§ 1.10.23 - L.R. 7 luglio 1981, n. 41.
Disciplina del rapporto di lavoro del personale della Regione Campania per il periodo 1 gennaio 1979 - 31 dicembre 1981.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:07/07/1981
Numero:41


Sommario
Art. 1.  La presente legge regionale recepisce l'accordo relativo al II contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario a valere per il periodo 1 gennaio 1979 - 31 dicembre 1981.
Art. 2.  Livelli funzionali e progressione economica. Per il personale regionale la scala parametrica prevista dall'accordo 10 febbraio 1979, con decorrenza 1° febbraio 1981, viene così modificata:
Art. 3.  In ordine ai pubblici concorsi, vengono introdotte le seguenti procedure di reclutamento di personale con peculiari professionalità:
Art. 4.  Salvo quanto sarà disposto da eventuale normativa generale sul pubblico impiego l'orario di lavoro viene fissato in 36 ore settimanali.
Art. 5.  Lavoro ordinario notturno festivo e notturno festivo. Ai dipendenti competono a decorrere dall'1 febbraio 1981 per il servizio ordinario notturno L. 600 orarie, per il festivo L. 650 orarie, e per [...]
Art. 6.  Lavoro straordinario. Le tariffe orarie per lavoro straordinario determinate ai sensi del precedente accordo 1976-1978, restano congelate negli importi tariffari spettanti in base a tale accordo, [...]
Art. 7.  Assenza per malattia. L'assenza per malattia prevista dal precedente contratto può essere utilizzata anche per attendere a cure idropiniche e termali.
Art. 8.  Interruzione ferie. L'utilizzo del periodo di congedo ordinario è interrotto nel caso di ricovero ospedaliero, gravi malattie od infortuni gravi adeguatamente documentati.
Art. 9.  Congedo ordinario e giornate di riposo. Il congedo ordinario annuale resta fissato in 30 giornate lavorative, considerate comunque su sei giorni nella settimana, comprensive delle 2 giornate di [...]
Art. 10.  Trasferimento di personale tra le Regioni e gli Enti locali. Fermo restando la normativa prevista dal precedente accordo in materia di mobilità, è consentito il trasferimento del personale di ruolo [...]
Art. 11.  Trattenute per scioperi brevi. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal [...]
Art. 12.  Informazione. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione [...]
Art. 13.  Contrattazione decentrata. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina della presente legge vengono demandate alla Regione, previo confronto con le OO.SS., le decisioni sulle seguenti materie:
Art. 14.  Formazione e aggiornamento professionale. La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del [...]
Art. 15.  Commissione nazionale per la produttività e la valutazione del personale. Per la determinazione di metodologie di analisi di produttività ed efficienza delle strutture operative e [...]
Art. 16.  Indennità di fine servizio. In attesa della definizione di soluzioni uniformi da introdurre nell'ambito del pubblico impiego, il trattamento di fine servizio per i dipendenti della Regione sarà [...]
Art. 17.  Infortuni per cause di servizio. In attesa della normativa che disciplini la materia per l'indennità a favore dei lavoratori o loro familiari per eventi di invalidità o di morte derivanti da causa [...]
Art. 18.  Triennio dinamico. La norma del precedente accordo relativa al triennio dinamico va intesa nel senso che i tre anni richiesti per passare dal VI al VII livello possono essere raggiunti anche [...]
Art. 19.  Concorsi interni. La percentuale fissata nel precedente contratto del personale regionale per il passaggio mediante concorsi interni per soli titoli dal livello con parametro 130 al livello con [...]
Art. 20.  Personale regionale addetto alla formazione professionale. La collocazione funzionale del personale addetto alla formazione professionale deve essere organicamente riesaminata nell'ambito delle [...]
Art. 21.  Inquadramento personale enti disciolti. Nei confronti del personale degli enti soppressi, ex D.P.R. 616/77, legge n. 641/78 e legge n. 70/75, messo a disposizione e transitato alle Regioni, il quale [...]
Art. 22.  Coordinamento. Fermo restando che la materia del coordinamento rimane regolamentata dal precedente accordo, il compenso per la funzione di coordinamento viene fissato nella misura del 20% [...]
Art. 23.  Anticipazione dei benefici. Per il 1979 è prevista l'erogazione di un beneficio di L. 120.000 (centoventimila) pro- capite, una tantum, rapportata a mese.
Art. 24.  Beneficio da riparametrazione a regime. Per i dipendenti regionali i benefici mensili, a far data dall'1 febbraio 1981, sono i seguenti:
Art. 25.  Riconoscimento anzianità. L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quello precedente preso a base della Regione, ai fini dell'inquadramento viene valutato nella misura di L. [...]
Art. 26.  Inquadramento nei nuovi livelli. L'attribuzione dei nuovi livelli retributivi e la nuova progressione economica decorrono dall'1 febbraio 1981.
Art. 27.  Pensionabilità. Il beneficio forfettario di lire 120.000, rapportato al mese, per il 1979 e le anticipazioni corrisposte per il 1980 e gennaio 1981 in virtù dell'accordo sono soggette alle normali [...]
Art. 28.  Assegni ad personam. Gli assegni "ad personam" mensili di cui il personale è in godimento in virtù del precedente accordo, verranno riassorbiti per un importo pari alla differenza fra il beneficio a [...]
Art. 29.  Norme di rinvio. Restano in vigore le norme della precedente legge regionale che non siano sostituite o modificate dalla presente legge.
Art. 30.  Nei casi non previsti dalla presente legge si osservano le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato con esse compatibili e che comunque non comportino oneri di natura economica.
Art. 31.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 4, 30, 31 e 32 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, [...]
Art. 32.  La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma II, della Costituzione e 45 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo [...]


