§ 2.2.5 - L.R. 23 gennaio 1980, n. 8.
Regionalizzazione ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:23/01/1980
Numero:8


Sommario
Art. 1.      L'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sono disciplinate, in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 745, secondo le norme [...]
Art. 2.      Per la elezione dei rappresentanti della Regione Basilicata nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, ciascun Consigliere regionale vota per un massimo di quattro nomi.


§ 2.2.5 - L.R. 23 gennaio 1980, n. 8. [1]

Regionalizzazione ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

(B.U. 1 febbraio 1980, n. 3)

 

Art. 1.

     L'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sono disciplinate, in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 745, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

     Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi fra la Regione Puglia e la Regione Basilicata approvati con la legge regionale.

     L'accordo allegato alla presente legge diventerà operativo con l'entrata in vigore di entrambe le leggi regionali della Puglia e della Basilicata [2].

 

     Art. 2.

     Per la elezione dei rappresentanti della Regione Basilicata nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, ciascun Consigliere regionale vota per un massimo di quattro nomi.

     Risultano eletti i sei nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.

     Per l'elezione dei rappresentanti della Regione Basilicata nel Collegio sindacale dell'Istituto, ciascun Consigliere regionale vota per un solo nome. Risultano eletti i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.

 

Allegato

 

ACCORDO TRA LA REGIONE PUGLIA E LA REGIONE BASILICATA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

 

     Articolo 1. (Competenze regionali).

     Le funzioni amministrative, già esercitate dallo Stato sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata ai sensi delle leggi 23 giugno 1970, n. 503, e 11 marzo 1974, n. 101, e trasferite alle Regioni Puglia e Basilicata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745, sono svolte congiuntamente dalle due Regioni secondo le norme del presente accordo.

 

     Articolo 2. (Generalità).

     L'Istituto Zooprofilattico ha personalità giuridica di diritto pubblico. Esso opera quale primario strumento tecnico-scientifico delle Regioni Puglia e Basilicata, per il perseguimento dei fini di cui al successivo art. 3 nell'ambito degli indirizzi di politica sanitaria delle due Regioni.

     L'istituto ha sede in Foggia.

 

     Articolo 3. (Compiti).

     L'Istituto Zooprofilattico svolge in via primaria, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, i seguenti compiti:

     a) la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffusive dagli animali;

     b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;

     c) il servizio di laboratorio per gli animali e le analisi di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

     d) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoo-sanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali attuate nell'ambito dei servizi di assistenza zooiatrica;

     e) la formazione, anche presso Istituti e Laboratori di Paesi esteri, di personale specializzato per l'espletamento dei compiti di cui al presente accordo e per le attività zooprofilattiche degli Enti territoriali, nonché per le attività che attengono ai piani agricolo- zootecnici;

     f) la cooperazione tecnico scientifica con Istituti esteri del settore veterinario, previe opportune intese con il Ministero della Sanità.

     L'Istituto Zooprofilattico opera nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie, nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia disposti dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata.

     L'Istituto Zooprofilattico può prestare l'assistenza tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario tra l'Italia e i Paesi esteri.

     L'Istituto Zooprofilattico opera in stretto rapporto territoriale e tecnico-funzionale con le Unità Locali Socio-Sanitarie, con i Comuni, le Province e gli altri Enti territoriali.

     L'Istituto provvede inoltre alle altre funzioni ad esso demandate dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata.

 

     Articolo 4. (Produzione).

     L'Istituto Zooprofilattico con le prescritte autorizzazioni del Ministero della Sanità provvede alla produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche e antigeni; può inoltre produrre, oltre ai vaccini stabulogeni, ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

     Per le attività di produzione di cui al precedente comma o per la gestione dei centri per la fecondazione artificiale deve istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.

     Nel caso di produzione di farmaci, il laboratorio istituito per tale scopo assume carattere di azienda speciale, con proprio regolamento e con un Direttore appositamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

 

     Articolo 5. (Organizzazione).

