§ 1.10.43 - L.R. 6 febbraio 1990, n. 4.
Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento del personale di cui all'articolo 12 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:06/02/1990
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito presso la Giunta regionale della Campania il ruolo speciale ad esaurimento del personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 12 della Legge 28 ottobre 1986, n. [...]
Art. 2.      1. La dotazione organica del ruolo speciale ad esaurimento è fissato dalla allegata tabella A). Nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con la presente legge è inquadrato il personale di cui [...]
Art. 3.      1. Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, istituito con la presente Legge, si applicano le disposizioni del trattamento giuridico ed economico di cui alla Legge regionale 16 [...]
Art. 4.      1. Agli oneri finanziari per l'applicazione della presente Legge si provvede secondo le modalità ed i criteri di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del [...]
Art. 5.      La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - 2° comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 1.10.43 - L.R. 6 febbraio 1990, n. 4.

Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento del personale di cui all'articolo 12 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. n. 8 del 12 febbraio 1990).

 

Art. 1.

     1. E' istituito presso la Giunta regionale della Campania il ruolo speciale ad esaurimento del personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 12 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     1. La dotazione organica del ruolo speciale ad esaurimento è fissato dalla allegata tabella A). Nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con la presente legge è inquadrato il personale di cui al 1° e 3° comma dell'articolo 12 della Legge 730/1986.

     2. Nel ruolo di cui innanzi è inquadrato con successivi atti amministrativi il personale di cui al precedente comma 1.

     In particolare, per il personale convenzionato, risultato idoneo alla prova concorsuale di cui all'art. 12 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730 sono fatti salvi i provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile - e fatti salvi i provvedimenti della Giunta regionale della Campania, derivanti, in analogia, da quanto disposto dall'articolo 7 della Legge 22 agosto 1985, numero 444.

 

     Art. 3.

     1. Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, istituito con la presente Legge, si applicano le disposizioni del trattamento giuridico ed economico di cui alla Legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 nonché di previdenza e quiescenza dei dipendenti della Giunta regionale della Campania.

 

     Art. 4.

     1. Agli oneri finanziari per l'applicazione della presente Legge si provvede secondo le modalità ed i criteri di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile - n. 969/FPC/ZA del 20 aprile 1987, in applicazione del V comma dell'art. 12 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730 che prevede i relativi trasferimenti statali.

 

     Art. 5.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - 2° comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

ALLEGATO

 

 

 

                                TABELLA A)

                      QUALIFICHE FUNZIONALI E LIVELLI

 

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                                                       n. posti

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Livello I                 Add. Pulizie                    ---

Livello II                Ausiliario                       15

Livello III               Operatore                        18 *

Livello IV                Esecutore                       139 *

Livello VI                Istruttore                      435 *

Livello VII               Istruttore Dir.                 301 *

Livello VIII              Funzionario                      21

Livello 1ª Qual. Funz.    Dirigente                        21

Livello 2ª Qual. Funz.    Dirigente Super.                ---

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                          Totale                          950

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* La dotazione organica del III livello si può ridurre di 6 unità con

l'incremento di altrettante unità del IV livello ove si definiscano i

ricorsi innanzi al T.A.R. favorevolmente agli interessati; ed analogamente

di 12 unità del IV livello con l'incremento di altrettante unità del VI

livello; ed infine, di 3 unità del VI livello con l'incremento di

altrettante unità del VII livello.