§ 1.10.23 - L.R. 7 luglio 1981, n. 41. [1]

Disciplina del rapporto di lavoro del personale della Regione Campania per il periodo 1 gennaio 1979 - 31 dicembre 1981.

 

Art. 1. La presente legge regionale recepisce l'accordo relativo al II contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario a valere per il periodo 1 gennaio 1979 - 31 dicembre 1981.

     Le anzianità occorrenti per i concorsi interni ed i passaggi di livello e per tutti i casi che non comportino aumenti del costo contrattuale decorrono dall'1 gennaio 1979.

 

     Art. 2. Livelli funzionali e progressione economica. Per il personale regionale la scala parametrica prevista dall'accordo 10 febbraio 1979, con decorrenza 1° febbraio 1981, viene così modificata:

 

 

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Livelli      Vecchi stipendi         Livelli        Nuovi stipendi

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I               1.800.000               I             2.160.000

I                                  dopo 6 mesi        2.400.000

II              2.088.000               II            2.688.000

III             2.340.000               III           3.012.000

IV              2.555.000               IV            3.372.000

V               3.006.000               V             4.140.000

VI              3.204.000               VI            4.920.000

VII             3.960.000               VII           5.964.000

VIII            5.994.000               VIII          8.700.000

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     La progressione si sviluppa in 8 classi biennali dell'8% sul valore iniziale di livello, dopo il 16° anno con scatti biennali del 2,50%, computati sull'ultima classe e comunque in modo da garantire il raggiungimento della quantità d'incremento economico realizzabile nel corrispondente livello al 40° anno di anzianità secondo l'accordo per il triennio 1976/78.

 

     Art. 3. In ordine ai pubblici concorsi, vengono introdotte le seguenti procedure di reclutamento di personale con peculiari professionalità:

     a) selezione dei candidati previo esame di titoli professionali e previo colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

     b) accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti;

 

     Art. 4. Salvo quanto sarà disposto da eventuale normativa generale sul pubblico impiego l'orario di lavoro viene fissato in 36 ore settimanali.

 

     Art. 5. Lavoro ordinario notturno festivo e notturno festivo. Ai dipendenti competono a decorrere dall'1 febbraio 1981 per il servizio ordinario notturno L. 600 orarie, per il festivo L. 650 orarie, e per il notturno festivo L. 1.000 orarie.

