§ 5.3.52 - L.P. 9 agosto 1988, n. 27.
Modifiche all'ordinamento delle scuole materne e norme per la corresponsione dell'indennità di dirigenza a favore di direttori di istituti culturali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:09/08/1988
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Ispettori per le scuole materne.
Art. 2.  Indennità di funzione per il personale direttivo delle scuole materne.
Art. 3.  Personale direttivo delle scuole materne.
Art. 4.  Indennità di dirigenza per il direttore del Museo usi e costumi.
Art. 5.  Indennità di dirigenza per direttori di istituti culturali.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Variazioni al bilancio 1988.


§ 5.3.52 - L.P. 9 agosto 1988, n. 27.

Modifiche all'ordinamento delle scuole materne e norme per la corresponsione dell'indennità di dirigenza a favore di direttori di istituti culturali.

(B.U. 16 agosto 1988, n. 36).

 

     Art. 1. Ispettori per le scuole materne.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 è istituita la nona qualifica funzionale per gli ispettori per le scuole materne.

     2. Lo stipendio iniziale annuo lordo connesso con la nona qualifica funzionale è quello stabilito per il personale statale dei Ministeri di corrispondente qualifica e ne segue le cariazioni. Anche il compenso incentivante spetta nella corrispondente misura.

     3. Gli ispettori per le scuole materne dell'ottava qualifica funzionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati dal 1° gennaio 1987 nella nona qualifica funzionale.

 

          Art. 2. Indennità di funzione per il personale direttivo delle scuole materne.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità di funzione di cui all'art. 29 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, è stabilita nelle seguenti misure:

     a) per gli ispettori, in misura pari al 90% dell'indennità di dirigenza spettante al direttore di ripartizione incaricato;

     b) per i direttori, in misura pari al 90% dell'indennità di dirigenza spettante al direttore d'ufficio incaricato.

 

          Art. 3. Personale direttivo delle scuole materne.

     1. La lettera b) del primo comma dell'art. 32 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è sostituita dalla seguente:

     "b) i direttori didattici ed i presidi delle scuole secondarie in possesso della laurea di cui al precedente art. 29 e con un'anzianità di servizio, quale direttore didattico o preside di ruolo, di almeno 5 anni".

     2. Al secondo comma dell'art. 32 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, sono aggiunte le seguente parole: "ed a prescindere dal limite superiore di età".

     3. All'art. 32 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è aggiunto il seguente comma:

     “9. Al personale proveniente dallo Stato, assunto in ruolo quale ispettore per le scuole materne, è comunque assicurato, in sede di nomina in ruolo, un trattamento economico, per stipendio ed indennità provinciale, non inferiore a quello goduto presso lo Stato per stipensione ed indennità di funzione pensionabile.

     Allo stesso personale, assunto in ruolo quale direttore di scuola materna, è comunque assicurato, in sede di nomina in ruolo, un trattamento economico, per stipendio ed indennità provinciale, non inferiore allo stipendio goduto nella qualifica di provenienza."

     4. I direttori di scuola materna in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, con effetto dal 1° gennaio 1987 o dalla data successiva di assunzione, nell'ottava qualifica funzionale dei rispettivi ruoli.

 

          Art. 4. Indennità di dirigenza per il direttore del Museo usi e costumi.

     1. Al direttore del Museo degli usi e costumi della Provincia di Bolzano, istituito con legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28, è corrisposta, con effetto dal 1° gennaio 1988, una indennità di dirigenza nella misura spettante ai direttori d'ufficio dell'Amministrazione provinciale.

     2. In favore del direttore di cui al precedente comma trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dall'art. 11 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12.

     3. La gestione del Museo etnografico provinciale è sottratta alla competenza dell'Ufficio archivi, biblioteche storiche ed etnografia, controindicato con il numero 30 nell'allegato A, annesso alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

 

          Art. 5. Indennità di dirigenza per direttori di istituti culturali.

     1. Ai direttori ed agli ispettori degli Istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana, istituiti con legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, al direttore dell'Istituto ladino di cultura, istituito con legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, nonché al direttore della biblioteca provinciale "dr. Friedrich Tessmann", istituita con legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, è corrisposta dagli Istituti medesimi rispettivamente dalla biblioteca provinciale menzionata, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una indennità di dirigenza nella misura spettante ai direttori d'ufficio dell'Amministrazione provinciale.

     2. In favore del direttore di cui al precedente comma trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dall'art. 11 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12.

 

          Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, valutati in Lire 110 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, si provvede:

     a) per l'anno 1988, mediante riduzione per Lire 110 milioni del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

     b) per il biennio 1989-1990, mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla Sezione 1, Settore 1.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1988-1990 della Provincia;

     c) per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci della Provincia.

     2. L'indennità di cui all'art. 5 è posta a carico del bilancio degli enti ivi indicati e trova copertura con l'assegnazione annuale della Provincia per il funzionamento degli enti stessi.

 

          Art. 7. Variazioni al bilancio 1988.

     1. nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che si cassa:

     (Omissis).