§ 2.2.3 - Legge Regionale 26 aprile 1985, n. 30.
Nuova normativa del diritto allo studio.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.2 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:26/04/1985
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Finalità. La Regione al fine di concorrere alla realizzazione del diritto allo studio, inteso - in applicazione dei principi contenuti negli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione - come diritto del [...]
Art. 2.  Obiettivi. La Regione persegue i sottoindicati obiettivi:
Art. 3.  Destinatari. I servizi e gli interventi di cui alla presente legge sono destinati in modo da assicurare parità di trattamento agli alunni frequentanti le scuole statali e le scuole parificate, [...]
Art. 4.  Realizzazione degli interventi. Tutti gli interventi di attuazione del diritto allo studio sono realizzati secondo le finalità e le modalità determinate dalla presente legge per il raggiungimento [...]
Art. 5.  Funzioni della Regione. Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge e di assicurare livelli di efficacia uniformi su tutto il territorio regionale, la Regione, [...]
Art. 6.  Funzioni dei Comuni. Le funzioni amministrative relative alle materie di cui alla presente legge sono esercitate dai Comuni nel quadro degli indirizzi stabiliti dal piano regionale.
Art. 7.  Criteri. Nell'attuazione degli interventi i Comuni, privilegiando i servizi rispetto alle erogazioni e provvidenze in denaro e le destinazioni collettive rispetto a quelle individuali, garantiscono:
Art. 8.  Interventi complementari della Regione. Ad integrazione dei servizi e delle attività di specifica competenza dei Comuni, la Regione nei limiti di apposito stanziamento di bilancio:
Art. 9.  Interventi dei Comuni. I Comuni, di norma, esercitano le funzioni di cui alla presente legge nei confronti di destinatari di cui all'art. 3 che frequentano le scuole aventi sede nei rispettivi [...]
Art. 10.  Materiali didattici. I libri di testo sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari dai Comuni, in base ai finanziamenti e alla normativa statale.
Art. 11.  Trasporti. I servizi di trasporto gratuito, comprensivi di assistentato, con priorità per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo, sono organizzati dai Comuni ove hanno sede le scuole o gli [...]
Art. 12.  Refezione mensa. I Comuni attuano interventi per il servizio di refezione e di mensa in favore degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo in modo da favorire la realizzazione del "tempo pieno".
Art. 13.  Contributi finanziari. I Comuni erogano contributi diretti a sostenere ad estendere, per quanto di loro competenza, la scuola a "tempo pieno" con particolare riguardo alle attività integrative, [...]
Art. 14.  Assistenza psico-socio-sanitaria. I Comuni assicurano, mediante l'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, gli interventi di medicina scolastica e di assistenza ai portatori di handicaps in [...]
Art. 15.  Assegni di studio. I Comuni conferiscono assegni di studio agli alunni capaci e meritevoli, in disagiate condizioni economiche, frequentanti istituti di istruzione secondaria superiore, con sede nel [...]
Art. 16.  Convitti. Il Comune ove hanno sede istituti di istruzione con annessi convitti, o semi convitti, conferiscono per concorso posti gratuiti e semigratuiti nei convitti stessi.
Art. 17.  Condizioni di disagio economico. Le condizioni per il riconoscimento delle disagiate condizioni economiche, per i casi previsti nella presente legge, sono determinate nel piano annuale di interventi [...]
Art. 18.  Concorso alle spese. Ai servizi di cui alla presente legge sono ammessi anche alunni appartenenti a famiglie che non versano in condizioni di disagio economico con partecipazione al costo [...]
Art. 19.  La programmazione. La Regione adotta la programmazione come strumento per l'individuazione ed il perseguimento degli obiettivi relativi all'attuazione del diritto allo studio.
Art. 20.  Piano triennale. Il piano triennale, finalizzato agli scopi di cui alla presente legge, è approvato dal Consiglio regionale.
Art. 21.  Attribuzioni dei distretti scolastici. I Consigli Distrettuali Scolastici possono far pervenire alla Giunta regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, indicazioni in ordine al piano annuale [...]
Art. 22.  Piano annuale. Il piano annuale, tenuto conto delle previsioni, dei criteri e delle modalità stabiliti nel piano triennale, determina la previsione di spesa riferibile agli esercizi finanziari che [...]
Art. 23.  Termini di approvazione dei piani. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, delibera i piani triennali e annuali entro il 15 maggio e li trasmette al Consiglio Regionale che li [...]
Art. 24.  Attuazione interventi complementari della Regione. Gli interventi previsti dal precedente art. 8 sono deliberati, su proposta dell'Assessore al ramo, dalla Giunta Regionale sentita la competente [...]
Art. 25.  Norme abrogate. E' abrogata la legge regionale 15 gennaio 1975, n. 2.
Art. 26.  Oneri finanziari. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge per il 1985, stabilito in L.


