§ 10.6.7 - R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316.
Testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:24/12/1934
Numero:2316


Sommario
Art. 1.  (Art. 1 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; L. 13 giugno 1927, n. 1168; art. 1 L. 13 aprile 1933, numero 298).
Art. 2.  (Art. 2 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 1 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; art. 1 R.D.L. 27 maggio 1933, n. 371; art. 2 L. 13 aprile 1933, numero 298).
Art. 3.  (Art. 3 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 2 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; art. 3 L. 13 aprile 1933, n. 298).
Art. 4.  (Art. 4 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 2 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; art. 4 L. 13 aprile 1933, n. 298).
Art. 5.  (Art. 5 L. 10 dicembre 1925, n. 2277).
Art. 6.  (Art. 6 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 5 L. 13 aprile 1933, n. 298).
Art. 7.  (Art. 7 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 4 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; art. 179 testo unico finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175; articolo 6 L. 13 aprile 1933, n. 298).
Art. 8.  (Art. 8 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 5 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; art. 7 L. 13 aprile 1933, n. 298).
Art. 9.  (Art. 9 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 6 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; art. 8 L. 13 aprile 1933, n. 298).
Art. 10.  (Art. 9 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 6 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; art. 8 L. 13 aprile 1933, n. 298).
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.  (Art. 10 L. 10 dicembre 1925, n. 1277; art. 9 L. 13 aprile 1933, n. 298).
Art. 14.  (Art. 11 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 9 L. 13 aprile 1933, n. 298.).
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17.  (Art. 14 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; articolo 11 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; art. 12 L. 13 aprile 1933, n. 298).
Art. 18.  (Art. 15 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; articolo 13 L. 13 aprile 1933, n. 298).
Art. 19.  (Art. 17 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; articolo 14 L. 13 aprile 1933, n. 298).
Art. 20.  (Art. 18 L. 10 dicembre 1925, n. 2277).
Art. 21.  (Art. 19 L. 10 dicembre 1925, n. 2277).
Art. 22.  (Art. 20 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; articolo 15 L. 13 aprile 1933, n. 298; art. 26 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404).
Art. 23.  (Art. 12 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; articolo 17, primo comma, testo unico 18 giugno 1931, n. 773; art. 6, lettera e, art. 24, primo comma, e art. 25, n. 8, L. 26 aprile 1934, n. 653).
Art. 24.  (Art. 23 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; articolo 16 L. 13 aprile 1933, n. 298).
Art. 25.  (Art. 24 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; articolo 17 L. 13 aprile 1933, n. 298; art. 730 codice penale).
Art. 26.  (Art. 13 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; articolo 18 L. 13 aprile 1933, n. 298; art. 6 lettere d) e f); art. 25, n. 6, L. 26 aprile 1934, n. 653).
Art. 27.  (Art. 25 L. 10 dicembre 1925, n. 2277).


§ 10.6.7 - R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316.

Testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia.

(G.U. 25 febbraio 1935, n. 47).

 

Art. 1. (Art. 1 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; L. 13 giugno 1927, n. 1168; art. 1 L. 13 aprile 1933, numero 298).

     E’ istituito un ente morale con sede in Roma, denominato "Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia".

     L'opera nazionale non è soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però ad essa estese tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni. Essa può richiedere la difesa dell'avvocatura dello Stato.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa, o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'opera nazionale e i suoi organi provinciali e comunali sono parificati alle amministrazioni dello Stato.

     L'acquisto di beni stabili da parte dell'opera nazionale e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, osservate le norme contenute negli artt. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361.

     Il decreto del Ministro deve essere inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo.

     L'opera nazionale è sottoposta all'alta vigilanza del Ministero dell'interno, il quale ne approva i bilanci ed i conti.

 

     Art. 2. (Art. 2 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 1 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; art. 1 R.D.L. 27 maggio 1933, n. 371; art. 2 L. 13 aprile 1933, numero 298).

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4].

     Nei casi d'urgenza, la giunta esecutiva può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al consiglio centrale, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.

     Decadono dalla carica i membri del consiglio e i membri della giunta, i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dai rispettivi consessi; il Ministro per l'interno la può promuovere.

     Il presidente, il vice-presidente e i membri del consiglio centrale possono essere revocati con decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, né in via amministrativa né in via giurisdizionale.

