§ 2.1.29 – L. 21 marzo 1953, n. 220.
Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:21/03/1953
Numero:220


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1952, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni stessi sono determinati [...]
Art. 2.      Gli assegni familiari nella maggior misura prevista dalla allegata tabella B per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia sono corrisposti, per l'anno 1952, per un [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 2.1.29 – L. 21 marzo 1953, n. 220.

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura.

(G.U. 15 aprile 1953, n. 87).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1952, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella B allegata alla presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista per gli impiegati dalla tabella B allegata alla presente legge è comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

     Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1948, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

 

          Art. 2.

     Gli assegni familiari nella maggior misura prevista dalla allegata tabella B per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia sono corrisposti, per l'anno 1952, per un numero di giornate corrispondenti alla metà di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capofamiglia.

     Per lo stesso anno 1952, il contributo previsto dalla allegata tabella B per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia è applicato mediante una addizionale al contributo per gli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1952, n. 360, di L. 10,50 per ogni giornata di lavoro accertata per detto anno nei confronti dei datori di lavoro agricolo per i lavoratori predetti.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Tabella B

Assegni familiari e relativi contributi per l'agricoltura

 

A) Assegni giornalieri - (Da corrispondersi : 1) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; 2) per i salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore ad un anno, ed assimilati in ragione, del numero delle giornate che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; 3) per gli obbligati o braccianti fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione del numero annuo delle giornate di lavoro contrattualmente assegnate; 4) per gli avventizi o giornalieri di campagna addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione del numero complessivo delle giornate di presunta occupazione accertate o accertabili annualmente in ciascuna provincia nei loro riguardi a norma degli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e della ripartizione da effettuarsi fra le quattro sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del predetto regio decreto e successive modificazioni)

 

Aventi diritto

Per ciascun figlio

Per il coniuge

Per ciascun ascendente

Avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali o collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili

45

37

30

Impiegati

110

70

55

 

B) Contributi - (a carico del datore di lavoro)

     Categorie:

     avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti e non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili: misura lire 70 per giornata di lavoro;

     impiegati: misura 22 per cento sulla retribuzione lorda.