§ 5.1.35 - L.P. 25 agosto 1976, n. 37.
Servizio di salute mentale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:25/08/1976
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Servizio di salute mentale.
Art. 2.  Suddivisione del territorio fra le equipes.
Art. 3.  Compiti delle equipes.
Art. 4.  Strutture affidate alle equipes.
Art. 5.  Composizione delle equipes.
Art. 6.  Collegio tecnico – Sovrintendente.
Art. 7.  Medici, psicologi e sociologi.
Art. 8.  Infermieri psichiatrici - Operatori sociali.
Art. 9.  Disciplina.
Art. 10.  Forme di assunzione del personale.
Art. 11.  Titoli del personale direttivo.
Art. 12.  Programmi degli esami – Commissione.
Art. 13.  Progressione nelle carriere.
Art. 14.  Trattamento economico.
Art. 15.  Istituto di Stadio.
Art. 16.  Rinvio.
Art. 17.  Incarichi a tempo indeterminato.
Art. 18.  Concorsi.
Art. 19.  Funzionamento iniziale del comitato tecnico.
Art. 20.  Tempo pieno o definito.
Art. 21.      Sono approvate le allegate tabelle A), B) e C).
Art. 22.  Finanziamento.
Art. 23.  Variazione al bilancio.


§ 5.1.35 - L.P. 25 agosto 1976, n. 37.

Servizio di salute mentale.

(B.U. 21 settembre 1976, n. 41).

 

     Art. 1. Servizio di salute mentale.

     In attesa dell'istituzione del servizio sanitario provinciale e delle unità sanitarie locali, è istituito il servizio di salute mentale della provincia di Bolzano.

     Il servizio è attuato, nell'ambito della ripartizione provinciale competente per l'assistenza psichiatrica, da equipes interprofessionali, alle quali sono affidati i compiti di tutela e di promozione della salute mentale della popolazione del territorio, senza distinzione di età o di categorie nosologiche.

 

          Art. 2. Suddivisione del territorio fra le equipes.

     Le equipes operano su settori territoriali, la cui delimitazione sarà stabilita provvisoriamente con il regolamento di esecuzione della presente legge.

     Allorché saranno costituite le unità sanitarie locali, la delimitazione dei settori coinciderà con quella delle unità sanitarie locali e il servizio istituito con il precedente articolo sarà integrato in quelli delle dette unità.

     La costituzione delle singole equipes sarà effettuata con criteri di gradualità; più settori territoriali possono essere affidati ad un'unica equipe.

 

          Art. 3. Compiti delle equipes.

     I compiti delle equipes psichiatriche sono quelli di fornire a tutta la popolazione l'assistenza medico-sociale nei momenti della prevenzione, della cura e della riabilitazione. In particolare esse:

     a) promuovono la prevenzione della malattia mentale e del disadattamento sociale, anche in collaborazione con le comunità e le istituzioni sociali e con i gruppi interessati allo studio ed alla ricerca delle cause patogene, fornendo consulenza e appoggio tecnico;

     b) curano i pazienti ambulatoriamente, a domicilio, nelle strutture intermedie (assistenziali o riabilitative) pertinenti al settore;

     c) sviluppano al massimo l'assistenza del malato in strutture aperte, evitandone il più possibile il distacco dall'ambiente familiare, di lavoro e comunitario;

     d) propongono, eventualmente, i ricoveri nelle varie strutture ospedaliere [1] ;

     e) ricercano e stimolano la collaborazione di tutta la comunità locale, al fine di combattere l'emarginazione del malato mentale e di utilizzare tutte le risorse per il suo reinserimento sociale;

     f) collaborano, altresì, con le istituzioni di ricovero di ogni tipo, nel caso in cui gli ospiti di queste necessitino di un temporaneo trattamento di natura psichiatrica;

     g) cureranno direttamente i malati ricoverati nelle strutture pertinenti ai rispettivi territori, in attuazione del principio della continuità terapeutica [2] .

 

          Art. 4. Strutture affidate alle equipes.

     Ad ogni equipe, nell'ambito del rispettivo settore territoriale, è affidata la gestione tecnica di un centro di salute mentale.

