§ 98.1.32156 - D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/04/2001
Numero:242


Sommario
Art. 1.  Criteri per l'individuazione del nucleo familiare
Art. 2.  Criteri di calcolo della situazione economica equivalente
Art. 3.  Indicatore della situazione reddituale
Art. 4.  Indicatore della situazione patrimoniale
Art. 5.  Scala di equivalenza
Art. 6.  Dichiarazione sostitutiva unica


§ 98.1.32156 - D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130

(G.U. 26 giugno 2001, n. 146)

 

 

     IL PRESIDENTE

     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate;

     Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 109 del 1988, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221;

     Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 6 dicembre 2000;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

     Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Criteri per l'individuazione del nucleo familiare

     1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è inserito il seguente:

     "Art. 1 bis. Composizione del nucleo familiare

     1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

     2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

     a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

     b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

     3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

     4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

     a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

     b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;

     c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

     d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

     e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

     5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

     6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

     7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.".

 

          Art. 2. Criteri di calcolo della situazione economica equivalente

     1. L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituito dal seguente:

     ”Art. 2. Criteri di calcolo della situazione economica equivalente

     1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6.

     2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al comma 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

     3. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 3, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 4.

     4. Gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono stabilire, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

     5. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono altresì tenere conto, nella disciplina medesima, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.

     6. La determinazione dei valori dell'ISE e dell'ISEE conseguente all'applicazione della disposizione dell'articolo 1-bis, comma 7, rileva unicamente per le particolari prestazioni di cui alla disposizione medesima.".

 

          Art. 3. Indicatore della situazione reddituale

     1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituita dalla seguente: "Indicatore della situazione reddituale".

     2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;".

     3. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, dopo le parole: "a tale ultima data" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato".

     4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è inserito il seguente:

     "1-bis. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

     a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

     b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.".

     5. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è soppresso.

 

          Art. 4. Indicatore della situazione patrimoniale

     1. L'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. Indicatore della situazione patrimoniale

     1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:

     a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

     1. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;

     2. se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;

     3. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;

     b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

     2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.".

 

          Art. 5. Scala di equivalenza

     1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.".

 

          Art. 6. Dichiarazione sostitutiva unica

     1. La rubrica dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituita dalla seguente: "Dichiarazione sostitutiva unica".

     2. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, dopo le parole: "o ai centri di assistenza fiscale", sono aggiunte le seguenti: "o alla sede I.N.P.S. competente per territorio".

     3. Il comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituito dai seguenti:

     "5. La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 1-bis, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'ente effettua l'attestazione e trasmette immediatamente i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo.

     6. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

     7. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma da parte dell'ente competente alla disciplina delle prestazioni la possibilità di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato.".