§ 3.2.54 - D.G.R. 30 luglio 2002, n. 685.
Approvazione Tipologia e Linee Guida per Case Protette per Anziani e per Disabili Mentali. Modificazioni ed integrazioni precedenti - Deliberazioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:30/07/2002
Numero:685

§ 3.2.54 - D.G.R. 30 luglio 2002, n. 685.

Approvazione Tipologia e Linee Guida per Case Protette per Anziani e per Disabili Mentali. Modificazioni ed integrazioni precedenti - Deliberazioni della Giunta regionale.

(B.U. 16 agosto 2002, n. 15).

 

     La Giunta regionale

     VISTO l'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato ed integrato dal decreto 19 giugno 1999, n. 229 che prevede le tipologie delle prestazioni socio-sanitarie;

     VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";

     VISTO il Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 recante il regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

     VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

     VISTI, in particolare gli articoli 8, comma 3 lettera f) e 11 della medesima legge n. 328/2000, i quali prevedono che le Regioni recepiscano ed integrino, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dallo Stato, definendo i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture socio-sanitarie a gestione pubblica e dei soggetti privati;

     VISTO in particolare l'articolo 1, comma 2, del Decreto ministeriale n. 308/2001 citato che consente alle Regioni di individuare le condizioni in base alle quali le strutture sono da considerare di nuova istituzione o come già esistenti, prevedendo per queste ultime, le modalità e i termini entro cui debbono procedere all'adeguamento;

     VISTO il Decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 che prevede la fissazione dei "requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture" a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera c) e dell'articolo 11, comma 1; della legge n. 328/2000;

     VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" recepito con Deliberazione G.Reg. 19 marzo 2002, n. 233;

     VISTO il D.P.G.R. 19 marzo 2002, n. 64;

     RITENUTO di dover:

     a) recepire la normativa contenuta nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e nel Decreto ministeriale n. 308/2001;

     b) definire conseguentemente, le tipologie delle strutture residenziali denominate "Case Protette";

     c) l'attività di vigilanza;

     d) determinare i requisiti strutturali ed organizzativi minimi che le strutture stesse, sia pubbliche che private, devono possedere al fine di poter essere autorizzate ed accreditate per l'esercizio di attività socio-sanitarie;

     e) determinare la quota a carico dell'utente.

     CONSIDERATO che l'adeguamento ai citati decreti, con conseguente definizione dei requisiti strutturali ed organizzativi, la determinazione delle nuove rette e delle percentuali, rispettivamente a carico del SSN e del Fondo per i Servizi socio-assistenziali, sono contenuti nell'allegato documento che forma parte integrante del presente deliberato;

     CHE, ciò stante, occorre rivedere, integrare e modificare quanto stabilito nella Deliberazione G.Reg. 15 dicembre 1997, n. 6561 circa i requisiti organizzativi ed i corrispettivi da erogare per le prestazioni fomite dalle Case Protette;

     CONSIDERATO: altresì, che occorre ribadire, anche al fine di una più corretta applicazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e Decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308, che gli stessi, per quanto riguarda la definizione delle competenze in relazione ai criteri di finanziamento hanno carattere tassativo e non derogabile;

     CHE, pertanto, è necessario adeguare la disciplina regionale alla ripartizione delle percentuali di finanziamento stabilita nei citati decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e decreto ministeriale;

     CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 3-septies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, a comma 4 e 5, definisce le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, e sancisce il principio che le medesime prestazioni siano assicurate dalle Aziende Sanitarie;

     CONSIDERATO ancora che la Deliberazione G.Reg. 7 settembre 1999, n. 3137 e Deliberazione G.Reg. 20 marzo 2000, n. 259 stabiliscono che le prestazioni in esame siano erogate dalle Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.);

     RITENUTO che le prestazioni sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, ai sensi del citato D.P.C.M. 14 febbraio 2001, del Decreto ministeriale n. 308/2001 e del D.P.C.M. 29 novembre 2001 sono da considerare a totale carico del S.S.N.;

     VISTA la Deliberazione G.Reg. 10 ottobre 2000, n. 643 che prevede l'emanazione alle AA.SS.LL. di una direttiva riguardante le R.S.A. nonché la previsione di 23.455.233,390 pari a L. 45.415.664.756 come maggiore assegnazione nel bilancio sul capitolo 4331103 (Fondo socio-assistenziale) per effettuare i pagamenti delle rette anche alle R.S.A.;

     VISTO il decreto 5 luglio 2001, n. 6500 del Dirigente Generale del Dipartimento 11, con cui vengono assegnate alle AA.SS.LL. della Calabria risorse per complessivi 19.942.849 pari a L. 38.614.740.000 imputando al Capitolo 4331103, prevedendo che tali risorse siano destinate al finanziamento delle Case Protette e delle R.S.A. e che la liquidazione delle quote avvenga attraverso le AA.SS.LL. e evitando il pagamento in forma diretta:

     VISTA la Deliberazione G.Reg. 28 maggio 2002, n. 459 con cui vengono stabilite le tariffe pro-die differenziate per fascia - per le Case Protette nonché la diaria per le R.S.A. stabilendo che la stessa sia imputata per il 70% a carico del FSR e per il 30% a carico del Fondo Sociale;

     RITENUTO opportuno rettificare le citate delibere in quanto prevedono criteri di finanziamento a carico del fondo socio-assistenziale per prestazioni ritenute dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamati a totale carico del S.S.N. e che, pertanto, non risultano conformi alle disposizioni dagli stessi previste;

     VISTA, inoltre, la Deliberazione G.Reg. 7 luglio 1999, n. 2937 recante "Modificazione dell'importo della quota a carico degli utenti ospiti di strutture socio-sanitarie";

     VISTA la Deliberazione G.Reg. 19 giugno 2001, n. 552;

     VISTA la Deliberazione G.Reg. 15 aprile 2002, n. 262;

