§ 4.1.76 - L.P. 20 gennaio 2003, n. 3.
Norme per l'agricoltura biologica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:20/01/2003
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Compiti della Ripartizione provinciale Agricoltura.
Art. 4.  Elenco provinciale degli operatori.
Art. 5.  Iscrizione e cancellazione dall'elenco.
Art. 6.  Modalità di conversione.
Art. 7.  Obblighi degli operatori.
Art. 8.  Organismi di controllo.
Art. 9.  Requisiti per l'autorizzazione.
Art. 10.  Obblighi degli organismi di controllo.
Art. 11.  Modalità dei controlli.
Art. 12.  Vigilanza sull'attività di controllo.
Art. 13.  Misure in caso di inadempienza.
Art. 14.  Sanzioni.
Art. 15.  Vigilanza.
Art. 16.  Sovvenzioni a favore dell'agricoltura biologica.
Art. 17.  Contributi sul controllo.
Art. 18.  Competenze.
Art. 19.  Norme transitorie.
Art. 20.  Disposizione finanziaria.
Art. 21.  Abrogazione di norme.


§ 4.1.76 - L.P. 20 gennaio 2003, n. 3.

Norme per l'agricoltura biologica.

(B.U. 11 febbraio 2003, n. 6 – suppl. n. 1).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, alla diffusione di produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente e di sostenere il reddito agricolo, la Provincia autonoma di Bolzano - in attuazione del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio delle Comunità Europee del 24 giugno 1991, e successive modifiche, in seguito chiamato regolamento, disciplina e promuove con la presente legge la produzione, preparazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica.

 

          Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge si intende per:

     a) “agricoltura biologica": l'attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal regolamento;

     b) “azienda agricola biologica": quella che sull'intera superficie aziendale e negli allevamenti in conduzione svolge attività produttiva biologica nel rispetto delle disposizioni di cui agli allegati I e II al regolamento;

     c) “azienda agricola biologica mista": quella che svolge attività produttiva biologica sulla base di un piano di conversione nel rispetto delle disposizioni di cui agli allegati I e II al regolamento, su una o più unità produttive aziendali ben delimitate ed isolate spazialmente dalla restante parte condotta con metodo convenzionale;

     d) “azienda agricola in conversione biologica": quella che sulla base di un piano di conversione introduce nell'intera azienda agricola le norme di produzione di cui agli allegati I e II al regolamento;

     e) “azienda di preparazione biologica" ovvero preparatore": la persona giuridica o fisica che trasforma, confeziona, etichetta, conserva o comunque prepara i prodotti certificati e derivanti da colture condotte nel rispetto delle norme previste dal regolamento;

     f) “operatore dell'agricoltura biologica", di seguito chiamato operatore": la persona giuridica o fisica che svolge l'attività di produzione, di preparazione o di commercializzazione o che importa da paesi terzi, ai fini della commercializzazione, i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento;

     g) “prodotto spontaneo da agricoltura biologica": il vegetale commestibile e le sue parti, che cresce spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole per le quali sussistono le garanzie che soddisfano i parametri di cui all'allegato I, lettera A, punto 4, al regolamento.

 

TITOLO II

SISTEMA DI CONTROLLO

 

          Art. 3. Compiti della Ripartizione provinciale Agricoltura.

     1. La Ripartizione provinciale Agricoltura, in seguito chiamata Ripartizione, rappresenta sul territorio provinciale l'autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa vigente in materia di agricoltura biologica di cui al regolamento.

     2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Ripartizione in particolare:

     a) riceve dagli operatori le prime notifiche dell'attività dagli stessi intrapresa e delle eventuali variazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento;

     b) cura ed aggiorna l'elenco degli operatori di cui all'articolo 4;

     c) vigila sull'attività degli organismi di controllo secondo le modalità di cui all'articolo 12;

     d) commina le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge e nella normativa ivi richiamata;

     e) fornisce chiarimenti agli organismi di controllo;

     f) rilascia le autorizzazioni in deroga previste dalla vigente normativa comunitaria.

     3. La Ripartizione può delegare in tutto o in parte agli organismi di controllo l'esecuzione dei compiti di cui al comma 2, lettera f).

