§ 5.2.41 - L.P. 1 agosto 1980, n. 28.
Provvedimenti concernenti l'assistenza economica ex E.N.A.O.L.I. in Provincia di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:01/08/1980
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Le attribuzioni concernenti le prestazioni economiche di cui all'art. 1 della legge provinciale 16 febbraio 1980, n. 4, assimilabili a quelle di cui all'art. 8 della legge provinciale 26 ottobre [...]
Art. 2.      All'art. 10 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, come modificata dalla legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47, le parole "esercizi finanziari 1979 e 1980" sono sostituite dalle [...]
Art. 3.      Per l'attuazione dell'art. 1 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1980 la maggiore spesa di lire 600 milioni così ripartita:
Art. 4.      Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 5.2.41 - L.P. 1 agosto 1980, n. 28.

Provvedimenti concernenti l'assistenza economica ex E.N.A.O.L.I. in Provincia di Bolzano.

(B.U. 19 agosto 1980, n. 43).

 

     Art. 1.

     Le attribuzioni concernenti le prestazioni economiche di cui all'art. 1 della legge provinciale 16 febbraio 1980, n. 4, assimilabili a quelle di cui all'art. 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, sono assunte dagli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, modificata con la legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47, ed esercitate secondo i modi e i criteri di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, e successive modifiche.

     Per il finanziamento delle relative spese la Giunta provinciale eroga agli enti per l'assistenza di base apposite sovvenzioni secondo i criteri di cui all'art. 7-ter della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47.

     Le attribuzioni diverse da quelle indicate al primo comma continuano ad essere esercitate dall'Amministrazione provinciale nell'ambito dei servizi di assistenza minorile.

 

          Art. 2.

     All'art. 10 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, come modificata dalla legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47, le parole "esercizi finanziari 1979 e 1980" sono sostituite dalle parole "esercizi finanziari 1980 e 1981".

 

          Art. 3.

     Per l'attuazione dell'art. 1 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1980 la maggiore spesa di lire 600 milioni così ripartita:

     lire 450 milioni per le erogazioni di cui al secondo comma;

     ire 150 milioni per l'esercizio delle attribuzioni di cui al terzo comma.

     Per gli esercizi finanziari successivi, gli stanziamenti occorrenti saranno determinati dalla "legge finanziaria" annuale.

     Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso (partita n. 3 dell'allegato n. 3 al bilancio).

     Alla copertura dell'onere complessivo di lire 1.200 milioni a carico degli esercizi finanziari 1981 e 1982 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 1981-1982 dal bilancio pluriennale 1980-1981, alla sezione 5 "Azione e interventi nel campo sociale", settore 1, "Assistenza e beneficenza pubblica", parte B "Stanziamenti per nuovi interventi legislativi - spesa corrente".

     Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

          Art. 4.

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

Competenza

Cassa

In aumento:

 

 

 

 

Cap. 51100 - Sovvenzioni agli enti per l'assistenza di base per l'attività erogativa inerente all'assistenza economica di base

L.

450.000.000

L.

225.000.000

Cap. 51305 - Spese per l'assistenza minorile: compensi per affidamento familiare, rette di ricovero in istituti, sussidi ai minori riconosciuti dalla sola madre

L.

150.000.000

L.

75.000.000

In diminuzione:

 

 

 

 

Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti)

L.

600.000.000

L.

300.000.000

     Il capitolo 51310 è soppresso.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-1982, alla sezione 5, settore 1, le somme di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 3 sono portate in diminuzione degli "stanziamenti per nuovi interventi legislativi - spesa corrente" e in aumento degli "stanziamenti in base alla legislazione vigente - spesa corrente".