     L'Istituto Zooprofilattico è organizzato in laboratori, nelle Province della Puglia e della Basilicata, il cui numero e le cui attribuzioni sono stabilite, secondo quanto disposto dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, con regolamento dell'Istituto, anche mediante opportune intese con gli Enti locali e gli Enti sanitari che gestiscono analoghe strutture sanitarie.

     In ogni caso devono essere istituiti un laboratorio per gli esami e le analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e un laboratorio per l'analisi dei campioni di mangime per l'alimentazione degli animali e degli integratori per i mangimi, prelevati dagli organi del Ministero della Sanità ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

     Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre Amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge citata n. 281.

     Si terrà tuttavia conto delle strutture sanitarie già esistenti, in modo da evitare duplicazioni di servizi ed assicurare il coordinamento delle loro attività.

 

     Articolo 6. (Organi dell'Istituto).

     Sono organi dell'Istituto Zooprofilattico:

     1) il Consiglio di Amministrazione;

     2) il Presidente;

     3) la Giunta esecutiva;

     4) il Collegio sindacale [3].

 

     Articolo 7. (Composizione del Consiglio di Amministrazione).

     Il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici membri, di cui sei eletti dal Consiglio regionale della Basilicata e sei eletti dal Consiglio regionale della Puglia.

     Interviene alle sedute del Consiglio, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto.

     I rappresentanti di ciascuna Regione verranno eletti con schede limitate a quattro nomi.

     Sono ineleggibili nel Consiglio di Amministrazione:

     - i membri dei due Consigli regionali;

     - coloro che hanno rapporti commerciali con l'Istituto;

     - coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 del c.c., ovvero si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

     Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione dove ha sede l'Istituto, di concerto con il Presidente dell'altra Regione.

     In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente di un membro, il Consiglio regionale interessato provvede alla sostituzione.

     Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

     Per la approvazione dello statuto, del regolamento e delle loro modifiche, del bilancio preventivo e consuntivo, degli atti di disposizione del patrimonio, nonché per la nomina del Presidente, del Vice Presidente, nonché dei membri del Comitato tecnico-scientifico di propria spettanza, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, su iniziativa di uno dei due Presidenti delle Giunte regionali, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

     Il Consiglio dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati, senza limiti di mandato.

 

     Articolo 8. (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione).

     Il Consiglio di Amministrazione delibera:

     a) lo statuto dell'Istituto e le sue modificazioni;

     b) la nomina della Giunta esecutiva;

     c) la nomina del Presidente e del Vice Presidente;

     d) il programma annuale di attività dell'Istituto, nel rispetto dei piani emanati, per la parte di propria competenza, dalle due Regioni;

     e) il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo;

     f) il conferimento del servizio di tesoreria e ogni altro provvedimento attinente a detto servizio;

     g) il regolamento organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;

     h) gli altri regolamenti dell'Istituto;

     i) i provvedimenti attinenti ogni altra materia riservata al Consiglio di Amministrazione dalla legge o dallo statuto;

     l) eventuali proposte del Comitato tecnico-scientifico per interventi o programmi che non rientrano nelle programmazioni regionali.

 

     Articolo 9. (Indennità).

     Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva è corrisposta una indennità mensile di carica pari a quella massima stabilita dalla legge 26 aprile 1974, n. 169 per i Sindaci dei Comuni da 100.001 a 250.000 [4].

     Agli altri componenti della Giunta esecutiva è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 35% di quella fissata per il Presidente al comma precedente.

     Agli altri componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti del Comitato tecnico-scientifico ed ai componenti il Collegio sindacale è corrisposto un gettone di presenza pari a L. 30.000 per seduta [5].

     Compete, inoltre, l'indennità di missione, se ed in quanto dovuta, rapportata a quella stabilita per i dirigenti generali dell'Amministrazione civile dello Stato, nonché il rimborso delle spese di viaggio.

