§ 5.2.26 - L.P. 29 aprile 1975, n. 20.
Provvedimenti per il servizio di assistenza ai bambini nati fuori del matrimonio.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:29/04/1975
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Per l'applicazione nella provincia di Bolzano dei servizi previsti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito in legge del 6 dicembre 1928, n. 2838, in favore dei fanciulli nati [...]
Art. 2.      (Omissis)


§ 5.2.26 - L.P. 29 aprile 1975, n. 20.

Provvedimenti per il servizio di assistenza ai bambini nati fuori del matrimonio.

(B.U. 13 maggio 1975, n. 23).

 

     Art. 1.

     Per l'applicazione nella provincia di Bolzano dei servizi previsti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito in legge del 6 dicembre 1928, n. 2838, in favore dei fanciulli nati fuori del matrimonio, la Giunta provinciale approva all'inizio di ciascun anno un apposito programma assistenziale.

     Il programma deve contenere la determinazione delle forme di assistenza e, per ciascuno di queste, le misure delle prestazioni, i criteri fondamentali di intervento, il numero dei provvedimenti prevedibili e la previsione dei mezzi finanziari. Deve altresì contenere i limiti ed i criteri con i quali venga eventualmente provveduto all'assistenza dei fanciulli oltre i limiti di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798.

 

          Art. 2.

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [2].

     Alla fine di ogni anno, con rendiconto approvato dalla Giunta provinciale, sarà determinata la quota di spesa che farà carico, ai sensi del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, art. 3, alla Provincia stessa, all'ONMI ed ai Comuni della provincia. Detto rendiconto sarà presentato alla Corte dei Conti per il prescritto riscontro di legittimità, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.


[1] Comma abrogato dall'art. 5 della L.P. 9 aprile 1996, n. 8.

[2] Comma abrogato dall'art. 5 della L.P. 9 aprile 1996, n. 8.