     CHE si rende necessario, infine, determinare i nuovi corrispettivi alle Case Protette che avranno decorrenza dal 1° luglio 2002, nonché determinare la quota a carico dell'utente secondo i princìpi ed criteri stabiliti nell'allegato A che forma parte integrante della presente delibera;

     VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";

     VISTO il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, così come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242;

     VISTO il D.P.C.M. 18 maggio 2001;

     SU conforme proposta del Presidente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, che si sono espresse sulla regolarità dell'atto;

     Delibera

     Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;

     Di recepire il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e il Decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 e le Linee Guida emanate dal Ministero della Sanità il 31 marzo 1994 e di applicarli sul territorio della Regione Calabria;

     DI approvare l'unito documento, che forma parte integrante del presente atto, definendo le tipologie delle strutture residenziali denominate "Case Protette";

     DI definire, nel documento medesimo, requisiti strutturali ed organizzativi che devono possedere le Case Protette per ottenere l'autorizzazione;

     DI determinare, a far tempo dal 1° luglio 2002, la nuova misura della retta secondo i criteri e le condizioni stabiliti nell'allegato alla presente delibera;

     DI dare atto che, in esecuzione dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni (D.Lgs. n. 229/1999), ribadito dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 3 del D.P.C.M. 29 novembre 2001, le prestazioni erogate nelle R.S.A. sono al 100% a carico del Fondo Sanitario regionale a decorrere dal 1° gennaio 2002;

     DI stabilire, che le Case Protette, transitoriamente accreditate ai sensi del decreto n. 25/1999, entro la data del 30 giugno 2002, stabilità con Deliberazione G.Reg. 21 maggio 2002, n. 403 presenteranno domanda alla Regione Calabria - Dipartimento 15, Servizi Sociali - per ottenere l'accreditamento;

     DI statuire che a regime le istanze possono essere presentate in qualsiasi momento e saranno valutate secondo la data di presentazione delle stesse, fermo restando le previsioni ed i limiti della programmazione socio-sanitaria;

     DI fissare i termini di adeguamento delle strutture al Decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 nel modo seguente:

     - fino ad un anno per i requisiti organizzativi;

     - fino a tre anni per i requisiti strutturali;

     DI dare atto che la presente delibera viene adottata a parziale modifica ed integrazione della precedente Deliberazione G.Reg. 15 dicembre 1997, n. 6561, Deliberazione G.Reg. 7 luglio 1999, n. 2937, Deliberazione G.Reg. 28 maggio 2002, n. 459, Deliberazione G.Reg. 10 ottobre 2000, n. 643 ed il D.D.G. 5 luglio 2001, n. 6500;

     DI dare mandato al Dipartimento 15 per l'esecuzione del presente provvedimento;

     DI demandare all'Assessorato alla Sanità il compito di determinare la quota a carico dell'utente da detrarre sull'ammontare delle rette a carico del S.S.N.;

 

Tipologie delle strutture residenziali Protette ai sensi dell'art. 3-septies del decreto

n. 229/1999 D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e del Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n. 308

 

     Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale.

     Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale "le prestazioni assistenziali che - erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali - sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite".

     Tali prestazioni sono finalizzate al mantenimento della autonomia della persona, al recupero delle residue capacità della stessa, al fine di consentire la partecipazione alla vita sociale attraverso percorsi riabilitativi ed educativi e di sostegno alla famiglia. Le prestazioni medesime - che vengono erogate anche nelle forme di lungoassistenza - hanno l'obbiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, non assistibile a domicilio, a rischio di non autosufficienza. Le spese per le prestazioni di che trattasi, che sono erogate in strutture residenziali denominate "Case Protette", sono ripartite per il 60% del costo complessivo a carino del S.S.N. ed il restante 40 % - per garantire l'assistenza tutelare ed alberghiera - a carico del Fondo Sociale, fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista nel presente atto, che modifica la Deliberazione G.Reg. n. 2937/1999.

     Le Case Protette sono caratterizzate da media intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza a rischio di non autosufficienza.

 

     Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.

     L'art. 3-septies del decreto n. 229/1999 considera prestazioni sociali a rilevanza sanitaria "tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute".

     Dette attività si esplicano anche attraverso interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali per anziani, denominate "Case di Riposo".

     Le Case di Riposo sono finalizzate ad offrire occasioni di vita comunitaria e disponibilità di aiuto nelle attività quotidiane, nonché possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali a persone sole ed in stato di abbandono, ma autosufficienti a parzialmente non autosufficienti.

     Le spese per l'erogazione di tale tipo di assistenza sono interamente a carico del Fondo Sociale.

 

     Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria.

     Le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono finalizzate all'assistenza, alla individuazione, rimozione e contenimento, di inabilità o disabilità conseguenti ad esiti di patologie cronico - degenerative congenite o acquisite.

     Tali prestazioni, secondo l'art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, sono caratterizzate "da una particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente sanitaria" delle quali necessitano gli anziani non autosufficienti nelle fasi estensive per cui richiedono una presa in urico specifica, finalizzata a mantenere i residui di autonomia ed il rallentamento del deterioramento.

     Le prestazioni medesime sono assicurate dalle Aziende Sanitarie e sono erogate dalle Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.).

     Dette prestazioni ad alta rilevanza sanitaria sono, dal 1° gennaio 2002, al 100% a carico del fondo sanitario regionale, detratta la quota a carico dell'utente, che verrà stabilita con apposita deliberazione proposta dall'Assessorato alla Sanità.

 

     MODALITÀ DI ACCESSO NELLE CASE PROTETTE PER ANZIANI.

     L'accesso alle Case Protette per anziani è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta, compilata sui modulario del S.S.N. dal medico di medicina generale di fiducia dell'assistito, corredata dall'automazione dell'Azienda Sanitaria ove è residente l'utente.

     Sono fatti salvi i ricoveri, per motivi urgenti, disposti direttamente- dalle autorità di Pubblica Sicurezza. In tali casi la retta decorre dalla data di effettivo ricovero. La struttura che effettua il ricovero ha l'obbligo di informare l'Azienda Sanitaria, nel cui territorio opera la stessa, entro 24 ore dal ricovero.