     Questo è costituito dal dispensario di igiene mentale, dalle altre istituzioni aperte con esso collegate e dalle strutture ospedaliere attuali o in futuro realizzate.

     Le strutture aperte devono essere relative ai bisogni particolari di ogni singolo settore, agili e adattabili alle trasformazioni del servizio.

     Esse possono consistere in piccoli focolari e in strutture per l'assistenza diurna o notturna, per il lavoro protetto o per altri fini analoghi.

 

          Art. 5. Composizione delle equipes.

     Ciascuna equipe è composta da:

     a) due medici di cui almeno uno specializzato in psichiatria;

     b) uno psicologo;

     c) assistenti sociali;

     d) infermieri psichiatrici.

     L'equipe è diretta dallo psichiatra primario o da altro medico psichiatra incaricato delle funzioni di primario.

     I medici e gli psicologi prestano il servizio secondo orari stabiliti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20.

     In caso di necessità, il personale delle singole equipes deve prestare servizio in settori territoriali diversi.

     Il regolamento di esecuzione, da emettersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà il funzionamento delle equipes.

 

          Art. 6. Collegio tecnico – Sovrintendente.

     Il servizio nel suo complesso è diretto, per i soli aspetti medico-tecnici, da un collegio tecnico composto dai primari, anche se incaricati, membri di diritto, e da altrettanti membri eletti, nel proprio seno, dal personale di ruolo non medico addetto al servizio di ciascuna equipe.

     Il collegio tecnico adempie alle funzioni che le leggi ed i regolamenti assegnano al direttore delle strutture psichiatriche.

     Esso è convocato e presieduto da uno dei primari, a rotazione annuale. Questi sovrintende al servizio, rappresenta il collegio tecnico, compila la relazione annuale all'amministrazione e tiene con essa i contatti necessari per il buon andamento del lavoro.

     Svolge le funzioni di segretario del collegio tecnico il suo membro designato dal collegio stesso.

     Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà l'ordine in cui debba aver luogo la rotazione annuale e preciserà i compiti, le attribuzioni e le modalità operative del collegio.

 

          Art. 7. Medici, psicologi e sociologi.

     Il servizio di salute mentale si avvale dei medici, psicologi e sociologi di cui all'annessa tabella organica.

     Il servizio di salute mentale si avvale di assistenti sociali appartenenti al ruolo speciale del servizio sociale provinciale.

 

          Art. 8. Infermieri psichiatrici - Operatori sociali.

     Il servizio si avvale degli infermieri psichiatrici e infermieri-capo di cui alla tabella annessa alla presente legge.

     Essi operano nelle loro equipes e nelle diverse strutture che compongono il servizio, in base ad ordini o turni stabiliti dal primario dell'equipe stessa.

     La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può disporre che facciano parte del servizio di salute mentale operatori sociali, aventi titoli di qualificazione professionale riconosciuti dalla legge, qualora il collegio tecnico ne riconosca utile, caso per caso, l'apporto professionale al servizio di salute mentale e ne faccia proposta formale all'amministrazione.

     Possono far parte del servizio, con la procedura di cui al comma precedente, anche persone sprovviste di qualificazione professionale, ma fornite di attitudini personali, esperienze o interessi che le rendono idonee ad espletare specifiche funzioni in seno alle singole equipes.

     L'assunzione degli operatori sociali avrà luogo per incarico a tempo indeterminato, con servizio a tempo pieno o a tempo definito. Il numero complessivo degli operatori sociali non potrà superare le sei unità. Per i medesimi si deroga dal limite di età come previsto dall'art. 16.

 

          Art. 9. Disciplina.

     Il rapporto informativo sul personale tecnico del servizio di salute mentale di grado inferiore al terzo è compilato dal capo della ripartizione competente su conforme parere del primario, che, nell'anno cui si riferisce il rapporto, ha svolto funzioni di cui all'art. 6, terzo comma, della presente legge.

     La commissione di disciplina prevista dall'art. 30 dell'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, approvato con legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è integrata, per il personale tecnico del servizio di salute mentale, con altri due membri designati dal collegio tecnico di cui al precedente art. 6.