 

          Art. 4. Elenco provinciale degli operatori.

     1. È istituito presso la Ripartizione l'elenco provinciale degli operatori, di seguito denominato elenco.

     2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico, contiene i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento ed è distinto nelle sezioni produttori agricoli", preparatori" e importatori".

     3. Nella sezione dei produttori agricoli rientrano anche, ai sensi dell'allegato I, lettera A, punto 4, al regolamento, i raccoglitori di prodotti spontanei da agricoltura biologica.

     4. La sezione relativa ai produttori agricoli si articola in “aziende agricole biologiche", “aziende agricole in conversione biologica" e “aziende agricole biologiche miste".

     5. La Ripartizione, entro il 31 marzo di ogni anno, deve trasmettere al Ministero per le politiche agricole e forestali l'elenco degli operatori iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

 

          Art. 5. Iscrizione e cancellazione dall'elenco.

     1. L'operatore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), che ha sede legale o un'unità aziendale locale in provincia di Bolzano, notifica ai sensi dell'articolo 3 l'inizio della sua attività alla Ripartizione, chiedendo contemporaneamente l'iscrizione all'elenco. Una copia della notifica deve essere trasmessa all'organismo di controllo prescelto.

     2. L'organismo di controllo prescelto deve far pervenire alla Ripartizione l'attestato di conformità al regime di controllo che attesti il rispetto dei requisiti richiesti dal regolamento da parte del neo-notificato operatore.

     3. Qualora l'attestato di conformità sia positivo, il direttore dell'ufficio competente per l'agricoltura biologica presso la Ripartizione - accertata la regolarità della notifica e della documentazione allegata alla domanda di cui al comma 1 - dispone l'iscrizione dell'operatore al relativo elenco.

     4. Qualora l'operatore perda i requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco, il direttore dell'ufficio competente per l'agricoltura biologica presso la Ripartizione dispone la sua cancellazione dallo stesso elenco; la domanda per la reiscrizione non può essere presentata prima di tre anni dalla cancellazione.

     5. Avverso il diniego di iscrizione all'elenco e il provvedimento di cancellazione dallo stesso, l'operatore può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

 

          Art. 6. Modalità di conversione.

     1. Il periodo di conversione decorre dalla data in cui l'operatore notifica la propria attività ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della presente legge e sottopone la propria azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento.

     2. Il piano di conversione sia dell'azienda agricola biologica mista che di quella in conversione biologica è soggetto all'approvazione da parte dell'organismo di controllo di cui all'articolo 8 e non può comunque prevedere un periodo superiore a cinque anni per l'adattamento dell'intera unità aziendale al metodo di produzione biologico.

     3. Nel piano di conversione dell'azienda agricola biologica mista i luoghi di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura biologica devono essere separati da quelli utilizzati per la lavorazione dei prodotti con metodo convenzionale.

 

          Art. 7. Obblighi degli operatori.

     1. Per la notifica di cui all'articolo 5 gli operatori devono utilizzare i modelli messi a disposizione dalla Ripartizione.

     2. Gli operatori iscritti all'elenco di cui all'articolo 4 devono:

     a) comunicare alla Ripartizione e all'organismo di controllo le eventuali variazioni dell'unità produttiva aziendale e gli estremi identificativi dei soggetti coinvolti. Detta comunicazione deve essere notificata entro 30 giorni dall'avvenuta variazione;

     b) rispettare le norme contemplate nel regolamento in relazione alla specifica attività svolta;

     c) sottoporsi ai controlli della produzione agricola, della preparazione e della commercializzazione delle produzioni ottenute mediante metodi biologici;

     d) conservare per un periodo minimo di cinque anni la documentazione atta a identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate;

     e) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dalla normativa vigente.

 

          Art. 8. Organismi di controllo.

     1. I controlli previsti dall'articolo 9 del regolamento, nelle aziende condotte da operatori iscritti all'elenco, vengono eseguiti dagli organismi di controllo privati autorizzati dalla Giunta provinciale, a ciascuno dei quali il relativo provvedimento assegna un codice. Le modalità per la presentazione della richiesta di autorizzazione vengono fissate dalla Giunta provinciale. Il relativo provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

     2. Gli organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale si intendono automaticamente autorizzati ai fini dello svolgimento della loro attività in provincia di Bolzano. Prima dell'inizio dell'attività sul territorio provinciale questi organismi di controllo devono tuttavia comunicare alla Ripartizione la loro sede, anche secondaria, ed utilizzare, nell'esercizio della loro attività, la modulistica predisposta dalla Ripartizione stessa.