     Tale autorizzazione, deve contenere una valutazione globale delle condizioni del paziente con la definizione dei bisogni e del tipo di struttura (R.S.A. - Casa Protetta) prescelta perché ritenuta più idonea a soddisfare le necessità assistenziali del paziente. La valutazione sarà effettuata dall'U.V.G.T.

     Qualora si ritenga non necessario il ricovero, i motivi della mancata autorizzazione dovranno essere menzionati sulla prescrizione, proposta o richiesta del medico curante.

     La stessa dovrà contenere, inoltre, la durata presumibile del ricovero che potrà essere fino a gg. 180, rinnovabili.

     Il Distretto sanitario delle Aziende Sanitarie è il luogo dove si concretizza la integrazione sanitaria e sociale: la presenza delle professionalità nelle Unità Operative che svolgono la propria attività a livello distrettuale, di concerto con quelle dell'Ente locale, garantisce la perfetta valutazione del bisogno dell'utente.

     Detta valutazione è condizione necessaria per accedere ai servizi.

     L'Unità di Valutazione Geriatrica è un gruppo multidiscipiinare che racchiude le competenze professionali necessarie per compiere una valutazione tesa a realizzare l'integrazione fra Servizi Sociali e Sanitari. Nel gruppo devono essere sempre presenti gli operatori indispensabili che, in base alle loro competenze specifiche, soddisfano, nel modo migliore le necessità dell'anziano da assistere.

     Il metodo di lavoro deve essere quello della collegialità, della selezione dei bisogni e della valutazione multidimensionale come strumento indispensabile per stabilire il fabbisogno assistenziale dell'anziano non autosufficiente e/o a rischio, per individuare la sua corretta collocazione nella rete dei servizi e, infine, per controllare, a distanza di tempo, i risultati raggiunti.

     L'organico minimale deve prevedere un medico specializzato in geriatria, uno psicologo, un infermiere professionale, un tecnico della riabilitazione ed uno della rete sociale nonché il medico curante dell'utente.

     La valutazione multidimensionale permette di esplorare i settori in cui si è verificata la non autosufficienza e la compromissione fisica e psichica e di formulare un progetto personalizzato dell'iter diagnostico e terapeutico più idoneo alla patologia deIl'anziano, e indicare l'ambiente più appropriato per la cura.

     L'U.V.G.T., che dovrà essere presente in ogni distretto o quanto meno in ogni Azienda Sanitaria, è tenuta:

     1. in caso di ricovero ordinario, entro sei giorni dal ricevimento della proposta, ad effettuare le verifiche presso il domicilio del paziente;

     2. in caso di ricovero urgente, entro tre giorni dal ricevimento della notifica del ricovero, ad effettuare le verifiche presso la struttura ospitante;

     3. in caso di richiesta di proroga, inoltrata a cura della struttura ospitante almeno dieci giorni prima della scadenza del ricovero, ad effettuare le verifiche, entro il sesto giorno dal ricevimento della richiesta, presso la struttura ospitante.

     La struttura che accoglie il paziente dovrà, entro dieci giorni dal ricovero, definire un programma personalizzato di intervento che tenga conto sia delle necessità assistenziali sia di quelle sanitarie. In particolare deve indicare gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, nonché il piano delle verifiche da concordare con l'A.S., tenuta ad espletare i controlli e le proprie valutazioni diagnostiche almeno ogni tre mesi. L'esito delle verifiche e dei controlli dovranno essere trasmessi, a cura dell'Azienda Sanitaria, ogni tre mesi al Settore "Sviluppo Sociale e Politiche della Famiglia" del 15° Dipartimento.

     Occorre rispettare le opzioni del cittadino utente e, in particolare, la libera scelta della struttura di ricovero.

     E' fatto obbligo ai gestori delle strutture di tenere la cartella degli ospiti e i registri delle presenze, debitamente aggiornato, da mettere a disposizione degli organi di vigilanza.

 

     MODALITÀ DI ACCESSO NELLE CASE PROTETTE PER DISABILI MENTALI.

     L'accesso alle Case Protette per disabili mentali è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta, compilata sul modulario del S.S.N. dal medico di medicina generale di fiducia dell'assistito, corredata dall'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria ove è residente l'utente.

     Sono fatti salvi i ricoveri, per motivi urgenti, disposti direttamente dalle autorità di Pubblica Sicurezza. In tali casi la retta decorre dalla data di effettivo ricovero. La struttura che effettua il ricovero ha l'obbligo di informare l'Azienda Sanitaria, nel cui territorio opera la stessa, entro 24 ore dal ricovero.

     Tale autorizzazione, deve contenere una valutazione globale delle condizioni del paziente con la definizione dei bisogni, copia deve essere trasmessa anche alla struttura ospitante.

     Nel caso in cui si ritenga non necessario il ricovero, i motivi della mancata autorizzazione, a cura del sanitario che ha visitato il paziente, dovranno essere menzionati sulla prescrizione, proposta o richiesta del medico curante.

     La stessa dovrà contenere, inoltre, la durata presumibile del ricovero che potrà essere fino a gg. 180, rinnovabile.

     La valutazione sarà effettuata a cura del Centro di salute mentale (C.S.M.) nel cui territorio risiede l'assistito.

     Detta vantazione è condizione necessaria per accedere ai servizi.

     La valutazione dovrà contenere l'esplorazione delle sfere (cognitiva, affettiva, percettiva, ecc.) nelle quali si è verificato il rischio di non autosufficienza e/o la compromissione psichica e dovrà indicare, a grandi linee, un progetto personalizzato dell'iter terapeutico più idoneo alla patologia del disabile mentale, copia di tale valutazione dovrà essere trasmessa alla struttura ospitante.

