§ 42.1.f - Legge 1 dicembre 1966, n. 1081.
Modifiche al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.1 disciplina generale
Data:01/12/1966
Numero:1081


Sommario
Art. 1.      L'articolo 2 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito dai seguenti
Art. 3.      L'articolo 4 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Gli articoli 12, 15, 16 del testo unico delle leggi sulla protezione della maternità e dell'infanzia approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, sono soppressi


§ 42.1.f - Legge 1 dicembre 1966, n. 1081. [1]

Modifiche al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia (ONMI).

(G.U. 21 dicembre 1966, n. 320).

 

 

     Art. 1.

     L'articolo 2 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito dal seguente:

     "L'Opera nazionale maternità e infanzia è amministrata da un Consiglio centrale composto dal presidente e dai seguenti membri:

     a) il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

     b) il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno;

     c) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

     d) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro;

     e) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

     f) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     g) tre dottori in medicina e chirurgia, specialisti rispettivamente in pediatria, ostetricia e ginecologia e in neuro-psichiatria infantile, scelti dal Ministro per la sanità su terne proposte rispettivamente dalla Società italiana di pediatria, dalla Società italiana di ostetricia e di ginecologia e dalla Società italiana di psichiatria;

     h) due esperti dei problemi di assistenza sociale;

     i) tre sindaci designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

     l) tre presidenti di amministrazione provinciale designati dall'Unione delle provincie italiane;

     m) un rappresentante dei dipendenti dell'ente scelto dal Ministro per la sanità su terna proposta dai sindacati dei dipendenti dell'Opera;

     n) un presidente di Federazione provinciale e un presidente di Comitato di patronato scelti dal Ministro per la sanità sentito il presidente dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

     Il Consiglio centrale elegge tra i suoi membri il vicepresidente.

     Il presidente del Consiglio centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità. Dura in carica 5 anni e può essere confermato per altri 5 anni.

     I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n) sono nominati con decreto del Ministro per la sanità, durano in carica 5 anni e possono essere confermati per un altro quinquennio.

     I membri e i rappresentanti chiamati a sostituire coloro i quali cessano o decadono anzitempo rimangono in carica fino alla scadenza della nomina delle persone sostituite.

     Il direttore generale dell'Opera assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzioni di segretario.

     In seno al Consiglio è costituita una Giunta esecutiva composta dal presidente, dal vicepresidente e dai membri di cui alle lettere a) e b) e da tre membri eletti dal Consiglio tra i suoi componenti, di cui uno scelto tra i componenti di cui alle lettere i) e l)".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito dai seguenti:

     "In ogni Provincia i compiti dell'Opera sono attuati da un Comitato provinciale che ha sede nel comune capoluogo, ed è così composto:

     1) dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un consigliere da lui delegato che lo presiede;

     2) da tre consiglieri provinciali di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio provinciale;

     3) da due membri designati dal Consiglio provinciale tra esperti di assistenza sociale, di cui uno espresso dalla minoranza;

     4) da quattro dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente esperto in pediatria, uno in ostetricia, uno in neuropsichiatria infantile ed uno in dermosifilopatia, scelti su terne designate dall'Ordine dei medici;

     5) dal medico provinciale;

     6) da un viceprefetto designato dal prefetto;

     7) dal provveditore agli studi;

     8) dal presidente del Consorzio provinciale dei patronati scolastici;

     9) dal direttore dell'Ufficio provinciale degli aiuti internazionali;

     10) da due consiglieri comunali del capoluogo designati dal Consiglio comunale, di cui uno espresso dalla minoranza;

     11) da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano del capoluogo.

     Il direttore sanitario provinciale dell'Opera e il segretario amministrativo provinciale dell'Opera assistono alle sedute del Comitato senza diritto di voto. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo provinciale.

     Il Comitato è nominato dal presidente del Consiglio centrale e dura in carica 5 anni. I membri di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 10) possono essere confermati per un altro quinquennio.

     Il Comitato elegge il vicepresidente tra i membri previsti dai numeri 2), 3), 4) e 10)".

 

          Art. 3.

     L'articolo 4 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito dal seguente:

     "In ogni Comune la Federazione provinciale esplica i propri compiti a mezzo di un Comitato comunale così composto:

     1) dal sindaco o da un consigliere comunale, da lui delegato, presidente;

     2) da tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio comunale;

     3) da due membri designati dalla Federazione provinciale;

     4) da due membri designati dal Consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali, di cui uno espresso dalla minoranza;

     5) dal presidente dell'Ente comunale di assistenza;

     6) dall'ufficiale sanitario o, in mancanza, da un medico condotto designato dal sindaco;

     7) da un ispettore scolastico o un direttore didattico o un insegnante elementare designato dal provveditore agli studi;

     8) dal presidente del patronato scolastico;

     9) da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano competente per territorio;

     10) da un medico esperto in materia di assistenza nominato dal medico provinciale.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del Comune.

     Il Comitato è nominato dal presidente della Federazione provinciale.

     I membri durano in carica 5 anni e possono essere confermati.

     Il Comitato nomina un vicepresidente tra i componenti di cui ai numeri 2) e 4).

     Il Comitato comunale ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal Comune e si avvale dell'opera di impiegati dell'Amministrazione comunale".

 

          Art. 4.

     Gli articoli 12, 15, 16 del testo unico delle leggi sulla protezione della maternità e dell'infanzia approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, sono soppressi.

     E' abrogata ogni altra disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con le norme contenute nella presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.