§ 5.2.24 – L.P. 26 ottobre 1973, n. 69.
Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:26/10/1973
Numero:69


Sommario
Art. 1.  Scopo della legge.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 2 bis.  Unificazione delle erogazioni assistenziali.
Art. 3.  Condizioni per l'ammissione ai contributi.
Art. 4.  Attività consorziali.
Art. 5.  Commissione provinciale per l'assistenza di base.
Art. 6.  Funzioni della commissione.
Art. 6 bis.  Sottocommissione provinciale per i ricorsi in materia di prestazioni di assistenza economica.
Art. 7.  Domande e documenti.
Art. 7 bis.  Resoconti.
Art. 7 ter.  Criteri per l'erogazione delle sovvenzioni provinciali destinate all'attività erogativa degli enti.
Art. 8.  Prestazioni economiche di base.
Art. 8 bis. 
Art. 8 ter.  Spese amministrative.
Art. 8 quater.  Domande e documentazione per le spese amministrative.
Art. 8 quinquies.  Assistenza economica di base ex ENAOLI.
Art. 8 sexies. 
Art. 8 septies.  Interventi di servizio sociale.
Art. 9.  Regolamento di esecuzione.
Art. 10.  Norma transitoria.
Art. 11.  Finanziamento.
Art. 12.      Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede come segue:
Art. 13.      Nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 14.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.2.24 – L.P. 26 ottobre 1973, n. 69.

Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano.

(B.U. 4 dicembre 1973, n. 52).

 

     Art. 1. Scopo della legge. [1]

 

          Art. 2. Beneficiari. [2]

 

          Art. 2 bis. Unificazione delle erogazioni assistenziali. [3]

     A decorrere dal 1° luglio 1979 sono esercitate dagli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 2, secondo le norme contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge, le funzioni relative alle prestazioni di assistenza economica di base, sia al singolo che alla famiglia, assimilabili a quelle di cui all'art. 8, primo e terzo comma, e relative:

     a) ai minori di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, numero 798, e successive modifiche, al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e alla legge 23 dicembre 1975, n. 698;

     b) ai minorati e disadattati sociali di cui alla legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59;

     c) ai malati di mente di cui agli articoli 62 e 66 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615;

     d) agli interventi di assistenza economica previsti dall'art. 2, lettere a) e b), della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11.

     La Giunta provinciale, con decorrenza 1° luglio 1979, eroga agli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 2, secondo i criteri di cui al successivo art. 7/ter, i fondi a tal fine stanziati in bilancio.

 

          Art. 3. Condizioni per l'ammissione ai contributi.

     L'erogazione dei fondi è condizionata all'esistenza presso gli enti beneficiari di:

     a) un servizio di segreteria a cui sia addetto almeno un impiegato a tempo pieno o determinato, eventualmente incaricato ai sensi dell'art. 31 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

     b) una propria sede, adibita in modo esclusivo ai servizi di assistenza;

     c) un regolamento di erogazione approvato dalla Giunta provinciale;

     d) un comitato tecnico di erogazione e di assistenza, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati fra gli amministratori [4] .

 

          Art. 4. Attività consorziali. [5]

 

          Art. 5. Commissione provinciale per l'assistenza di base. [6]

 

          Art. 6. Funzioni della commissione. [7]

 

          Art. 6 bis. Sottocommissione provinciale per i ricorsi in materia di prestazioni di assistenza economica. [8]

 

          Art. 7. Domande e documenti. [9]

 

          Art. 7 bis. Resoconti. [10]

 

          Art. 7 ter. Criteri per l'erogazione delle sovvenzioni provinciali destinate all'attività erogativa degli enti. [11]

 

          Art. 8. Prestazioni economiche di base.

     Le prestazioni economiche di base sono erogate per contribuire a soddisfare i bisogni fondamentali, per periodi limitati, ai cittadini che si trovino in situazioni di emergenza individuale o familiare con il fine di favorire il definitivo superamento di esse.

     Per bisogni fondamentali si intendono quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene della persona, all' abitazione ed al riscaldamento [12].

     Sono altresì prestazioni economiche di base quelle che contribuiscono a soddisfare i bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare in particolari circostanze della vita [13] .