     Il C.S.M. che è già presente in ogni distretto sanitario è tenuto:

     - in caso di ricovero ordinario, entro sei giorni dal ricevimento della proposta, ad effettuare le verifiche presso il domicilio del paziente:

     - in caso di ricovero urgente, entro tre giorni dal ricevimento della notifica, del ricovero, ad effettuare le verifiche presso la struttura ospitante;

     - in caso di richiesta di proroga, inoltrata a cura della struttura ospitante almeno dieci prima della scadenza del ricovero, ad effettuare le verifiche, entro il sesto giorno dal ricevimento della richiesta, presso la struttura ospitante.

     La struttura che accoglie il paziente dovrà, entro dieci giorni dal ricovero, definire un programma personalizzato di intervento che tenga conto sia delle necessità assistenziali sia di quelle sanitarie, in accordo con quanto suggerito dal C.S.M. che ha il compito di seguire il paziente nel territorio e di prenderlo in carico a dimissione avvenuta. In particolare deve indicare gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento nonché il piano delle verifiche da concordare con l'A.S., tenuta ad espletare i controlli e le proprie valutazioni diagnostiche almeno due volte l'anno. L'esito delle verifiche e dei controlli dovranno essere trasmessi, a cura dell'Azienda Sanitaria almeno due volte l'anno al Settore "Sviluppo Sociale e Politiche della Famiglia" del 15° Dipartimento.

     Occorre rispettare le opzioni del cittadino utente ed, in particolare, la libera scelta della struttura di ricovero.

     È fatto obbligo ai gestori delle strutture di tenere la cartella degli ospiti e i registri delle presenze, debitamente aggiornato, da mettere a disposizione degli organi di vigilanza.

 

     REQUISITI DELLE CASE PROTETTE.

     REQUISITI STRUTTURALI

     Le Case Protette, al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale, debbono essere ubicate in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso dei mezzi pubblici.

     Sono strutture già esistenti quelle già destinate alla ospitalità di anziani e di disabili mentali che abbiano ottenuto l'autorizzazione al funzionamento in via definitiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, 20 e 31 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5, e quelle accreditate provvisoriamente con decreto 21 luglio 1999, n. 25 del Dirigente Generale della Sanità.

     Sono strutture nuove quelle sprovviste di autorizzazione definitiva al funzionamento, anche se in possesso di quella provvisoria, quelle sprovviste di accreditamento, quelle di nuova istituzione, quelle che intendono modificare la precedente tipologia, anche se già autorizzate e/o accreditate, in casa protetta.

     Non sono consentiti aumenti del numero dei posti letto per le strutture già accreditate e/o autorizzate; in caso di richiesta saranno considerate di nuova istituzione.

     - Capacità ricettiva: massimo 90 posti letto, organizzati in moduli da 30 p.l. per le case protette per anziani;

     - Capacità ricettiva: massimo 60 posti letto, organizzati in moduli da 20 p.l., nelle strutture per disabili mentali.

     In deroga a quanto sopra, per le strutture per disabili mentali già operanti ed autorizzate in via definitiva, la capacità ricettiva e la organizzazione in moduli viene consentita fino al numero degli utenti precedentemente autorizzati.

     Tutti i posti letto devono essere dotati di chiamata di allarme.

     Ogni modulo deve essere dotato di una o più zona pranzo, una o più zone per attività ricreative e per il tempo libero, per una superficie utile complessiva di 8 mq per ospite, distinta dagli spazi destinati alle camere da letto.

     Può essere consentita anche una sola sala da pranzo, una sola zona per attività ricreative e per il tempo libero per l'intera struttura.

     Tutte le Case Protette devono essere dotate di uno spazio riservato al culto.

     Tali spazi devono essere organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy.

     Le caratteristiche strutturali ed organizzative devono consentire l'erogabilità delle attività collettive, di socializzazione e di mobilizzazione.

     Camere da letto: singole e doppie.

     Ampiezza camere:

     - strutture nuove:

     camere ad un posto: mq 12

     camere a due posti: mq 18

     - strutture già esistenti:

     camere ad un posto: mq 9

     camere a due posti : mq 14

     Servizi igienici: servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza, di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la rotazione delle carrozzine, in numero sufficiente in ragione delle necessità degli ospiti.

     I servizi igienici devono essere in numero di uno ogni camera a due posti e uno ogni due camere a un posto.

     Inoltre, nelle strutture per anziani: 1 bagno assistito per ogni modulo; nelle strutture per disabili mentali: 1 bagno assistito per tutta la struttura.

     Devono, inoltre, essere dotate di:

     1. Ambulatorio medico con annesso spazio attrezzato per l'attesa e servizio igienico.

     2. Locale per il personale con spogliatoi distinti per sesso e con autonomo servizio igienico per ogni modulo; nelle strutture per disabili mentali: un locale per il personale con spogliatoi distinti per sesso e con autonomo servizio igienico per tutta la struttura.

     3. Spazio attrezzato per la cura della persona (barbiere, parrucchiere, podologo-pedicure, ecc.).

     4. Locale per deposito biancheria sporca.

     5. Locali adibiti a cucina e dispensa.

     6. Lavanderia e guardaroba, se i servizi sono all'interno, con relativo servizio igienico ad uso esclusivo del personale.

     7. Presenza per ciascun modulo di una postazione telefonica abilitata a disposizione dell'utenza, per la fascia "C"; almeno uno su ogni piano per le fasce "B" e "A".

     8. Un montalettighe ed almeno un ascensore nelle strutture per anziani distribuite su più di un piano:

     - Per le strutture nuove l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche: Cabina 130 cm X 95 cm, Porta 80 cm sul lato corto, Piattaforma ant. 150 X 150 cm;

     - In caso di adeguamento: Cabina 120 cm X 80 cm., Porta 75 cm sul lato corto, Piattaforma ant. 140 X 140 cm;

     - Arresto ai piani con auto livellamento;

     - Stazionamento ai piani a porte chiuse;

     - Bottoniera tra 110 cm e 140 cm su parete laterale a 35 cm dalla porta;

     - Campanello d'allarme;

     - Citofono tra i 110 cm e 130 cm di H

     - Luce di emergenza;

     - Segnalazione sonora di arrivo ai piani;

     - Sedile ribaltabile con ritorno automatico (facoltativo).