 

     Art. 3. (Art. 3 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 2 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; art. 3 L. 13 aprile 1933, n. 298).

     Sono considerati soci dell'opera nazionale coloro che con elargizioni e con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'ente.

     I soci si distinguono in benemeriti, perpetui, temporanei e giovanili.

     Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'opera una somma non inferiore a lire 10.000.

     Sono soci perpetui coloro che versino in una sola volta una somma non inferiore a lire 500.

     Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizione, si obblighino a pagare annualmente la somma di lire 60 per un periodo minimo di anni cinque.

Sono soci giovanili i minori di anni diciotto che corrispondano annualmente la somma di lire 10.

     Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti tra i soci versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

     L'opera nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che, in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell'opera.

     Il presidente dell'opera sceglie un componente del consiglio direttivo di ciascuna federazione provinciale tra i soci benemeriti, perpetui e temporanei residenti nella provincia.

 

     Art. 4. (Art. 4 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 2 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; art. 4 L. 13 aprile 1933, n. 298).

     L'opera nazionale:

     1) provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali, nei modi stabiliti nel regolamento, alla protezione all'assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno, appartenenti a famiglie che non possono prestar loro tutte le necessarie cure per un razionale allevamento, dei fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati e delinquenti fino all'età di anni diciotto compiuti.

     Con le provvidenze dirette a questi scopi, l'opera nazionale integra le opere già esistenti di protezione della maternità e dell'infanzia e ne favorisce le iniziative;

     2) favorisce la diffusione delle norme e dei metodi scientifici di igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negli istituti, anche mediante la istituzione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle donne gestanti, di scuole teorico-pratiche di puericoltura e corsi popolari d'igiene materna e infantile;

     3) organizza d'accordo con le amministrazioni delle province, con i consorzi provinciali antitubercolari, con le altre istituzioni menzionate nei RR.DD. 30 dicembre 1923, nn. 2839 e 2889, nonché con gli ufficiali sanitari dei singoli comuni e con le autorità scolastiche, l'opera di profilassi antitubercolare e la lotta contro le altre malattie infantili;

     4) invigila l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia e promuove, per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, quando ne ravvisi l'opportunità, la riforma di tali disposizioni.

 

          Art. 5. (Art. 5 L. 10 dicembre 1925, n. 2277).

     L'opera nazionale è investita di un potere di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia, e nell'esercizio di tale potere ha la facoltà di provocare dalle competenti autorità governative i provvedimenti d'ufficio eventualmente necessari, e di promuovere, in particolar modo, la sospensione e lo scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche e la chiusura degli istituti pubblici e privati.

     Restano ferme le disposizioni della L. 17 giugno 1890, n. 6972, e del R.D. 30 dicembre 1923, numero 2841, relative alla tutela e alla vigilanza governativa sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

 

     Art. 6. (Art. 6 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 5 L. 13 aprile 1933, n. 298).

     Nella esplicazione dei suoi compiti integrativi, l'opera nazionale ha la facoltà:

     a) di fondare istituzioni di assistenza materna, casse di maternità, opere ausiliarie dei brefotrofi per la tutela delle madri bisognose e abbandonate, che allattano la loro prole, ed altre istituzioni a favore della maternità e dell'infanzia, là dove l'assistenza risulti deficiente, o di promuoverne la fondazione;

     b) di sovvenzionare le istituzioni che dispongano le inadeguate risorse patrimoniali, anche sotto forma di concorso nel pagamento delle rette degli assistiti;

     c) di provvedere al coordinamento di tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza della maternità e dell'infanzia, indirizzandone le attività secondo i più urgenti bisogni della popolazione locale e promuovendo all'uopo la revisione dei relativi statuti e regolamenti e, nei riguardi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ogni altra riforma consentita dalle leggi in vigore.

     E’ prescritto il parere dell'opera nazionale per provvedere sulle domande di erezione in ente morale e su tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

 

     Art. 7. (Art. 7 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 4 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; art. 179 testo unico finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175; articolo 6 L. 13 aprile 1933, n. 298).

