§ 3.5.54 - L.P. 19 dicembre 1995, n. 26.
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:19/12/1995
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.
Art. 2.  Organizzazione.
Art. 3.  Direttore.
Art. 4.  Personale.
Art. 5.  Funzioni di controllo e di vigilanza.
Art. 6.  Funzioni.
Art. 7.  Assunzione di funzioni del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi - Sezione medica.
Art. 8.  Verifica.


§ 3.5.54 - L.P. 19 dicembre 1995, n. 26.

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

(B.U. 2 gennaio 1996, n. 1).

 

     Art. 1. Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

     1. E' istituita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente quale struttura organizzativa della Provincia ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica e contabile, che svolge le seguenti attività tecnico-scientifiche di interesse provinciale, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro [1]:

     a) promozione, nei confronti della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio e sulle forme di tutela degli ecosistemi;

     b) raccolta sistematica, anche informatizzata, e pubblicazione di dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici provinciali e con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

     c) elaborazione dei dati e delle informazioni di interesse ambientale, diffusione di dati sullo stato dell'ambiente, promozione delle attività di formazione, di informazione e di educazione relativamente alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente;

     d) formulazione alle autorità amministrative provinciali di proposte e pareri concernenti:

     1) i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti;

     2) gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo;

     3) la gestione dei rifiuti;

     4) le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità;

     5) le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente;

     e) cooperazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, con l'Agenzia europea dell'ambiente, con l'Istituto statistico delle Comunità europee e con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

     f) promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di "auditing" in campo ambientale;

     g) verifica della congruità e dell’efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché verifica della documentazione tecnica che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale [2];

     h) controlli dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo;

     i) analisi dei fattori fisici, chimici, biologici e batteriologici e verifica di commerciabilità degli alimenti;

     j) analisi degli anabolizzanti, delle droghe e dei cosmetici, nonché degli ormoni, dei pesticidi, di medicinali di ogni genere e di metalli pesanti in tutte le matrici biologiche, organiche ed inorganiche;

     k) attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

     l) controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle radiazioni;

     m) controllo sulla produzione, trasporto, commercio e impiego di gas tossici;

     n) studi e attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale.

     2. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro presta il supporto tecnico e strumentale ai servizi sanitari, al servizio dell'Igiene del lavoro e ad ogni altra struttura organizzativa pubblica, da regolarsi con apposite convenzioni.

     3. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro può eseguire analisi e prestazioni analoghe per conto terzi sulla base del tariffario ufficiale o in base a contratti particolari.

     4. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro è tenuta a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nonché del consorzio dei comuni e delle associazioni ambientali maggiormente rappresentative a livello provinciale nelle materie di cui al comma primo del presente articolo.

 

          Art. 2. Organizzazione.

     1. La struttura organizzativa ed i singoli uffici dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro vengono determinati ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 con regolamento di esecuzione.

     2. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro svolge la propria attività in conformità alle direttive emanate dalla Giunta provinciale ed è posta sotto la vigilanza della stessa.

     3. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro predispone il programma annuale delle proprie attività, da approvarsi dalla Giunta provinciale.

     4. Nell'ambito del programma annuale di cui al comma terzo, il direttore impegna le spese necessarie per lo svolgimento delle attività dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

     5. Resta ferma la facoltà di integrare e modificare il programma annuale per adeguarlo a sopravvenute necessità. Le relative modifiche ed integrazioni, predisposte dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, sono approvate dalla Giunta provinciale.

     6. Per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro si provvede con appositi fondi stanziati nel bilancio provinciale.

 

          Art. 3. Direttore.

     1. La gestione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro è affidata al direttore nominato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.

     2. Il direttore:

     a) dirige il personale dell'amministrazione destinato in servizio presso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro;

     b) predispone il programma annuale di attività, nonché le relative integrazioni e modifiche;

     c) esegue, anche in economia, tutti i servizi ed effettua tutti gli acquisti necessari per il funzionamento dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro con i fondi messi a disposizione dalla Giunta provinciale, e può effettuare i pagamenti delle relative spese tramite aperture di credito ai sensi dell'art. 56 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8;

     d) vigila su tutta l'attività dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

 

          Art. 4. Personale.

     1. La Giunta provinciale individua le unità di personale da mettere a disposizione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, scegliendolo tra il personale delle strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, adibito alle attività di cui all'art. 1. Il relativo personale resta inquadrato nel ruolo generale della Provincia.