     9. Nelle strutture per disabili mentali un ascensore di dimensioni tali da permettere l'ingresso delle carrozzine.

     10. Le strutture con differenza dì quota non superiore a 4 m possono utilizzare, al posto dell'ascensore, la piattaforma elevatrice o il servoscala, aventi le caratteristiche previste dalle normative vigenti.

     11. Locale deposito per attrezzature, carrozzine e materiale di consumo, ecc.

     12. Armadio farmaceutico.

     13. Camera ardente per le strutture protette per anziani, con le seguenti caratteristiche:

     - Posta al piano terra;

     - Areata opportunamente;

     - Dotata di finestre che aprono direttamente all'esterno;

     - Adeguatamente arredata per la sosta dei dolenti;

     - Dotata di impianto di climatizzazione;

     - Dotata di impianto elettrico di emergenza;

     - Dotata di impianto di aspirazione localizzata dei fumi se vi si effettua la saldatura delle parti zincate delle casse (D.Lgs. n. 626/1994);

     Servizio igienico.

     14. Palestra dotata di attrezzature ed ausili con relativo deposito.

     Le Case Protette devono essere dotate di arredi ed attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti, ed in particolare, devono essere garantiti agli utenti, che ne hanno necessità, letti articolati (preferibilmente a due snodi) regolabili in altezza, dotati di cuscini e materassi antidecubito. Questa dotazione è a totale carico delle strutture, pertanto la fornitura non può essere richiesta alla Azienda Sanitaria.

     Il termine di adeguamento ai sopracitati requisiti strutturali, da parte delle strutture già esistenti, è consentito entro e non oltre 3 anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto.

     REQUISITI ORGANIZZATIVI

     Le figure professionali sanitarie previste (Medici e Psicologi) possono essere a contratto di dipendenza o a contratto di lavoro libero professionale.

     Case Protette per Anziani

     FASCIA "C"

     1. Un medico dirigente coordinatore responsabile di tutti i servizi praticati nella struttura.

     2. Un medico geriatra

     3. Assistenza medica: un medico per ciascun modulo;

     4. Responsabile amministrativo: 1/90.

     5. Psicologo: 1/90.

     6. Assistente sociale: 2/90

     7. Infermiere professionale 1/30 per ogni turno diurno; 1/90 per il turno notturno. In considerazione della difficoltà a reperire sul mercato del lavoro infermieri professionali, solo per le strutture già esistenti, è consentita la presenza, nei turni diurni, di un OTA o un O.S.S. (Operatore socio sanitario), per ciascun modulo, purché sia assicurata la presenza di un infermiere professionale, per ogni turno diurno, per ogni 45 posti letto.

     8. Due educatori per ogni modulo, solo nei turni diurni, per sei giorni la settimana.

     9. Un terapista della riabilitazione per ogni modulo per sei giorni la settimana.

     10. Un OTA per ogni 4 posti letto. Dovrà essere garantita la presenza di almeno un OTA per il turno notturno per tutta la struttura.

     Personale addetto alle pulizie, ai servizi generali ed alla cucina, se i servizi non sono appaltati all'esterno.

     Al personale di cui sopra vanno aggiunti gli specialisti di varie branche mediche, a secondo della necessità degli ospiti.

     FASCIA "B"

     1. Un medico dirigente coordinatore responsabile di tutti i servizi praticati nella struttura.

     2. Un medico geriatra.

     3. Assistenza medica: un medico per ciascun modulo;

     4. Responsabile amministrativo: 1/90.

     5. Psicologo: 1/90.

     6. Assistente sociale: 2/90.

     7. Infermiere professionale 1/30 per ogni turno diurno; 1/90 per il turno notturno. In considerazione della difficoltà a reperire sai mercato del lavoro infermieri professionali, solo per le strutture già esistenti, è consentita la presenza, nei turni diurni, di un OTA o un O.S.S. (Operatore socio sanitario), per ciascun modulo, purché sia assicurata la presenza di un infermiere professionale, per ogni turno diurno, per ogni 45 posti letto.

     8. Due educatori per ogni modulo, solo nei turni diurni, per sei giorni la settimana.

     9. Un terapista della riabilitazione per ogni modulo per sei giorni la settimana.

     10. Un OTA per ogni 6 posti letto. Dovrà essere garantita la presenza di almeno un OTA per il turno notturno per tutta la struttura.

     Personale addetto alle pulizie, ai servizi generali ed alla cucina, se i servizi non sono appaltati all'esterno.

     Al personale di cui sopra vanno aggiunti gli specialisti di varie branche mediche, a secondo della necessità degli ospiti.

     FASCIA "A"

     1. Un medico dirigente coordinatore responsabile di tutti i servizi praticati nella struttura.

     2. Un medico geriatra.

     3. Assistenza medica: un medico per ciascun modulo.

     4. Responsabile amministrativo: 1/90.

     5. Psicologo: 1/90.

     6. Assistente sociale: 2/90.

     7. Infermiere professionale 1/30 per ogni turno diurno; 1/90 per il turno notturno. In considerazione della difficoltà a reperire sul mercato del lavoro infermieri professionali, solo per le strutture già esistenti, è consentita la presenza, nei turni diurni, di un OTA o un O.S.S. (Operatore socio sanitario), per ciascun modulo, purché sia assicurata la presenza di un infermiere professionale, per ogni turno diurno, per ogni 45 posti letto.

     8. Due educatori per ogni modulo, solo nei turni diurni, per sei giorni la settimana.

     9. Un terapista detta riabilitazione per ogni modulo per sei giorni la settimana.

     10. Un OTA per ogni 8 posti letto. Dovrà essere garantita la presenza di almeno un OTA per il turno notturno per tutta la struttura.

     Personale addetto alle pulizie, ai servizi generali ed alla cucina, se i servizi non sono appaltati all'esterno.

