§ 2.3.202 - D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220.
Attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:17/03/1995
Numero:220


Sommario
Art. 1.  Autorità per il coordinamento.
Art. 2.  Comitato di valutazione degli organismi di controllo.
Art. 3.  Organismi autorizzati.
Art. 4.  Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati.
Art. 5.  Controllo sugli operatori.
Art. 6.  Operatori.
Art. 7.  Modulistica.
Art. 8.  Elenchi regionali.
Art. 9.  Elenchi nazionali.
Art. 10.  Norme finali.


§ 2.3.202 - D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220. [1]

Attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico.

(G.U. 5 giugno 1995, n. 129 - S.O.).

 

Art. 1. Autorità per il coordinamento.

     1. Il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è l'autorità preposta al controllo ed al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al Regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 del 24 giugno 1991, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2. Comitato di valutazione degli organismi di controllo.

     1. E' istituito presso il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il comitato di valutazione degli organismi di controllo, con il compito di esprimere pareri in merito all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo di cui all'art. 3, e di revoca totale o parziale dei medesimi.

     2. Il comitato di cui al comma 1 è formato da nove componenti, nominati con decreto del ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui tre scelti tra funzionari del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tre funzionari designati rispettivamente dai ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del commercio con l'estero, tre designati dalla conferenza dei presidenti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

     3. Al fine di esprimere il parere previsto al comma 1, il comitato è integrato di volta in volta con un rappresentante designato da ciascuna delle regioni e provincie autonome in cui il richiedente ha dichiarato di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6.

     4. Il presidente ed il segretario del comitato sono nominati tra i rappresentanti del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il segretario del comitato cura l'invio ai componenti di cui ai commi 2 e 3 dell'ordine del giorno e della relativa documentazione.

 

     Art. 3. Organismi autorizzati.

     1. Gli organismi che intendono svolgere il controllo sulle attività della produzione agricola, della preparazione e dell'importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, presentano la relativa istanza al ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'allegato I al presente decreto legislativo. Il ministro si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, ne è data comunicazione al richiedente, indicandone i motivi. In tal caso il termine decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.

     2. L'autorizzazione è subordinata, oltre che all'accertamento della regolarità o completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento CEE n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, per esercitare l'attività di controllo, e di quelli indicati negli allegati I e II al presente decreto legislativo.

     3. Gli organismi di controllo sono autorizzati con decreto del ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il comitato di cui all'art. 2. Gli organismi di controllo autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale.

 

     Art. 4. Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati.

     1. Gli organismi di controllo autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal Regolamento CEE n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, ed a quelli elencati nell'allegato III al presente decreto legislativo.

     2. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e provincie autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

     3. Ciascuna regione e provincia autonoma, all'esito dei controlli di cui al comma 2, propone la revoca dell'autorizzazione qualora sia emerso che l'organismo non risulta più in possesso dei requisiti sulla base dei quali l'autorizzazione è stata concessa, ovvero nei casi previsti dall'articolo 9, comma 6, lettera d), del Regolamento CEE n. 2092/91.

     4. La revoca dell'autorizzazione può riguardare anche una sola delle strutture, sempre che l'organismo di controllo risulti ancora in possesso di tutti i requisiti richiesti con riferimento alle restanti strutture.

     5. La revoca dell'autorizzazione è disposta con la procedura di cui all'art. 3, comma 3.

 

     Art. 5. Controllo sugli operatori.

     1. Gli organismi autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo un piano-tipo, predisposto annualmente dall'organismo stesso. Il piano è trasmesso entro il trenta novembre di ciascun anno per l'attività relativa all'anno successivo, alle regioni e alle provincie autonome interessate ed al ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che d'intesa con le regioni e le provincie autonome interessate, può formulare rilievi ed osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. L'organismo di controllo è tenuto a svolgere la propria attività secondo il piano predisposto, tenendo conto delle modifiche eventualmente apportate su richiesta del ministero.

     2. L'organismo autorizzato rilascia la certificazione, a seguito delle ispezioni di esito favorevole, ai sensi dell'allegato IV.

 

     Art. 6. Operatori. [2]

     [1. Gli operatori che producono o preparano i prodotti indicati all'art. 1 del Regolamento CEE n. 2092/91, sono tenuti a notificare l'inizio delle attività, ovvero il loro prosieguo alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle regioni e alle provincie autonome nel cui territorio è ubicata l'azienda. La notifica, sottoscritta con firma autenticata dell'operatore responsabile, è effettuata mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, utilizzando i modelli di cui all'allegato V, punto 1. Copia della notifica è trasmessa, in pari data, all'organismo di controllo autorizzato, cui l'operatore fa riferimento.

     2. Gli operatori che svolgono attività di importazione sono tenuti ad inviare notifica di tale attività al ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Copia della notifica è trasmessa, in pari data, all'organismo di controllo autorizzato cui l'operatore fa riferimento.