§ 2.2.3 - Legge Regionale 26 aprile 1985, n. 30. [1]

Nuova normativa del diritto allo studio.

 

 

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1. Finalità. La Regione al fine di concorrere alla realizzazione del diritto allo studio, inteso - in applicazione dei principi contenuti negli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione - come diritto del cittadino ad una istruzione e ad una cultura adeguata all'accrescimento della personalità e all'assolvimento dei compiti sociali, stabilisce, con la presente legge, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616, criteri e modalità per la gestione da parte dei Comuni delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica.

 

     Art. 2. Obiettivi. La Regione persegue i sottoindicati obiettivi:

     a) favorire ed estendere la frequenza della scuola materna;

     b) rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la realizzazione del diritto all'istruzione mettendo a disposizione i mezzi che consentano - nell'ambito delle proprie competenze - di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e di eliminare i condizionamenti di natura economica e sociale che ne determinano l'evasione, lo scarso rendimento, la ripetenza e l'emarginazione;

     c) garantire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, la prosecuzione degli studi;

     d) favorire, con opportuni interventi, l'inserimento nella scuola materna e dell'obbligo, nonché la prosecuzione negli studi, degli alunni disadattati o portatori di handicap per consentirne la realizzazione personale ed il recupero sociale;

     e) favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e dei lavoratori;

     f) fornire il necessario sostegno all'orientamento scolastico anche in connessione con l'orientamento professionale e con il rapporto tra scuola e mondo del lavoro;

     g) sostenere le innovazioni educative, ivi comprese le esperienze di tempo pieno e di integrazione scolastica, anche mediante forme di collaborazione tra servizi scolastici e servizi sociali;

     h) favorire lo svolgimento di attività ricreative ai fini educativi durante i mesi estivi, in particolare per gli alunni delle scuole materne.

 

     Art. 3. Destinatari. I servizi e gli interventi di cui alla presente legge sono destinati in modo da assicurare parità di trattamento agli alunni frequentanti le scuole statali e le scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute nonché le scuole materne non statali gestite da Enti e privati la cui attività non abbia fini di lucro o che ammettano alunni a beneficiare gratuitamente del servizio.

 

     Art. 4. Realizzazione degli interventi. Tutti gli interventi di attuazione del diritto allo studio sono realizzati secondo le finalità e le modalità determinate dalla presente legge per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani regionali annuali e triennali.

 

 

TITOLO II

Le funzioni degli Enti locali

 

     Art. 5. Funzioni della Regione. Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge e di assicurare livelli di efficacia uniformi su tutto il territorio regionale, la Regione, nell'ambito del suo ruolo di ente di programmazione e di coordinamento, realizza:

     a) la promozione di tutte le opportune forme di collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla programmazione ed all'attuazione degli interventi;

     b) il coordinamento e l'integrazione, a livello territoriale, dei servizi attinenti al diritto allo studio con i servizi socio-sanitari, quelli dell'educazione degli adulti e delle altre istituzioni culturali.

