§ 1.10.32 - L.R. 23 novembre 1983, n. 33.
Norme per l'inquadramento nel ruolo del personale della Giunta regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli Enti mutualistici e dagli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:23/11/1983
Numero:33


Sommario
Art. 1.  La presente legge disciplina i criteri e le modalità di inquadramento nel ruolo del personale della Giunta regionale del sottoelencato personale di ruolo e non di ruolo:
Art. 2.  L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 1° febbraio 1981 o dalla eventuale data posteriore in [...]
Art. 3.  Il personale è inquadrato nel ruolo regionale in conformità all'unita tabella di corrispondenza (all. 1) sulla base della posizione giuridica rivestita alla data del 31 gennaio 1981; sono fatte [...]
Art. 4.  Ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento, si applicano i seguenti criteri:
Art. 5.  Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali [...]
Art. 6.  Il personale destinato al ruolo regionale a norma del precedente art. 1 è inquadrato anche in soprannumero rispetto ai posti previsti nella pianta organica alla cui rideterminazione si provvederà [...]
Art. 7.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 42, 45, 46 e 48 dello stato di [...]
Art. 8.  La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


§ 1.10.32 - L.R. 23 novembre 1983, n. 33. [1]

Norme per l'inquadramento nel ruolo del personale della Giunta regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli Enti mutualistici e dagli Enti disciolti di cui al D.P.R. n. 616/1977, alla legge n. 641/1978, alla legge n. 386/1974, alla legge n. 833/1978.

 

Art. 1. La presente legge disciplina i criteri e le modalità di inquadramento nel ruolo del personale della Giunta regionale del sottoelencato personale di ruolo e non di ruolo:

     a) proveniente dall'Amministrazione statale, a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dagli Enti di cui alla tabella "B" allegata al D.P.R. medesimo messo a disposizione della Regione e da questa utilizzato presso i propri uffici o quelli degli Enti locali ex legge n. 65 dell'1 settembre 1981.

     Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli Enti locali, ex 1° comma, art. 123 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, resta definitivamente assegnato agli Enti stessi nei termini e con le modalità di cui al 2° comma dello stesso articolo del surrichiamato D.P.R..

     L'inquadramento di detto personale, nei ruoli organici degli Enti medesimi, avverrà in conformità delle norme emanate con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1982, n. 300;

     b) delle Opere Universitarie della Campania trasferito a norma dell'art. 44 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e del decreto legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1979, n. 642;

     c) comandato dalla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 2. L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 1° febbraio 1981 o dalla eventuale data posteriore in cui il personale ha assunto effettivo servizio, salvo quanto specificamente previsto dalla presente legge.

     Il personale di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1980, n. 441 è inquadrato, ai soli fini giuridici, con effetto dal 1° gennaio 1981, fermo restando tutto quanto specificamente previsto dalla presente legge.

     Il periodo di servizio prestato presso l'Ente di provenienza nonché quello prestato presso la Regione anteriormente alla data dell'1 febbraio 1981 è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione stessa agli effetti della normativa regionale in atto vigente in materia di stato giuridico del personale, con esclusione di qualsiasi effetto economico non espressamente contemplato dall'art. 4 della presente legge.

     Il personale delle Opere Universitarie è inquadrato nel ruolo regionale - al compimento delle operazioni di reinquadramento previsto dall'ordinamento di provenienza - in stretta conformità ai principi ed ai criteri contenuti nella presente legge ed evitando il cumulo dei benefici determinati dall'applicazione dell'art. 3, III comma, della presente legge con gli effetti del reinquadramento succitato.

 

     Art. 3. Il personale è inquadrato nel ruolo regionale in conformità all'unita tabella di corrispondenza (all. 1) sulla base della posizione giuridica rivestita alla data del 31 gennaio 1981; sono fatte salve le modificazioni sopravvenute in base ad atti formali, ove queste retroagiscono i propri effetti anteriormente ad essa.

     Per quanto riguarda il personale da inquadrare, che riveste nell'ordinamento di provenienza qualifiche non espressamente previste nelle tabelle allegate, l'inquadramento nei livelli regionali sarà effettuato in via analogica, sulla base della equipollenza delle qualifiche stesse.

     Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge trovano inoltre applicazione i seguenti criteri integrativi:

     a) le norme previste dall'art. 51 - II comma - della L.R. 17 marzo 1981, n. 12 (con riferimento alla data del 31 gennaio 1981) e dal punto d) della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, sono estese, e fermo restando tutte le condizioni e le modalità previste dalle norme medesime, al personale sotto indicato:

     - personale proveniente dallo Stato che al momento dell'inquadramento in Regione non abbia goduto in virtù della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base al vecchio ordinamento di provenienza;

     - personale proveniente dallo Stato che al momento dell'inquadramento in Regione non abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello di cui all'art. 4 - IV comma, della legge n. 312 dell'11 luglio 1980 sopra indicata;

     - il personale proveniente dagli Enti parastatali, ad eccezione di quello di cui al successivo punto c);

     b) personale cui, in forza dell'art. 4 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980 e dell'art. 2 della legge n. 391 del 24 luglio 1981, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima è collocato nel livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, al maturare delle anzianità previste dal citato art. 4 ove non abbia usufruito di quanto previsto al precedente punto a);

     c) i dipendenti con qualifica di commesso vengono inquadrati nel terzo livello se in possesso di 8 anni di anzianità di servizio alla data del 30 settembre 1978.