     Al personale di cui sopra vanno aggiunti gli specialisti di varie branche mediche, a secondo della necessità degli ospiti.

     Case Protette per Disabili Mentali

     FASCIA "C"

     1. Un medico dirigente coordinatore responsabile di tutti i servizi praticati nella struttura.

     2. Un medico psichiatra.

     3. Assistenza medica: un medico per ciascun modulo.

     4. Responsabile amministrativo: 1/60.

     5. Psicologo: 1/60.

     6. Assistente sociale; 1/60.

     7. Infermiere professionale 1/20 per ogni turno diurno; 1/60 per il turno notturno. In considerazione della difficoltà a reperire sul mercato del lavoro infermieri professionali, solo per le strutture già esistenti, è consentita la presenza, nei turni diurni, di un OTA o un O.S.S. (Operatore socio sanitario) per ciascun modulo, purché sia assicurata la presenza di un infermiere professionale, per ogni turno diurno, per tutta la struttura.

     8. Due educatori e/o Maestri d'arte per ogni modulo, solo nei turni diurni, per sei giorni la settimana. Le strutture già operanti ed aventi m organico personale adibito a funzioni educative e/o di sostegno psico-educativo, possono utilizzare, fino ad esaurimento, il suddetto personale.

     9. Terapista della riabilitazione: 1/60 per sei giorni la settimana.

     10. Un OTA per ogni 4 posti letto. Dovrà essere garantita la presenza di almeno un OTA per il turno notturno per tutta la struttura. Le strutture già operanti ed aventi in organico personale adibito a funzioni assistenziali, possono utilizzare, fino ad esaurimento, il suddetto personale, fermo restando la necessità di garantire la presenza di un operatore ogni 4 posti letto.

     11. Personale addetto alle pulizie, ai servizi generali ed alla cucina, se i servizi non sono appaltati all'esterno.

     12. Autisti: 2/60.

     Al personale di cui sopra vanno aggiunti gli specialisti di varie branche mediche, a secondo della necessità degli ospiti.

     FASCIA "B"

     1. Un medico dirigente coordinatore responsabile di tutti i servizi praticati nella struttura.

     2. Un medico psichiatra.

     3. Assistenza medica: un medico per ciascun modulo.

     4. Responsabile amministrativo: 1/60.

     5. Psicologo: 1/60.

     6. Assistente sociale: 1/60.

     7. Infermiere professionale 1/20 per ogni turno diurno; 1/60 per il turno notturno. In considerazione della difficoltà a reperire sul mercato del lavoro infermieri professionali, solo per le strutture già esistenti, è consentita la presenza, nei turni diurni, di un OTA o un O.S.S. (Operatore socio sanitario) per ciascun modulo, purché sia assicurata la presenza di un infermiere professionale, per ogni turno diurno, per tutta la struttura.

     8. Due educatori e/o Maestri d'arte per ogni modulo, solo nei turni diurni, per sei giorni la settimana. Le strutture già operanti ed aventi in organico personale adibito a funzioni educative e/o di sostegno psico-educativo, possono utilizzare, fino ad esaurimento, il suddetto personale.

     9. Terapista della riabilitazione: 1/60 per sei giorni la settimana.

     10. Un OTA per ogni 6 posti letto. Dovrà essere garantita la presenza di almeno un OTA per il turno notturno per tutta la struttura. Le strutture già operanti ed aventi in organico personale adibito a funzioni assistenziali, possono utilizzare, fino ad esaurimento, il suddetto personale, fermo restando la necessità dì garantire la presenza di un operatore ogni 6 posti letto.

     11. Personale addetto alle pulizie, al servizi generali ed alla cucina, se i servizi non sono appaltati all'esterno.

     12. Autisti: 1/60.

     Al personale di cui sopra vanno aggiunti gli specialisti di varie branche mediche, a secondo della necessità degli ospiti.

     FASCIA "A"

     1. Un medico dirigente coordinatore responsabile di tutti i servizi praticati nella struttura.

     2. Un medico psichiatra.

     3. Assistenza medica: un medico per ciascun modulo.

     4. Responsabile amministrativo: 1/60.

     5. Psicologo: 1/60.

     6. Assistente sociale: 1/60.

     7. Infermiere professionale 1/20 per ogni turno diurno; 1/60 per il turno notturno. In considerazione della difficoltà a reperire sul mercato del lavoro infermieri professionali, solo per le strutture già esistenti, è consentita la presenza, nei turni diurni, di un OTA o un O.S.S. (Operatore socio sanitario) per ciascun modulo, purché sia assicurata la presenza di un infermiere professionale, per ogni turno diurno, per tutta la struttura.

     8. Due educatori e/o Maestri d'arte per ogni modulo, solo nei turni diurni, per sei giorni la settimana. Le strutture già operanti ed aventi in organico personale adibito a funzioni educative e/o di sostegno psico-educativo, possono utilizzare, fino ad esaurimento, il suddetto personale.

     9. Terapista della riabilitazione: 1/60 per sei giorni la settimana.

     10. Un OTA per ogni 8 posti letto. Dovrà essere garantita la presenza di almeno un OTA per il turno notturno per tutta la struttura. Le strutture già operanti ed aventi in organico personale adibito a funzioni assistenziali, possono utilizzare, fino ad esaurimento, il suddetto personale, fermo restando la necessità di garantire la presenza di un operatore ogni 8 posti letto.

     11. Personale addetto alle pulizie, ai servizi generali ed alla cucina, se i servizi non sono appaltati all'esterno. - Al personale di cui sopra vanno aggiunti gli specialisti di varie branche mediche, a secondo della necessità degli ospiti.

 

     CRITERI E PROCEDURE PER AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E ACCORDO CONTRATTUALE.

     Le Case Protette, erogando prestazioni socio sanitarie, sono regolamentate dagli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 modificato dal D.Lgs. n. 229/1999.