     La Regione promuove altresì, di intesa con gli Enti locali territoriali e con i Consigli scolastici provinciali e distrettuali - per quanto di loro competenza - il coordinamento degli interventi regionali in campo educativo e culturale con quelli del sistema scolastico e dell'università, nel rispetto dell'autonomia dei relativi ordinamenti;

     c) la promozione di studi e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza dei problemi attinenti alle materie di cui alla presente legge;

     d) un sistema informativo e statistico di raccolta, elaborazione e di gestione di dati di interesse regionale necessari per la programmazione di interventi.

     Di tali dati è assicurata la possibilità di fruizione

all'amministrazione scolastica, agli Enti locali e, tramite quest'ultimi, agli organi collegiali della scuola.

     La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi all'attuazione della presente legge che non siano attribuiti ad altri Organi Regionali dallo Statuto o dalle disposizioni della presente legge, ivi compresi quelli necessari per la vigilanza sulle istituzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 24 gennaio 1972, n. 3.

 

     Art. 6. Funzioni dei Comuni. Le funzioni amministrative relative alle materie di cui alla presente legge sono esercitate dai Comuni nel quadro degli indirizzi stabiliti dal piano regionale.

     I Comuni attuano i servizi di propria competenza anche con il concorso degli organi collegiali della scuola e avvalendosi eventualmente degli organi di decentramento circoscrizionale.

     I Comuni, per realizzare una migliore funzionalità dei servizi ed una riduzione dei costi, possono associarsi per l'esercizio delle relative funzioni.

     La Regione provvederà alle opportune incentivazioni per favorire la forma associativa su base distrettuale, o comunque, comprensoriale.

 

     Art. 7. Criteri. Nell'attuazione degli interventi i Comuni, privilegiando i servizi rispetto alle erogazioni e provvidenze in denaro e le destinazioni collettive rispetto a quelle individuali, garantiscono:

     a) la priorità degli interventi a favore della scuola materna e dell'obbligo;

     b) l'applicazione dei criteri oggettivi nella prestazione dei servizi e la graduazione del concorso nei costi da parte degli utenti in ragione del livello di reddito;

     c) l'uniformità di trattamento ad allievi frequentanti la stessa scuola, anche se provenienti da Comuni diversi.

 

     Art. 8. Interventi complementari della Regione. Ad integrazione dei servizi e delle attività di specifica competenza dei Comuni, la Regione nei limiti di apposito stanziamento di bilancio:

     a) provvede alla stipula delle assicurazioni a favore degli alunni delle scuole materne, delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori per ogni infortunio che possa verificarsi nel percorso da casa a scuola e viceversa, nonché nello svolgimento di qualsiasi attività didattica, culturale, ricreativa o sportiva promossa dalle autorità scolastiche o con il consenso delle stesse, anche in orario extra scolastico compresi i percorsi per accedere alle sedi delle attività e ritorno. I rischi connessi al trasporto in genere sono coperti anche per il personale di vigilanza, se il trasporto è effettuato con mezzi pubblici o messi a disposizioni delle autorità scolastiche o comunali;

     b) favorisce l'acquisto di scuola-bus da parte dei Comuni o di loro Consorzi;

     c) favorisce con ogni mezzo il reinserimento sociale e culturale dei cittadini emigrati mediante strumenti integrativi della scuola;

     d) favorisce, con interventi integrativi, il completamento dell'obbligo scolastico da parte dei lavoratori studenti e degli adulti;

     e) tenendo conto delle altre strutture locali educative e culturali, attua interventi intesi a favorire l'incremento ed il potenziamento delle biblioteche di circolo e di istituto se aperte alla fruizione extra scolastica;

     f) interviene per esigenze di carattere eccezionale o straordinario sopravvenute e segnalate dai Comuni in relazione alla istituzione ed alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge;

     g) promuove in collaborazione con i distretti scolastici, iniziative di supporto in materia di orientamento scolastico.

 

     Art. 9. Interventi dei Comuni. I Comuni, di norma, esercitano le funzioni di cui alla presente legge nei confronti di destinatari di cui all'art. 3 che frequentano le scuole aventi sede nei rispettivi territori e provvedono ai seguenti servizi:

     a) fornitura di materiali didattici;

     b) trasporti;

     c) refezioni e mense;

     d) assistenza psico-socio-sanitaria;

     e) assegnazione di contributi finanziari;

     i) concessioni di assegni di studio;

     g) ammissione ai convitti o semi-convitti.

