.
Art. 3.  Il fondo speciale regionale è destinato all'assegnazione di contributi straordinari a favore dei Comuni e dei Consorzi dei Comuni che non abbiano i mezzi finanziari per l'integrazione del contributo [...]
Art. 4.  I Comuni ed i consorzi dei Comuni, entro il 30 aprile di ogni anno, possono inoltrare alla Regione istanza, sottoscritta dal Sindaco o dal Presidente del Consorzio, allo scopo di ottenere il [...]
Art. 5.  Il Consiglio regionale determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione della politica sociale degli asili- nido ed approva, entro il 30 settembre di ogni anno, i piani di riparto dei contributi [...]
Art. 6.  L'asilo-nido deve essere istituito in zona salubre e deve essere dotato di uno spazio esterno attrezzato a verde.
Art. 7.  Per la formulazione dei criteri programmatici e la redazione dei piani annuali di riparto dei contributi ordinari e straordinari, la Giunta regionale potrà sentire, direttamente o per il tramite [...]
Art. 8. 
Art. 9.  Entro dieci giorni dall'approvazione dei progetti esecutivi il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, dispone l'erogazione del contributo per la costruzione o il riattamento nella [...]
Art. 10.  I Consigli comunali e le Assemblee dei Consorzi dei Comuni adottano il regolamento di gestione degli asili-nido, attenendosi ai seguenti criteri:
Art. 11.  I Comuni o i Consorzi dei Comuni amministrano gli asili- nido nelle forme e nei modi previsti dalla legge comunale e provinciale per lo svolgimento della loro attività.
Art. 12.  Il Comitato di gestione dura in carica tre anni ed elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Art. 13.  Il bilancio di gestione dell'asilo-nido è approvato dal Consiglio Comunale o dall'assemblea Consorziale.
Art. 14.  Il Comitato di gestione:
Art. 15.  Presso ogni asilo-nido è istituita l'Assemblea delle famiglie e degli operatori dell'asilo.
Art. 16.  Il personale dell'asilo-nido si distingue in:
Art. 17.  La pianta organica del personale preposto all'attività pedagogico-assistenziale dovrà prevedere almeno un'addetta per ogni sei bambini di età inferiore ad un anno ed almeno un'addetta per ogni dieci [...]
Art. 18.  Il personale addetto all'educazione e all'assistenza, sino a nuova disciplina, deve essere in possesso del diploma di insegnamento nelle scuole materne, o di vigilatrice d'infanzia, o di assistente [...]
Art. 19.  Il servizio sanitario dell'asilo-nido è assicurato da un medico specializzato in pediatria e da una coadiutrice sanitaria.
Art. 20.  La vigilanza igienico-sanitaria è esercitata dalle unità sanitarie locali e, fino all istituzione di queste, dall'ufficiale sanitario del Comune ove ha sede l'asilo-nido.
Art. 21.  Limitatamente all'anno 1973, gli allegati all'istanza di contributo di cui all'art. 4 della presente legge potranno essere presentati entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.


§ 2.3.1 - LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1973, N. 12.

Costruzione gestione e controllo degli asili-nido comunali.

 

Art. 1. Al fine di realizzare l'istituzione ed il finanziamento degli asili-nido, la Regione ripartisce tra i Comuni ed i Consorzi dei Comuni i contributi assegnati dallo Stato ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

 

     Art. 2. Per integrare i contributi statali previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è istituito un apposito fondo speciale regionale.

     Con la legge di approvazione del bilancio sono determinati, annualmente, e per tutto il periodo di assegnazione dei contributi di cui al precedente comma, l'importo del fondo speciale ed i relativi mezzi di finanziamento.

     Per la quota di competenza dell'anno finanziario 1973, fissata in lire 1.000.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 20 febbraio 1973, n. 5, con apposito mutuo di pari somma.

     La Giunta Regionale è, agli effetti di cui al comma precedente, autorizzata ad assumere il mutuo con le modalità stabilite dall'art. 10 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Al fondo speciale istituito dalla presente legge possono affluire, altresì, contributi di Enti pubblici e privati, i cui importi saranno acquisiti all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e contestualmente assegnati al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa.

     Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

 

     Art. 3. Il fondo speciale regionale è destinato all'assegnazione di contributi straordinari a favore dei Comuni e dei Consorzi dei Comuni che non abbiano i mezzi finanziari per l'integrazione del contributo ordinario.