 

          Art. 9. Requisiti per l'autorizzazione.

     1. Al fine dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, gli organismi di controllo devono presentare un piano-tipo di controllo contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo e precauzionali che l'organismo stesso si impegna ad imporre agli operatori soggetti al suo controllo.

     2. Inoltre gli organismi di controllo devono possedere una struttura che salvaguardi l'imparzialità e che permetta la partecipazione di tutte le parti interessate ai doveri e al funzionamento dell'organismo di controllo e certificazione.

     3. I membri dell'organo direttivo degli organismi di controllo possono essere scelti anche tra i settori interessati alle attività di controllo e certificazione solo a condizione che sia evitata la predominanza di singoli interessi settoriali.

     4. Nell'esercizio dell'attività di controllo può essere utilizzato solamente personale permanente, sotto la supervisione di un soggetto responsabile nei confronti dell'organo di controllo; fra il personale e gli operatori soggetti al controllo non deve sussistere alcun rapporto professionale, economico e di consulenza, anche indiretto. Il personale tecnico a tal fine utilizzato deve essere inoltre in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, forestali, scienze e tecnologie alimentari, scienza delle produzioni animali, chimica, biologia, veterinaria o di titoli equipollenti ovvero del diploma di perito agrario, agrotecnico, perito chimico, alimentarista o di titoli equipollenti, ed avere la competenza necessaria alle funzioni attribuite.

     5. La dotazione delle strutture degli organismi di controllo deve essere adeguata all'esercizio dell'attività di controllo in riferimento alla sede, alle dotazioni tecniche e alle strutture informatiche.

     6. I requisiti dei rappresentanti e degli amministratori degli organismi di controllo vengono fissati dalla Giunta provinciale. La relativa deliberazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

 

          Art. 10. Obblighi degli organismi di controllo.

     1. Gli organismi di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 8, oltre alle attività loro attribuite dalla presente legge, devono:

     a) comunicare immediatamente alla Ripartizione le violazioni di cui all'articolo 11, comma 5, commesse dagli operatori e le sanzioni comminate nei confronti degli stessi;

     b) trasmettere alla Ripartizione entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti e sui provvedimenti adottati nell'anno precedente d'intesa con la Ripartizione stessa;

     c) mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione con l'iter di ciascuna procedura di certificazione per un periodo minimo di cinque anni;

     d) fornire al personale utilizzato istruzioni documentate ed aggiornate sui relativi compiti e responsabilità; e) consegnare alla Ripartizione, in caso di annullamento o revoca dell'autorizzazione, tutta la documentazione inerente il sistema di controllo e certificazione;

     f) attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri esposti nella norma EN 45011 del 26 giugno 1989. Tali riesami devono essere documentati e registrati ed essere disponibili per le persone aventi diritto all'accesso alle informazioni;

     g) avere procedure documentate per il ritiro e l'annullamento di certificati e marchi di conformità;

     h) conservare le informazioni sulla qualificazione ed esperienza professionale del proprio personale e tenere aggiornata una registrazione relativa alla qualifica, all'addestramento e all'esperienza di ciascuno;

     i) redigere elenchi degli operatori autorizzati all'utilizzazione della dicitura Agricoltura biologica - Regime di controllo CE".

 

          Art. 11. Modalità dei controlli.

     1. Gli organismi di controllo di cui all'articolo 8 eseguono la loro attività in conformità al piano-tipo di controllo, dagli stessi presentato ai fini dell'autorizzazione.

     2. Nell'esercizio delle funzioni di controllo gli organismi di controllo devono effettuare almeno una volta all'anno con preavviso non inferiore a tre giorni un controllo fisico completo della produzione, delle unità di confezionamento o degli altri locali nelle aziende iscritte all'elenco degli operatori. Gli organismi di controllo hanno comunque la possibilità di eseguire in ogni momento ispezioni o sopralluoghi non preannunziati.

