§ 1.10.44 - LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 1990, N. 8.
Integrazione del ruolo speciale ad esaurimento del personale di cui all'articolo 12 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:24/02/1990
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con la L.R. del 6 febbraio 1990, n. 4 ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modifiche ed integrazioni, osservando [...]
Art. 2.      Per gli effetti dell'articolo 1 della presente legge, la dotazione organica del ruolo speciale ad esaurimento è integrato secondo l'allegata tabella A-1.
Art. 3.      Agli oneri finanziari per l'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1990 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al Cap. 30 dello Stato di previsione [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - 2° comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 1.10.44 - LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 1990, N. 8.

Integrazione del ruolo speciale ad esaurimento del personale di cui all'articolo 12 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alla Legge Regionale 6 febbraio 1990, n. 4.

(B.U. n. 11 del 5 marzo 1990).

 

Art. 1.

     Nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con la L.R. del 6 febbraio 1990, n. 4 ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modifiche ed integrazioni, osservando le modalità e le procedure intervenute in materia, è inquadrato il personale convenzionato sino alla data di cessazione dei poteri commissariali da parte del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 2.

     Per gli effetti dell'articolo 1 della presente legge, la dotazione organica del ruolo speciale ad esaurimento è integrato secondo l'allegata tabella A-1.

 

     Art. 3.

     Agli oneri finanziari per l'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1990 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al Cap. 30 dello Stato di previsione della Spesa per l'anno 1990 che presenta sufficiente disponibilità.

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti finanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - 2° comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 

               TABELLA A-1) Qualifiche funzionali e livelli

 

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                                                   n. posti

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Livello I - Add. Pulizie                              ---

Livello II - Ausiliario                                 2

Livello III - Operatore                                 1

Livello IV - Esecutore                                 54

Livello VI - Istruttore                               181

Livello VII - Istruttore Dir.                         130

Livello VIII - Funzionario                            ---

Livello 1ª Qual. Funz. Dirigente                      ---

Livello 2ª Qual. Funz. Dirigente Sup.                 ---

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                              Totale                  368

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