§ 5.4.41 - L.P. 20 luglio 1988, n. 23.
Formazione degli educatori in convitti ed operatori pedagogici nel Servizio giovani.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:20/07/1988
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Istituzione dei corsi.
Art. 2.  Titoli di ammissione ai corsi.
Art. 3.  Durata dei corsi.
Art. 4.  Programma di insegnamento.
Art. 5.  Esami – Commissione.
Art. 6.  Giudizi della commissione.
Art. 7.  Attestati.
Art. 8.      1. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono partecipare agli esami di cui al precedente art. 5, previa frequenza di appositi corsi di preparazione [...]
Art. 9.      1. Le dotazione organiche del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua tedesca di cui al sesto comma dell'art. 4 della [...]
Art. 10.      1. La dotazione organica del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua italiana di cui alla lettera a) del sesto comma [...]
Art. 11.  Collocamento a riposo.
Art. 12.      1. All'art. 75 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, viene aggiunto il seguente testo: "e dal limite massimo di età".
Art. 13.      1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33.
Art. 14.  Disposizioni finanziarie.
Art. 15.  Variazioni al bilancio 1988.
Art. 16.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 5.4.41 - L.P. 20 luglio 1988, n. 23.

Formazione degli educatori in convitti ed operatori pedagogici nel Servizio giovani.

(B.U. 22 luglio 1988, n. 32).

 

     Art. 1. Istituzione dei corsi.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire e gestire, nell'ambito della formazione professionale di cui alla legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, modificata con le leggi provinciali 5 settembre 1964, n. 14, 29 novembre 1965, n. 16, 19 maggio 1968, n. 6, 6 dicembre 1972, n. 36, e 22 gennaio 1975, n. 9, corsi di formazione per educatori in convitti ed operatori pedagogici nel Servizio giovani.

 

          Art. 2. Titoli di ammissione ai corsi.

     1. Per l'ammissione ai corsi di formazione di cui al precedente articolo è richiesto il diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

 

          Art. 3. Durata dei corsi.

     1. I corsi di cui all'art. 1 hanno una durata minima di due anni scolastici e devono prevedere complessivamente non meno di 2.000 ore di insegnamento, di cui la metà di tirocinio pratico.

 

          Art. 4. Programma di insegnamento.

     1. Il programma di insegnamento comprende:

     a) parte teorica:

     1) studio sistematico dello sviluppo della personalità nei suoi aspetti biologici, fisiologici e psichici, con particolare riferimento ai giovani, e conoscenza dei metodi e presupposti atti a favorire il loro inserimento nella società;

     2) conoscenza dei ritardi fisici e psichici nell'evoluzione del giovane e dei loro riflessi sull'ambiente di gruppo;

     3) informazione, sperimentazione e riflessione su problemi di dinamica di gruppo e su rapporti interpersonali al fine di permettere l'acquisizione di un tipo di comportamento idoneo ad un lavoro con i giovani e di collaborazione con gli adulti;

     4) capacità di organizzare la vita convittuale e l'impiego del tempo libero dei giovani con efficacia pedagogica e di curare la collaborazione con educatori e genitori;

     5) approfondimento della cultura generale;

     b) parte pratica:

     1) Il tirocinio pratico fa parte integrante del corso e deve essere condotto principalmente nel contesto della vita convittuale e/o del Servizio giovani;

     2) L'acquisizione di conoscenza, abilità e capacità avviene sia tramite l'insegnamento, sia attraverso seminari, escursioni, viaggi di studio e piani di lavoro;

     3) Ulteriori disposizioni sui contenuti del programma di insegnamento sono fissate con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa delibera della Giunta provinciale, sentito il comitato per la formazione professionale di cui alla legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9.

 

          Art. 5. Esami – Commissione.

     1. A conclusione del corso è previsto l'espletamento di un esame finale consistente in prove scritte, orali e pratiche. L'ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza di almeno 4/5 delle lezioni teoriche e allo svolgimento integrale del tirocinio. I criteri di svolgimento delle prove saranno fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. Le prove si svolgono innanzi ad apposite commissioni d'esame, distinte per gruppo linguistico e nominate dalla Giunta provinciale, e costituite da un presidente scelto fra il personale direttivo della formazione professionale provinciale e dagli insegnanti delle materie d'esame, in numero non inferiore a 3 e non superiore a 9.

     3. Funge da segretario della commissione un funzionario della formazione professionale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

 

          Art. 6. Giudizi della commissione.

     1. Le commissioni esaminatrici, di cui al precedente articolo, per le prove finali esprimono una valutazione complessiva dei candidati in trentesimi.