     Il piano di riparto dei contributi straordinari è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, unitamente al piano di riparto dei contributi di cui agli artt. 1 e 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

 

     Art. 4. I Comuni ed i consorzi dei Comuni, entro il 30 aprile di ogni anno, possono inoltrare alla Regione istanza, sottoscritta dal Sindaco o dal Presidente del Consorzio, allo scopo di ottenere il contributo per la costruzione, il riattamento o la gestione degli asili-nido.

     All'istanza di contributo per la costruzione o il riattamento dovranno essere allegati:

     a) deliberazione del Consiglio Comunale o dell'Assemblea Consorziale avente ad oggetto la costruzione o il riattamento;

     b) attestazione della disponibilità di area idonea o dei locali da riattare o delle procedure di esproprio avviate ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero gli altri procedimenti di acquisizione di aree o di locali in corso;

     c) Progetto di massima dell'opera accompagnato da una relazione illustrativa riguardante le caratteristiche dell'area prescelta anche sotto l'aspetto urbanistico, e dalla dichiarazione di idoneità espressa da una commissione tecnica locale istituita presso l'Ufficio del Genio Civile e composta dal responsabile di tale Ufficio con funzioni di Presidente, dal Medico Provinciale, da un funzionario dell'Amministrazione regionale o loro delegati [1];

     d) preventivo di spesa con l'indicazione dei mezzi destinati alla copertura della spesa eccedente il contributo richiesto;

     e) assunzione d'impegno da parte del Comune o del Consorzio dei Comuni di destinare ad asili-nido, permanentemente o per un periodo non inferiore ad anni 8, l'edificio il cui riattamento è chiesto il contributo.

     All'istanza di contributo per la gestione dovranno essere allegati:

     1) documentazione relativa all'assunzione, da parte del Comune o del Consorzio dei Comuni, della gestione dell'asilo- nido;

     2) dichiarazione di idoneità espressa dalla Commissione tecnica locale di cui alla lettera c) del comma precedente;

     3) copia del bilancio preventivo corredato da relazione illustrativa;

     4) copia del conto consuntivo relativo all'esercizio scaduto, nel caso di asili-nido già funzionanti;

     5) documentazione circa i posti dell'asilo-nido e l'organico del personale.

 

     Art. 5. Il Consiglio regionale determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione della politica sociale degli asili- nido ed approva, entro il 30 settembre di ogni anno, i piani di riparto dei contributi ordinari e straordinari per la istituzione e gestione degli asili-nido predisposti dalla Giunta regionale entro il 15 luglio.

 

     Art. 6. L'asilo-nido deve essere istituito in zona salubre e deve essere dotato di uno spazio esterno attrezzato a verde.

     Deve disporre di una sala di visita medica, di una sala di isolamento, di adeguati servizi igienici e di distinti ambienti per la refezione, il gioco ed il riposo. Lo spazio interno destinato ai bambini non potrà essere inferiore ad una superficie utile netta di mq. 9 per bambino.

     L'idoneità dell'asilo-nido, anche con riferimento all'area di insediamento, sotto il profilo tecnico, edilizio, sanitario, pedagogico ed organizzativo, è accertata dalla Commissione tecnica locale di cui all'art. 4 della presente legge.

     La dichiarazione d'idoneità dell'area prescelta per la costruzione dell'asilo-nido equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza [2].

     All'attività delle Commissioni tecniche locali e agli adempimenti dei Comuni e dei Consorzi dei Comuni per la costruzione e il riattamento degli asili-nido si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nelle leggi statali 26 gennaio 1962, n. 17 e 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 7. Per la formulazione dei criteri programmatici e la redazione dei piani annuali di riparto dei contributi ordinari e straordinari, la Giunta regionale potrà sentire, direttamente o per il tramite dell'Assessore del ramo, le Province, i sindacati e le altre formazioni sociali operanti nel settore dell'assistenza, e potrà altresì valersi della consulenza di enti pubblici specializzati nella ricerca, nella elaborazione e nell'esecuzione di piani riguardanti i servizi sociali.

     I piani di riparti dovranno essere formulati in modo adeguato alle esigenze di ciascuna comunità locale e sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

     a) livello dell'occupazione femminile;

     b) densità demografica e numero dei minori sino a tre anni;

     c) depressione economica;

     d) entità del fenomeno migratorio;

     e) preesistenza di servizi analoghi nel territorio del Comune o del Consorzio di Comuni.