     3. I titolari delle aziende di cui all'articolo 2 o il responsabile della struttura soggetta a controllo devono consentire al personale degli organismi di controllo il libero accesso ai loro uffici e impianti e a ogni parte dell'azienda, fornire loro le informazioni richieste e collaborare per l'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento.

     4. Gli incaricati degli organismi di controllo redigono una relazione sui controlli effettuati, che attesti il rispetto delle norme vigenti. Questa deve essere controfirmata dal responsabile dell'unità sottoposta al controllo o dal suo rappresentante e conservata agli atti per almeno cinque anni.

     5. Ove, nel corso di un controllo, sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III dello stesso, l'organismo di controllo fa sopprimere le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità. Il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico viene ritirato all'operatore per un periodo da convenirsi con la Ripartizione, qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati. Avverso detta misura l'operatore può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Inoltre il funzionario incaricato - salvo l'obbligo di denuncia alla Procura in presenza di un fatto costituente reato - redige apposito verbale sugli accertamenti eseguiti e lo trasmette entro cinque giorni alla Ripartizione. I criteri per determinare la gravità delle violazioni vengono fissati con apposito provvedimento della Giunta provinciale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

     6. Gli organismi di controllo trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Ripartizione una relazione sull'attività svolta contenente in ogni caso le seguenti indicazioni:

     a) nome, indirizzo e codice degli operatori controllati entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

     b) numero e tipo delle sanzioni che gli organismi stessi hanno comminato nei confronti degli operatori per la violazione degli articoli 5 e 6 del regolamento o delle misure di cui all'allegato III dello stesso;

     c) risorse impiegate di personale qualificato e modifiche intercorse alle attrezzature di carattere tecnico ed amministrativo utilizzate;

     d) eventuali aggiornamenti del piano-tipo di controllo.

 

          Art. 12. Vigilanza sull'attività di controllo.

     1. La Ripartizione, nell'esercizio della vigilanza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sugli organismi di controllo, verifica periodicamente i requisiti tecnici di cui all'articolo 9, comma 2, e seguenti, e il rispetto del piano-tipo di controllo predisposto dagli organismi stessi.

     2. Nell'ambito dell'attività di vigilanza e di controllo i funzionari della Ripartizione eseguono sopralluoghi, anche senza preavviso, presso le aziende gestite dagli operatori soggetti al controllo dell'organismo all'uopo preposto. I sopralluoghi effettuati da funzionari provinciali incaricati avvengono su base annua e devono riguardare almeno il 5 per cento delle aziende.

     3. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 2 i funzionari provinciali incaricati possono prelevare presso le aziende agricole campioni di prodotti e trasmetterli ai laboratori provinciali o ad altro laboratorio riconosciuto in conformità alle disposizioni della vigente legislazione. Inoltre possono essere sottoposti ad analisi campioni di terreno, foglie di piante e di quant'altro possa rivelarsi necessario per la vigilanza.

     4. I titolari delle aziende di cui ai commi 2 e 3 devono consentire ai funzionari provinciali incaricati delle ispezioni il libero accesso ai loro uffici ed impianti e ad ogni altra parte dell'azienda, devono fornire loro le informazioni richieste e collaborare per l'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento.

     5. I funzionari provinciali incaricati del sopralluogo, al termine del controllo, redigono apposito verbale attestante l'osservanza degli adempimenti prescritti o le inadempienze e le irregolarità riscontrate.

 

          Art. 13. Misure in caso di inadempienza.

     1. Qualora, nell'esecuzione dell'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 12, venga accertato il mancato, insufficiente o comunque irregolare esercizio da parte degli organismi di controllo degli adempimenti previsti dall'articolo 10, il direttore della Ripartizione diffida per iscritto l'organismo di controllo interessato ad eliminare le inadempienze e le irregolarità accertate.

     2. In caso di reiterazione da parte di un organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ovvero di perdita dei requisiti, sulla base dei quali l'autorizzazione è stata concessa, la Giunta provinciale dispone, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio dell'attività di controllo sul territorio della provincia di Bolzano per un periodo non inferiore a un anno e, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'attività di controllo. Lo stesso vale quando l'organismo di controllo non risulta più conforme ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento o non soddisfa i requisiti di cui allo stesso articolo 9, paragrafi 7, 8, 9 e 11.