 

     Art. 10. Materiali didattici. I libri di testo sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari dai Comuni, in base ai finanziamenti e alla normativa statale.

     I Comuni provvedono, altresì all'assegnazione gratuita di libri di testo agli alunni di scuole medie inferiori con particolare riguardo agli appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche; tali provvidenze sono applicabili anche agli alunni delle scuole medie superiori meritevoli e bisognosi.

     I Comuni assegnano anche contributi per la dotazione di materiale didattico di uso collettivo, di libri e pubblicazioni per le biblioteche di classe, di circolo e di istituto.

 

     Art. 11. Trasporti. I servizi di trasporto gratuito, comprensivi di assistentato, con priorità per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo, sono organizzati dai Comuni ove hanno sede le scuole o gli istituti frequentati, anche d'intesa e con l'apporto finanziario dei Comuni di residenza degli alunni medesimi.

     L'organizzazione dei servizi predetti è programmata anche al fine di integrarli nel più ampio contesto dell'utilizzazione dei mezzi pubblici di trasporto, in particolare delle aziende municipalizzate.

     Analogamente, i Comuni predetti assicurano facilitazioni di viaggio per gli alunni delle scuole secondarie superiori mediante tariffe differenziate o altre agevolazioni con particolare riguardo a quelli meritevoli appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche.

     I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche per attività parascolastiche comprese le attività ricreative, a fini educativi, durante i mesi estivi.

 

     Art. 12. Refezione mensa. I Comuni attuano interventi per il servizio di refezione e di mensa in favore degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo in modo da favorire la realizzazione del "tempo pieno".

     Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i suddetti interventi o altri sostitutivi (buoni-mensa) vengono estesi in favore degli alunni delle scuole secondarie superiori, con il concorso alle spese in proporzione ai diversi livelli di reddito delle famiglie che non siano in condizioni di disagio economico.

     Possono fruire del servizio di mensa, a prezzo di costo, anche i docenti e i non docenti addetti all'assistenza educativa degli alunni durante la refezione.

 

     Art. 13. Contributi finanziari. I Comuni erogano contributi diretti a sostenere ad estendere, per quanto di loro competenza, la scuola a "tempo pieno" con particolare riguardo alle attività integrative, parascolastiche ed interscolastiche, con particolare riferimento alle attività psicomotorie per gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo.

     A tal fine, agevolano e promuovono l'utilizzazione da parte degli allievi delle strutture culturali, teatrali, ginnico- sportive, ricreative e degli spazi di verde attrezzati esistenti sul territorio.

 

     Art. 14. Assistenza psico-socio-sanitaria. I Comuni assicurano, mediante l'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, gli interventi di medicina scolastica e di assistenza ai portatori di handicaps in ogni ordine di scuola anche mediante la fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati, o la concessione di assegni individuali, utilizzando, comunque ogni altro strumento idoneo a superare l'emarginazione.

 

     Art. 15. Assegni di studio. I Comuni conferiscono assegni di studio agli alunni capaci e meritevoli, in disagiate condizioni economiche, frequentanti istituti di istruzione secondaria superiore, con sede nel proprio territorio.

     Gli importi degli assegni di studio da conferire per concorso, il numero degli stessi e le modalità di attribuzione vengono stabiliti dai Comuni, tenendo conto delle condizioni economiche delle famiglie e del merito scolastico.

     L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse, con posto gratuito in convitto, anche se a carico di altri enti, associazioni o istituzioni.

 

     Art. 16. Convitti. Il Comune ove hanno sede istituti di istruzione con annessi convitti, o semi convitti, conferiscono per concorso posti gratuiti e semigratuiti nei convitti stessi.

     Analogo intervento può essere espletato per scuole di specializzazione a livello post-secondario.