 

          Art. 5. Funzioni di controllo e di vigilanza.

     1. L'organizzazione e l'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza, nonché la delimitazione rispetto alle funzioni di consulenza sono disciplinate con regolamento di esecuzione.

     2. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza, il personale ispettivo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività e richiedere i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documenti di riconoscimento rilasciati dal Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'Agenzia.

     3. [Per la vigilanza nel campo della sicurezza e igiene del lavoro vengono conferiti i poteri e le facoltà di ispettore tecnico del lavoro ] [3].

 

          Art. 6. Funzioni.

     1. Spetta all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro l'esercizio delle funzioni tecnico-scientifiche, di educazione ed informazione nonché di controllo previste dalle seguenti disposizioni:

     a) legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, modificata dalle leggi provinciali 25 gennaio 1984, n. 3 e 27 ottobre 1988, n. 41, sulla tutela del suolo da inquinamenti, e relative norme regolamentari;

     b) legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66, modificata dalle leggi provinciali 25 gennaio 1984, n. 3 e 27 ottobre 1988, n. 41, sulla tutela dell'ambiente contro l'inquinamento prodotto dal rumore, e relative norme regolamentari;

     c) legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, modificata dalle leggi provinciali 13 settembre 1973, n. 46, 7 gennaio 1977, n. 9, 27 dicembre 1979, n. 22, 25 gennaio 1984, n. 3 e 27 ottobre 1988, n. 41, sulla tutela dell'ambiente contro l'inquinamento dell'aria, e relative norme regolamentari;

     d) legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, modificata dalle leggi provinciali 25 gennaio 1984, n. 3 e 27 ottobre 1988, n. 41, sulla tutela delle acque da inquinamenti, e relative norme regolamentari;

     e) legge provinciale 7 luglio 1992 n. 27, sulla valutazione dell'impatto ambientale, modificata dalla legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6;

     f) [tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con l'eccezione delle leggi in materia di miniere, cave e torbiere, dei trasporti terrestri, acquatici, aerei, fatte salve le ferrovie] [4].

     2. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro esercita altresì ogni altra funzione tecnico-scientifica, di educazione ed informazione nonché di controllo, disciplinata dalla vigente normativa in materia di tutela, controllo e prevenzione dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, di tutela, prevenzione e controllo dell'igiene del suolo, di smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed idrosolubili, nonché in materia degli anabolizzanti, delle droghe, dei cosmetici, degli ormoni, dei pesticidi, dei medicinali di ogni carattere e dei metalli pesanti in tutte le matrici biologiche, organiche ed inorganiche, in materia dell'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni, nonché in materia di gas tossici [5].

     3. Le autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati, previsti dalle disposizioni di cui ai commi primo e secondo, sono adottati sentito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro. La Giunta provinciale può delegare l'adozione degli atti e provvedimenti di cui sopra all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro stessa.

     4. Restano ferme le attribuzioni di controllo e amministrative spettanti, in base alla vigente legislazione, al servizio sanitario provinciale in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari e di igiene e sanità pubblica nonché del Centro sperimentale agricolo "Laimburg".

     5. La Giunta provinciale determina gli indirizzi a carattere programmatico ed individua i criteri di coordinamento nelle materie di tutela dell'ambiente e del lavoro nonché della medicina del lavoro, che evitino sovrapposizioni di funzioni e garantiscano la migliore collaborazione - segnatamente nel campo della ricerca, degli studi, delle sperimentazioni e dell'azione formativa ed informativa - fra l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, la Ripartizione sanità, le unità sanitarie locali, il Centro di sperimentazione Laimburg, il museo per le scienze naturali, altri enti pubblici nonché l'Accademia Europea di Bolzano.

 

          Art. 7. Assunzione di funzioni del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi - Sezione medica.

     1. A partire dal 1° gennaio 1997 le funzioni del Laboratorio di igiene e profilassi - Sezione medica nel settore della microbiologia delle acque e degli alimenti sono trasferite all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro. A tal fine entro il 31 dicembre 1996 la Giunta provinciale delibera il trasferimento di tali funzioni.

     2. La definizione dei rapporti fra l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro e le Aziende speciali "Unità sanitarie locali" avviene con regolamento di esecuzione.

 

          Art. 8. Verifica.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge deve essere condotta una verifica per accertare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.


[1] Alinea così modificato dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[3] Comma abrogato dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[4] Lettera abrogata dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[5] Comma così modificato dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.