§ 2.2.15 - L.R. 1 febbraio 2005, n. 4.
Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.2 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:01/02/2005
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Principi.
Art. 2.  Oggetto.
Art. 3.  Destinatari degli interventi.
Art. 4.  Soggetti con disabilità.
Art. 5.  Tipologie di azioni.
Art. 6.  Borse di studio.
Art. 7.  Attribuzioni regionali.
Art. 8.  Interventi complementari della Regione.
Art. 9.  Attribuzioni degli enti locali.
Art. 10.  Conferenza regionale per il diritto allo studio.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Abrogazione.
Art. 13.  Norme transitorie.
Art. 14.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 2.2.15 - L.R. 1 febbraio 2005, n. 4.

Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione.

(B.U. 7 febbraio 2005, n. 9).

 

Art. 1. Principi.

     1. La regione Campania riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l’organizzazione e l’efficienza, per ottimizzare l’utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l’accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

     2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 la regione Campania promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà.

     3. Le azioni di cui al comma 2 sono programmate in un quadro complessivo che, a partire dalle realtà scolastiche, educative e formative esistenti sul territorio, facenti parte del sistema pubblico della scuola statale, locale, paritaria e pubblico-privato della formazione professionale, è volto a potenziarne l’integrazione e a valorizzarne le specificità.

 

     Art. 2. Oggetto.

     1. Costituiscono oggetto della presente legge le azioni volte a:

     a) realizzare gli interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione perseguendo anche la generalizzazione del servizio pubblico della scuola dell’infanzia in modo da consentire la frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni;

     b) riequilibrare l’offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l’ubicazione dei servizi è fonte di particolare disagio per gli utenti;

     c) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo, anche mediante una articolazione e individualizzazione dei percorsi;

     d) favorire l’esercizio del diritto allo studio e la piena integrazione degli immigrati;

     e) rimuovere, anche mediante interventi economici diretti ai nuclei familiari con reddito più basso, gli ostacoli che si frappongono ai percorsi formativi e alla crescita culturale;

     f) promuovere la qualità degli apprendimenti attraverso azioni di sostegno indirizzate alle zone dell’eccellenza e del disagio;

     g) promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell’offerta formativa ed educativa che prevedono percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti umani;

     h) promuovere e sostenere l’autonomia scolastica e la crescita di un sistema formativo che, nel dialogo/rapporto costante col sistema dell’istruzione, elabori nuovi percorsi di crescita professionale e culturale in raccordo tra le diverse componenti della scuola;

     i) sostenere l’autonomia scolastica nell’elaborazione di progetti per la scuola dell’obbligo che forniscono efficaci ed innovative risposte alle problematiche del territorio, soprattutto attraverso l’estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l’adozione di modelli organizzativi di natura sperimentale, innovativi e flessibili;

     l) favorire ed estendere il sistema dell’educazione permanente degli adulti in integrazione con il sistema scolastico e formativo;

     m) realizzare un coordinamento tra la programmazione degli interventi in materia di istruzione e formazione ed i piani di zona approvati in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328;

     n) realizzare un coordinamento con le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio - cinema, teatri, istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato e simili - anche mediante il loro inserimento nei progetti formativi;

     o) a estendere la cultura europea e mediterranea attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici specifici ed alla formazione dei docenti.

 

     Art. 3. Destinatari degli interventi.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dagli enti locali per quanto di rispettiva competenza, in favore:

     a) degli alunni dell’istruzione, frequentanti scuole sia pubbliche che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell’infanzia;

     b) degli allievi dei corsi di formazione professionale, di base e superiore, ivi compresa la formazione tecnica superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente;

     c) dei frequentanti dei corsi per adulti organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze, nonché di formazione continua secondo le direttive indicate dall’Unione europea.

     2. I progetti di cui all’articolo 5, comma 3, possono essere predisposti dai comuni, dalle province, dalle scuole, dai soggetti che operano nella formazione professionale e da enti o istituti culturali che prevedano di realizzarli in integrazione con l’istruzione o la formazione professionale.

 

     Art. 4. Soggetti con disabilità.

     1. La Regione programma interventi diretti a garantire il diritto all’integrazione nel sistema scolastico e formativo, all’educazione, all’istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.

     2. Gli interventi sono attuati dagli enti locali all’interno della rete realizzata con i piani di zona approvati in attuazione della legge n. 328/00, e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici, formativi e pedagogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.

     3. Nell’ambito di appositi accordi di programma di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, sono garantiti dagli enti titolari della relativa competenza:

     a) gli interventi diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione;

     b) la certificazione e la definizione del piano educativo individualizzato e le verifiche necessarie al suo aggiornamento anche mediante le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, formativo, educativo, pedagogico e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

 

     Art. 5. Tipologie di azioni.

     1. Le azioni di cui all’articolo 2 si sviluppano attraverso gli interventi di cui al comma 3 in favore di soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 3 e progetti volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta di educazione, istruzione e formazione.

     2. Tali azioni sono armonizzate con le agevolazioni già previste con la legge 19 febbraio 2004, n. 2, relativa all’istituzione del reddito di cittadinanza.