 

          Art. 8 bis. [14]

 

          Art. 8 ter. Spese amministrative. [15]

 

          Art. 8 quater. Domande e documentazione per le spese amministrative. [16]

 

          Art. 8 quinquies. Assistenza economica di base ex ENAOLI. [17]

 

          Art. 8 sexies. [18]

 

          Art. 8 septies. Interventi di servizio sociale. [19]

 

          Art. 9. Regolamento di esecuzione.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale emanerà un regolamento di esecuzione, sentito il parere della commissione di cui al precedente art. 5.

     Il regolamento disciplinerà i modi ed i criteri di accertamento, di valutazione e di erogazione nelle singole fattispecie, nonché i parametri quantitativi delle prestazioni di base, tenuto conto dei bisogni fondamentali delle persone assistibili.

 

          Art. 10. Norma transitoria. [20]

 

          Art. 11. Finanziamento. [21]

     Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, a partire dall'anno finanziario 1979, le seguenti spese annue:

     L. 2.700.000.000 per l'attività erogativa degli enti;L.400.000.000 per le spese amministrative;

     L.10.000.000 per corsi e iniziative di cui all'art. 8/sexies.

     La presente legge comporta, a partire dall'esercizio finanziario 1979, una maggiore spesa di lire 100 milioni rispetto a quanto già autorizzato e stanziato nel bilancio provinciale per l'anno in corso ai cap. 520, 615, 635, 636, 644, 646 e 650. Alla copertura della maggiore spesa di lire 100 milioni a partire dall'esercizio 1979 si provvede mediante utilizzo delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione dell'onere di pari importo previsto dall'art. 1, punto n. 3, della legge provinciale 16 maggio 1978, n. 20. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, con la relativa legge di approvazione, saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa per l'attuazione della presente legge, con conseguente riduzione delle autorizzazioni di spesa e degli stanziamenti sui capitoli sopraindicati.

     Il 10% degli stanziamenti previsti per l'attività erogativa degli enti è riservato annualmente per le esigenze di cui all'art. 7/ter, secondo comma. Il 2% degli stanziamenti medesimi è riservato annualmente per le esigenze di cui all'art. 8/bis. Tali somme eventualmente non impegnate entro il 30 novembre di ciascun anno sono erogate agli enti di cui all'art. 2 secondo i criteri di cui all'art. 7/ter, primo comma, per i fini di cui alla presente legge.

 

          Art. 12.

     Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede come segue:

     per lire 250 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per l'esercizio finanziario corrente;

     per lire 50 milioni con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 625 del medesimo stato di previsione.

     Alla maggiore spesa di lire 200 milioni, a carico di ciascun esercizio finanziario dal 1974 al 1976, si fa fronte con una quota corrispondente della maggiorazione delle assegnazioni statali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 628.

 

          Art. 13.

     Nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

 

 

Cap. 642 (modificato nel testo) - Fondo per sovvenzioni agli ECA ed ai consorzi fra gli ECA costituiti allo scopo di esercitare in comune i servizi di assistenza di base nella provincia di Bolzano

L.

300.000.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 625 - Contributi e sussidi ad istituzioni, enti ed associazioni con finalità di assistenza e beneficenza (legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11)

L.

50.000.000

Cap. 2480 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

 

250.000.000

 

          Art. 14.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[2] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47 e abrogato dall'art. 40 della L. P. 11 novembre 1997, n. 16.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.

[4] Lettera già modificata dall'art. 4 della L.P. 14 dicembre 1974, n. 36 e così ulteriormente modificata dall'art. 3 della L.P. 22 febbraio 1988, n. 6.

[5] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[6] Articolo modificato dall'art. 7 della L.P. 16 gennaio 1976, n. 4, sostituito dall'art. 3 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47 e abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[7] Articolo modificato dall'art. 4 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47, dall'art. 2 della L.P. 22 febbraio 1988, n. 6 e dall'art. 4 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47 e abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 22 febbraio 1988, n. 6 e abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[9] Articolo modificato dall'art. 5 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47 e abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47, modificato dall'art. 3 della L.P. 22 febbraio 1988, n. 6 e abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47, sostituito dall'art. 3 della L.P. 22 febbraio 1988, n. 6 e abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[12] Comma così modificato dall'art. 36 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[13] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 16 gennaio 1976, n. 4.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.P. 16 gennaio 1976, n. 4, sostituito dall'art. 3 della L.P. 22 febbraio 1988, n. 6 e abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47 e abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47, e abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47 e abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[18] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47 e abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47 e abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[20] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[21] Articolo modificato dall'art. 10 della L.P. 16 gennaio 1976, n. 4 e così sostituito dall'art. 10 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.