 

     Art. 6. Lavoro straordinario. Le tariffe orarie per lavoro straordinario determinate ai sensi del precedente accordo 1976-1978, restano congelate negli importi tariffari spettanti in base a tale accordo, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale.

     I limiti di cui all'art. 20 della legge regionale n. 12 del 17 marzo 1981, con decorrenza dal 1° luglio 1981, sono aumentati del 100 per cento per il personale dipendente impegnato nelle attività comunque connesse alla ricostruzione delle zone terremotate [2].

     La presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro in diretta collaborazione con gli organi istituzionali, fermo restando la normativa di carattere generale in vigore, previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative, è consentito che per un numero di impiegati regionali non superiore al 2% dell'organico, sia autorizzata l'effettuazione di lavoro straordinario oltre il limite individuale di 300 ore annue, fermo restando gli attuali limiti di spesa di 150 ore annue pro-capite.

 

     Art. 7. Assenza per malattia. L'assenza per malattia prevista dal precedente contratto può essere utilizzata anche per attendere a cure idropiniche e termali.

 

     Art. 8. Interruzione ferie. L'utilizzo del periodo di congedo ordinario è interrotto nel caso di ricovero ospedaliero, gravi malattie od infortuni gravi adeguatamente documentati.

 

     Art. 9. Congedo ordinario e giornate di riposo. Il congedo ordinario annuale resta fissato in 30 giornate lavorative, considerate comunque su sei giorni nella settimana, comprensive delle 2 giornate di congedo ordinario di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

     La Regione organizzerà i propri servizi in modo da consentire al personale la effettiva fruizione nell'anno delle 4 giornate di riposo di cui al comma II del precedente articolo 1.

     Nell'ambito del congedo non superiore ai mesi sei previsto dal precedente contratto, possono essere concessi congedi per le causali seguenti:

     - matrimonio      15 giorni - partecipazione a pubblici concorsi o esami fino a 15 giorni - lutti di famiglia, nascita di figlio o altre gravi esigenze familiari    fino a 5 giorni

 

     Art. 10. Trasferimento di personale tra le Regioni e gli Enti locali. Fermo restando la normativa prevista dal precedente accordo in materia di mobilità, è consentito il trasferimento del personale di ruolo dalla Regione agli enti locali e viceversa.

     Il relativo provvedimento è adottato con il consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore ad un anno, con l'assenso delle amministrazioni interessate, a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito dal dipendente nell'ente di provenienza.

     E' consentito, altresì, l'inquadramento del personale regionale di ruolo che sia in posizione di comando presso altra Regione alla data del presente accordo con le modalità e condizioni di cui sopra.

 

     Art. 11. Trattenute per scioperi brevi. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni), aumentata della quota corrispondente degli emolumenti, a qualsiasi titolo dovuti, e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso delle quote aggiuntive di famiglia.

     Viene riconfermato il limite di 12 ore per le assemblee in orario di lavoro.

 

     Art. 12. Informazione. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti dell'ente.

     L'informazione riguarda sia gli atti ed i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

     L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

 

     Art. 13. Contrattazione decentrata. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina della presente legge vengono demandate alla Regione, previo confronto con le OO.SS., le decisioni sulle seguenti materie:

     a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonché riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture degli enti;

     b) articolazione degli orari;

     c) standards di rendimento, ivi comprese verifiche periodiche dei risultati del lavoro straordinario;

     d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri produttivi volti a migliorare l'efficienza dei servizi, nonché connessi criteri di valutazione;

     e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

     f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

     Qualora, a seguito di ristrutturazione dei servizi, emergano nuovi profili professionali si provvederà all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione a livello regionale. A tal fine la Regione procederà mediante riqualificazioni professionali del personale in servizio con concorso interno ai fini dell'inquadramento.

     Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge.

 

     Art. 14. Formazione e aggiornamento professionale. La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

     La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore è demandata alla contrattazione decentrata a livello regionale.