     3. Qualora venga accertata la presenza delle circostanze di cui al comma 2 in riferimento ad organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, la Giunta provinciale dispone la sospensione della relativa attività di controllo in provincia di Bolzano per un periodo non inferiore a un anno, tenuto conto della gravità del comportamento posto in essere; propone inoltre al Ministero per le politiche agricole e forestali la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220.

     4. Trascorso il termine di sospensione, l'organismo di controllo interessato può riprendere l'esercizio dell'attività sul territorio provinciale, a condizione che fornisca alla Ripartizione le prove a dimostrazione dell'avvenuta eliminazione delle cause che hanno originato le inadempienze e le irregolarità.

 

          Art. 14. Sanzioni.

     1. L'uso fraudolento di etichettatura attestante la provenienza del prodotto dall'agricoltura biologica per contraddistinguere prodotti non ottenuti con il metodo di produzione biologica o di preparazione biologica - fatto salvo quanto stabilito dalle norme civili e penali in materia - è punito con la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 6.000,00.

     2. L'operatore iscritto all'elenco, che fraudolentemente pone in essere attività dirette ad eludere le prescrizioni contenute nella normativa attinente l'agricoltura biologica, soggiace - fatto salvo quanto stabilito dalle norme civili e penali in materia - alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 6.000,00.

     3. In presenza dei presupposti di cui al comma 2 l'operatore viene cancellato dall'elenco e non può presentare domanda per la reiscrizione prima di tre anni dall'avvenuta cancellazione; perde inoltre i requisiti per la concessione di qualsiasi contributo previsto dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica.

 

          Art. 15. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è svolta dall'ufficio competente per l'agricoltura biologica presso la Ripartizione. Per le stesse finalità l'ufficio di cui sopra può avvalersi della collaborazione di altre strutture dell'amministrazione provinciale e del Nucleo antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri (N.A.S.).

 

TITOLO III

AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

 

          Art. 16. Sovvenzioni a favore dell'agricoltura biologica.

     1. La Giunta provinciale può concedere alle associazioni operanti nel settore dell'agricoltura biologica, per le attività dimostrative, di ricerca, di formazione e di consulenza che riguardano tecniche di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici, contributi fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

 

          Art. 17. Contributi sul controllo.

     1. La Giunta provinciale può concedere agli operatori iscritti al relativo elenco contributi fino all'ammontare massimo dell'80 per cento sulle spese sostenute per i controlli eseguiti dagli organismi di controllo di cui all'articolo 8 e riconosciute ammissibili.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 18. Competenze.

     1. Le competenze attribuite agli Stati membri dell'Unione europea e all'autorità competente per l'agricoltura biologica ai sensi del regolamento sono esercitate in provincia di Bolzano dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 19. Norme transitorie.

     1. Gli operatori già iscritti negli albi di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, sono iscritti d'ufficio nella corrispondente sezione dell'elenco degli operatori di cui all'articolo 4.

     2. Gli organismi di controllo già in precedenza autorizzati dalla Giunta provinciale ad operare sul territorio provinciale possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge, dandone semplice comunicazione scritta alla Ripartizione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

     3. La Ripartizione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 può tuttavia richiedere dati e documenti eventualmente ritenuti necessari per la verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge e dalla normativa ivi richiamata.

     4. Qualora venga accertata la presenza di irregolarità ai sensi dell'articolo 11, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 12.

 

          Art. 20. Disposizione finanziaria.

     1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 16 e 17 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2003 la spesa complessiva di 80.000 euro, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con l'importo iscritto a tal fine sul fondo globale per nuovi provvedimenti legislativi nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 (unità previsionale di base 27115.00). La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

     2. L'assessore provinciale alle finanze e bilancio autorizzato ad adottare con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le conseguenti variazioni al bilancio 2003.

 

          Art. 21. Abrogazione di norme.

     1. La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, è abrogata.

     2. Le violazioni delle norme contenute nella legge provinciale abrogata ai sensi del comma 1, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora emanata la relativa ordinanza ingiunzione, soggiacciono comunque alle sanzioni amministrative pecuniarie ivi contenute.