     Per i posti in convitti annessi a istituti di istruzione o scuole di specializzazione post-secondario, operanti al di fuori del territorio regionale, qualora non vi provveda la Regione o il Comune ove ha sede l'istituto o la scuola di specializzazione, possono essere concessi "assegni di studio" a favore degli allievi da parte dei Comuni di residenza degli allievi stessi.

 

     Art. 17. Condizioni di disagio economico. Le condizioni per il riconoscimento delle disagiate condizioni economiche, per i casi previsti nella presente legge, sono determinate nel piano annuale di interventi con riferimento al reddito medio nazionale pro- capite, tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nonché del numero dei carichi familiari.

 

     Art. 18. Concorso alle spese. Ai servizi di cui alla presente legge sono ammessi anche alunni appartenenti a famiglie che non versano in condizioni di disagio economico con partecipazione al costo proporzionata alla capacità contributiva delle famiglie stesse.

 

     Art. 19. La programmazione. La Regione adotta la programmazione come strumento per l'individuazione ed il perseguimento degli obiettivi relativi all'attuazione del diritto allo studio.

     La programmazione si realizza attraverso i piani triennali e annuali.

     La Giunta regionale elabora tali Piani e li sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

     In attuazione dei piani regionali i Comuni e le associazioni di Comuni, elaborano schemi operativi di intervento.

 

     Art. 20. Piano triennale. Il piano triennale, finalizzato agli scopi di cui alla presente legge, è approvato dal Consiglio regionale.

     Esso stabilisce:

     a) le linee di intervento in armonia con gli obiettivi della Regione fissando le priorità;

     b) la previsione globale di spesa, ripartendola per esercizi finanziari.

 

     Art. 21. Attribuzioni dei distretti scolastici. I Consigli Distrettuali Scolastici possono far pervenire alla Giunta regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, indicazioni in ordine al piano annuale regionale, tenendo conto delle esperienze e dei risultati conseguiti in esecuzione dei piani regionali precedenti ed in armonia con la propria programmazione.

     Inoltre, a richiesta del competente Assessorato Regionale, i Distretti scolastici forniscono elementi, dati e notizie utili per la programmazione regionale.

 

     Art. 22. Piano annuale. Il piano annuale, tenuto conto delle previsioni, dei criteri e delle modalità stabiliti nel piano triennale, determina la previsione di spesa riferibile agli esercizi finanziari che interessano l'anno scolastico nell'ambito del finanziamento del piano triennale.

     Il piano dispone il riparto dei fondi tra i Comuni in base a dati oggettivi relativi alla situazione economica della provincia, alla popolazione scolastica frequentante e alla natura ed estensione del territorio dei singoli Comuni.

 

     Art. 23. Termini di approvazione dei piani. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, delibera i piani triennali e annuali entro il 15 maggio e li trasmette al Consiglio Regionale che li approva entro il 15 luglio.

 

     Art. 24. Attuazione interventi complementari della Regione. Gli interventi previsti dal precedente art. 8 sono deliberati, su proposta dell'Assessore al ramo, dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare.

     Soltanto degli interventi previsti dalla lettera f) dell'articolo di cui al precedente comma, attesa l'urgenza ad essi connessa, la Giunta Regionale dà comunicazione alla competente Commissione Consiliare.

 

     Art. 25. Norme abrogate. E' abrogata la legge regionale 15 gennaio 1975, n. 2.

     E' abrogata la legge regionale 3 luglio 1973, n. 14 dal 1978/1979, per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     E' abrogata qualsiasi altra norma regionale non compatibile con la presente legge.

 

     Art. 26. Oneri finanziari. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge per il 1985, stabilito in L.

     45.200.000.000, di cui L. 45.000.000.000 per contributi ai Comuni per l'esercizio delle loro attribuzioni e L. 200 milioni per gli interventi della Regione previsti agli artt. 5 e 8, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1300 e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1304, di nuova istituzione, con la denominazione "Interventi complementari della Regione nel settore del diritto allo studio" e con la dotazione di L. 200.000.000, mediante prelievo di detta somma dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, che si riduce di pari importo.

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 12 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 4.