     Il personale che in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri a carico dell'amministrazione regionale.

     Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

 

     Art. 15. Commissione nazionale per la produttività e la valutazione del personale. Per la determinazione di metodologie di analisi di produttività ed efficienza delle strutture operative e dell'organizzazione del lavoro, la Regione si adeguerà ai risultati della Commissione di studio che sarà costituita, a livello nazionale, per fissare criteri e metodologie per l'individuazione e l'aggiornamento di indicatori di produttività, nonché, per elaborare propone per la definizione di criteri e di mobilità oggettivi di valutazione del personale.

 

     Art. 16. Indennità di fine servizio. In attesa della definizione di soluzioni uniformi da introdurre nell'ambito del pubblico impiego, il trattamento di fine servizio per i dipendenti della Regione sarà corrispondente a quanto previsto per il personale civile dello Stato.

 

     Art. 17. Infortuni per cause di servizio. In attesa della normativa che disciplini la materia per l'indennità a favore dei lavoratori o loro familiari per eventi di invalidità o di morte derivanti da causa di servizio, si provvederà mediante misure proprie dell'amministrazione regionale.

 

     Art. 18. Triennio dinamico. La norma del precedente accordo relativa al triennio dinamico va intesa nel senso che i tre anni richiesti per passare dal VI al VII livello possono essere raggiunti anche prendendo in considerazione il servizio prestato nella carriera di concetto. A tal Fine il servizio prestato in quest'ultima carriera può essere preso in considerazione al 50% per un massimo di un anno e mezzo.

 

     Art. 19. Concorsi interni. La percentuale fissata nel precedente contratto del personale regionale per il passaggio mediante concorsi interni per soli titoli dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142, dalle qualifiche non operaie del IV livello [142] al V livello [167] al VI livello [178], è aumentata dal 30% al 50%, fermo restanti tutte le altre condizioni, termini e modalità previste dal precedente contratto.

 

     Art. 20. Personale regionale addetto alla formazione professionale. La collocazione funzionale del personale addetto alla formazione professionale deve essere organicamente riesaminata nell'ambito delle norme attuative della legge-quadro in materia ed in particolare, attraverso la contrattazione specifica prevista dalla stessa legge-quadro.

     Nella predetta sede dovrà essere affrontata, in modo approfondito, la soluzione della funzione docente unica, prospettata dalle OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale.

     Fino alla definizione della disciplina contrattuale predetta, vengono confermate le collocazioni funzionali previste dall'accordo nazionale del personale regionale addetto alla formazione professionale.

     Fermo restando l'orario di lavoro per i dipendenti regionali, la specifica articolazione per le varie esigenze dell'attività di formazione è demandata alla contrattazione a livello regionale.

 

     Art. 21. Inquadramento personale enti disciolti. Nei confronti del personale degli enti soppressi, ex D.P.R. 616/77, legge n. 641/78 e legge n. 70/75, messo a disposizione e transitato alle Regioni, il quale all'atto della soppressione dell'ente non abbia usufruito di rinnovi contrattuali, si applica il contratto dei dipendenti delle Regioni o degli enti locali dalla data del loro inquadramento nei ruoli regionali e negli enti locali.

     Ai dipendenti di cui al comma precedente trasferiti nel 1978 vengono attribuite le aggiunzioni senza titolo previste per i dipendenti regionali nel contratto 1976/78, ove non già dovute agli stessi ad altro titolo.

     In attesa di inquadramento, al personale di cui ai comma precedenti sono estesi i benefici economici per gli anni 1979 e 1980 previsti dalla presente legge nelle seguenti misure:

     - L. 10.000 mensili per il 1979;

     - L. 45.000 mensili per il 1980 salvo conguaglio.

     Il personale proveniente dallo Stato e dagli enti soppressi destinatari rispettivamente del contratto dei dipendenti statali e dal contratto del parastato, viene inquadrato dall'I febbraio 1981 con le modalità da definire in sede nazionale anche per quanto riguarda gli aspetti previdenziali e comunque tali da evitare cumulo di benefici nell'arco del triennio.