     L'opera nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi:

     1) con un contributo dello Stato, determinato annualmente con la legge del bilancio;

     2) coi fondi stanziati, per l'assistenza dei fanciulli poveri, nei bilanci delle istituzioni destinate alla erogazione di sussidi di carattere indeterminato, in forza dell'art. 20 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841;

     3) con la percentuale degli utili di gestione dei monti di pietà di prima categoria riservata, in base all'art. 3 del R.D. 14 giugno 1923, n. 1396, a favore delle istituzioni di beneficenza e assistenza sociale;

     4) con quella percentuale di utili netti che potrà essere annualmente destinata a suo favore dai seguenti istituti di credito: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Santo Spirito di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Istituto San Paolo di Torino, Cassa di risparmio delle province lombarde;

     5) col quarto delle imposte di soggiorno e di cura, a norma dell'art. 179 del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175;

     6) con le contribuzioni dei soci;

     7) con le rendite del proprio patrimonio provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni, o sovvenzioni disposte a favore della stessa opera nazionale o a favore dell'infanzia in genere, senza determinazione di enti o istituti.

     I fondi di cui ai nn. 2), 3), e 5) del presente articolo debbono erogarsi per l'assistenza della maternità e dell'infanzia nelle province e nei comuni in cui hanno sede principale le istituzioni da cui rispettivamente provengono o nei quali sono riscosse le imposte di soggiorno e di cura.

 

     Art. 8. (Art. 8 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 5 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; art. 7 L. 13 aprile 1933, n. 298).

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [6].

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

     I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

     I componenti non di diritto del consiglio direttivo, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio; il presidente dell'opera nazionale la può promuovere.

     Gli stessi componenti possono essere revocati dall'incarico con decreto del prefetto, contro il quale è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

     Contro la determinazione del Ministro non è ammesso alcun gravame, né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale.

     La federazione ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dalla provincia e si avvale, per la gestione, dell'opera del segretario e del personale dell'amministrazione provinciale.

     Quando, pel funzionamento della federazione, si renda necessaria, in mancanza di prestazioni volontarie, l'assunzione di altro personale, l'opera dovrà stabilire i diritti e le attribuzioni, con speciale regolamento da approvarsi dal Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze.

 

     Art. 9. (Art. 9 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 6 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; art. 8 L. 13 aprile 1933, n. 298).

     La federazione provinciale:

     1) dirige e coordina le attività dei comitati comunali di patronato di cui all'art. 11;

     2) provvede alla esecuzione delle disposizioni impartite dall'opera nazionale e al normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia nell'ambito della provincia, dirigendo e coordinando le attività delle istruzioni pubbliche e private;

     3) segnala all'opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della provincia, e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza della maternità e della infanzia, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e dà parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni.

 

     Art. 10. (Art. 9 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 6 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; art. 8 L. 13 aprile 1933, n. 298).

     Il presidente rappresenta la federazione, provvede al disbrigo degli affari di ordinaria gestione, esamina gli affari da sottoporsi al consiglio direttivo, formula le relative proposte, vigila sul funzionamento delle istituzioni pubbliche e private, e dei comitati di patronato di cui al seguente art. 11 ed in genere sulla applicazione delle leggi protettrici della maternità e dell'infanzia.

     Nei casi di urgenza, il presidente può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al consiglio direttivo, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.

     Per l'esercizio della vigilanza, il presidente può fare eseguire speciali ispezioni richiedendo anche, ove occorra, l'Opera di uffici pubblici e di ispettori corporativi, con le modalità stabilite nel regolamento.

     Per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e fanciulli e sulla cassa nazionale di maternità e delle altre leggi sul lavoro in generale, la vigilanza è esercitata dagli ispettori corporativi, ai quali il presidente di ogni federazione provinciale deve segnalare le eventuali trasgressioni.

 

     Art. 11. [9]

 

     Art. 12. [10]

 

     Art. 13. (Art. 10 L. 10 dicembre 1925, n. 1277; art. 9 L. 13 aprile 1933, n. 298).