 

     Autorizzazione

     Le Case Protette di nuova istituzione, quelle prive di autorizzazione definitiva, quelle che vogliono ampliare il numero dei posti letto, quelle che intendono trasferirsi in altra sede, nonché le strutture già esistenti che intendono trasformarsi in casa protetta, devono presentare, a firma del legale rappresentante, apposita domanda di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività socio sanitaria al 15° Dipartimento - Settore "Sviluppo Sociale e Politiche della Famiglia" - Via Alberti, 2 88100 CATANZARO, al Comune ove insiste la struttura e alla Azienda Sanitaria competente per territorio.

     II Comune eseguirà gli adempimenti previsti dall'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 modificato dal D.Lgs. n. 229/1999.

     Documentazione da allegare alla domanda:

     - Planimetria quotata dei locali sede dell'attività, a firma del tecnico, la destinazione dei locali e la relazione tecnica;

     - Elenco delle dotazioni tecnologiche possedute;

     - Certificato di agibilità dell'immobile, in originale o copia autenticata;

     - Certificato di prevenzione incendi, rilasciato dai VV.FF. (per le case protette con posti letto superiori a 25);

     - Dichiarazione di conformità degli impianti installati (L. n. 46/1990 e D.P.R. n. 447/1991);

     - Autocertificazione eventuali condanni penali riportate, e carichi pendenti;

     - Autocertificazione antimafia resa ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

     - Regolamento della struttura;

     - Programma delle attività;

     - Copia della polizza di assicurazione (rischi contro terzi) per gli ospiti e per i dipendenti;

     - Parere del Comune espresso ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 modificato dal D.Lgs. n. 229/1999;

     - Parere della Azienda Sanitaria competente per territorio;

     - Elenco del personale impiegato nella struttura con titolo di studio posseduto, relativa qualifica e funzione;

     - Autorizzazione sanitaria per la cucina (L. n. 283/1962);

     - Certificazione valutazione rischi (L. n. 626/1994);

     - Certificazione D.Lgs. n. 155/1997 (HACCP).

     Il Settore "Sviluppo Sociale e Politiche della Famiglia", con i suoi uffici all'uopo preposti, svolgerà l'istruttoria, dandone comunicazione al competente Settore del Dipartimento 11 "Sanità" e alla Azienda Sanitaria nel cui territorio insiste la struttura, per gli adempimenti di loro competenza.

     Il Dipartimento Sanità e la Azienda Sanitaria, competente per territorio esprimeranno il loro parere sul possesso dei requisiti igienico sanitari.

     Acquisito il parere sui requisiti igienico sanitari, il Settore "Sviluppo Sociale e Politiche della Famiglia" effettuerà la verifica del possesso degli altri requisiti con modalità che riterrà opportuno (sopralluogo sul posto, esame della documentazione, verifica tramite istituzioni pubbliche - Comune o altri Enti pubblici, tramite eventuale commissione all'uopo istituita, ecc. - ed esprimerà il parere finale tramite decreto del Dirigente Generate del Dipartimento 15.

     Il mancato possesso di uno dei requisiti richiesto non potrà in alcun caso consentire il rilascio della autorizzazione in via provvisoria.

     Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della attività socio sanitaria non comporta automaticamente il rilascio dell'accreditamento, né l'accesso al finanziamento da parte della Regione (Fondo sanitario o Fondo sociale).

 

     Accreditamento

     Le Case Protette, ottenuta l'autorizzazione, possono chiedere l'accreditamento, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992 modificato dal D.Lgs. n. 229/1999.

     L'accreditamento, richiesto con apposita domanda indirizzata al Dipartimento 15 - Settore "Sviluppo Sociale e Politiche della Famiglia" dal rappresentante legale della struttura, è rilasciato con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 15 - Settore Sviluppo Sociale e Politiche della Famiglia", acquisito il parere del Dirigente Generale del Dipartimento 11 "Sanità", che si esprimerà sul possesso dei requisiti igienico sanitari, precedentemente descritti.

     II rilascio dell'accreditamento è subordinato al rispetto della programmazione regionale in termini di fabbisogno assistenziale secondo i criteri stabiliti dal Piano sociale regionale e dal Piano sanitario regionale.

     II rilascio dell'accreditamento non costituisce vincolo per le Aziende Sanitarie né per la regione Calabria o altri Enti a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al fuori degli accordi contrattuali.

 

     Accordi contrattuali

     Le Case Protette, in possesso della prescritta autorizzazione e dell'accreditamento, possono stipulare accordi contrattuali con le Aziende Sanitarie e con il Settore "Sviluppo Sociale e Politiche della Famiglia" del 15° Dipartimento della Regione Calabria.

     Non saranno riconosciuti validi accordi contrattuali che non rechino contestualmente la firma del legale rappresentante della struttura che eroga il servizio, la firma del Direttore Generale, o suo delegato, dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, la firma del Dirigente Generale, o suo delegato, del 15° Dipartimento della Regione Calabria.

     Negli accordi contrattuali dovranno, tra l'altro, essere chiaramente indicati:

     - il volume massimo delle prestazioni che la struttura potrà erogare annualmente;

     - i requisiti del servizio che la stessa struttura dovrà erogare;

     - l'ammontare della retta suddiviso nella quota a carico del fondo sanitario, del fondo sociale e a carico dell'utente;

     - le procedure per i controlli e la verifica della appropriatezza dei ricoveri e della qualità dell'assistenza erogata e delle prestazioni rese.