 

     Art. 8. [3] Agli effetti della Legge regionale 12 maggio 1973, n. 12, la Giunta regionale approva progetti esecutivi, per la costruzione o il riattamento degli asili-nido, entro trenta giorni dalla ricezione.

     La Giunta regionale è autorizzata a procedere, per i Comuni che già risultino adempienti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Entro dieci giorni dall'approvazione dei progetti esecutivi il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, dispone l'erogazione del contributo per la costruzione o il riattamento nella misura del 30% dei lavori che devono avere inizio nel termine di tre mesi dalla suddetta erogazione, ed essere completati entro dodici mesi. Il saldo del contributo sarà corrisposto a collaudo avvenuto.

     Alla vigilanza sul lavoro ed al collaudo delle opere si provvede ai sensi della vigente disciplina in materia.

     Il Presidente della Regione su deliberazione della Giunta, dispone altresì l'erogazione di contributi per la gestione degli asili-nido.

 

     Art. 10. I Consigli comunali e le Assemblee dei Consorzi dei Comuni adottano il regolamento di gestione degli asili-nido, attenendosi ai seguenti criteri:

     a) sono ammessi all'asilo-nido i bambini di età sino a tre anni residenti nell'area di utenza predeterminata dal Consiglio Comunale o dall'Assemblea del Consorzio, senza riguardo ad eventuali minorazioni fisico-psichiche, salvi i casi per i quali il Collegio degli esperti previsto dall'art. 14 della presente legge esprima motivato giudizio di inopportunità. Nell'ipotesi in cui le domande di ammissione eccedono il numero dei posti disponibili l'ordine di precedenza è stabilito con riguardo alle esigenze dei nuclei familiari.

     b) Il servizio sociale degli asili-nido è gratuito. Il pagamento di una retta, il cui ammontare non dovrà in ogni caso superare il costo del servizio, potrà essere stabilito soltanto se il Comune o il Consorzio dei Comuni non sia in grado di garantire diversamente la prestazione del servizio in modo adeguato.

     c) Ogni asilo-nido dovrà avere un numero di posti non inferiore a 30 e non superiore a 60.

     d) Ove sia possibile, l'asilo-nido è collocato in un unico complesso comprendente anche la scuola materna o primaria o, almeno, in prossimità di questa.

     e) Nelle località in cui il numero degli utenti potenziali sia inferiore al minimo sopra previsto, potranno costituirsi micro-nidi come unità aggregata a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti oppure come nuclei decentrati di altro asilo-nido. In tal caso la misura del contributo per la costruzione, il riattamento o gestione è determinata dagli organi della Regione con il procedimento di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge.

 

     Art. 11. I Comuni o i Consorzi dei Comuni amministrano gli asili- nido nelle forme e nei modi previsti dalla legge comunale e provinciale per lo svolgimento della loro attività.

     La gestione degli asili-nido è affidata ad un Comitato nominato dal Consiglio Comunale o dall'Assemblea Consorziale e composto nei modi stabiliti nel regolamento di gestione.

     In ogni caso, del Comitato di gestione fanno parte almeno:

     a) due o più rappresentanti, uno dei quali della minoranza, eletti dal Consiglio Comunale o dall'Assemblea Consorziale o dal Comitato di quartiere ove regolarmente istituito;

     b) una rappresentanza delle famiglie utenti del servizio;

     c) una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro designata dalle organizzazioni medesime;

     d) una rappresentanza di associazioni e formazioni sociali operanti nel settore della assistenza;

     e) una rappresentanza degli operatori addetti all'asilo;

     f) il medico dell'asilo;

     g) il direttore didattico o un suo delegato.

     Il Regolamento di gestione può prevedere che del Comitato facciano parte anche esperti.

 

     Art. 12. Il Comitato di gestione dura in carica tre anni ed elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

     Nei Comuni o Consorzi dei Comuni con più asili-nido deve essere assicurata l'uniformità di gestione e di indirizzo, anche mediante l'istituzione di un Consiglio dei Presidenti dei Comitati di gestione.

 

     Art. 13. Il bilancio di gestione dell'asilo-nido è approvato dal Consiglio Comunale o dall'assemblea Consorziale.