     3. Nel caso di importazioni relative a prodotti provenienti da paesi terzi non in regime di equivalenza, gli operatori sono tenuti ad inviare al ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, la notifica di cui all'allegato V, punto 5, al fine dell'esame delle condizioni di idoneità e del rilascio della relativa autorizzazione.]

 

     Art. 7. Modulistica. [3]

     [1. Le notifiche dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono redatti in conformità ai modelli di cui all'allegato V, punti da 1 a 5.]

 

     Art. 8. Elenchi regionali. [4]

     1. [Le regioni e le provincie autonome istituiscono gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica, distinti in tre sezioni: "produttori agricoli", "preparatori", e "raccoglitori dei prodotti spontanei".

     2. La sezione relativa ai prodotti agricoli si articola in:

     "aziende biologiche", "aziende in conversione" e "aziende miste".

     3. Rientrano nella categoria dei preparatori gli operatori che esercitano la propria attività utilizzando prodotti provenienti da aziende ad agricoltura biologica, le cui produzioni sono già certificate.

     4. Al fine di costituire l'elenco nazionale di cui all'art. 9, le regioni e le provincie autonome, entro il trentuno marzo di ogni anno, comunicano al ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali gli elenchi degli operatori iscritti agli elenchi regionali, nonché i relativi aggiornamenti.

     5. Possono accedere agli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che hanno effettuato la notifica ai sensi dell'art. 6 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo autorizzati.

     6. Gli elenchi regionali sono pubblici.]

 

     Art. 9. Elenchi nazionali. [5]

     [1. E' istituito, presso il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica.

     2. L'elenco di cui al comma 1 è articolato in quattro sezioni e ne fanno parte, oltre agli operatori iscritti negli elenchi di cui all'art. 8, gli importatori.

     3. E' istituito presso il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'elenco degli organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente decreto.

     4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici.]

 

          Art. 10. Norme finali.

     1. Con decreto del ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del commercio con l'estero, sentita la conferenza per i rapporti permanenti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede alla modifica e alla integrazione degli allegati al presente decreto.

     2. Il presente decreto legislativo entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad eccezione degli articoli 2, 3, 4 e 9, comma 3, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato I

Richiesta di autorizzazione

 

     La richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo è proposta dall'organismo privato di controllo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione delle politiche agricole ed agro-industriale nazionali. La richiesta è sottoscritta, con firma autenticata, dal legale rappresentante dell'organismo stesso e corredata da:

     1) documentazione che illustra il suo stato giuridico;

     2) copia del verbale dell'organismo statutario competente, che autorizza il legale rappresentante a richiedere l'autorizzazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per lo svolgimento di attività di controllo;

     3) copia del marchio dell'organismo depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le caratteristiche del «LOGO» che può essere impiegato;

     4) indicazione di personale qualificato (direttivo, amministrativo, tecnico) con relativo organigramma, e illustrazione delle responsabilità e dei rapporti esistenti tra i diversi momenti organizzativi;

     5) indicazione dell'articolazione delle strutture operative a livello territoriale;

     6) indicazione dei criteri per la fissazione del corrispettivo dovuto dagli operatori per i servizi prestati in relazione agli oneri finanziari connessi all'esercizio del controllo, e relazione recante la previsione degli oneri finanziari ed il corrispettivo dovuto dagli operatori;

     7) piano tipo di controllo contenente una descrizione

particolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali

che gli operatori sono tenuti a rispettare;

     8) illustrazione documentata delle procedure di certificazione;

     9) impegno ad utilizzare, ai fini delle indagini analitiche, laboratori accreditati da Amministrazioni pubbliche o da enti privati all'uopo autorizzati, ed indicazione degli stessi;

     10) atto d'impegno a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale incaricato di effettuare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 4;

     11) atto d'impegno a mantenere la segretezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio dell'attività di controllo;

     12) atto d'impegno a comunicare all'autorità competente tutte le informazioni richieste o dovute nell'ambito dei poteri di vigilanza;

     13) atto di impegno ad applicare le sanzioni stabilite dal Regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, nei casi di accertata irregolarità;

     14) atto di impegno a consentire l'accesso ai propri servizi a tutti i richiedenti, in condizioni di parità, qualora tecnicamente possibile.