 

     Art. 22. Coordinamento. Fermo restando che la materia del coordinamento rimane regolamentata dal precedente accordo, il compenso per la funzione di coordinamento viene fissato nella misura del 20% sull'iniziale del nuovo livello ottavo.

 

     Art. 23. Anticipazione dei benefici. Per il 1979 è prevista l'erogazione di un beneficio di L. 120.000 (centoventimila) pro- capite, una tantum, rapportata a mese.

     Per l'anno 1980, al personale dipendente saranno corrisposti, per 12 mensilità, i seguenti benefici:

 

 

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       Parametri iniziali              Benefici mensili (lire)

      ex accordo 10-2-1979

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              100                             45.000

              116                             45.000

              130                             50.000

              142                             50.000

              167                             55.000

              178                             55.000

              220                             65.000

              333                             95.000

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     Analogo beneficio verrà corrisposto per il mese di gennaio 1981. Per la 13ª mensilità 1980 il beneficio di cui sopra è ridotto del 50%.

 

     Art. 24. Beneficio da riparametrazione a regime. Per i dipendenti regionali i benefici mensili, a far data dall'1 febbraio 1981, sono i seguenti:

 

 

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Livelli          Stipendi iniziali annui      Benefici mensili

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I                        2.160.000                  45.000

dopo sei mesi            2.400.000                  51.500

II                       2.688.000                  51.500

III                      3.012.000                  55.000

IV                       3.372.000                  61.200

V                        4.140.000                 101.250

VI                       4.920.000                 128.700

VII                      5.964.000                 133.600

VIII                     8.700.000                 180.416

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     Art. 25. Riconoscimento anzianità. L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quello precedente preso a base della Regione, ai fini dell'inquadramento viene valutato nella misura di L. 800 mese/anno a decorrere dall'1 febbraio 1981.

 

     Art. 26. Inquadramento nei nuovi livelli. L'attribuzione dei nuovi livelli retributivi e la nuova progressione economica decorrono dall'1 febbraio 1981.

     L'inquadramento economico nel livello spettante avviene in base al maturato economico così costituito:

     a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di classi e scatti (non va compreso quanto anticipato ai sensi dell'articolo 23 della presente legge);

     b) beneficio di riparametrazione di cui all'articolo 24, riportando tale beneficio mensile ad anno, moltiplicando lo stesso per 12;

     c) riconoscimento dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 25 in ragione di lire 800 mese per anno di servizio e per 12 mesi.

     L'inquadramento economico avviene con le modalità di calcolo previste dall'accordo relativo al triennio 1976-1978.

     Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento e, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

 

     Art. 27. Pensionabilità. Il beneficio forfettario di lire 120.000, rapportato al mese, per il 1979 e le anticipazioni corrisposte per il 1980 e gennaio 1981 in virtù dell'accordo sono soggette alle normali ritenute, comprese quelle previdenziali ed assistenziali e pertanto sono pensionabili.

 

     Art. 28. Assegni ad personam. Gli assegni "ad personam" mensili di cui il personale è in godimento in virtù del precedente accordo, verranno riassorbiti per un importo pari alla differenza fra il beneficio a regime di cui al precedente articolo 24 ed il beneficio mensile da anticipazione di cui all'articolo 23.

     L'eventuale parte residua verrà assorbita con i futuri miglioramenti.

 

     Art. 29. Norme di rinvio. Restano in vigore le norme della precedente legge regionale che non siano sostituite o modificate dalla presente legge.

     Sono fatte salve le condizioni di maggior favore per i dipendenti, sempre che non siano esplicitamente disciplinate dalla presente legge.

 

     Art. 30. Nei casi non previsti dalla presente legge si osservano le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato con esse compatibili e che comunque non comportino oneri di natura economica.

 

     Art. 31. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 4, 30, 31 e 32 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presentano sufficiente disponibilità.

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

 

     Art. 32. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma II, della Costituzione e 45 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. n. 13 del 20-3-1982.