 

     CRITERI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

     La misura dei nuovi corrispettivi, che decorre dall'01 luglio 2002, è la seguente:

     - Fascia "A" Euro 72,00 giornaliere, con una percentuale del 60%, pari a Euro 43,20 al giorno, a carico del Fondo Sanitario regionale, e del 40%, pari a Euro 28,80, a carico del Fondo Sociale, fatta salva la quota a carico dell'utente;

     - Fascia "B" Euro 85,00 giornaliere con una percentuale del 60%, pari a Euro 51,00 al giorno, a carico del Fondo Sanitario regionale, e del 40 %, pari a Euro 34,00, a carico del Fondo Sociale, fatta salva la quota a carico dell'utente;

     Fascia "C" Euro 96,00 giornaliere con una percentuale del 60%, pari a Euro 57,60 al giorno, a carico del Fondo Sanitario regionale, e del 40 %, pari a Euro 38,40 a carico del Fondo Sociale, fatta salva la quota a carico dell'utente;

     Ai fini della determinazione della spesa effettivamente a carico dell'utente valgono i seguenti princìpi e criteri direttivi:

     * Si consideri il reddito prodotto dall'utente: trattamenti pensionistici, indennità di accompagnamento, se goduta, altri redditi;

     * L'indennità di accompagnamento, se goduta, dovrà essere corrisposta per intero alla struttura ospitante e concorrerà ai fini della determinazione della quota a carico dell'utente.

     * L'utente corrisponderà la quota a suo carico con le seguenti modalità:

     - Reddito mensile fino a Euro 200,00 quota a carico: esente;

     - Per ogni Euro 50,00 in più da Euro 200,00 a Euro 400,00 percepite mensilmente, quota a carico: Euro 1,50 al giorno;

     - Per ogni Euro 50 in più da Euro 400,00 a Euro 850,00 percepite mensilmente, quota a carico: Euro 1,80 al giorno;

     - Per ogni Euro 50,00 in più da Euro 850,00 e oltre percepite mensilmente, quota a carico: Euro 2,00 al giorno.

     La erogazione della retta è subordinata al possesso dei requisiti previsti nel presente atto.

     Le strutture dovranno far pervenire alla Azienda Sanitaria competente per territorio, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la fattura, il prospetto nominativo in ordine alfabetico degli ospiti ricoverati, i giorni di ricovero di ciascun ospite, la quota a carico del fondo sociale cui è stata detratta la quota a carico dell'utente.

     La Azienda Sanitaria competente per territorio, dovrà inviare trimestralmente al Settore "Sviluppo Sociale e politiche della Famiglia" del 15° Dipartimento la relativa contabilità per ogni struttura esponendo la seguente dicitura:

     "Si attesta la regolarità della suddetta contabilità (quota sociale) per complessive Euro ..... relativa alla fattura n. ... del .../.../....."

     Timbro e firma leggibile del Responsabile del procedimento.

     Il Dipartimento 15, con il Settore preposto, provvederà successivamente alla liquidazione delle somme spettanti.

     Le strutture medesime dovranno far pervenire al Dipartimento 15 - Settore "Sviluppo Sociale e Politiche della Famiglia" e al Dipartimento Servizi Sociali della Azienda Sanitaria competente per territorio, l'elenco nominativo del personale, corredato dai diplomi e da copia del contratto di lavoro con relativa retribuzione, dichiarazione di compatibilità per il personale utilizzato.

     Le stesse strutture dovranno mensilmente comunicare alla Azienda Sanitaria competente per territorio e al 15° Dipartimento, Settore "Sviluppo Sociale e Politiche della Famiglia eventuali variazioni dell'organico.

     II difetto di organico nelle figure professionali necessario per garantire la qualità delle prestazioni essenziali (medici, infermieri professionali, educatori, terapisti della riabilitazione) comporterà, per i primi trenta giorni, la riduzione del 25% della retta giornaliera; dal 31° al 60° giorno comporterà la riduzione del 50% della retta; oltre il 60° giorno si provvederà alla sospensione della retta e dell'autorizzazione e dell'accreditamento e all'annullamento dell'accordo istituzionale.

     Le aziende Sanitarie dovranno curare l'adempimento di quanto sopra, dandone tempestiva comunicazione al sopraccitato Settore del 15 Dipartimento.

     La ripresa dell'attività, su domanda del legale rappresentante della struttura, è subordinata al possesso e alla verifica dei requisiti che hanno dato origine alla autorizzazione ed accreditamento.

     Tale possesso dovrà essere verificato, a seguito di apposita istanza del servizio dovrà presentare nuova domanda con le modalità previste per le strutture di nuova istituzione.

     I gestori delle Case Protette sono tenute a rispettare i trattamenti economici previsti dalle contrattazioni collettive e dalle norme in materia di previdenza e di assistenza. - E' fatto obbligo agli stessi di adottare una carta dei servizi sociali e sanitari, comprendente la pubblicazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese.

 

     ORGANI E CRITERI DI VIGILANZA

     Le funzioni amministrative di vigilanza sul funzionamento delle strutture socio-sanitarie sono esercitate, prevalentemente, dalle Aziende Sanitarie attraverso la Commissione di Vigilanza e/o dalie altre Unità Operative presenti nelle Aziende Sanitarie medesime.

     La Vigilanza, oltre alle valutazioni diagnostiche e alle verifiche dei piani terapeutici praticati per ciascun ospite, è finalizzata ad accertare:

     - L'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale in materia socio-sanitaria;

     - Il rispetto dei diritti degli utenti ospitati nella struttura;

     - La rispondenza dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali previsti dalle norme vigenti;

     - La permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo alla autorizzazione ed all'accreditamento;

     - La rispondenza ai requisiti igienico-sanitari ed edilizie posti dalle vigenti normative.

     Il Dipartimento 15 nominerà, con proprio provvedimento, apposita Commissione di controllo e vigilanza, i cui componenti saranno di volta in volta scelti dal Dirigente Generale, in funzione della tipologia della struttura e delle esigenze che si dovessero verificare sul territorio.

     Almeno due volte all'anno l'Azienda Sanitaria presenta al Dipartimento Sanità ed al Dipartimento 15 - Settore Sviluppo Sociale e Politiche della Famiglia - dettagliata relazione sull'attività di vigilanza svolta nelle strutture che ricadono sul territorio di propria competenza.

     Qualora nel corso dell'ispezione emergano violazioni di legge e/o della presente direttiva, le stesse devono essere segnalate alla autorità amministrativa o alla autorità giudiziaria secondo le rispettive competenze.