     I comitati di patronato:

     1) organizzano e attuano, in tutte le forme consentite dal presente testo unico e dal relativo regolamento, l'assistenza della maternità con ambulatori specializzati e adoperandosi perché le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati, nel periodo dell'allattamento e dopo il divezzamento, anche con concorso di infermiere retribuite dall'opera nazionale e di visitatrici volontarie;

     2) esercitano una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori o istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati;

     3) curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso delle congregazioni di carità, le attribuzioni previste dall'art. 8 della L. 17 luglio 1890, n. 6972;

     4) vigilano sui fanciulli adolescenti, denunciando, ove occorra, all'autorità giudiziaria, i fatti venuti a loro conoscenza, che possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, e curano che, in questi casi, si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;

     5) denunciano i fatti, pervenuti a loro notizia, i quali possano costituire contravvenzioni alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi;

     6) assumono tutte quelle altre iniziative che possano rendersi necessarie per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia nei singoli comuni, e promuovono, quanto occorra, dai prefetti, i provvedimenti di cui all'art. 27 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

     Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia, i patroni possono richiedere, ove occorra, il diretto intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e degli ispettori corporativi, i quali devono prestare la necessaria assistenza.

 

     Art. 14. (Art. 11 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 9 L. 13 aprile 1933, n. 298.).

     I comitati di patronato hanno sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal comune e si avvalgono dell'opera del segretario e degli altri impiegati del comune.

 

          Art. 15. [11]

 

     Art. 16. [12]

 

     Art. 17. (Art. 14 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; articolo 11 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; art. 12 L. 13 aprile 1933, n. 298).

     Le istituzioni pubbliche e private attualmente esistenti per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia continueranno ad erogare i rispettivi redditi, in conformità delle tavole di fondazione e degli statuti, a vantaggio degli abitanti delle province, dei comuni e delle frazioni di comune a cui esse sono destinate, salvo le riforme previste nel presente testo unico e nelle leggi sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

     Tuttavia le dette istituzioni, nei limiti dei posti disponibili e secondo le rispettive finalità, sono tenute ad accogliere, senza riguardo al luogo di appartenenza ed agli speciali requisiti stabiliti dai rispettivi statuti, le donne e i fanciulli invitati dall'opera nazionale, dalle federazioni provinciali e dai comitati di patronato, salvo il rimborso delle relative spese di assistenza da parte dell'opera nazionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento.

 

     Art. 18. (Art. 15 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; articolo 13 L. 13 aprile 1933, n. 298).

     Gli ospedali, asili di maternità e altri congeneri istituti hanno l'obbligo di provvedere, nei limiti dei posti disponibili, all'assistenza delle gestanti che abbiano compiuto l'ottavo mese di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere fino a quattro settimane dopo il parto, prive di una abitazione adatta alle loro condizioni, ancorché si tratti di donne che, secondo le norme statutarie, non abbiano titolo di ricovero gratuito nell'istituto; salvo, in questo caso, l'emissione dell'ordinanza e il diritto al rimborso delle spese di assistenza, a norma dell'art. 34 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, e salvo il disposto del secondo comma dell'art. 17 del presente testo unico.

 

     Art. 19. (Art. 17 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; articolo 14 L. 13 aprile 1933, n. 298).

     Quando le autorità di pubblica sicurezza o le istituzioni di beneficenza e assistenza o le associazioni per la protezione e l'assistenza dei minori raccolgano un fanciullo abbandonato o vengano a conoscere che un fanciullo si trovi in istato di abbandono materiale o morale, debbono, dopo aver provveduto al provvisorio ricovero del fanciullo, darne subito notizia al comitato di patronato incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo.

     Lo stesso obbligo incombe a qualunque cittadino che trovi abbandonato in luogo pubblico un fanciullo minore di quattordici anni o venga a conoscenza che un fanciullo trovasi in istato di abbandono materiale o morale.

     Ai cittadini trasgressori è applicabile la pena prevista nell'art. 593 primo comma, del codice penale.

 

          Art. 20. (Art. 18 L. 10 dicembre 1925, n. 2277).

     Agli effetti della vigilanza di cui al n. 2 dell'art. 13 del presente testo unico, allorché una persona allevi o custodisca un fanciullo minore di quattordici anni, fuori dalla dimora dei genitori o del tutore, deve farne dichiarazione al locale comitato di patronato, al quale deve inoltre dichiarare ogni suo cambiamento di residenza ed eventualmente la morte o il ritiro del fanciullo.