 

          Art. 10. Forme di assunzione del personale.

     Il personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva è assunto in seguito a concorso pubblico per esami e titoli, secondo le forme di cui all'ordinamento del personale e degli uffici della Provincia approvato con legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, salve le norme particolari contenute nella presente legge.

     Il personale della carriera ausiliaria è assunto ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615. gli infermieri psichiatrici conseguono la nomina definitiva in prova, su proposta del collegio tecnico, dopo il conseguimento del diploma di infermiere psichiatrico rilasciato a norma delle vigenti leggi.

 

          Art. 11. Titoli del personale direttivo.

     Il personale direttivo per l'ammissione ai concorsi deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di carriera:

     a) per tutti i medici: laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio della professione medica [3] ;

     b) per i posti di primario: servizio in strutture psichiatriche pubbliche per almeno un biennio e possesso della specializzazione in psichiatria o in neuropsichiatria;

     c) per i posti di aiuto: servizio per almeno due anni in strutture psichiatriche pubbliche;

     d) per gli psicologi: laurea in psicologia o altra laurea unita al diploma universitario di specializzazione in psicologia e almeno un biennio di attività in strutture psichiatriche o strutture analoghe. Almeno un anno del suddetto biennio deve essere stato prestato dopo il conseguimento della laurea o della specializzazione in psicologia in strutture psichiatriche o analoghe [4] ;

     e) per il sociologo: laurea in sociologia.

 

          Art. 12. Programmi degli esami – Commissione.

     I programmi delle prove di esame dei concorsi saranno stabiliti, per le singole qualifiche, dal regolamento di esecuzione della presente legge.

     Fra i commissari esperti nella disciplina di esame, di cui alla lett. b) dell'art. 31 dell'ordinamento del personale e degli uffici della Provincia approvato con legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sarà incluso il primario che esercita le funzioni di cui al terzo comma dell'art. 6. nei concorsi per medici e psicologi, fra gli esperti dovrà essere incluso un professore universitario di psichiatria o psicologia, a seconda della disciplina messa a concorso.

 

          Art. 13. Progressione nelle carriere.

     Il servizio prestato presso altre analoghe strutture pubbliche, anche estere, è riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione nelle varie carriere nei limiti di cui alla legge provinciale sul personale.

     Le qualifiche di primario e di aiuto sono conseguite in seguito a concorso pubblico per esami e titoli.

     Gli infermieri psichiatrici di ruolo possono conseguire il passaggio alla carriera esecutiva con la qualifica di infermiere-capo, previo concorso interno per titoli ed esami cui sono ammessi gli infermieri entro i limiti dei posti di infermiere-capo disponibili nella tabella organica; il servizio prestato precedentemente nella carriera ausiliaria è riconosciuto.

 

          Art. 14. Trattamento economico.

     Il trattamento economico del personale medico è quello previsto dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, e dai decreti ministeriali 6 dicembre 1968 e 5 febbraio 1972 e successive modifiche. I primari e gli aiuti sono assimilati alle corrispondenti qualifiche ospedaliere.

     La Provincia si avvale del concorso dello Stato nelle spese relative al trattamento economico del personale suddetto e di quello non medico a termini e con le modalità stabilite con l'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, e successive modifiche, e con l'art. 2 della legge 21 giugno 1971, n. 515.

     Ai medici che ricoprono interinalmente posti previsti in pianta organica spetta il trattamento previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 6 dicembre 1968.

 

          Art. 15. Istituto di Stadio.

     La colonia agricola per infermi di mente di Stadio è affidata alla direzione del primario dell'equipe competente per la Bassa Atesina, in attesa di un riordinamento di tale istituto nell'ambito delle strutture ospedaliere psichiatriche.

     L'ordinamento della colonia agricola per malati di mente di Stadio di cui alle leggi provinciali 6 agosto 1963, n. 8, e 20 luglio 1964, n. 6, rimane in vigore per quanto non modificato con la presente legge.

 

          Art. 16. Rinvio.

     Per quanto non specificamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale provinciale.

 

          Art. 17. Incarichi a tempo indeterminato.

