§ 41.1.60 - Legge 26 aprile 1974, n. 169 .
Indennità agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:26/04/1974
Numero:169


Sommario
Art. 1.      Ai sindaci dei comuni è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti
Art. 2.      All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, è corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi nel modo indicato [...]
Art. 3.      Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari a quella fissata per il sindaco dall'art. 1, per il comune [...]
Art. 4.      All'assessore anziano ed agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal [...]
Art. 5.      A tutti i consiglieri comunali è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute di consiglio, entro i seguenti limiti
Art. 6.      A tutti i consiglieri provinciali è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio entro i seguenti limiti
Art. 7.      Ai sindaci, ai presidenti delle giunte provinciali nonchè agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali da essi delegati, che per ragioni del loro mandato si [...]
Art. 8.      Le indennità previste dalla presente legge, escluse quelle previste dall'art. 7, non possono cumularsi con le indennità parlamentari e regionali
Art. 9.      Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici valgono le disposizioni della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, in concorso con le disposizioni di cui agli articoli 31 [...]
Art. 10.      Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491
Art. 11.      Le indennità previste dai precedenti articoli vengono deliberate annualmente dal consiglio, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo del comune o della [...]
Art. 12.      Le disposizioni relative all'indennità di carica, di cui alla presente legge, hanno decorrenza a partire dal 1° luglio 1973
Art. 13.      In via transitoria i comuni e le province che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già deliberato il bilancio preventivo per l'anno in corso, [...]


§ 41.1.60 - Legge 26 aprile 1974, n. 169 [1] .

Indennità agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali

(G.U. 18 maggio 1974, n. 129)

 

 

     Art. 1.

     Ai sindaci dei comuni è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:

     1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a L. 50.000;

     2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino a L. 60.000;

     3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, fino a L. 100.000;

     4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 130.000;

     5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 180.000;

     6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, fino a lire 200.000;

     7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, fino a L. 280.000;

     8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, fino a L. 320.000;

     9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 450.000;

     10) comuni da 500.001 abitanti a un milione, fino a L. 500.000;

     11) comuni oltre 1.000.000 di abitanti, fino a lire 600.000.

 

          Art. 2.

     All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, è corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'art. 1, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.

     All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale con i criteri indicati nell'art. 1, in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.

     Agli altri assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia, è corrisposta una indennità mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco, da fissarsi sempre nel modo indicato dall'art. 1.

 

          Art. 3.

     Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari a quella fissata per il sindaco dall'art. 1, per il comune capoluogo della provincia.

 

          Art. 4.

     All'assessore anziano ed agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal consiglio provinciale entro i limiti previsti dall'art. 2, rapportati all'indennità assegnata al presidente.

 

          Art. 5.

     A tutti i consiglieri comunali è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute di consiglio, entro i seguenti limiti:

1) comuni fino a 30.000 abitanti

5.000

2) comuni da 30.001 a 250.000 abitanti

10.000

3) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti

15.000

4) comuni con oltre 500.000 abitanti

20.000

 

          Art. 6.

     A tutti i consiglieri provinciali è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio entro i seguenti limiti:

1) province ino a 250.000 abitanti

10.000

2) province da 250.001 a 500.000 abitanti

15.000

3)province con oltre 500.000 abitanti

20.000

 

          Art. 7.

     Ai sindaci, ai presidenti delle giunte provinciali nonchè agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali da essi delegati, che per ragioni del loro mandato si rechino fuori del territorio del comune o della provincia, in località distanti non meno di 15 chilometri dal capoluogo, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonchè una indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1, comma primo e dall'art. 3, commi primo e secondo della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e per l'ammontare stabilito al punto 2 della tabella A) allegata alla medesima legge; all'ammontare sono applicabili le eventuali modifiche normative della tabella.

     La liquidazione del rimborso spese e delle indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della giunta su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e da una dichiarazione della durata della missione.

     Al presidente, agli assessori ed ai consiglieri delle amministrazioni provinciali, eletti in collegi il cui capoluogo disti non meno di 5 chilometri dal luogo ove ha sede l'amministrazione provinciale, spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta.

     A tutti i consiglieri comunali, se risiedono fuori del capoluogo, spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio comunale, per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta.

     I consigli comunali e provinciali possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive.

 

          Art. 8.

     Le indennità previste dalla presente legge, escluse quelle previste dall'art. 7, non possono cumularsi con le indennità parlamentari e regionali.

 

          Art. 9.

     Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici valgono le disposizioni della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, in concorso con le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     Agli eletti alle cariche di cui all'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, si applicano esclusivamente le norme della predetta legge.

 

          Art. 10.

     Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491.

 

          Art. 11.

     Le indennità previste dai precedenti articoli vengono deliberate annualmente dal consiglio, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo del comune o della provincia.

     La spesa relativa alla corresponsione delle indennità, così deliberata, ha carattere di spesa obbligatoria e la relativa deliberazione è soggetta al solo controllo di legittimità.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni relative all'indennità di carica, di cui alla presente legge, hanno decorrenza a partire dal 1° luglio 1973.

 

          Art. 13.

     In via transitoria i comuni e le province che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già deliberato il bilancio preventivo per l'anno in corso, possono deliberare la corresponsione e l'ammontare delle indennità di carica in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 11.


[1]  L'art. 28 L. 27 dicembre 1985, n. 816 ha sostituito le disposizioni di cui alla presente legge, limitatamente a quanto espressamente disciplinato nella legge stessa. La L. 27 dicembre 1985, n. 816 è stata abrogata dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.