     I dipendenti con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento vengono inquadrati nel VI livello.

     I dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31 dicembre 1979 di 10 anni di anzianità nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonché i dipendenti con la qualifica di direttore aggiunto di divisione, in possesso al 31 dicembre 1979 di 9 anni e 6 mesi di anzianità nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto dalla tabella.

     L'applicazione delle norme transitorie di cui alla presente legge non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza.

 

     Art. 4. Ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento, si applicano i seguenti criteri:

     a) per i dipendenti che hanno titolo all'applicazione del D.P.R. n. 509 del 16 ottobre 1979, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 previsti dalla L.R. n. 41 del 7 luglio 1981;

     b) per il personale proveniente dallo Stato, dagli Enti Ospedalieri e dagli Enti locali la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, inoltre il personale statale utilizza, per la determinazione del maturato economico, anche i miglioramenti economici decorrenti dal 1° febbraio 1981, ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982, che sono previsti dal contratto di provenienza;

     non si applicano i benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 previsti dalla L.R. 7 luglio 1981, n. 41;

     c) al personale degli Enti soppressi, privi di sviluppi contrattuali nel triennio 1979/81, ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti dell'Ente di destinazione, sia ai fini della determinazione della posizione economica al 31 gennaio 1981, che per le competenze relative ai periodi predetti di vuoto contrattuale.

     Per il personale degli Enti soppressi per il quale gli ordinamenti di provenienza prevedono l'applicabilità del trattamento economico dei dipendenti statali, si applicano i benefici economici contrattuali relativi a tale personale indicati al precedente punto b) fermo restando il principio della non cumulabilità con i benefici economici degli accordi contrattuali degli Enti di destinazione per lo stesso periodo;

     d) la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

     Al dipendente viene altresì riconosciuto il maturato in itinere con le modalità indicate dalla L.R. 17 marzo 1981, n. 12.

     Dal 1° febbraio 1981, compete al personale la progressione economica prevista dalla L.R. 7 luglio 1981, n. 41.

     Sono fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici maturati in virtù del contratto di provenienza vigente al 1° febbraio 1981, se più favorevoli.

     Al personale proveniente dallo Stato, dagli Enti Ospedalieri e dagli Enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma ed inquadramento nel ruolo regionale e dalle Opere Universitarie, che continuerà ad operare nelle strutture di destinazione in turni avvicendati, viene corrisposta fino all'entrata in regime degli accordi del personale dipendente dalle Regioni relativi al periodo 1982/1984, l'indennità del turno spettante alla data del 3 dicembre 1981, secondo gli ordinamenti di provenienza.

     Per il personale proveniente dagli Enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 20 marzo 1975, l'indennità di cui sopra non è suscettibile pertanto degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'allegato 3 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411.

 

     Art. 5. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali (INADEL) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali (CPDEL).

     Al fine di assicurare la continuità del rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente da Enti soppressi è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione dell'Ente di provenienza.

 

     Art. 6. Il personale destinato al ruolo regionale a norma del precedente art. 1 è inquadrato anche in soprannumero rispetto ai posti previsti nella pianta organica alla cui rideterminazione si provvederà con legge regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 42, 45, 46 e 48 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, che presentano sufficienti disponibilità.

     All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

 

     Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 

                         Tabella di corrispondenza

 

------------------------------------------------------------------

Regione        Stato           Parastato

------------------------------------------------------------------

I livello      I livello       ---

II livello     II livello      Commesso

III livello    III livello     Agente tecnico

IV livello     IV e V livello  Archivista dattilografo, Operatore

                               tecnico.

V livello      VI livello      Assistente, Assistente tecnico,

                               Assistente tecnico profess., 2ª

                               qualifica professionale.

VI livello     VII livello     Collaboratore, Collab. tecnico.

VII livello    VIII livello    Collaboratore tecnico profess.,

                               Collabor. tecnico (analisti,

                               statistici, sociologi), 1ª

                               qualifica professionale,

                               Collaboratore coordinatore,

                               Collaboratore tecnico coord.

VIII livello   Direttore di    Dirigente, Dirigente superiore,

               divisione ed    personale della 1ª qualifica

               Ispettore       professionale o del ruolo tecnico

               Generale ad     con almeno 15 anni di servizio e

               esaurimento di  con funzioni di direzione di

               cui all'art.    strutture organizzative complesse

               155 della legge da almeno 1 anno alla data di

               n. 312/80, 1°   entrata in vigore del D.P.R. n.

               Dirigente,      761/79, personale della 1ª

               Dirigente sup.  qualifica profess. o del ruolo

                               tecnico che nell'ordinamento delle

                               carriere preesistenti all'entrata

                               in vigore della legge n. 70/75

                               rivestiva una qualifica non

                               inferiore a quella di direttore

                               principale. Medico della 1ª

                               qualifica prof. che

                               nell'ordinamento delle carriere

                               preesistenti alla entrata in vigore

                               della legge n. 70/75 ricopriva una

                               qualifica corrispondente a

                               direttore principale. Direttore

                               generale.

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.