§ 5.2.40 - L.P. 16 febbraio 1980, n. 4.
Provvedimenti concernenti le attribuzioni dell'E.N.A.O.L.I. in provincia di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:16/02/1980
Numero:4


Sommario
Art. 1.      In esecuzione dell'art. 5 della legge costituzionale 20 novembre 1971, n. 1, concernente lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano assume, per il [...]
Art. 2.      La Provincia autonoma di Bolzano subentra nei rapporti di diritto assistenziale e privato che fanno capo, per il tramite della sede provinciale di Bolzano, all'ente nazionale per l'assistenza [...]
Art. 3.      Per l'applicazione nella provincia di Bolzano dei servizi inerenti alle attribuzioni di cui all'art. 1, la Giunta provinciale approva al momento dell'entrata in vigore della presente legge e [...]
Art. 4.      L'autorizzazione, il pagamento e il rendiconto delle spese di cui al precedente articolo saranno disposti, fino all'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 8-quinques della legge [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le corrispondenti assegnazioni statali previste dal quinto comma dell'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. [...]
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.2.40 - L.P. 16 febbraio 1980, n. 4.

Provvedimenti concernenti le attribuzioni dell'E.N.A.O.L.I. in provincia di Bolzano.

(B.U. 11 marzo 1980, n. 13).

 

     Art. 1.

     In esecuzione dell'art. 5 della legge costituzionale 20 novembre 1971, n. 1, concernente lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano assume, per il territorio di propria competenza, le attribuzione dell'Ente Nazionale per l'Assistenza degli Orfani dei Lavoratori (disciplinato con decreto-legge 23 marzo 1948, n. 327, convertito con legge 5 gennaio 1953, n. 35, modificato con legge 31 ottobre 1967, n. 1094) quali erano esercitate da quell'ente alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione dello Statuto speciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.

 

          Art. 2.

     La Provincia autonoma di Bolzano subentra nei rapporti di diritto assistenziale e privato che fanno capo, per il tramite della sede provinciale di Bolzano, all'ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori.

     L'assistenza sanitaria agli orfani dei lavoratori di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 23 marzo 1948, n. 327, è assunta, fino all'attuazione della riforma sanitaria, dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano, anche per le prestazioni non rientranti nel trattamento generale dei lavoratori dell'industria.

 

          Art. 3.

     Per l'applicazione nella provincia di Bolzano dei servizi inerenti alle attribuzioni di cui all'art. 1, la Giunta provinciale approva al momento dell'entrata in vigore della presente legge e all'inizio di ciascun anno un apposito programma assistenziale.

     Il programma deve contenere la determinazione delle forme di assistenza e, per ciascuna di queste, le misure delle prestazioni, i criteri fondamentali di intervento, il numero dei provvedimenti prevedibili e la previsione dei mezzi finanziari. Per quanto concerne le prestazioni economiche saranno seguite le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 febbraio 1974, n. 12, e successive modifiche.

 

          Art. 4.

     L'autorizzazione, il pagamento e il rendiconto delle spese di cui al precedente articolo saranno disposti, fino all'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 8-quinques della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47, secondo le modalità indicate nell'art. 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 20.

 

          Art. 5. [1]

 

          Art. 6. [2]

 

          Art. 7. [3]

 

          Art. 8. [4]

 

          Art. 9.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le corrispondenti assegnazioni statali previste dal quinto comma dell'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

     Per l'anno finanziario 1979, la spesa occorrente è determinata in lire 200 milioni e il relativo stanziamento figura iscritto al capitolo 630 del bilancio provinciale per l'anno finanziario in corso.

     Per gli anni finanziari successivi l'ammontare dello stanziamento sarà fissato con legge di bilancio.

 

          Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.