     Per i componenti gli Organi collegiali suddetti dipendenti dell'Istituto e delle Regioni, si applicano le norme in vigore presso i rispettivi Enti di appartenenza.

     [Spetta ai componenti del Collegio dei Revisori contabili una indennità annua lorda in misura pari al 10% degli emolumenti del direttore generale dell'Unità sanitaria locale sul cui territorio di competenza ha sede l'istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti] [6].

 

     Articolo 10. (Personale).

     In conformità dell'art. 10 della legge 745 del 23 dicembre 1975, il rapporto di lavoro del personale è disciplinato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, per quanto attiene il regolamento organico e lo stato giuridico, sulla base dei criteri concordati presso il Ministero della Sanità fra le Regioni da una parte e le Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dall'altra e, per quanto attiene il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, sulla base di un accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie, stipulato fra le Regioni e le Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

 

     Articolo 11. (Scioglimento del Consiglio di Amministrazione).

     Per accertate e gravi irregolarità, per inosservanza delle prescrizioni della programmazione regionale, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto, il Presidente della Giunta regionale della Regione dove ha sede l'Istituto, di concerto con il Presidente della Giunta dell'altra Regione, può sciogliere il Consiglio di Amministrazione e nominare un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Istituto.

     Il Consiglio di Amministrazione sciolto deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.

 

     Articolo 12. (Il Presidente).

     Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti ed è scelto a turni alterni tra i rappresentanti della Regione Puglia e quelli della Regione Basilicata.

     Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. Qualora per dimissioni, decadenza o morte del Presidente o per scioglimento del Consiglio di Amministrazione si debba procedere al rinnovo anticipato della presidenza, il nuovo Presidente viene scelto tra i rappresentanti della Regione cui   appartiene il Presidente uscente e dura in carica fino al completamento del quinquennio.

 

     Articolo 13. (Compiti del Presidente).

     Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta esecutiva; dà esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio; vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto; firma gli atti che comportano impegni per l'Istituto; sovraintende al buon funzionamento dell'Istituto ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dallo statuto e dai regolamenti, che non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione.

     In particolare, lo statuto indica quali provvedimenti di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, necessari per garantire il funzionamento dell'Istituto, possano essere adottati dal Presidente, salva la ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione.

 

     Articolo 14. (Il Vice Presidente).

     Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché in caso di vacanza dell'ufficio.

     E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, fra i rappresentanti della Regione alla quale non appartiene il Presidente.

 

     Articolo 15. (Composizione, nomina e attribuzioni della Giunta esecutiva).

     La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dal Vice Presidente nonché da quattro membri scelti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, due per ciascuna Regione con schede limitate ad un nome.

     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza della Giunta.

     La Giunta dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e svolge i compiti esecutivi stabiliti dallo statuto.

 

     Articolo 16. (Composizione e nomina del Collegio Sindacale). [7]

     Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri di cui due eletti dal Consiglio regionale della Puglia, due eletti dal Consiglio regionale della Basilicata ed uno nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ed estraneo a questo, scelto tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei Conti.

     Il Collegio Sindacale elegge il proprio Presidente.

     Non possono essere nominati membri del Collegio e, se nominati, decadono dall'ufficio:

     - coloro che siano ineleggibili a componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;

     - chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano, nell'Istituto, l'Ufficio di Presidenza o di componente del Consiglio di Amministrazione o il posto di Direttore;

     - chi ha rapporti commerciali o professionali con l'Istituto;

     - i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i dipendenti dell'Istituto;

     - chi abbia lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, sia stato regolarmente costituito in mora, ai sensi dell'art. 1219 del Codice civile, ovvero si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

     Il Collegio dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, senza limiti di mandato.

 

     Articolo 17. (Compiti del Collegio Sindacale). [8]

     Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, nonché di accertare la regolarità delle scritture e operazioni contabili e di effettuare riscontri di cassa.

     Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

     Sui risultati dell'attività di vigilanza il Collegio Sindacale riferisce, oltre che al Consiglio di Amministrazione, al Comitato interregionale di controllo.

 

     Articolo 18. (Composizione e nomina del Comitato tecnico-scientifico).

     Il Comitato tecnico-scientifico è così composto:

     - il Direttore dell'Istituto, che lo presiede;

     - n. 4 docenti universitari esperti, rispettivamente in profilassi e pulizia veterinaria, igiene e sanità degli alimenti di origine animale, igiene zootecnica e mangimistica, biochimica e farmacologia veterinaria, nominati d'intesa dagli Assessori alla Sanità delle Regioni Puglia e Basilicata;

     - n. 2 veterinari dei ruoli regionali nominati dall'Assessore alla Sanità di ciascuna Regione;

     - n. 3 tecnici laureati dipendenti dall'Istituto, nominati dal Consiglio di Amministrazione, dei quali uno in servizio presso la sede centrale dell'Istituto, uno in servizio presso le Sezioni provinciali della Regione Puglia e uno in servizio presso le Sezioni provinciali della Regione Basilicata.

     Il Comitato è organo tecnico consultivo dell'Istituto. Dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, senza limiti di mandato.

     Il Comitato tecnico si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo richieda.

 

     Articolo 19. (Compiti del Comitato tecnico-scientifico).

     Il Comitato tecnico-scientifico formula proposte ed esprime pareri:

     - sui programmi di ricerca sperimentale, sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali;

     - in ordine alle attività di propaganda, consulenza ed assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

     - in ordine alle attività di formazione, anche presso Istituti e Laboratori di Paesi esteri, di personale specializzato;

     - in ordine alla cooperazione tecnico-scientifica con Istituti del settore veterinario anche stranieri;

     - in ordine alle iniziative ed ai programmi per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture scientifiche, tecniche ed operative dell'Istituto.

     Il Comitato tecnico-scientifico si pronuncia, inoltre, su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio di Amministrazione o dalla Giunta esecutiva.

 

     Articolo 20. (Controllo).

     Il controllo sugli atti dell'Istituto è esercitato dal Comitato regionale di controllo di Bari, di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, integrato, per la specifica funzione, da un funzionario regionale veterinario per ciascuna Regione e da un funzionario regionale amministrativo con qualifica non inferiore a Responsabile di Ufficio per ciascuna Regione, designati dai rispettivi Assessori alla Sanità.

 

     Articolo 21. (Contenuto ed esercizio del controllo).

     Sono sottoposti all'approvazione del Comitato tutti gli atti dell'Istituto fatta eccezione per quelli di mera esecuzione i quali debbono comunque essere inviati per conoscenza allo stesso Comitato entro un mese dalla loro adozione. A tal fine, gli atti soggetti ad approvazione inviati al Comitato di controllo, si intendono approvati qualora il Comitato non si sia pronunciato in proposito entro venti giorni dalla data di ricevimento.

     Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della scadenza, il Comitato chiede chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.

 

     Articolo 22. (Patrimonio).

     Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni in proprietà al momento dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 1970, n. 503, e da quelli trasferiti all'Istituto.

     In caso di cessazione dell'Istituto, il patrimonio viene trasferito alle Regioni interessate di intesa tra le stesse.

     Il Presidente della Regione dove ha sede l'Istituto, di concerto con il Presidente dell'altra Regione, autorizza l'accettazione di lasciti e donazioni, nel rispetto delle disposizioni, in quanto applicabili, della legge 21 giugno 1896, n. 218 e del relativo regolamento di esecuzione 26 luglio 1896, n. 361.

 

     Articolo 23. (Finanziamento dell'Istituto).