     Al comitato medesimo gli istituti pubblici e privati di beneficenza e assistenza debbono comunicare l'elenco dei fanciulli in essi ricoverati e di quelli affidati a privati allevatori e notificare le eventuali dimissioni dei fanciulli medesimi.

     Gli allevatori e custodi e i presidenti degli istituti di beneficenza e assistenza che contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 [13].

 

          Art. 21. (Art. 19 L. 10 dicembre 1925, n. 2277).

     Quando un fanciullo sia allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone che, per negligenza, immoralità, ignoranza o cattiva condotta o per altri motivi siano incapaci di provvedere alla sua educazione e istruzione, i patroni, con l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, debbono ritirarlo e collocarlo in luogo sicuro, sino a che si possa provvedere alla sua restituzione ai genitori, o al tutore, oppure al suo ricovero in idoneo istituto.

     Uguale provvedimento debbono adottare i patroni, quando le nutrici, gli allevatori e gli amministratori e direttori degli istituti pubblici e privati si oppongano, senza giustificati motivi, alle loro visite o a quelle degli ispettori di cui all'art. 10 del presente testo unico, salvo l'applicazione a carico delle nutrici e degli allevatori, amministratori o direttori, delle pene previste nel codice penale nei casi di abuso dei mezzi di correzione o di maltrattamenti verso i fanciulli allevati o ricoverati e nei casi di violenze o minacce verso i patroni o ispettori, i quali vanno considerati, a tutti gli effetti, come pubblici ufficiali.

 

     Art. 22. (Art. 20 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; articolo 15 L. 13 aprile 1933, n. 298; art. 26 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404).

     Il procuratore del Re deve trasmettere alla federazione della provincia di residenza dei minorenni, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli artt. 28, secondo comma, 32, 34, 541, 564, quarto comma, e 569 del codice penale, 233 del codice civile, 26 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 artt. 1 e 2 della L. 21 dicembre 1873, numero 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe.

 

     Art. 23. (Art. 12 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; articolo 17, primo comma, testo unico 18 giugno 1931, n. 773; art. 6, lettera e, art. 24, primo comma, e art. 25, n. 8, L. 26 aprile 1934, n. 653).

     E’ vietato adibire i minori degli anni sedici, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori nei mestieri girovaghi di qualunque natura.

     Ai contravventori sono applicabili le penalità previste nell'art. 17 primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

 

     Art. 24. (Art. 23 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; articolo 16 L. 13 aprile 1933, n. 298).

     Sono vietati nelle scuole, nei convitti e in tutti gli istituti di educazione e di ricovero la somministrazione e l'uso di bevande alcoliche ai minori degli anni 16, comprendendosi fra tali bevande anche il vino.

     I contravventori sono puniti a norma dell'articolo 689 del codice penale.

 

     Art. 25. (Art. 24 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; articolo 17 L. 13 aprile 1933, n. 298; art. 730 codice penale). [14]

     Chiunque vende prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

     A chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attività. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.

 

     Art. 26. (Art. 13 R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904; articolo 18 L. 13 aprile 1933, n. 298; art. 6 lettere d) e f); art. 25, n. 6, L. 26 aprile 1934, n. 653).

     L'accertamento delle contravvenzioni previste nei precedenti artt. 23, 24, 25, nell'art. 6, lettere d e f, della L. 26 aprile 1934, n. 653, e nell'art. 78 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, può essere promosso dall'opera nazionale, alla quale in ogni caso le autorità locali debbono dare immediata notizia delle contravvenzioni accertate e dei provvedimenti adottati.

 

     Art. 27. (Art. 25 L. 10 dicembre 1925, n. 2277).

     E’ abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con quelle del presente testo unico.


[1] Comma abrogato dall'art. 2 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 2008.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 2008.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 2008.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 2008.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 2008.

[6] Comma abrogato dall'art. 3 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 2008.

[7] Comma abrogato dall'art. 3 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 2008.

[8] Comma abrogato dall'art. 3 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 2008.

[9] Articolo abrogato dall’art. 4 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 2008.

[10] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 1 dicembre 1966, n. 1081.

[11] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 1 dicembre 1966, n. 1081.

[12] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 1 dicembre 1966, n. 1081.

[13] Comma così modificato, da ultimo, dagli artt. 32, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 24 del D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6.