 

 

Allegato II

 

PARTE I

Requisiti tecnici dell'organismo di controllo

     1. Struttura che salvaguardi l'imparzialità e che permetta la partecipazione di tutte le parti interessate ai doveri ed al funzionamento dell'organismo di controllo e certificazione;

     2. organizzazione che consenta la scelta dei membri dell'organo direttivo anche tra i settori interessati alle attività di controllo e certificazione solo a condizione che sia evitata la predominanza di singoli interessi settoriali;

     3. utilizzazione di personale permanente, sotto la supervisione di un soggetto responsabile nei confronti dell'organo di controllo, non legato da alcun rapporto professionale, economico e di consulenza, anche indiretto con gli operatori soggetti al controllo degli organismi di controllo;

     4. utilizzazione di personale tecnico munito del diploma di laurea in scienze agrarie, forestali, scienze e tecnologie alimentari, scienza delle produzioni animali, chimica, biologia, veterinaria ed equipollenti ovvero del diploma di perito agrario, agrotecnico, perito chimico, alimentarista ed equipollenti, con competenza adeguata alle funzioni attribuite;

     5. adeguata dotazione di strutture destinate all'esercizio dell'attività di controllo (sede, dotazioni tecniche, strutture informatiche);

     6. struttura organizzativa in almeno quattro regioni o provincie autonome;

     7. presenza, in ogni regione o provincia autonoma in cui viene esercitata l'attività, di una struttura organizzativa collegata con la sede centrale, che consenta attività di controllo a livello regionale, in relazione all'entità dell'utenza;

 

PARTE II

Requisiti dei rappresentanti e degli amministratori degli organismi di controllo

     Coloro che rappresentano o amministrano l'organismo di controllo:

     1) non devono aver riportato condanne definitive per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640 bis del codice penale, ovvero condanne che importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni;

     2) non devono essere sottoposti ad una delle misure di prevenzione nazionale ai sensi della normativa vigente;

     3) non devono essere stati dichiarati falliti, né devono avere in corso procedure concorsuali.

     Il requisito dell'idoneità morale è comprovato dal certificato del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi; dalla certificazione prevista dall'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da ultimo sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; dal certificato della cancelleria del competente tribunale dal quale risulta che il richiedente non è assoggettato ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 di data non anteriore a tre mesi.

     Il requisito dell'idoneità morale si intende soddisfatto quando per le condanne penali o per la dichiarazione di fallimento sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.

 

 

Allegato III

Obblighi degli organismi di controllo

 

     Gli organismi di controllo riconosciuti sono tenuti a:

     1) dare immediatamente comunicazione alle regioni e alle provincie autonome ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali delle violazioni commesse dai produttori, al fine della comminatoria delle relative sanzioni;

     2) trasmettere alle regioni ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

     a) entro il trentuno gennaio di ogni anno, l'elenco dei produttori che, alla data del trentuno dicembre dell'anno precedente, hanno effettuato la notifica delle proprie attività;

     b) entro il trentuno marzo di ciascun anno, l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del trentuno dicembre dell'anno precedente;

     c) entro il trentuno gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti e sugli eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le regioni;

     3) mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione con l'iter di ciascuna procedura di certificazione, per un periodo minimo di cinque anni;

     4) fornire al personale utilizzato istruzioni documentate ed aggiornate sui propri compiti e responsabilità;

     5) consegnare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione, tutta la documentazione inerente il sistema di controllo e certificazione;

     6) redigere e tenere aggiornato un elenco dei prodotti certificati. Ogni prodotto elencato deve essere seguito dalla denominazione del licenziatario. L'elenco deve essere disponibile al pubblico;

     7) attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri esposti nella norma EN 45011. Tali riesami devono essere documentati e registrati ed essere disponibili per le persone aventi diritto all'accesso alle informazioni;

     8) avere procedure documentate per il ritiro e l'annullamento di certificati e marchi di conformità;

     9) conservare le informazioni sulla qualificazione ed esperienza professionale del proprio personale e tenere aggiornata una registrazione relativa alla qualifica, all'addestramento e all'esperienza di ciascuno;

     10) costituire elenchi degli operatori autorizzati all'utilizzazione della dicitura "Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE".

 

 

Allegato IV

 

     I modelli di certificazione di cui all'articolo 5 comma devono contenere le seguenti indicazioni:

     1) nome dell'organismo di controllo autorizzato e relativo codice;

     2) codice dell'operatore controllato;

     3) numero di autorizzazione per i prodotti agricoli freschi e trasformati;

     4) la dicitura: «organismo di controllo autorizzato con D.M. M.I.R.A.A.F. n. ___ del ________ in applicazione del Reg. CEE n. 2092/91».

 

 

Allegato V.1 - Notifica di attività di produzione con metodo biologico

(Omissis)

 

 

Allegato V.2 - Programma annuale di produzione

(Omissis)

 

 

Allegato V.3 - Relazione d'ispezione attiva di produzione

(Omissis)

 

 

Allegato V.4 - Registri aziendale

(Omissis)

 

 

Allegato V.5 - Notifica di importazione dei prodotti biologici di paesi

terzi

(Omissis)

 

 


[1] Abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 23 febbraio 2018, n. 20. Con sentenza 17 aprile 1996, n. 126 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità del presente decreto relativamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 28 luglio 2016, n. 154.

[3] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 28 luglio 2016, n. 154.

[4] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 28 luglio 2016, n. 154.

[5] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 28 luglio 2016, n. 154.