 

     Art. 14. Il Comitato di gestione:

     1) formula il progetto di bilancio preventivo dell'asilo- nido da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale o dell'Assemblea del Consorzio ai quali presenta altresì, allo scadere di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio, con riferimento all'attività svolta, ai risultati conseguiti, alle esigenze rilevate;

     2) elabora l'indirizzo pedagogico dell'asilo-nido, con l'assistenza di un collegio di esperti di notoria competenza da istituirsi presso l'Amministrazione regionale e composto da:

     a) un neuro-psichiatra infantile;

     b) un endocrinologo;

     c) un sociologo;

     d) un psicologo;

     e) un esperto in pedagogia;

     3) elabora l'indirizzo assistenziale ed organizzativo dell'asilo-nido, sentita l'Assemblea di cui all'art. 15 della presente legge;

     4) esprime al Comune o al Consorzio di Comuni - che deve farne richiesta - il parere sulla gratuità od onerosità del servizio, proponendo, nella seconda ipotesi, i criteri per la determinazione della retta ed i casi di esonero;

     5) decide sulle domande di ammissione all'asilo-nido, attenendosi ai criteri fissati dalla presente legge e dal regolamento di gestione;

     6) propone al Consiglio Comunale o all'Assemblea Consorziale le modifiche del regolamento di gestione;

     7) si pronunzia, in forma scritta, sui reclami presentati dagli utenti.

 

     Art. 15. Presso ogni asilo-nido è istituita l'Assemblea delle famiglie e degli operatori dell'asilo.

     L'Assemblea deve essere sentita sulla formulazione degli indirizzi assistenziali ed organizzativi dell'asilo e sulla proroga di bilancio preventivo.

     Può essere, altresì, consultata su ogni questione che interessi la gestione dell'asilo.

     L'Assemblea è presieduta dal Sindaco, dal Presidente del Consorzio o loro delegati e si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.

     Le sedute sono pubbliche: di esse è redatto verbale da trasmettere in copia all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione ed Assistenza.

 

     Art. 16. Il personale dell'asilo-nido si distingue in:

     a) personale preposto all'attività pedagogico-assistenziale;

     b) personale preposto ai servizi.

     Esso è tratto dall'organico del Comune o, in mancanza, è assunto mediante pubblico concorso ed inquadrato nei ruoli del personale comunale a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

 

     Art. 17. La pianta organica del personale preposto all'attività pedagogico-assistenziale dovrà prevedere almeno un'addetta per ogni sei bambini di età inferiore ad un anno ed almeno un'addetta per ogni dieci bambini di età superiore.

     Ad uno dei preposti all'attività assistenziale-pedagogica il Comune o il Consorzio dei Comuni conferisce il compito del coordinamento dell'asilo- nido.

 

     Art. 18. Il personale addetto all'educazione e all'assistenza, sino a nuova disciplina, deve essere in possesso del diploma di insegnamento nelle scuole materne, o di vigilatrice d'infanzia, o di assistente sociale, o di puericultrice o di assistente all'infanzia.

     Costituisce titolo preferenziale per l'assunzione il diploma rilasciato a seguito di frequenza di corsi di preparazione per operatori sociali negli asili-nido gestiti da Enti pubblici.

 

     Art. 19. Il servizio sanitario dell'asilo-nido è assicurato da un medico specializzato in pediatria e da una coadiutrice sanitaria.

     Per assicurare forme specialistiche di assistenza medica e psico- pedagogica i Comuni e i Consorzi di Comuni possono stipulare apposite convenzioni in modo da garantire la prontezza, la continuità e l'efficienza del servizio negli aspetti diagnostici, preventivi e terapeutici.

 

     Art. 20. La vigilanza igienico-sanitaria è esercitata dalle unità sanitarie locali e, fino all istituzione di queste, dall'ufficiale sanitario del Comune ove ha sede l'asilo-nido.

 

     Art. 21. Limitatamente all'anno 1973, gli allegati all'istanza di contributo di cui all'art. 4 della presente legge potranno essere presentati entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

 


[1] Lett. c) sostituita dall'art. 3, L.R. 18-3-1974, n. 13.

[2] Comma sostituito dall'art. 4, L.R. 18-3-1974, n. 13.

[3] Il testo dell'art. 8, già modificato dall'art. unico L.R. 26-5-1975, n. 33, risulta così fissato dall'art. unico L.R. 22-1-1976, n. 4.