     L'Istituto provvede alla sua attività:

     a) con i contributi delle Regioni Puglia e Basilicata e quelli eventuali di altri Enti pubblici o privati comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

     b) con i redditi del proprio patrimonio;

     c) con i proventi diversi stabiliti con deliberazione dei Consigli regionali della Puglia e della Basilicata;

     d) con utili derivanti dalle attività di cui all'art. 4;

     e) con utili derivanti dalla gestione del servizio di centri di fecondazione artificiale degli animali;

     f) con ogni altra entrata legittimamente percepita dall'Istituto;

     g) con ogni entrata riveniente dall'applicazione di disposizioni legislative.

 

     Articolo 24. (Nomina del primo Consiglio di Amministrazione).

     Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico deve essere nominato entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di approvazione del presente accordo.

 

     Articolo 25. (Statuto, Regolamento organico e stato giuridico del personale).

     Entro sei mesi dalla sua costituzione il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto provvede alla revisione dello statuto uniformandolo alle disposizioni che precedono, tenuto conto delle particolari esigenze locali in cui svolge l'attività l'Istituto stesso.

     Lo statuto dovrà prevedere modalità di consultazione e partecipazione delle categorie interessate alle attività dell'Istituto.

     Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo il Consiglio d'Amministrazione approva il Regolamento di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.

 

     Articolo 26. (Il Direttore).

     La nomina del Direttore dell'Istituto avviene per pubblico concorso per titoli ed esami, secondo le procedure ed il programma di esami che saranno fissati nel Regolamento organico del personale.

 

     Articolo 27. (Qualifica e modalità di assunzione del personale).

     Fino alla data di esecutività della deliberazione relativa allo stato giuridico del personale di cui all'art. 10, il personale veterinario dell'Istituto è inquadrato nelle qualifiche previste dall'art. 14, primo comma, della legge 23 giugno 1970, n. 503, e l'assunzione del personale stesso è effettuata secondo le successive disposizioni del predetto art. 14, con le seguenti modificazioni per quanto concerne la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi:

     - il Direttore Generale dei Servizi veterinari del Ministero della Sanità è sostituito da due dipendenti regionali veterinari, uno per ciascuna regione, inquadrati al massimo livello funzionale;

     - il funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Sanità con qualifica non inferiore a Ispettore Generale è sostituito da due funzionari amministrativi regionali, uno per ciascuna regione inquadrati al massimo livello funzionale.

     Non fanno parte delle suddette Commissioni il Capo dei Laboratori di Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità, il Primo Ricercatore della Carriera dei Laboratori di Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità, il funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Sanità con qualifica non inferiore ad Ispettore Generale.

     Le funzioni di Segretario delle Commissioni di concorso sono esercitate dal Comitato di cui all'art. 20.


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 28.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 gennaio 1980, n. 9.

[3] L'art. 2 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 52 aveva sostituito le parole "collegio sindacale" con le parole "collegio dei revisori contabili". La L.R. 52/1997 è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1, il quale ha disposto la reviviscenza delle originarie disposizioni della presente legge.

[4] Indennità così modificata dalla L. 27 dicembre 1985, n. 816.

[5] L'art. 3 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 52 aveva soppresso le parole "ed ai componenti il Collegio sindacale". La L.R. 52/1997 è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1, il quale ha disposto la reviviscenza delle originarie disposizioni della presente legge.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 52. La L.R. 52/1997 è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1, il quale ha disposto la reviviscenza delle originarie disposizioni della presente legge.

[7] L'espressione "Collegio Sindacale" di cui al presente articolo era stata sostituita con "Collegio dei revisori contabili" dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 52. La L.R. 52/1997 è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1, il quale ha disposto la reviviscenza delle originarie disposizioni della presente legge.

[8] L'espressione "Collegio Sindacale" di cui al presente articolo era stata sostituita con "Collegio dei revisori contabili" dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 52. La L.R. 52/1997 è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1, il quale ha disposto la reviviscenza delle originarie disposizioni della presente legge.