     Finché i posti previsti dall'annessa tabella organica per i medici e per psicologi non saranno coperti da personale di ruolo, possono essere conferiti dalla Giunta provinciale per incarico a tempo indeterminato. In tali casi il compenso è stabilito in proporzione ai tempi del servizio effettivamente prestato ed alle eventuali spese di trasferta e può prescindersi dai requisiti di anzianità di carriera e di anzianità di laurea [5] .

     Ai medici che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano un incarico nell'ambito dei dispensari provinciali di igiene mentale da almeno un anno, gli incarichi di cui al precedente comma possono essere dati anche se siano in possesso della specializzazione in neurologia, in deroga al precedente art. 11.

 

          Art. 18. Concorsi.

     Nei concorsi relativi alla prima applicazione della presente legge, per il personale provvisorio o incaricato, in servizio da almeno un anno nei servizi psichiatrici della Provincia, si deroga dai limiti di età previsti dalle leggi provinciali e si ammette la specializzazione in neurologia in luogo di quella in psichiatria o neuropsichiatria.

     Nei riguardi dei vincitori dei concorsi pubblici di cui al precedente comma il servizio provvisorio o da incaricato comunque prestato dai medesimi nelle strutture psichiatriche provinciali è riconosciuto fino alla misura massima di anni 4 all'atto della nomina in ruolo in prova, ai fini dell'attribuzione sia delle successive classi di stipendio, che degli aumenti biennali nell'ambito delle classi stesse [6] .

     L'Amministrazione provinciale è autorizzata a conferire ai concorrenti dichiarati idonei, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risulti necessario ricoprire entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria, secondo l'ordine della stessa, e con l'osservanza dei criteri di riserva per i diversi gruppi linguistici, ai sensi delle vigenti norme [7] .

 

          Art. 19. Funzionamento iniziale del comitato tecnico.

     Nella prima applicazione della presente legge fino a quando non saranno costituite le equipes previste dal precedente art. 1 il comitato tecnico di cui all'art. 6 sarà composto di tanti membri elettivi quanti siano in via di fatto i membri di diritto.

     Fino al momento del primo insediamento del comitato, gli attuali servizi dispensariali saranno diretti dai medici a ciò incaricati secondo le modalità vigenti.

 

          Art. 20. Tempo pieno o definito.

     Nella prima attuazione della legge non si applica l'art. 5 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20. i medici prestano il servizio a tempo pieno o definito ai sensi dell'art. 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1969, n. 130, e successive modifiche.

 

          Art. 21.

     Sono approvate le allegate tabelle A), B) e C).

 

          Art. 22. Finanziamento.

     Per l'attuazione delle presente legge è autorizzata la spesa annua fino a lire 300 milioni da stabilire con legge di bilancio, a partire dall'esercizio finanziario 1976.

     Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 e successivi saranno istituiti un capitolo di entrata per il concorso dello Stato indicato all'art. 14, secondo comma, della presente legge e gli appositi capitoli di spesa.

     Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1976 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 11 dell'elenco esplicativo del fondo globale).

 

          Art. 23. Variazione al bilancio.

     Nel bilancio di previsione della Provincia per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata

Capitolo di nuova istituzione

Titolo III - Categoria VII

Cap. 3201 - Concorso dello Stato nelle spese relative al trattamento economico del personale per il servizio di salute mentale (art. 14, secondo comma, legge provinciale in corso)

 

(per memoria)

Stato di previsione della spesa

Capitolo di nuova istituzione

Titolo I - Sezione IV - Rubrica III - Categoria I

Cap. 515 - Spese per il servizio di salute mentale (legge provinciale in corso)

L.

300.000.000

Capitolo in diminuzione

Cap. 2480 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

300.000.000

 

     Tabelle

     (Omissis).


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.P. 2 agosto 1978, n. 40.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.P. 2 agosto 1978, n. 40.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.P. 2 agosto 1978, n. 40.

[4] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.P. 9 luglio 1981, n. 18.

[5] Comma così modificato dall'art. 5 della L.P. 9 luglio 1981, n. 18.

[6] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.P. 27 ottobre 1979, n. 15.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 2 agosto 1978, n. 40.