§ 5.1.48 - L.P. 2 agosto 1978, n. 40.
Modifiche alla legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, concernente il servizio di salute mentale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:02/08/1978
Numero:40


Sommario
Art. 1.      Nell'art. 3 della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, sono introdotte le seguenti modifiche:
Art. 2.      Alla maggiore spesa per il personale medico indicato nel precedente articolo, valutata in lire 100 milioni l'anno, si fa fronte per l'esercizio finanziario in corso mediante riduzione di pari [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.1.48 - L.P. 2 agosto 1978, n. 40.

Modifiche alla legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, concernente il servizio di salute mentale.

(B.U. 5 settembre 1978, n. 43).

 

     Art. 1.

     Nell'art. 3 della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, sono introdotte le seguenti modifiche:

     nella lett. d) del primo comma sono soppresse le parole: "prendendosi cura dei singoli ricoverati e svolgendo il proprio interessamento sul decorso della cura ospedaliera".

     nella lett. g) del primo comma è soppresso l'inciso: "allorchè saranno funzionanti le strutture ospedaliere in corso di programmazione".

     Nell'art. 11 della precitata legge provinciale sono introdotte le seguenti modifiche:

     nella lett. a) del primo comma è soppresso il secondo periodo;

     nella lett. d) del primo comma, prima dell'ultima parola analoghe", sono inserite le parole psichiatriche o".

     Nella tabella A allegata alla precitata legge provinciale il numero dei posti dei medici è aumentato a 6 unità complessive per ciascuna delle tre qualifiche.

     Dopo il secondo comma dell'art. 18 della precitata legge provinciale è aggiunto il seguente comma:

     "L'Amministrazione provinciale è autorizzata a conferire ai concorrenti dichiarati idonei, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risulti necessario ricoprire entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria, secondo l'ordine della stessa, e con l'osservanza dei criteri di riserva per i diversi gruppi linguistici, ai sensi delle vigenti norme".

 

          Art. 2.

     Alla maggiore spesa per il personale medico indicato nel precedente articolo, valutata in lire 100 milioni l'anno, si fa fronte per l'esercizio finanziario in corso mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 34 del bilancio provinciale per l'anno 1978 e per gli anni successivi con lo stanziamento nei rispettivi bilanci delle somme occorrenti.

 

          Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.