     3. Gli interventi comprendono:

     a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e delle superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici, speciali sussidi e attrezzature didattiche specifiche per l’handicap;

     b) servizi di mensa;

     c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;

     d) servizi residenziali;

     e) sussidi e servizi individualizzati per soggetti con handicap;

     f) borse di studio;

     g) la carta studenti per l’accesso facilitato ai canali culturali previsti dell’articolo 2, comma 1, lettera n);

     h) sostegno e mediatori culturali per favorire l’inserimento scolastico di immigrati e rom;

     4. I progetti riguardano:

     a) l’elaborazione di progetti volti a promuovere il successo scolastico e formativo;

     b) l’elaborazione di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale;

     c) la realizzazione di percorsi di educazione degli adulti in integrazione con l’istruzione, la formazione professionale e l’università;

     d) progetti formativi che comportano la partecipazione delle strutture culturali, scientifiche e sportive esistenti sul territorio;

     e) progetti formativi mirati all’applicazione dell’innovazione tecnologica alle metodologie di insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali e all’informatica;

     f) progetti volti a garantire l’integrazione tra i servizi sociali e l’istruzione e la formazione;

     g) progetti volti alla rimotivazione formativa di giovani e adulti;

     h) progetti di istruzione e formazione volti all’educazione alla legalità, all’intercultura, alla pace, al rispetto della dignità e dei diritti umani e alla crescita della cittadinanza attiva.

 

     Art. 6. Borse di studio.

     1. La Regione istituisce borse di studio destinate agli alunni dell’istruzione e agli allievi della formazione professionale realizzata da agenzie accreditate che risiedono nella regione, i quali versano in disagiate condizioni economiche. L’attribuzione è fatta in base ai criteri del merito e del rischio di abbandono del sistema formativo.

     2. Le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale, anche differenziate per ordine e grado di scuola e istituto frequentato e indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta, sono attribuite prioritariamente agli alunni e agli allievi inclusi nella fascia di reddito determinata a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. Giunta Regionale della Campania

     3. La Regione attribuisce direttamente ogni anno borse di studio per solo merito eccezionale, dell’importo stabilito con atto della Giunta regionale secondo i criteri individuati dal regolamento regionale. I percettori di tali borse continuano ad usufruirne negli anni successivi, fino al completamento del percorso formativo eventualmente anche universitario, se permangono i requisiti di merito eccezionale.

 

     Art. 7. Attribuzioni regionali.

     1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale, di indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge promuovendo tutte le opportune forme di collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla programmazione e alla attuazione degli interventi.

     2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la conferenza regione-autonomie locali, approva gli indirizzi triennali, determinando complessivamente le risorse regionali che si sommano con quelle dello Stato e degli enti locali, raccordandone le modalità di impiego.

     3. La Regione assicura la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante l’attribuzione delle necessarie risorse agli enti locali che sono sede dell’intervento e che accettano di gestirlo in particolare, la Regione:

     a) promuove studi e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza delle realtà sociali, socio-educative e delle problematiche connesse;

     b) attua un sistema informativo e statistico di raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse regionali, necessario per la programmazione, verifica e valutazione degli interventi.

     4. La Giunta regionale approva il riparto tra le province, sulla base degli indirizzi triennali, dei fondi destinati all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 come individuati dal programma provinciale di cui all’articolo 9.

     5. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio della finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

 

     Art. 8. Interventi complementari della Regione.

     1. Ad integrazione degli interventi di cui all’articolo 5 della presente legge, la Regione, nei limiti di apposito stanziamento di bilancio:

     a) [provvede alla stipula delle assicurazioni a favore degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Campania per gli infortuni in cui possono incorrere nel percorso da casa a scuola e viceversa e nello svolgimento di qualsiasi attività didattica, ricreativa, culturale o sportiva promossa dalle autorità scolastiche] [1];

     b) favorisce l’acquisto di scuola-bus da parte dei comuni;

     c) interviene per esigenze di carattere eccezionale e straordinarie sopravvenute e segnalate dai comuni in relazione alla istituzione e alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 9. Attribuzioni degli enti locali.

     1. Le funzioni amministrative relative alle azioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti locali.

     2. Le province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei comuni, delle scuole, degli enti formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul loro territorio, contenenti i progetti e gli interventi di cui all’articolo 5.

     3. Le province e i comuni, rispettivamente per gli interventi di estensione provinciale o comunale, provvedono alla gestione degli interventi e delle relative risorse, assicurandone il monitoraggio e il controllo.

     4. Le province trasmettono alla Regione una relazione annuale, comprensiva delle relazioni elaborate dai singoli comuni, sull’utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio.

     5. La Regione assume le relazioni trasmesse dalla province a fondamento dei successivi indirizzi triennali.

 

     Art. 10. Conferenza regionale per il diritto allo studio.

     1. E’ istituita la conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipano la Regione, gli enti locali, le scuole, gli enti di formazione accreditati, gli istituti e le realtà culturali, formative, assistenziali e del terzo settore esistenti sul territorio con modalità stabilite dal regolamento regionale, che individua le relative rappresentanze.

     2. Alla conferenza sono invitati anche i sindacati, le associazioni delle scuole, degli studenti e delle famiglie che siano rappresentative a livello regionale, oltre che le organizzazioni sindacali del personale.

     3. La conferenza è convocata almeno due volte l’anno con lo scopo di verificare lo stato del diritto allo studio nella Regione, individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte mediante le risorse finanziarie messe a disposizione annualmente con legge regionale di bilancio, oltre che con i trasferimenti dallo Stato in materia di diritto allo studio.

 

     Art. 12. Abrogazione.

     1. E’ abrogata la legge regionale 26 aprile 1985, n. 30.

 

     Art. 13. Norme transitorie.

     1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione di benefici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione degli indirizzi triennali di cui all’articolo 7 sono conclusi secondo le procedure della legge regionale n. 30/85 abrogata dall’articolo 12.

 

     Art. 14. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarate urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 96, della L.R. 15 marzo 2011, n. 4, con la decorrenza ivi prevista.