     2. Contro il giudizio espresso dalla commissione è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati alla Giunta provinciale, esclusivamente per motivi di legittimità.

     3. Per i gettoni di presenza ai membri della commissione si applicano le disposizioni in vigore presso l'Amministrazione provinciale.

 

          Art. 7. Attestati.

     1. Ai candidati che abbiano superato l'esame finale è rilasciato un attestato con la denominazione: "diploma di idoneità per educatore di convitti ed operatore pedagogico nel Servizio giovani".

     2. L'attestato di idoneità di cui sopra è valido ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, ed è requisito per l'ammissione ai concorsi che la Giunta provinciale indice per la nomina in ruolo e per gli incarichi di educatore in convitti e di operatore pedagogico nel Servizio giovani ed in istituzioni socio-pedagogiche.

     3. Inoltre l'attestato è valido per il riconoscimento della qualifica di esperto pedagogico ai fini dell'art. 5 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13.

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 8.

     1. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono partecipare agli esami di cui al precedente art. 5, previa frequenza di appositi corsi di preparazione svolti in base alla legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, anche candidati che alla data suddetta siano in servizio quali educatori in convitti o operatori pedagogici nel Servizio giovani e siano in possesso di un diploma di scuola media di secondo grado e abbiano prestato servizio socio-pedagogico ininterrotto per almeno due anni.

     2. Al primo concorso dopo l'entrata in vigore della presente legge, per educatori in convitti ed operatori pedagogici nel Servizio giovani bandito dalla Giunta provinciale, si può prescindere dal limite massimo di età.

 

          Art. 9.

     1. Le dotazione organiche del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua tedesca di cui al sesto comma dell'art. 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, sono aumentate rispettivamente di:

     2 posti di cui alla lettera b) dell'articolo menzionato;

     3 posti di cui alla lettera d) dell'articolo menzionato.

     2. E' istituito 1 posto di commesso bidello per la scuola professionale delle località ladine.

 

          Art. 10.

     1. La dotazione organica del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua italiana di cui alla lettera a) del sesto comma dell'art. 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, è aumentata di 1 posto.

 

          Art. 11. Collocamento a riposo.

     1. Il primo comma dell'art. 45 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, fino al testo di cui alla lettera b) compreso, è sostituito dal seguente:

     "1. Il personale dell'Amministrazione provinciale:

     a) può essere collocato a riposo d'ufficio quanto abbia compiuto 40 anni di servizio effettivo;

     b) è collocato a riposo d'ufficio quando abbia compiuto 65 anni di età";

     2. L'art. 10 della legge provinciale 23 luglio 1982, n. 26, è abrogato.

 

          Art. 12.

     1. All'art. 75 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, viene aggiunto il seguente testo: "e dal limite massimo di età".

 

NORME FINALI

 

          Art. 13.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33.

     2. L'attestato di idoneità per istitutore in convitto, rilasciato ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33, è da considerarsi requisito valido per la nomina ai posti di ruolo e per gli incarichi per la qualifica di educatore in convitto.

     3. L'attestato di idoneità per istitutore per handicappati, rilasciato ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33, è da considerarsi requisito valido per la nomina ai posti di ruolo e per gli incarichi per le qualifiche di insegnante laureato e insegnante diplomato, tecnico per soggetti portatori di handicap.

 

          Art. 14. Disposizioni finanziarie.

     1. Le maggiori spese derivanti dalla presente legge sono valutate come segue:

     a) in lire un milione all'anno, a decorrere dal 1988, quanto ai compensi ai membri della commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 6, comma terzo;

     b) in lire 45 milioni, per l'anno 1988, rispettivamente in lire 175 milioni all'anno, a decorrere dal 1989, quanto agli oneri del personale derivanti dagli articoli 9 e 10.

     2. Alla copertura degli oneri indicati alla lettera a) del comma primo si provvede mediante lo stanziamento iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988, che presenta la necessaria disponibilità, e con corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia.

     3. Alla copertura degli oneri indicati alla lettera b) del comma primo si provvede:

     a) per l'anno 1988, mediante riduzione per lire 45 milioni del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

     b) per gli anni 1989 e 1990 con quote dello stanziamento previsto per il biennio 1989-1990 alla Sezione 1, Settore 1.2, lettera b.1 del bilancio pluriennale 1988-1990 della Provincia;

     c) per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci della Provincia.

 

          Art. 15. Variazioni al bilancio 1988.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).

 

          Art. 16.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.